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Codice Penale

Responsabilità a titolo di concorrenza sleale

La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, mezzi contrari ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare l’altrui azienda.

Pubblicato il 09 March 2021 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 426/2021 pubblicata il 01/03/2021

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. cont. 2016

TRA

XXX, C.F.,
elettivamente domiciliato in, presso l’avv., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce all’atto di citazione

ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

E

YYY, C.F.,
elettivamente domiciliata in , che agisce di intesa con l’avv. e dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI: per parte attrice: “A) accertare, previa nomina di CTU contabile, l’esistenza di utili lordi da ripartire e, conseguentemente, condannare la sig.ra YYY a versare il 49% degli stessi al sig. XXX, come previsto dal contratto di associazione in partecipazione, oltre interessi e rivalutazione;

B) accertato che il comportamento tenuto dalla sig.ra YYY

nell’esecuzione del contratto è stato contrario a correttezza e buona fede, condannare la stessa a risarcire al sig. XXX il danno cagionatogli (determinato dall’impossibilità di esplicare la propria attività lavorativa, così come previsto dal contratto di associazione in partecipazione) nella misura di € 25.000/00 ovvero di quell’altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta provata e di giustizia; C) accertato che il sig. XXX, nel corso del rapporto contrattuale, oltre all’apporto di capitale contrattualmente previsto (pari ad € 20.000/00) ha corrisposto alla sig.ra YYY la ulteriore complessiva somma di € 9.805,00, per far fronte alle necessità dell’attività, condannare la stessa sig.ra YYY a restituire al sig. XXX detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria. D) Condannare la sig.ra YYY a versare la quota di sua spettanza dei contributi previdenziali del sig. XXX. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge”; per parte convenuta: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’azione e/o comunque, l’improcedibilità della stessa e, per l’effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto improponibili; 2) Nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; 3) in via riconvenzionale: a) Accertare che il sig. XXX ha posto in essere un comportamento minaccioso e diffamatorio e dichiarare l’illiceità di tale comportamento e condotta in ordine alla lesione dell’onore e della reputazione della convenuta … per l’effetto condannare l’attore al risarcimento, in favore della convenuta, del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura di € 10.000 o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare… oltre interessi legali fino al soddisfo; b) Accertare e dichiarare che il sig. XXX ha posto in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2598 c.c., atti di concorrenza sleale, nonché atti idonei a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale… a danno della sig.ra YYY …; per l’effetto, condannare il sig. XXX al pagamento di € 35.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, a qualsivoglia titolo subiti, ovvero a quella somma maggiore o minore che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare… oltre agli interessi legali fino all’effettivo soddisfo; c)

Condannare infine l’attore, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla sig.ra YYY, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 5.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’eccezione di improcedibilità delle domande attoree, sollevata dalla convenuta in ragione del mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, deve ritenersi superata in ragione dell’introduzione di tale procedimento in corso di causa, nel termine assegnato dal giudice.

Venendo all’esame del merito, XXX e YYY hanno concluso, in data 4.7.2014, un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e capitale, a mezzo del quale YYY, esercitante l’attività di commercio al dettaglio di articoli per la prima infanzia, per la gravidanza, per il fitness, dermocosmesi, prodotti per l’igiene, erboristeria, alimentazione, articoli ortopedici, diagnostica, articoli elettromedicali, per anziani e disabili, prodotti ergonomici (codice attività 475220), svolto nella sede commerciale di (associante) e XXX (associato) hanno convenuto che YYY riconoscesse a XXX la qualifica di associato in partecipazione. Quest’ultimo si è obbligato a svolgere le prestazioni lavorative previste dall’art, 1 del contratto, nonché a versare un capitale di € 20.000,00.

L’attore ha dedotto che, con raccomandata del 20.11.2014, YYY ha comunicato la risoluzione del contratto.

