TRIBUNALE DI PESCARA RAGIONE_SOCIALE COGNOME (artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._17_2025_- N._R.G._00002386_2021 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_08_01_2025
NON DEFINITIVA nella causa civile n° 2386 del R.G.A.C. dell’anno 2021 vertente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata, in Sambuceto (CH), INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all’atto di citazione attrice CONTRO (c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta C.F. C.F.: azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 17 Aprile 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso per reintegra nel possesso depositato ex art.703 c.p.c., regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, premesso di essere proprietaria e possessore di un appezzamento di terreno, sito in agro del Comune di Cepagatti, alla INDIRIZZOINDIRIZZO), della superficie di mq. 10.690, riportato in catasto al foglio 17, particella 45, intercluso rispetto all’accesso alla via pubblica, premesso che da tempo immemorabile la ricorrente era titolare di una servitù di passaggio (che consentiva l’accesso pedonale e carrabile al suddetto fondo), gravante (anche) sul limitrofo terreno di proprietà del , premesso che detta servitù è stata sempre esercitata dalla ricorrente, sia sull’area adiacente al passo carrabile e confinante con la SINDIRIZZO sia lungo tutto il citato confine, sulla proprietà , della lunghezza di ml. 34,00 circa, mediante l’accesso con adeguati mezzi meccanici (trattrici con carrelloni, vangatrici, macchine tagliaerba, mietitrebbie, trebbiatrici ecc.) per la coltivazione del proprio fondo e raccolto, per poi estendersi anche su una parte del terreno retrostante di altro proprietario (tale ), sino a raggiungere il fabbricato di quest’ultima, attualmente utilizzato a palestra di cui alla particella 1311, premesso che in epoca successiva al 19.3.2021, ha posto in essere atti di spoglio, turbativa e molestia, mediante collocazione su tutta la lunghezza del fondo di proprietà della ricorrente, una rete elettrosaldata (maglia cm. 20 x 20, filo 5, dell’altezza variabile da ml. 1.95 a ml. 2.10, sorretta da tondini in ferro conficcati nel terreno, posti ad interasse variabile da ml. 2.40 a ml. 2.60, per una lunghezza di ml. 31,00 circa, creando, in tal modo, un corridoio chiuso delimitato, come detto, dai pannelli di rete elettrosaldata da una parte e da altro materiale dall’altra parte, chiudendo, di fatto, l’accesso al fondo della ricorrente tra la proprietà della ricorrente e la restante proprietà, premesso che sul lato opposto alla recinzione recentemente realizzata preesiste già altra recinzione che delimita il cantiere edile del , da più lustri, premesso che alle due estremità del “corridoio” che si è formato, della larghezza di ml. 3,00, lo stesso proprietario ha apposto due cancelli da diritto di servitù (fondo dominante) ad esercitare il proprio diritto di passaggio su una piccola striscia di terreno che rende di fatto impossibile l’accesso carrabile con mezzi meccanici adeguati e indispensabili per la coltivazione del fondo agricolo, il quale ha un’estensione superiore ad un ettaro, deducendo che tale recinzione, oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità (essendo stata realizzata con rete metallica elettrosaldata fissata su tondini in ferro, ormai entrambi arrugginiti e non protetti all’estremità dei tagli al vivo), costituisce uno spoglio di fatto e di diritto del possesso della servitù di passaggio, posta in essere dal nei confronti della , la quale si vede spogliata dell’esercizio e possesso della servitù lungo l’intero confine, per una lunghezza di ml. 34,00 circa, come esistente ed esercitato da tempo immemorabile, oltre mezzo secolo, deducendo che l’animus spoliandi del , oltre a ciò, si è resa evidente, avendo apposto tre cancelli che, allo stato, rendono di fatto impossibile l’accesso carrabile con mezzi meccanici indispensabili per la coltivazione del terreno, ritenendo dunque di dover essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio, tanto premesso e dedotto, conveniva in giudizio , per sentire:
nel merito, in via urgente e inaudita altera parte, accertato e dichiarato lo spoglio e/o la turbativa, così come descritto in premesse, posto in essere da , operato in danno della ricorrente del possesso e della servitù di passaggio, posto a confine con il fondo di proprietà della ricorrente;
accertato e dichiarato altresì che per effetto dell’intervenuto spoglio e/o turbativa la ricorrente a far data dalla fine di marzo 2019 è impossibilitata ad accedere nel suddetto terreno di proprietà con mezzi agricoli al fine di procedere alle relative attività di conservazione, coltivazione del terreno e taglio foraggio;
quindi, ritenuti sussistenti gli estremi ex lege richiesti ed ex art.703 cpc, sulla base della semplice notorietà del fatto desumibile per tabulas anche dalla perizia versata in atti a firma del Dott. Geom. e valutata l’urgenza, ordinare con decreto e inaudita altera parte, l’immediata reintegra della ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso della servitù di passaggio descritta in premesse, con condanna del , a proprie cure e spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi a partire dall’accesso della INDIRIZZO e per l’intero tratto della servitù di passaggio confinante con il fondo di proprietà della ricorrente di cui al punto sub1 in premesse per una lunghezza di ml. 34.00 circa, ordinarsi, nel contempo, la rimozione di tutto il materiale metallico appostovi (paletti, cancelli, pannelli di vetro e quant’altro ivi ed il conseguente accesso al proprio fondo pluricitato di proprietà della ricorrente; con conferma delle dianzi rassegnate conclusioni al definitivo ed all’esito dell’instaurando giudizio di merito;
