REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 267/2019 pubblicata il 16/08/2019
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
YYY (C.F.), ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
nella quale, all’udienza del 7.05.2019, le parti formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l’Imm.mo Tribunale di Aosta, disattese le domande, eccezioni ed argomentazioni avversarie;
– Accertare e, conseguentemente dichiarare l’esistenza e, pertanto, la costituzione per usucapione della servitù di passaggio pedonale, carraio agricolo gravante sul fondo distinto al Catasto del Comune di al Fg. mappale n., di proprietà dei Signori YYY e ZZZ, entrambi residenti in a favore del fondo distinto al Catasto del Comune di al Fg. mappale n., di proprietà del Sig. XXX, residente in per possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, ai sensi dell’art. 1158 c.c. da parte, prima del Sig. *** e poi del figlio XXX per oltre 20 anni;
– Accertare e, conseguentemente, ordinare ai Signori YYY e ZZZ il ripristino del percorso della servitù di passaggio pedonale carraio agricolo in questione, ordinando agli stessi di togliere le fioriere ed i manufatti ivi collocati sul percorso e di lasciare libero il passaggio;
– Accertare e, conseguentemente, condannare i convenuti Signori YYY e ZZZ al risarcimento dei danni patiti dal Sig. XXX, che si quantificano in € 10.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, o somma veriore che vorrà quantificare il Giudice adito.
Il tutto con vittoria di spese, compensi legali ed esposti di causa, comprese le spese necessarie per la procedura di mediazione di cui si chiede il rimborso di € 565,67”; per la parte convenuta:
voglia l’Ill.mo Giudice intestato, contrariis reiectis in via preliminare:
• accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito in quanto del tutto generica ed in palese contrasto con quanto disposto dall’art. 164, comma 4, cpc; in via principale nel merito:
• respingere le domande avanzate da parte avversa in quanto del tutto infondate e comunque sfornite della benché minima prova; in ogni caso: con il favore di spese, diritti ed onorari compresi quelli relativi alla fase di mediazione (cfr. doc. 12)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.07.2017 il sig. XXX, premesso di essere proprietario del fondo distinto al Catasto del Comune di al fg., mapp., acquistato dal proprio padre, e quindi del fabbricato sullo stesso eretto ed adibito a civile abitazione, confinante con il fondo al mappale n. di proprietà dei sigg. YYY e ZZZ, allegava di aver sempre utilizzato per l’accesso dalla via pubblica il passaggio corrente su strada pavimentata ed insistente sul predetto mappale n., precisando che detta via di accesso era peraltro già utilizzata dai propri danti causa sin dagli anni ’70, evidenziando altresì come il proprio genitore avesse richiesto finanche al Comune di di eseguire dei lavori in loco per dare al proprio fondo un collegamento stradale per la meccanizzazione agricola. Assumeva infatti l’esponente che il passaggio in questione fosse stato utilizzato per il transito pedonale e carraio anche con mezzi agricoli. Lamentava tuttavia che dall’aprile 2016 i sigg.ri YYY e ZZZ avessero quindi collocato sul percorso della descritta servitù dei vasi di fiori in posizione tale da ostacolare il passaggio con mezzi agricoli, aggiungendo quindi dall’ottobre successivo anche una sdraio. Chiedeva quindi accertarsi l’intervenuta costituzione per effetto di acquisto in via di usucapione della vantata servitù di passaggio carraio agricolo sul mappale n. di sua proprietà in favore del proprio fondo al mappale n. e quindi ordinarsi ai predetti sigg. YYY e ZZZ di ripristinare il passaggio ostruito, togliendo le fioriere ed i manufatti comunque appostivi, condannando altresì i convenuti al risarcimento dei danni cagionati da determinarsi in un importo pari ad € 10.000,00; con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituivano ritualmente nel giudizio i sigg.ri YYY e ZZZ contestando radicalmente ogni avversa pretesa e doglianza, riferendo come i fondi in contestazione , già di proprietà del comune bisnonno, sig. ***, fossero pervenuti quindi, per vicende successorie relative ai due figli dell’unico dante causa, in proprietà dei sigg.ri XXX e YYY, cugini, e per il fondo di quest’ultima in comunione al marito,sig. ZZZ. Assumevano peraltro che il passaggio vantato dall’attore fosse stato in effetti consentito saltuariamente al padre e dante causa del sig. XXX dalla sorella, da cui essi avevano acquistato quindi il mappale nel 1996, consentendosi del pari al sig. XXX e prima di lui al padre di transitarvi, anche con mezzi agricoli, sporadicamente due o tre volte l’anno per le operazioni di approvvigionamento di legna, seguitandosi a consentire tale passaggio anche dopo il posizionamento delle censurate fioriere. Assumevano pertanto che il sig. XXX, al pari dei suoi danti causa, avesse sempre utilizzato il passaggio in questione con le modalità descritte ben consapevole dell’altruità del fondo attraversato e con il consenso dei proprietari, non potendo perciò vantare titolo alcuno ad un acquisto di servitù per usucapione, contestando altresì l’esistenza sul predetto fondo di alcun manufatto od opera visibile, stabile e comunque idonea ad evidenziare l’esistenza della vantata servitù sullo stesso. Chiedevano pertanto rigettarsi ogni avversa pretesa, eccependo peraltro l’assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda risarcitoria attorea, con vittoria delle spese del giudizio.