Diversamente da quanto dedotto nell’atto di citazione, tale raccomandata non è stata versata in atti. Tuttavia, l’intervenuta risoluzione del contratto è pacifica, e nessuna contestazione è stata sollevata, dalle parti, in ordine alla legittimità della relativa comunicazione, tenuto peraltro conto che l’art., 12 del contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di “rescindere anticipatamente il contratto, a mezzo lettera raccomandata da comunicarsi con un preavviso di sei mesi.

L’attore ha quindi richiesto, in primo luogo, di accertare l’esistenza di utili lordi da ripartire e, conseguentemente, condannare la convenuta a versare il 49% degli stessi in proprio favore, come convenuto all’art. 7 del contratto.

Tuttavia, l’attore non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di tali utili.

Al contrario, lo stesso ha dedotto di avere versato, per fare fronte alle esigenze dell’attività, la somma di € 9.805,00 (oltre al capitale, pari ad € 20.000,00), in tal modo evidentemente escludendo che l’attività stessa fosse produttiva di utili.

L’istanza di emissione di ordine di esibizione, avanzata dall’attore, in ordine alla quale lo stesso ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi, è stata ritenuta inammissibile, in quanto il suddetto ordine è stato “genericamente riferito a “tutta la documentazione contabile e bancaria”, in contrasto con il requisito della specificità richiesto dall’art. 94 disp. att. c.p.c.” (cfr. Cass. n. 13072 del 08/09/2003: “L’ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti “la cui acquisizione al processo sia necessaria” ovvero “concernenti la controversia”, e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa”).

In assenza di prova dell’esistenza di utili di impresa, la domanda avente ad oggetto la relativa ripartizione, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della quota del 49% di tali utili, in favore dell’attore, deve necessariamente essere rigettata.

La domanda, avanzata dall’attore al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno, dallo stesso asseritamente subito in conseguenza dell’impossibilità di prestare la propria attività lavorativa a seguito del comportamento tenuto da YYY nell’esecuzione del contratto, è parimenti infondata, atteso che XXX non ha fornito alcuna prova in ordine all’esistenza ed all’ammontare del danno lamentato.

L’attore deduce inoltre di avere corrisposto ad YYY, nel corso del rapporto contrattuale, la complessiva somma di € 9.805,00, per far fronte alle necessità dell’attività, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di tale somma, maggiorata di interessi e rivalutazione.

A sostegno della richiesta, XXX ha depositato, in allegato alla memoria istruttoria, tre ricevute di bonifici provenienti da un conto corrente allo stesso intestato, con beneficiario “YYY – XXX”, per il complessivo importo di € 1.900,00 (€ 750,00, € 150,00 ed € 1.000,00). Ha altresì depositato un assegno completamente in bianco, non riempito, che non costituisce prova di alcun pagamento (tale non essendo, evidentemente, la sola annotazione sulla matrice).

Nessuna specifica contestazione è stata sollevata, dalla convenuta, in ordine a tale documentazione, né in ordine alla riferibilità anche alla stessa del conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti.

La circostanza che il beneficiario di tali importi sia stato indicato come “YYY – XXX” induce a ritenere che i relativi versamenti siano stati posti in essere al fine di consentire l’avvio dell’attività oggetto dell’associazione in partecipazione, come dedotto dall’attore.

Tuttavia, quest’ultimo non ha dedotto a quale titolo lo stesso richieda la restituzione delle somme versate, non avendo qualificato i relativi versamenti quali effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo, la cui conclusione avrebbe avuto quale conseguenza l’insorgenza, in capo alla convenuta, dell’obbligazione di restituzione degli stessi, nei limiti di quanto effettivamente dalla stessa ricevuto (trattandosi di versamenti su conto cointestato).

Orbene, l’attore che chieda la restituzione di una somma di denaro è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l’obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l’onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. n. 9209 del 06/07/2001).

Nel caso in esame, al contrario, manca l’allegazione – e relativa dimostrazione – in ordine alla sussistenza di un’obbligazione di restituzione, gravante sulla convenuta.

XXX non ha neppure dedotto che i pagamenti fossero privi di causa.