con vittoria di spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva , contestando la temerarietà dell’azione proposta, ammettendo di aver recintato con reti da cantiere la sua proprietà, di aver apposto due cancelli di accesso, rispettivamente, alle proprietà delle parti, ma sostenendo di averlo fatto legittimamente, deducendo che la ricorrente non ha la titolarità e nemmeno il possesso della servitù di passaggio sull’area di proprietà del resistente nei termini descritti in ricorso, atteso che il passaggio della larghezza di metri tre, di cui la ricorrente è titolare, sussiste nella sola parte iniziale del tracciato insistente sulla proprietà e non già sull’intero tratto che corre a confine tra i due fondi, deducendo su tale ultimo aspetto che, poiché la proprietà è gravata della servitù di passaggio anche in favore di un altro fondo, pure esso intercluso, il prosieguo del tracciato, che lo costeggia per tutta la sua lunghezza, è destinato e riservato esclusivamente al passaggio in favore dell’altro, di proprietà , deducendo quindi che il fondo della ricorrente gode della servitù di passaggio per l’accesso in un solo punto, ovviamente quello più vicino alla INDIRIZZO su cui affaccia la proprietà del , e non già illimitatamente ed indistintamente per l’intero confine delle proprietà , deducendo che da una missiva della ricorrente del 18/08/2020 (in cui ella aveva inteso contestare al preannunciata intenzione di recintare la sua proprietà, lasciando dei cancelli per accedere ai fondi dominanti) era dato evincersi la consapevolezza della stessa ricorrente che l’accesso al suo fondo si trova in prossimità di una curva pericolosa, in uno solo punto e non altrove, non escludendo che la ricorrente vi fosse transitata qualche volta, ma solo per mera tolleranza del proprietario, o clandestinamente, deducendo che non avrebbero potuto transitare in passato mezzi di dimensioni superiori, essendo la servitù di tre metri lineari costanti ed essendo di tre metri la proprietà oggettivamente asservibile, delimitata, in prossimità dell’imboccatura, da un palo della luce, presente da tempo immemorabile, deducendo che nel caso in esame difettano i presupposti previsti dall’art.1066 c.c. in materia di possesso della servitù, laddove “si fa riferimento alla pratica dell’anno alcun segno di passaggio, deducendo infine la malafede della ricorrente e nel contempo, negando di aver privato o turbato l’esercizio del passaggio, rappresentando di avere inviato alla le chiavi dei lucchetti che avrebbe apposto ai due cancelli, chiavi che, tuttavia, la ricorrente non aveva preso in consegna, tanto premesso e dedotto, il resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del giudizio. 3) Con ordinanza in atti, all’esito dell’assunzione dei sommari informatori, veniva rigettato il ricorso proposto dalla 4) A seguito di reclamo proposto dalla medesima, il Tribunale in composizione collegiale accoglieva parzialmente la richiesta, ordinando al “di rimuovere i cancelli e la recinzione, da lui apposta sul confine della servitù di passaggio utilizzata dalla reclamante, dall’ingresso posto di fronte alla pubblica via, sino alla fine del secondo cancello, della larghezza di metri 4.40, posto sl confine con la proprietà della reclamante, così come indicato nella planimetria, redatta dal Geon. 5) A seguito di istanza proposta dal resistente, ai sensi dell’art. 703 co. III° c.p.c., veniva disposta la prosecuzione del giudizio di merito.
6) Nel corso del presente giudizio di merito si costituivano le parti e nel prosieguo avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. e, all’esito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7) Mutato il G.I. titolare, all’udienza del 17/04/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. 8)
Ciò posto, deve essere disattesa la questione sollevata da parte resistente in sede di memoria conclusionale in relazione alla inammissibilità delle richieste contenute nella memoria di costituzione di parte ricorrente, rigettate dal Tribunale di Pescara in sede di reclamo.
9) Più nello specifico, sostiene il resistente che, poiché le conclusioni formulate da parte ricorrente sono state integralmente rigettate nel giudizio cautelare da parte del precedente stradella, mentre per converso era stata rigettata la pretesa della servitù di passaggio per l’ungo l’intero confine tra i due fondi), visto che la ricorrente non ha proposto tempestiva riassunzione entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza collegiale, limitandosi a ricostituirsi in giudizio dopo la notifica del ricorso, ne deriva che il capo oggetto di rigetto da parte del Collegio sia da ritenersi coperto da giudicato e, di conseguenza, dichiarato d’ufficio inammissibile. 10) La questione, così come proposta, deve essere disattesa.
11) Occorre rammentare che il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l’una di natura sommaria, limitata all’emanazione di provvedimenti immediati, l’altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa), le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l’eventuale omissione della prima (ovvero l’esito del reclamo avverso il provvedimento che lo conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria (cfr. Cass. Civ. 23.02.2001, n°2667) e ciò qualora il merito possessorio sia compulsato dall’iniziativa di almeno una delle parti, permanendo in difetto l’efficacia esecutiva dell’ordinanza interdittale. 12) Nel caso in esame è stata data applicazione al disposto di cui all’art. 703 co. IV c.p.c., per cui è stato disposto dal precedente G.I. la prosecuzione del giudizio di merito, a seguito di istanza del resistente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Collegio che ha deciso sul reclamo, valutato pure il successivo deposito tempestivo della ricorrente.
13) Riguardo alle ulteriori questioni sollevate, le parti si sono dolute dell’assenza di istruttoria della causa nel merito, essendo stata la causa rinviata per p.c. a seguito del deposito delle memorie istruttorie.
14) Ritenuta la necessità di disporre un approfondimento istruttorie delle rispettive richieste formulate dalle parti, la causa deve essere rimessa in istruttoria ed a tal fine si dispone con separata ordinanza.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente in relazione alle richieste conclusive avanzate da parte ricorrente ;
dispone con separata ordinanza per la rimessione in istruttoria della causa ;
spese al definitivo.
Pescara, li 20 Dicembre 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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