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Reclamo su proroga accettazione dell’eredità

Il Tribunale ha stabilito che la richiesta di proroga del termine per l’accettazione dell’eredità riguardava questioni di natura contenziosa, non decidibili in un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 481 c.c.. La nullità della notifica, inoltre, potrà essere fatta valere in sede contenziosa.

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Pubblicato il 25 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. 2354/2025 VG Tribunale di Milano Sezione IV

civile Ufficio di volontaria giurisdizione Il Tribunale composto dai signori magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel. dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha messo la seguente:

ORDINANZA N._R.G._00002354_2025 DEL_16_04_2025 PUBBLICATO_IL_16_04_2025

ex art. 749 c.p.c.

Visto il reclamo proposto dai Vigili Milano – , rappresentati dall’Avvocatura dello Stato di Milano, avverso il provvedimento del 14.2.2025 che ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di proroga del termine per l’accettazione dell’eredità della de cuius fissato in 60 gg. ex art. 481 c.c. con ordinanza a verbale del 4.11.2024, tendente ad ottenere:

“che il Tribunale, in sede di reclamo, in riforma dell’ordinanza impugnata, si pronunci con riferimento all’istanza di proroga presentata dall’Amministrazione e che, per l’effetto, conceda una proroga del termine fissato per l’accettazione dell’eredità ex art. 481 c.c. di almeno due mesi dalla presente onde consentire all’Amministrazione di completare le indagini e i sopralluoghi medio tempore già avviati dalla stessa.

” Rilevato che la richiesta di proroga del termine ex art. 481 c.c. si fonda:

– sulla nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 4.11.2024 e dell’ordinanza emessa a verbale di fissazione del termine di giorni 60 ex art. 481 c.c., in quanto l’art. 11 del rd 1611/1933 prevede che la notifica degli atti, tra cui i ricorsi, sia eseguita alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, “a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio”, mentre la notifica del decreto di fissazione dell’udienza e l’ordinanza emessa ex art. 481 c.c. sono state notificate ai Vigili del Fuoco e non all’Avvocatura dello Stato di Milano; – sulla insufficienza del termine di 60 giorni per compiere gli accertamenti necessari per l’accettazione dell’eredità da parte di una Amministrazione dello Stato stante gli interessi pubblici sottesi ed il rischio di danno erariale;

vista la memoria depositata dai reclamati che concludono chiedendo “l’integrale rigetto del reclamo con conferma della decadenza di questi dal diritto di ottenere l’eredità.

”;

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE IV

CIVILE

Decreto ex art. 747 c.p.c..

“viste l’istanza e le successive note scritte depositate, rispettivamente, in data il 31.12.2024 e 20.1.2025, dai Vigili del Fuoco – Milano – , volte a ottenere la proroga del termine per l’accettazione dell’eredità della sig.ra rilevato che le ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga del termine assegnato ai sensi dell’art. 481 c.c. involgono profili propriamente contenziosi, da esaminare nella sede propria e in contraddittorio con la curatela dell’eredità giacente;

considerato che tali profili esorbitano i limiti propri della cognizione devoluta a questo Tribunale in questa sede, quale Ufficio della volontaria giurisdizione;

” ritenuto che la censura della reclamante di “motivazione del tutto apparente ai limiti dell’inesistenza” sia infondata, in quanto il provvedimento reclamato è chiaro nel fondare il dispositivo sulla natura contenziosa delle istanze dell’Avvocatura, che non consente di deciderle nel procedimento di volontaria giurisdizione;

ritenuto infatti che il procedimento ex art. 481 c.c. è un procedimento di volontaria giurisdizione e che i provvedimenti emessi sono inidonei a dirimere dei conflitti tra diversi soggetti, quali i chiamati all’eredità in forza del testamento o per successione legittima, e a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità;

richiamata sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo:

Cass. Sez. 2 – Sentenza n.28666 del 07/11/2024 L’actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all’eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell’eredità in via succedanea o l’accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all’acquisto della qualità di erede da parte dell’interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all’instaurazione del procedimento;

rilevato altresì che, dalla natura di procedimento di volontaria giurisdizione che non aziona diritti soggettivi, deriva che non è richiesto il patrocino del legale per il soggetto chiamato, considerato che l’art. 82, ult. comma, c.p.c. “subordina la possibilità di deroga alla regola generale dell’obbligatorietà del patrocinio ad una diversa disposizione di legge, non esige pure che tale disposizione sia espressa, sicché l’onere non sussiste non solo in presenza di un’apposita norma (es. art. 86, 462, 707 cod. proc. civ.), ma anche se l’esclusione possa ricavarsi in base ai normali criteri di ermeneutica” (Cass. 2 maggio 1967, n. 808);

rilevato infine che la nullità della notifica, eseguita ai Vigili del Fuoco anzichè all’Avvocatura dello Stato di Milano, per la violazione dell’art. 11 del rd 1611/1933, quale vizio del procedimento ex art. 481 c.c. potrà essere fatta valere in sede contenziosa nell’ambito dell’accertamento del diritto di accettare l’eredità dei chiamati, testamentari e legittimi;

ritenuto che per i motivi suesposti non vada accolta l’istanza della reclamante di riforma del provvedimento del 14.2.2025 e di proroga del termine ex art. 481 c.p.c.;

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE IV

CIVILE

Decreto ex art. 747 c.p.c..

controversia tra i chiamati, testamentari e legittimi, che deve essere decisa in sede contenziosa, nel contraddittorio delle parti e con un provvedimento idoneo a passare in giudicato;

ritenuto, infine, che non si deve provvedere in ordine alle spese di lite, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, sicchè non è ravvisabile una parte soccombente ed una parte vittoriosa (Cass. n 2095 del 28.1.2011 e n 9446 dell’11.5.2015);

p.q.m.

respinge il reclamo dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Milano – rappresentati dall’Avvocatura dello Stato di Milano e l’istanza della reclamata di “conferma della decadenza di questi dal diritto di ottenere l’eredità.

” Si comunichi.

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 La Presidente est.

dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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