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Requisiti di non fallibilità, sussistenza congiunta

L’onere della prova circa la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 comma 2 L.F. incombe sul debitore.

Pubblicato il 18 August 2020 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE FERIALE CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 805/2020 pubblicata il 12/08/2020

nella procedimento iscritto al n. /2020 R.G.

promosso da:

XXX (C.F.), con sede in in persona del legale rappresentate e Amministratore Unico rappresentato e difeso, per delega telematica allegata al reclamo, dall’avv. con studio in, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax e all’indirizzo pec: elettivamente domiciliato in

RECLAMANTE

contro
YYY S.R.L. (C.F.) in persona del suo legale rappresentante sig., con sede in, difesa e rappresentata dall’Avv., per delega separata allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte d’Appello

– RESISTENTE – FALLIMENTO XXX

– RESISTENTE CONTUMACE –

Oggetto: reclamo ex art. 18 l.f.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

XXX SRL
Piaccia alla Corte D’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

– dichiarare nulla la sentenza n. /2020 emessa dal Tribunale di Vercelli e per l’effetto revocare il fallimento della XXX (C.F. e P.Iva) per violazione del disposto di cui all’art. 15, terzo comma, L.F;

– in ogni caso, dichiarare la non assoggettabilità della XXX (C.F. e P.Iva) alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell’art. 1, secondo comma, L.F. e per l’effetto revocare il fallimento disposto con la sentenza n. 3/2020 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 04.03.2020 e depositata in data 05.03.2020.

Con il favore delle spese e competenze del giudizio e con ogni riserva istruttoria.

YYY SRL
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, adversis reiectis, rigettare la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza n. 3/2020 emessa dal Tribunale di Vercelli in quanto infondata in fatto e in diritto. Con il favore delle spese di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO
1. Con sentenza n. 3 pubblicata il 5.03.2020 il Tribunale di Vercelli dichiarava il fallimento della società XXX SRL unipersonale con sede legale in -esercente l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale edile-, su ricorso presentato il 19.12.2019 da YYY SRL la quale era creditrice per la somma di euro 25.833,32 portata da decreto ingiuntivo emesso il 29.11.2018 e non opposto, in forza del quale era stata introdotta esecuzione presso terzi con esito negativo.

Il Tribunale osservava:

– che quanto alle soglie di cui all’art. 1 comma 2 l.f., non era stata offerta prova del mancato superamento delle stesse da parte della società debitrice, non costituita nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.f.;

– che quanto alle soglie di cui all’art. 15 ultimo comma l.f., al credito del ricorrente andava aggiunta l’esposizione debitoria verso il Fisco, che ammontava a euro 135.481,38;

– che quanto allo stato d’insolvenza, lo stesso emergeva dal titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, dal precetto vanamente intimato alla società, dall’esito negativo del pignoramento presso terzi e dalla irreperibilità della società presso l’indirizzo di cui alla visura camerale.

2. Avverso tale sentenza proponeva reclamo la XXX SRL con ricorso depositato l’8.06.2020 eccependo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 15 comma 3 l.f. e chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento per mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1 comma 2 l.f.

Con decreto presidenziale 29.06.2020 veniva fissata udienza di comparizione all’11 agosto 2020 con termine per parte reclamante di giorni 10 dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti e al curatore.

In data 7.07.2020 la reclamante provvedeva alla notifica via Pec del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla YYY srl presso il domicilio eletto e presso l’indirizzo pec della società, nonché al Fallimento presso l’indirizzo Pec della procedura e presso quello del curatore dott. ***.

In data 29.07.2020 si costituiva il creditore ricorrente chiedendo il rigetto del reclamo.

Nessuno si costituiva per il Fallimento del quale la Corte dichiarava la contumacia. All’udienza dell’11.08.2020 compariva parte reclamante che, prendeva atto delle produzioni di parte YYY SRL dalle quali risultava la regolarità della notifica dell’istanza di fallimento e insisteva nei motivi di merito già specificati nel ricorso.

Nessuno compariva per il creditore istante e la Corte, in esito alla discussione, riservava di decidere.

IN DIRITTO
1. Il reclamo deve ritenersi tempestivamente depositato tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 per effetto della normativa emergenziale Covid-19 di cui ai D.L. n. 11/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020.

2. Con il primo motivo di reclamo la XXX SRL eccepisce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per mancata integrazione del contraddittorio, osservando che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Vercelli era stata eseguita con deposito presso la casa comunale senza che –dalla consultazione del fascicolo telematico- risultasse previamente tentata dalla Cancelleria la notificazione all’indirizzo Pec della società fallenda.

Costituendosi nel presente procedimento, YYY SRL produceva sub 4) e 5) copia della ricevuta pec di mancata consegna a XXX in formato XML e PDF osservando che l’esito negativo della notifica via Pec alla società fallenda era rilevabile dalla semplice consultazione del fascicolo telematico della procedura n. 111/2019 alla voce “comunicazioni”.

All’odierna udienza di comparizione parte reclamante ha riconosciuto che i documenti prodotti da parte reclamata provano la regolarità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione avanti al Tribunale.

