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Requisiti start-up innovativa per accesso a liquidazione controllata

La sentenza chiarisce che per l’accesso alla liquidazione controllata da parte di una start-up innovativa non è sufficiente la sola iscrizione nel Registro delle Imprese, ma è necessario il possesso effettivo dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa, da provarsi anche in giudizio.

Pubblicato il 15 December 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 726/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano Corte d’Appello di Milano – Quarta sezione civile – La Corte composta dai magistrati dr.

NOME COGNOME Presidente rel. dr.ssa NOME COGNOME Consigliere dr.ssa NOME COGNOME Consigliere ha emesso il seguente

DECRETO N._R.G._00000726_2024 DEL_06_11_2024 PUBBLICATO_IL_08_11_2024

nella causa iscritta al n.726/2024 R.G. promossa C.F. con sede legale in Milano, INDIRIZZO in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.ra rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall’avv. NOME COGNOME C.F.: , presso il cui studio, in Lecco, INDIRIZZOINDIRIZZO ha eletto domicilio reclamante- CONTRO reclamata All’esito dell’udienza del 31.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione **** C.F. DEL PROCESSO Con decreto del 9.5.2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato in data 6.5.24 da col quale la stessa chiedeva, ex art. 268 co. 1 CCII, che venisse aperta la propria liquidazione controllata. In particolare, il Tribunale sulla premessa che devono sussistere, in via congiunta, i requisiti di cui ai punti da b) a g) dell’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012, ha affermato che “ non può essere più qualificata , in quanto è stata costituita da più di 6 anni, considerando anche la cd. proroga covid (ai sensi dell’art. 38 co. 5

Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)”, posto “che è stata costituita quale start up innovativa in data 7.05.2018 ed iscritta nella apposita sezione speciale in data 20.06.2018 (doc. 1), pertanto può essere considerata tale solo sino al 7.05.2024;

dunque “ad oggi non può ritenersi soddisfatto il primo dei requisiti di legge sopra richiamati, ossia essere “costituita da non più di sessanta mesi” (art. 25 co. 2 lett. b) cit;;

ha aggiunto che “Peraltro, pur analizzando i bilanci depositati, la società ricorrente non può essere qualificata neppure “impresa minore”, non avendo il possesso congiunto dei limiti dimensionali di cui all’art. 2 lett. d) CCII”.

Avverso tale decreto ha proposto reclamo, ex art.50 e 270 CCII, la sostenendo che al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento – l’unico da prendere in considerazione altrimenti l’ammissibilità o meno del ricorso sarebbe condizionata da elementi variabili e discrezionali che esulano totalmente dalla sfera di “controllo” dell’istante – in realtà sussisteva in capo alla stessa anche lo specifico requisito temporale previsto dal punto b) dell’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012.

Afferma inoltre la sussistenza degli altri requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012, e l’irrilevanza della qualifica o meno di impresa minore.

All’udienza del 31.10.2024 è stata assegnata a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato.

L’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012 dispone tra l’altro che:

“Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up , RAGIONE_SOCIALE è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

b) è costituita da non più di sessanta mesi” Ha errato il Tribunale a considerare insussistente il suddetto requisito temporale (senza peraltro motivarne le ragioni) quando, nello stesso decreto (dando anche atto della cd. proroga covid di mesi 12), da un lato, afferma correttamente che la è stata “costituita” quale start up innovativa in data 7.05.2018 (sulla decorrenza del dies a quo dalla costituzione e non dalla data di iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese v. Cass.n.23980 del 02/08/2022) e, dall’altro, altrettanto correttamente, che il ricorso è stato depositato il 6.5.2024, quindi entro il limite temporale. per le ragioni illustrate dal ricorrente, ossia che il rispetto di quel termine non può dipendere da tempi processuali che sono fuori dal controllo della parte istante:

del tutto ragionevole

è quindi affermare che il requisito è soddisfatto se l’impresa sia costituita da non più di 60 mesi al momento della presentazione del ricorso, col quale appunto viene incardinato il procedimento.

Inoltre va puntualizzato che l’art. 2 co. 1 lett. c) CCII laddove definisce il «sovraindebitamento» quale “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, non impone affatto che la sia, al contempo, anche impresa minore, essendo sufficiente solo la predetta qualifica. Ciò detto, nel merito, ritiene il collegio che ad esito negativo giunga la verifica in concreto della qualifica richiesta.

La Suprema Corte, con la sentenza del 4 luglio 2022 n. 21152 ha infatti chiarito che la sola iscrizione nel Registro delle imprese di una start-up innovativa rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata, dovendo sempre essere assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificatamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti, al di là della loro formale attenzione e di un loro riscontro meramente cartolare.

È quindi insufficiente la sola declinazione formale da parte della società interessata delle capacità innovative, occorrendo provare in concreto la reale sussistenza di una attività d’impresa rivolta alla creazione, allo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico-scientifico, nonché l’individuazione del personale qualificato e dei costi-ricavi sostenuti.

I requisiti richiesti in particolare sono quelli delle lettere da C ad H:

c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché’ abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nonché, come disposto dall’art. 11 bis co.

1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 dal 2015:

«In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche»);

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.

Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:

le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché’ tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Lo statuto prevede quale oggetto sociale “la ricerca e sviluppo, la realizzazione, lo studio e la progettazione di procedure innovative di realizzazione e di commercializzazione di capi di abbigliamento, calzature e prodotti accessori all’abbigliamento” e nella visura ordinaria poi si legge, quale attività prevalente, la “creazione e sviluppo della piattaforma “RAGIONE_SOCIALE” che permette di collegare produttori di abbigliamento, calzature e accessori all’abbigliamento, con i rivenditori, che possono creare su misura il proprio campionario da rivendere” Tuttavia, non solo manca l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti previsti mediante dichiarazione da depositare entro i sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (comma 15), ma non risultano specificamente allegati (neanche in sede del presente reclamo), né tantomeno provati, i requisiti di cui alla citata lettera H, ossia, in alternativa: -le spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (la società reclamante non indica da quale documentazione contabile dovrebbe emergere tale dato che non si evince dal solo bilancio);

– la titolarità di un brevetto o di una privativa industriale direttamente collegate all’oggetto sociale e all’attività di impresa concretamente svolta;

– l’impiego di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca (nessuna documentazione al riguardo è stata prodotta, né indicati in ricorso gli eventuali nominativi aventi tale titolo).

Da ultimo, va altresì evidenziato che in astratto la società non rientra neanche, ex art. 2 CCII, tra le imprese “minori”, che di per sé potrebbero accedere alla liquidazione controllata a prescindere dalla qualifica di start-up innovative, in quanto, in base a quanto emerge dalla stessa relazione dell’OCC, il passivo è pari ad € 1.274.713,29 (di cui la gran parte -€ 727.642,00- nei confronti di istituti di credito ed il resto nei confronti di fornitori enti e professionisti).

Alla luce delle considerazioni che precedono pertanto il reclamo va respinto.

P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo.

Nulla sulle spese Così deciso in Milano il 6.11.2024

Il Presidente estensore dr. NOME COGNOME

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