Esperiti senza esito ampi tentativi di conciliazione fra le parti, il Giudice, ammesse parzialmente le prove orali rispettivamente dedotte, provvedeva all’assunzione dell’interrogatorio formale della sig.ra YYY e del sig. XXX, nonché all’escussione dei testi sigg. ***, ***, ***, *** e ***.
Esaurita l’istruttoria orale, sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe riportate , previo deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.
Rileva anzitutto il Tribunale, in merito alle complesse vicende relative ai beni in contestazione, ed in specie alla corte di cui parte attrice chiede l’acquisto della proprietà per usucapione, come distinta al mappale n. in Comune di – già mappale n. -, che, alla luce della documentazione in atti, risulta in effetti che detta porzione immobiliare, già di esclusiva proprietà del sig. ***, bisnonno dei sigg.ri XXX e YYY, è dapprima pervenuta in proprietà comune ai figli del predetto sig. ***, *** e ***, e, per la quota di proprietà del sig. ***, è stata quindi oggetto di donazione in favore della sig.ra *** ( v. rogito al documento n. 4 di parte attrice e 1 di parte convenuta ). Risulta quindi che con atto in data la predetta sig.ra *** e la sig.ra ***, proprietaria dell’altra quota di ½ del fondo in contestazione, ora mappale n., ne hanno ceduto la piena proprietà agli odierni convenuti. E’ di chiara evidenza, dunque, che sino alla data del 1989 il sig. *** ed in seguito i figli, *** e ***, hanno in effetti usato il fondo in questione quali comproprietari, sicché del tutto irrilevanti ai fini del decidere risultano le vicende pure descritte dall’odierno attore relative all’utilizzo del bene quale via di passaggio per l’accesso alla proprietà ora attorea da parte del sig. ***, che quale comproprietario del fondo ebbe a richiedere al Comune autorizzazione ad eseguire dei lavori per dare collegamento stradale ad alcune abitazioni rurali ( peraltro non meglio individuate al documento n. 7 di parte attrice ); lavori che comportavano peraltro unicamente la demolizione di un magazzino e la costruzione di un altro e non già opere relative direttamente alla via di passaggio.
Emerge peraltro dall’esame delle risultanze dall’istruttoria orale svolta nel giudizio che i testi escussi hanno contraddittoriamente riferito in merito all’uso del fondo in contestazione da parte del dante causa dell’odierno attore e dell’attore stesso nel periodo successivo al 1989. Ed infatti i testi indotti dalla parte attrice hanno riferito di un uso assiduo del passaggio in contestazione da parte dei sigg.ri *** e XXX, descritto finanche come quasi quotidiano. Il sig. *** ha dichiarato infatti “che il sig. *** utilizzava il passaggio in contestazione con mezzi agricoli per portare legna e fieno, anzi passavo anch’io di là per portare il fieno a casa mia che è attaccata a quella dell’attore. Dopo la morte del sig. *** il passaggio era utilizzato dal figlio *** con le stesse modalità. I passaggi avvenivano quando c’era bisogno, quasi tutti i giorni; il passaggio è stato utilizzato anche quotidianamente da *** e XXX con le modalità indicate”. Il teste ha peraltro ammesso di non abitare più a dal 1997, riferendo di essere andato quasi quotidianamente in loco sino a quattro anni fa per visitare la madre.