In ogni caso, qualora si volesse qualificare la domanda come azione di ripetizione dell’indebito, deve sottolinearsi come l’attore abbia l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore della convenuta (Cass. n. 20522 del 03/08/2018).

Nel caso in esame, tuttavia, l’attore non ha allegato l’inesistenza di una giusta causa dei pagamenti, limitandosi a dedurre di avere diritto alla restituzione delle somme, corrisposte per far fronte alle esigenze dell’attività, ed in tal modo implicitamente affermando l’esistenza di una giusta causa nei pagamenti effettuati.

Né l’attore ha avanzato alcuna domanda di restituzione dei pagamenti asseritamente ricevuti dalla convenuta, a titolo di ingiustificato arricchimento.

La domanda di condanna della convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di € 9.805,00, è pertanto integralmente destituita di fondamento, anche con riferimento al minore importo, che risulta effettivamente versato su un conto cointestato alle parti in causa.

Parimenti destituita di fondamento è la domanda di condanna della convenuta al pagamento della quota di sua spettanza dei contributi previdenziali relativi all’attore.

In primo luogo, nel caso in cui (come nella specie) l’apporto all’associazione in partecipazione sia costituito tanto dalla prestazione di lavoro, quanto da capitale, i relativi proventi non sono considerati redditi da lavoro autonomo, ma redditi da capitale (cfr. art. 53, comma 2, e art. 44 D.P.R. n. 917 del 1986).

In ogni caso, anche ove i suddetti redditi fossero assoggettati all’obbligo contributivo, la relativa base imponibile previdenziale sarebbe costituita dall’ammontare della partecipazione agli utili (art. 54, comma 8, del DPR n. 917 del 1986), cosicché, in mancanza di utili, nessun contributo risulterebbe dovuto.

Nel precisare le conclusioni, XXX ha insistito nell’ammissione della prova per testi, dallo stesso articolata nella memoria depositata nel secondo termine concesso ai sensi dell’art. 183 comma VI c.p.c.

Come già rilevato con ordinanza del 27.7.2017, tali prove sono irrilevanti ai fini del decidere.

In particolare, i capitoli 1 e 2 (1. “in data 04/02/2014 il sig. XXX stipulava con la sig.ra YYY “Contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e capitale”, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina in data 07/02/2014 al n° Serie ”; 2. “in virtù di quanto previsto in detto contratto (art. 3), il sig. XXX corrispondeva alla sig.ra YYY la somma di € 20.000/00 quale apporto di capitale”) sono entrambi incontestati, oltre che di carattere documentale; il capitolo 3 (”nel corso del rapporto di associazione in partecipazione, intercorrente con la sig.ra YYY, il sig. XXX versava somme ulteriori rispetto all’apporto di capitale contrattualmente previsto per far fronte alle esigenze dell’attività”) appare irrilevante ai fini del decidere, in ragione della già evidenziata assenza di allegazione in ordine all’esistenza di una causa giustificatrice a fondamento della richiesta di restituzione delle somme asseritamente corrisposte; i capitoli 4 e 5 (4. “nell’ottobre 2014 il sig. XXX richiedeva alla sig.ra YYY il rendiconto della situazione contabile della ditta”; 5. “a seguito della suddetta richiesta, la sig.ra YYY ometteva di consegnare la rendicontazione richiesta ed assumeva, nei confronti del sig. XXX, un atteggiamento polemico ed offensivo, anche alla presenza della clientela e/o della moglie dello stesso sig. XXX”) sono irrilevanti ai fini del decidere, posto che dalla dedotta omessa consegna della rendicontazione l’attore non fa discendere alcuna richiesta nei confronti della convenuta e che l’allegazione in ordine all’ “atteggiamento polemico ed offensivo”, sulla quale i testi sarebbero chiamati a riferire, è del tutto generica e valutativa; i capitoli 6 e 7 sono incontestati e suffragati dal deposito delle raccomandate cui si riferiscono i capitoli di prova; i capitoli 8 e 9 (“8. “nonostante detta raccomandata e quella del 14/01/2015, la sig.ra YYY impediva al sig. XXX di svolgere le sue prestazioni professionali, come previste dal contratto di associazione in partecipazione, inibendogli l’uso della cassa, ostacolandolo nei rapporti con la clientela, sino ad impedirgli l’accesso al negozio, previa sostituzione, in data 07/02/2015, del lucchetto apposto all’ingresso”; 9. “la sig.ra YYY, nonostante formale richiesta avanzata con raccomandata a/r del 09/02/2015, ometteva di consegnare al sig. XXX copia delle chiavi del negozio e chiudeva il negozio stesso per una settimana”) sono superflui, posto che non è stata fornita prova del danno conseguente alle condotte addebitate alla convenuta, cosicché, anche nel caso di conferma delle condotte alla stessa riferite, la domanda risarcitoria non potrebbe essere accolta; i capitoli 10 – 13 sono di carattere documentale, facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti, non contestata; il capitolo 14 (“la sig.ra YYY ometteva di consegnare al sig. XXX la documentazione richiesta inerente la gestione dell’attività e le giacenze di magazzino nonché la documentazione attestante l’avvenuto versamento da parte della stessa della quota di contributi da lei dovuta”) attiene a circostanza il cui onere probatorio, ove rilevante, graverebbe in ogni caso sulla controparte.