In effetti, le produzioni di YYY SRL attestano che la notificazione via Pec all’indirizzo indicato nella visura camerale della società debitrice dava esito negativo (con messaggio di errore per “Indirizzo non valido”) ed era pertanto rifiutata, con conseguente invito al creditore procedente di provvedere alla notificazione nelle forme in legge, ossia in base al disposto dell’art. 15 l.f.

3. Con il secondo motivo di reclamo (sul quale la parte ha insistito all’udienza odierna) si contesta l’assoggettabilità della società al fallimento ai sensi dell’art. 1 comma 2 l.f. rilevando che dai documenti prodotti sub 5 e 6 (ossia dai bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2018) emerge che l’attivo patrimoniale e i ricavi lordi per le annualità 2016, 2017 (desunti dal bilancio 2018) e 2018 sono stati inferiori rispettivamente ai 300.000 euro e ai 200.000 euro; quanto ai debiti, la stessa sentenza ne ha accertato un ammontare inferiore alla soglia di legge di 500.000 euro.

Il motivo è infondato.

È noto che l’onere della prova circa la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 comma 2 L.F. incombe sul debitore (vedi Cassazione 20.01.2020 n. 1075) e che, a tale fine, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.F., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (vedi Cassazione civile sez. 6-1 ord. n. 33091 del 20.12.2018; sez. 1 ord. n. 13746 del 31.05.2017); ugualmente, è pacifico che detti bilanci, comunque, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cassazione civile sez. I sentenza n. 30516 del 23.11.2018); i bilanci degli ultimi tre esercizi, poi, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi quali la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (Cassazione sez. 6 n. 25188 del 24.01.2018) oppure le scritture contabili regolarmente tenute (vedi Cassazione sez. 6-1 ord. n. 24138 del 27.09.2019 che ha ribadito che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7-bis, d. 1. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 489/1994) o attraverso adempimenti telematici; ii) l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15, comma 4, 1. fall. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell’art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità; 5.2 il che significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. in altra maniera).

Sulla scorta di tali principi di diritto deve ritenersi che parte reclamante non abbia adempiuto l’onere probatorio su di essa incombente.

Infatti: per l’esercizio 2017 non risulta predisposto, approvato e regolarmente depositato il bilancio né la XXX SRL ha provveduto a supplire a tale carenza probatoria mediante il deposito delle scritture contabili dalle quali desumere i dati relativi all’attivo patrimoniale e ai ricavi lordi per detto esercizio; la reclamante non ha neppure provveduto al deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata di cui all’art. 15 comma 4 l.f.; infine, nei bilanci regolarmente approvati e depositati presso il Registro delle Impresa non pare siano stati considerati i debiti verso l’Erario come emergenti dalle informazioni assunte dal Tribunale, laddove nell’esercizio 2016 risultano appostati debiti tributari per soli euro 57.370,00 mentre per l’annualità 2018 non risulta più indicata la specifica voce dei debiti verso l’erario e i debiti per complessivi euro 47.126,00 sono distinti soltanto in debiti verso banche (per euro 7.483,00) e “altri debiti” (per euro 39.643,00); si tratta di dati contabili ben inferiori all’importo di euro 135.481,38 per debiti scaduti e non pagati come certificati dall’Agenzia delle Entrate, sicché sorgono dubbi sull’attendibilità complessiva dei due bilanci approvati e depositati.

Spese di lite.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/2014, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore indeterminato (Cassazione Civile SSUU sentenza n. 16300 del 24.07.2007) in misura prossima alla minima in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate. Sono pertanto liquidati euro 1.500 per la fase di studio ed euro 1.000 per la fase introduttiva; non vengono riconosciuti compensi per la fase decisoria attesa la mancata comparizione della YYY SRL all’udienza odierna.

L’assenza della normale prudenza nella proposizione del reclamo (con il quale si è eccepita la nullità della sentenza pur in presenza della documentata regolarità di instaurazione del contraddittorio in sede prefallimentare e si è sostenuta l’esenzione dal fallimento senza la disponibilità di idonea documentazione contabile atta a sostenere il motivo di reclamo) giustifica, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., la condanna del legale rappresentante della società fallita (sig. ***) alla refusione delle spese di lite in favore del creditore procedente (vedi Corte Appello Venezia 11.04.2018), tenuto anche conto che, se si gravasse di tale onere la società fallita, le spese sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura fallimentare sia posta a loro tutela. (vedi Corte Appello Brescia 5.10.2016). La condanna del rappresentante della parte ai sensi dell’art. 94 c.p.c. può essere disposto anche di ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della controparte (vedi Cassazione sez. III n. 3977 del 18.02.2003).

Ricorrono altresì i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 legge fallimentare iscritto al n. 591/20 R.G. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 3/2020 pubblicata il 5.03.2020 del Tribunale di Vercelli la Corte di Appello di Torino, Sezione Feriale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

1) Respinge il reclamo proposto da XXX SRL unipersonale;

2) Condanna il sig. *** in proprio e personalmente quale legale rappresentante della società reclamante al rimborso, in favore della parte reclamata YYY SRL, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Si notifichi ex art. 18 L. Fall.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 11/08/2020.

Il Consigliere est.

Il Presidente

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