Anche il teste sig. ***, autore della relazione peritale prodotta dall’odierno attore al documento n. 11, ha riferito “che *** usava il passaggio in contestazione per trasportare con mezzi agricoli materiali per la sua attività; a quei tempi il passaggio era anche quotidiano. Il passaggio veniva quindi utilizzato da ***; la frequenza dei passaggi non era quotidiana forse ma avveniva più volte in settimana; forse era anche giornaliera; sicuramente il passaggio veniva quindi usato spesso, intendo anche quindici volte a settimana da *** e XXX per il ricovero di animali e materiali. Il teste ha peraltro aggiunto che per quello che so il mappale faceva parte della casa e di lì passavano tutti; era corte comune alla famiglia a passavano anche i vicini anche con mezzi motorizzati. Dal mio balcone vedo l’ingresso della casa di YYY”; precisando di non saper dire “se ad ogni passaggio *** e XXX chiedessero il consenso. So che fino al 2007 il passaggio era certamente consentito”.
La teste ***, madre dell’attore ha pure riferito che “***, che era mio suocero, usava il passaggio in contestazione anche con mezzi agricoli per portare bestiame e materiali per la sua attività agricola. Usava liberamente il passaggio quando ne aveva bisogno; la frequenza era variabile, secondo le stagioni. Si passava senza chiedere permesso”. La teste ha quindi aggiunto “che dopo la morte di mio suocero il passaggio è sempre stato usato con le stesse modalità da mio marito per andare alla casa che ora è di mio figlio; dal 1989 , ma anche prima io , mio marito e mio figlio passavamo per l’attività agricola. Il passaggio è proseguito anche dopo finché non è stato ostruito con dei vasi. Mio marito aveva in affido delle manze e per pascolarle usava il passaggio in questione; le mucche le abbiamo avute fino al 2002, ma anche in seguito abbiamo usato il passaggio”.
Per contro i testi indotti dalla parte convenuta hanno descritto il passaggio in questione come uso sporadico nell’arco dell’anno e comunque subordinato al previo permesso dei proprietari del fondo. In specie la figlia dei convenuti, sig.ra ***, ha riferito che “i sigg.ri *** e XXX usavano il passaggio in questione solo quando i miei genitori davano il consenso. Fin dal nostro acquisto della corte in questione c’era un accordo tra i miei genitori ed il sig. *** ed il sig. XXX per cui il passaggio era permesso se acconsentito volta per volta. L’accordo era verbale (…) me ne hanno parlato i miei genitori. I sigg.ri *** e XXX transitavano due o tre volte l’anno in autunno; non ricordo che il passaggio in questione sia mai avvenuto con animali”.
Il teste ***, compagno della figlia dei convenuti, ha pure riferito di conoscerli da dieci anni e di non aver conosciuto *** e di avere invece conosciuto ***, madre della sig.ra YYY, dieci anni fa, precisando che “il consenso per l’uso del passaggio in questione a XXX veniva dato dai miei suoceri, nulla so di ***; *** e XXX usavano il passaggio più o meno due volte l’anno per il taglio ed il ricovero della legna; tali transiti sono avvenuti nei dieci anni che frequento la casa dei convenuti. Nel fine settimana ero sempre lì; da tre o quattro anni sono andato lì a convivere con la figlia dei convenuti”.
A fronte della palese contraddittorietà delle informazioni rese dai testi escussi è evidente che le risultanze testimoniali devono perciò solo valutarsi con estrema prudenza e criticità ed in tale ottica è emerge anzitutto che i testi indotti da parte convenuta hanno in effetti, sorprendentemente, descritto l’uso del fondo in contestazione quale via di passaggio con mezzi agricoli o con bestiame da parte dei sigg.ri *** e XXX in termini di assiduità e frequenza ben superiori a quelli riferiti dallo stesso attore in sede di interpello. Il sig. XXX ha infatti dichiarato in merito: “io e mio padre, come già mio nonno, usavamo il passaggio per cui è causa quando avevamo bisogno e non chiedevamo alcun permesso; il passaggio avveniva per il taglio della legna in primavera ed autunno ma anche per il fieno e comunque quando serviva; il transito avveniva ben più di tre o quattro volte l’anno, forse quindici o venti”.
Orbene, in conformità a principi ormai acquisiti nella giurisprudenza di legittimità, deve anzitutto rilevarsi che “in tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 29/05/2015; conforme Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008 ). Peraltro “in tema di acquisto di servitù per usucapione, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto della servitù, quali atti di mera tolleranza, in considerazione della strutturale saltuarietà degli stessi, senza che la controparte sia gravata dell’onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso ad usucapionem mentre nelle azioni esclusivamente possessorie la natura giuridica dell’esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21016 del 01/08/2008 ). Nondimeno “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3404 del 11/02/2009; Cass. Civ. Sez. 2 , Sentenza n. 9275 del 16/04/2018 ).
Del resto non ogni specie di utilizzo del bene integra presupposto per l’esercizio di un possesso ad usucapionem, giacché “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’ usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 ).