Dalle argomentazioni tutte che precedono discende il rigetto tanto dell’istanza di ammissione delle prove orali, articolate dall’attore, quanto il rigetto delle domande proposte da XXX nei confronti di YYY.

Anche le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta sono infondate e devono pertanto essere rigettate.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, asseritamente subito da YYY in conseguenza del comportamento minaccioso e diffamatorio, che la stessa assume posto in essere dall’attore, all’esito dell’istruttoria espletata la stessa non è stata suffragata da un adeguato supporto probatorio.

L’unico teste che ha confermato la prospettazione di YYY in ordine a comportamenti minacciosi ed offensivi diretti nei confronti della convenuta è infatti ***, il quale deve tuttavia ritenersi scarsamente attendibile, stante il rapporto di coniugio con la convenuta (del quale era convivente all’epoca dei fatti) ed il coinvolgimento personale nelle vicende per cui è causa (lo stesso, infatti, ha dichiarato di essersi recato presso l’attività commerciale per aiutare e non lasciare da sola la convenuta e, secondo la deposizione della teste ***, maggiormente indifferente rispetto alle parti in causa, tale presenza perdurava dall’inizio dell’attività commerciale, e non è stata conseguente ai diverbi intervenuti tra le parti: cfr. la risposta della teste al capitolo 11).

Parimenti destituita di fondamento è la domanda riconvenzionale tesa a sentire condannare XXX al risarcimento del danno, lamentato da YYY in conseguenza dell’attività di concorrenza sleale asseritamente posta in essere dall’attore.

L’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale delle Imprese, sollevata dall’attore e convenuto in riconvenzionale con riferimento a tale domanda, è infondata e deve pertanto essere disattesa.

Ed invero, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Nella prima memoria depositata nel termine assegnato ai sensi dell’art. 183 comma VI c.p.c., YYY ha precisato che la domanda proposta non si fonda sul dedotto utilizzo di segni distintivi dell’impresa, ma sullo sfruttamento, da parte di XXX, di un “know-how commerciale, relativo alle modalità organizzativa e propositiva dell’azione commerciale anche in termini di presentazione delle offerte, promozione dei prodotti e dei servizi, particolari scelte nella selezione dei prodotti da offrire al pubblico, assistenza pre e post vendita, ecc; orbene, al modo di gestire e commercializzare operato dalla Sig.ra YYY, il quale le garantisce capacità concorrenziale e una posizione sul mercato”.

