N. 2192 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5299_2024_- N._R.G._00002192_2024 DEL_02_01_2025 PUBBLICATA_IL_27_11_2024
nella controversia di primo grado promossa (C.F. ) con l’Avv. COGNOME l’Avv. COGNOME NOME
NOME elettivamente domiciliato presso Indirizzo Telematico – RICORRENTE – contro (C.F. (C.F. ) con l’Avv. NOME COGNOME NOME parte elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 20122 MILANO – RESISTENTE – NONCHÉ CONTRO con l’avv. NOME COGNOME elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna, INDIRIZZO
Oggetto: intimazione di pagamento All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO C.F. C.F. Con ricorso depositato il 16/02/2024, convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Sospendere – inaudita altera parte – l’esecuzione parziale dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA limitatamente agli elencati avvisi di addebito ad essa sottesi con i quali l’ ha avanzato la richiesta di pagamento per un importo pari ad € 27.231,41 per contributi asseritamente accertati e dovuti dall’odierno ricorrente a titolo di RAGIONE_SOCIALE per i motivi sopra esaustivamente descritti;
In via principale nel merito:
Accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o infondatezza e/o inesigibilità della pretesa contributiva avanzata dall’ , recata negli avvisi di addebito impugnati per i motivi di cui al presente ricorso e per l’effetto, dichiararne la nullità e/o l’annullamento;
Conseguenzialmente ordinare all’ cancellazione del Sig. dalla RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dalla cessazione dell’attività di ristorazione esercitata dalla Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver ricevuto in data 9 gennaio 2024 notifica dell’intimazione di pagamento 068 2023 NUMERO_CARTA/000 fondata su otto avvisi di addebito aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi IVS fissi/percentuale dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per il complessivo importo di €27.231,41.
Premesso di aver ricoperto il ruolo di amministratore nella società lamenta che l’attività commerciale iniziata nel 2012 nel campo della ristorazione sarebbe cessata, a causa di problemi finanziari, già dai primi mesi dell’anno 2014.
Tanto premesso, il ricorrente evidenzia, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, avendo ricoperto solo formalmente ruolo amministratore nella predetta società, senza una reale partecipazione e senza ricevere alcun compenso e, in ogni caso, l’insussistenza del credito, a far data dalla metà del 2014, stante la cessazione dell’attività aziendale.
Sotto altro profilo, il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
3.
Si è costituita ritualmente in giudizio , con anche eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Preliminarmente, ha chiesto la chiamata in causa di ed eccepito il difetto di legittimazione passiva nonché l’inammissibilità dell’opposizione relativa al merito della pretesa, stante il decorso dei 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
nel merito, l’Ente ha evidenziato la corretta formazione e notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati, producendo la relativa documentazione (avvisi di ricevimento sottoscritti da destinatario o da un delegato).
4.
All’udienza del 22 maggio 2024, il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta di chiamata in causa di.
Il giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107 c.p.c. ha, dunque, disposto l’integrazione del contradittorio nei confronti di tale soggetto.
5.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Nello specifico, tale ente ha dedotto l’avvenuta notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento notificata in data 11.10.2018 e intimazione di pagamento notificata in data 1.07.2022)
tali da escludere la sussistenza dell’eccepita prescrizione.
6. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all’esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La documentazione prodotta da (doc. 1) attesta l’avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Tali atti risultano infatti notificati all’indirizzo di residenza del ricorrente a mani del destinatario (o di un delegato) come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date:
36820160008932473000 del 11/05/2016 per euro 3.757,82 36820160023576741000 del 21/11/2016 per euro 2.394,63 36820170015025572000 del 02/10/2017 per euro 4.729,01 36820180007920153000 del 27/06/2018 per euro 3.475,37 36820180031131539000 del 21/01/2019 per euro 2.284,39 36820190014172564000 del 31/07/2019 per euro 2.261,91 36820190028445236000 del 09/01/2020 per euro 2.209,36 36820210008157349000 del 15/12/2021 per euro 2.691,40 Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore all’udienza del 9 ottobre 2024 paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell’àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione dell “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1).
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l’avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo).
La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010).
Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso a giusto titolo l’ La parte ricorrente non contesta che l’ente creditore, nella notifica dell’avviso di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
La giurisprudenza, nell’interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell’intervento normativo, rilevando che:
“Il legislatore, nell’introdurre l’avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali.
In questo contesto s’inquadra la disposizione dell’art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all di notificare l’avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Non può essere accolta, pertanto, la tesi, ribadita anche nella memoria illustrativa, che, per la notifica di un atto amministrativo come l’avviso di addebito (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari.
La lettera della legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza, sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell’avviso di addebito convergono nell’escludere l’applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall’art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010.
La ricostruzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente si risolve, a ben considerare, in una interpretatio abrogans della speciale previsione che concede all’Istituto la facoltà di notificare l’avviso di addebito mediante la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella medesima prospettiva, soccorrono anche le enunciazioni di principio di questa Corte, che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell’odierno giudizio (Cass., sez. VI-L, 8 ottobre 2018, n. 24780).
In difetto di indici, che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella, le medesime conclusioni si attagliano all’avviso di addebito, alla luce dell’art. 30, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, che estende a quest’atto “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento” (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198) ” (Cassazione civile sez. lav., 06/12/2024, n.31369).
La Corte di cassazione ha precisato anche che l’esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall’Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta da , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto (non potendosi considerare tale l’informale contestazione effettuata dal procuratore all’udienza del 9.10.2024 in quanto tardiva e proposta da soggetto privo di procura), le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate.
10. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la tardività dell’odierna opposizione, con riferimento al merito della pretesa, divenuto irretrattabile per decorso del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999.
11.
Anche l’eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, alla luce della regolare notifica degli atti interruttivi prodotti da e, in particolare:
a) in data 11.10.18, è stata notificata l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (doc. 3) in relazione agli avvisi di addebito:
NUMERO_CARTA del 11/05/2016 per euro 3.462,66;
NUMERO_CARTA del 21/11/2016 per euro 2.160,51;
36820170015025572000 del 2/10/2017 per euro 4.250,29;
b) ed data 01.07.2022, l’intimazione pagamento NUMERO_CARTA (doc. 4)
in relazione agli avvisi di addebito NUMERO_CARTA del 11/05/2016 per euro 3.757,82;
NUMERO_CARTA del 21/11/2016 per euro 2.394,63;
36820170015025572000 del 02/10/2017 per euro 4.729,01;
NUMERO_CARTA del 27/06/2018 per euro 3.475,37;
NUMERO_CARTA del 21/01/2019 per euro 2.284,39;
NUMERO_CARTA del 31/07/2019 per euro 2.261,91; NUMERO_CARTA del 09/01/2020 per euro 2.209,36 12.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
13.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell’attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario per la quota di competenza di 14.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. 15.
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, 1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascuna convenuta, con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. COGNOME per la quota di Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 27.11.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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