Al riguardo deve infatti evidenziarsi, in relazione al disposto normativo ex art. 1061 c.c. secondo cui “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione”, che “il requisito dell’apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione si configura quale, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo esercizio, in presenza di segni visibili d’opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l’esistenza del peso gravante sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un’attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì d’un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un’utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all’esercizio della servitù permangono anche in caso di utilizzazione saltuaria” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001 ).
Ed infatti “il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010 ).
Peraltro “ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’articolo 1061 cod. civ. per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 27/05/2009; conforme: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18208 del 10/09/2004 ).
E tuttavia “il requisito dell’apparenza della servitù, di cui all’art. 1061 cod. civ., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l’accesso sia a quest’ultimo che al preteso fondo dominante, l’apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell’univocità della loro funzione oggettiva rispetto all’uso della servitù stessa” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014; conforme: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 11/02/2009 ).
In specie, dall’esame della documentazione fotografica prodotta dall’odierno attore risulta che sul passaggio in questione, che pure si presenta lastricato in materiale grezzo, non sussistono opere visibili di alcun tipo idonee ad evidenziarne la funzione di passaggio od almeno di via di transito assiduo, come pure si assume, con mezzi meccanici o bestiame. Non vi sono infatti delimitazioni pure sommarie ( cordicelle o simili ) quali solitamente apposte per contenere la marcia del bestiame, né delimitazioni per il transito di mezzi meccanici che, come risulta dalle foto in atti, è certamente avvenuto almeno sporadicamente – come del resto ammesso dagli stessi convenuti – ma comporta invasione dell’intera larghezza del passaggio sino ad altezza dei balconi che si aprono sulla via, con inevitabile e considerevole disagio per i proprietari delle abitazioni prospicenti, e quindi dei convenuti stessi.
Gli stessi testi di parte convenuta sigg. *** e *** hanno peraltro riferito di un godimento per passaggio della corte in questione anche da parte di terzi ( v. deposizione del teste sig. ***: “il mappale faceva parte della casa e di lì passavano tutti; era corte comune alla famiglia a passavano anche i vicini anche con mezzi motorizzati” ), sicché, ove anche dette deposizioni dovessero ritenersi attendibili – ciò di cui è dato dubitare per le considerazioni innanzi esposte -, emergerebbe semmai delineato un uso generalizzato del passaggio che per sé inficerebbe l’utilità del possesso vantato sul predetto fondo dall’odierno attore ai fini del preteso acquisto del fondo per usucapione, in quanto privo dei caratteri di esclusività e pienezza necessari.
Ed infatti “ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione ,il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all’esercizio del relativo diritto , manifestando- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare; pertanto, la verifica in ordine all’idoneità del possesso a determinare il compiersi dell’usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” ( Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25922 del 29/11/2005 ).
In specie “ai fini della configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare” ( Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24/08/2006; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8662 del 12/04/2010 ).
Per contro la stessa qualità dei rapporti esistenti tra le parti, di parentela pure allargata, confortano peraltro, secondo i principi innanzi richiamati, l’attendibilità delle allegazioni esposte dagli odierni convenuti, ed in parte avvalorate dalle prove orali offerte, in merito all’atteggiamento di mera e comunque limitata tolleranza prestato in passato nel consentire il passaggio sul fondo in contestazione all’odierno attore ed ai suoi danti causa per finalità specifiche ( trasporto legna o fieno ) e con carattere di saltuarietà, tanto più che, nell’ambito delle trattative occorse fra le parti in corso di causa, i sigg.ri YYY e ZZZ avevano comunque ribadito la disponibilità a mantenere tale tolleranza, pur entro limiti da convenirsi a tutela della loro tranquillità domestica.
La domanda principale attorea deve, dunque, ritenersi certamente infondata ed in conseguenza debbono parimenti rigettarsi anche le domande conseguenti volte alla liberazione del passaggio controverso dai manufatti appostivi dagli odierni convenuti ed al ristoro di supposti danni conseguenti all’impedimento opposto al vantato possesso attoreo.
Le spese del giudizio seguono pertanto la piena soccombenza attorea e di liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri normativi in vigore secondo valori medi, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, alla sua modesta complessità ed all’attività difensiva concretamente svolta nel giudizio dal difensore della parte avente titolo al rimborso.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta integralmente le domande attoree perché infondate;
2. condanna il sig. XXX al pagamento in favore dei sigg.ri YYY e ZZZ, creditori in solido, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso in favore dei convenuti delle spese sostenute nel procedimento di mediazione preventiva obbligatoria per l’importo di € 536,80.
Aosta, 16 agosto 2019
Il Giudice
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