 A seguito di tale precisazione, deve escludersi che la domanda riconvenzionale attenga ad un’ipotesi di cosiddetta “concorrenza sleale interferente”, dovendo piuttosto qualificarsi come concorrenza sleale pura, come tale esulante dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa (cfr. Cass. n. 17161 del 26/06/2019: “In base all’art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. “codice della proprietà industriale”), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale”; nella specie, la S.C., in sede di regolamento, ha attribuito alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un’attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto, ipotesi del tutto diversa rispetto a quella per cui è causa, in cui non vengono in considerazione diritti di proprietà industriale).

Nel merito, tuttavia, la suddetta domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata, non ricorrendo, nella fattispecie in esame, nessuna delle ipotesi previste dall’art. 2598 c.c..

La norma in questione delinea, ai numeri 1 e 2, fattispecie tipiche di concorrenza sleale e prevede, al numero 3 una clausola generale basata sulla correttezza professionale, alla quale gli imprenditori devono attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti.

Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che non risulta, nel caso in esame, raggiunta la prova in ordine al compimento, da parte di XXX, di atti idonei a creare confusione con l’attività della rivendita di sanitari “Il XXX e la ***” (art. 2598, n. 1, c.c.).

Come, infatti, riferito dal teste *** (investigatore privato incaricato dalla convenuta), la rivendita di articoli sanitari “***”, aperta dalla famiglia di XXX, dista circa quattro o cinque chilometri da “Il XXX e ***”, se non di più, con la conseguenza che – fatta eccezione per i pochi clienti che si recavano presso quest’ultima in virtù dei rapporti di amicizia con l’attore, quali le testi *** e *** – la mera apertura dell’attività commerciale, da parte della famiglia di XXX, non appare condotta idonea a creare confusione tra le due attività, posto che, per la natura della merce offerta in vendita (articoli sanitari, nonché per la gravidanza e la prima infanzia), la vendita si indirizza evidentemente, in via prevalente, a clientela di prossimità.

L’attività è stata aperta utilizzando una denominazione diversa da quella gestita da YYY, e la tessera punti e i volantini di promozione non rivestono caratteri di particolare similitudine, e riportano la diversa denominazione dell’attività, onde deve essere esclusa la possibilità di indurre in confusione la clientela.

Del tutto insufficiente, a tale scopo, è l’affermazione riportata nella relazione investigativa (pag. 13), ed attribuita alla moglie di XXX, che avrebbe dichiarato: “Ci continuano a confondere con “Il XXX e ***” e ci hanno addirittura scaricato della merce loro”, sia in quanto trattasi di affermazione de relato, sia, in ogni caso, in ragione della genericità della stessa, dalla quale non è dato desumere chi fosse stato indotto in confusione e come tale confusione si fosse manifestata.

In particolare, la possibilità che un trasportatore avesse scaricato presso la rivendita de “***” merce destinata alla sanitaria “Il XXX e ***” costituisce condotta non riferita alla clientela, ed in ogni caso del tutto occasionale.

Non risulta neppure dimostrato che XXX abbia espresso apprezzamenti atti a provocare il discredito della convenuta (ex art. 2598 n. 2) c.c.), posto che tali non possono qualificarsi le affermazioni (riferite nella relazione investigativa, secondo le quali “in alcuni momenti la signora *** [moglie dell’attore] parla male della signora *** riguardo ad alcune scelte fatte per i prodotti in vendita, evidenziando delle differenze di scelte fatte da loro e ***” e XXX avrebbe “criticato la signora *** titolare dell’esercizio dove ha lavorato fino a qualche anno fa”, sia in ragione della genericità delle affermazioni, riportate nella relazione (e non tutte ascrivibili all’attore), sia in quanto la critica relativa a scelte commerciali non appare illegittima, ed è del tutto inidonea a determinare il discredito dell’attività del concorrente.

L’allegazione di YYY, secondo la quale XXX avrebbe utilizzato la propria qualità di associato per acquisire illecitamente delle informazioni commerciali costituenti patrimonio di conoscenza della convenuta, grazie alle quali si sarebbe potuto introdurre nel mercato in effettiva posizione concorrenziale, oltre ad essere del tutto generica (non è infatti stato specificato di quali informazioni commerciali XXX si sarebbe appropriato, e in cosa consista la lamentata illiceità di tale appropriazione), non è stata supportata da alcun riscontro probatorio, posto che deve escludersi che la mera acquisizione di un’esperienza professionale nel campo della rivendita di prodotti sanitari possa costituire illecita appropriazione di uno specifico know how commerciale.

A tal proposito, deve peraltro rilevarsi come anche le prove offerte da YYY, con riferimento alla dedotta acquisizione di tale patrimonio di conoscenza (già in sé non qualificabile in termini di concorrenza sleale) siano del tutto contraddittorie, posto che nella relazione investigativa dalla stessa depositata, confermata dal teste ***, viene espressa la valutazione per cui “l’esercizio a prima vista dà l’impressione di avere a che fare persone improvvisate nel settore” (pagina 11 della relazione investigativa), pur se, secondo quanto riportato nella stessa relazione, i titolari della rivendita avrebbero dichiarato di avere “tratto benefici” (non meglio specificati) dall’attività espletata da XXX nella rivendita di sanitari “Il XXX e ***”.

La deposizione del teste *** è anch’essa inidonea a dimostrare gli assunti di YYY, sia in ragione della già evidenziata inattendibilità del teste, sia in quanto lo stesso riferisce di affermazioni che sarebbero state effettuate da alcuni clienti, che, tuttavia, lo stesso non ha saputo identificare.

L’utilizzo di una tessera punti e di volantini di promozione, da parte della rivendita “***”, oltre a non costituire utilizzo di segni distintivi dell’impresa, non può essere qualificato quale appropriazione del “know how” dell’attività commerciale “Il XXX e ***”, trattandosi di strumenti di promozione e fidelizzazione della clientela largamente praticati da parte di qualsivoglia attività commerciale, e che non possono pertanto ritenersi parte di uno specifico patrimonio di conoscenze e strategie commerciali poste in essere nella gestione della rivendita “Il XXX e ***”.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, non risulta pertanto integrata neppure la fattispecie disciplinata dall’art. 2598, n. 3 c.c., posto che l’attività espletata dall’attore nell’ambito della rivendita di articoli sanitari “***”, in sé del tutto lecita (posto che la mera apertura di un’attività commerciale analoga a quella esercitata da “***”, peraltro a distanza considerevole da quest’ultima, non costituisce atto di concorrenza sleale) appare astrattamente inidonea a provocare danni all’attività della convenuta; né quest’ultima ha dimostrato la sussistenza di alcun danno derivante dalla dedotta attività anticoncorrenziale, asseritamente posta in essere da XXX (cfr. Cass. n. 8215 del 02/04/2007: “La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l’imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l’altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell’imprenditore denunciante”).

Pur se la disposizione in esame non prevede, ai fini della configurabilità di atti di concorrenza sleale, che il danno sia concreto, ma che l’atto sia idoneo a produrlo, è tuttavia necessario fornire la prova della idoneità concreta degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Nel caso in esame, oltre alla legittimità della condotta, consistente nella mera apertura di una rivendita di prodotti analoghi, a distanza di circa

cinque chilometri dalla sanitaria “Il XXX e ***” ed alla carenza probatoria in ordine all’astratta idoneità dei comportamenti denunciati a costituire fonte di danno, deve aggiungersi l’assenza di qualsivoglia prova in ordine a decrementi patrimoniali e reddituali effettivamente subiti da YYY, anch’essa tale da condurre a ritenere priva di potenzialità lesiva l’attività svolta dall’attore presso la rivendita “***”.

Le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta devono pertanto essere integralmente rigettate.

Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell’attore per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella mera proposizione di una domanda infondata (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”; Cass. n. 21570 del 30/11/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta le domande proposte dall’attore;

rigetta le domande riconvenzionali e la domanda di condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avanzate dalla convenuta; spese compensate.

Latina, 1/03/2021

Il Giudice

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