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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità acquirente per debiti dell’azienda

Iscrizione nei libri contabili, elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti.

Pubblicato il 19 June 2020 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro

Il Giudice del lavoro, dr., ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta e deposito di note di trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 17/06/20 la seguente

SENTENZA n. 3412/2020 pubblicata il 17/06/2020

nelle cause riunite iscritte in materia di lavoro al n° del R.G dell’anno 2019 promosse da:

XXX s.r.l. in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall’avv. in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RICORRENTE Contro

YYY

rappresentato e difeso dall’avv. in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ;

RESISTENTE Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati in data 2/12/19, e ritualmente notificati, poi riuniti, la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. /19, emesso dal Tribunale di Roma – GL in data 19/09/19 e notificato in data 22/10/19 unitamente all’atto di precetto, con il quale è stato ingiunto all’opponente di pagare all’opposto la somma di euro 2245,80 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso nel periodo dal 23/04/17 al 23/04/18, nonché in opposizione ex art. 615 e 618 bis c.p.c. all’atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo citato per la somma di euro 3270,13 per il medesimo titolo e, concludendo, ha chiesto, previa sospensione dell’esecutorietà, dichiarare il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto opposto nullo e/o inammissibile e/o inefficace e comunque revocarlo, stante l’insussistenza del credito vantato e della relativa prova e della sua certezza e liquidità, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito con memoria l’opposto indicato in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la società *** s.r.l. cessionaria; nel merito rigettare l’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità solidale dell’opponente e della chiamata in causa *** srl, condannarle al pagamento in solido in favore dell’opposto di somma pari a quella ingiunta e comunque a quella che maggiore o minore risulterà di giustizia, con vittoria di spese di lite. Le cause sono state istruite con documenti, sono state riunite e discusse e decise, previa trattazione scritta e deposito di note di trattazione scritta, mediante deposito telematico della sentenza in data 17/06/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, essere disattesa la richiesta di chiamata in causa della società *** s.r.l. richiesta dall’opposto atteso che la domanda di accertamento della responsabilità solidale di tale società ai sensi dell’art. 2112 c.c. e di conseguente condanna in solido con la società opponente non implica un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. pur in presenza di un’obbligazione solidale passiva in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, ed inoltre la chiesta chiamata in causa richiesta contrasta con le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo ( cfr. Cass. SU n. 4309/10 – Cass. n. 25676/14 – Cass. n. 9570/15), trattandosi di causa documentalmente istruita e non bisognevole di ulteriore istruttoria orale.

L’opposizione proposta deve essere accolta in quanto fondata sulla base delle seguenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell’art. 132 c.p.c.

Infatti la domanda monitoria riguarda il TFR maturato in riferimento all’asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo dal 23/04/17 al 23/04/18 tra le parti.

Tuttavia risulta documentalmente provato dalla società opponente che l’opposto non risulta essere stato assunto dalla società XXX s.r.l. in data 23/04/2017, come dedotto nella domanda monitoria, ma da altra società, la *** S.R.L., e che tale rapporto di lavoro è cessato in data 23/04/18 in virtù di dimissioni. Inoltre risulta documentalmente provato, come emerge dall’atto di costituzione di XXX S.R.L. prodotto in atti, che quest’ultima è stata costituita solo in data successiva, e cioè in data 3 luglio 2018, con conseguente assunzione della sua personalità giuridica e della sua capacità di divenire titolare di obblighi giuridici.

Peraltro parte opponente ha dedotto che dal contratto di cessione d’azienda stipulato successivamente tra XXX S.R.L. cessionaria e la *** S.R.L., cedente in data 02/08/2018, prodotto in atti, allorquando il rapporto di lavoro de quo era già cessato, risulta che le parti hanno pattuito espressamente: “ARTICOLO 6 – PERSONALE DIPENDENTE – La società *** S.R.L. in persona come sopra, dichiara che il ramo di azienda in oggetto ha alle proprie dipendenze i collaboratori di cui all’elenco che si allega al presente atto sotto la lettera “B” i quali continueranno il loro rapporto di lavoro con la società cessionaria. A tal proposito per patto espresso gli emolumenti (tfr, ferie non godute, ex festività e permessi) non retributivi, rimarranno a carico della cedente fino alla data del 30 settembre 2018;” ma, comunque, tale previsione riguarda il personale dipendente addetto al ramo di azienda ceduto mentre l’opposto non era in tale condizione a tale momento.

Occorre rammentare, infatti, che Cass. n. 4598/2015 ha affermato che: “ l’art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”( conf. Cass. n. 7517/10). E, nella specie, poiché il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in data 23/04/18 per dimissioni, evidentemente anteriore al dedotto trasferimento di azienda, la disciplina prevista dall’art. 2112 c.c. risulta inapplicabile. Peraltro risulta inapplicabile anche la disciplina prevista dall’art. 2560 c.c. che prevede che nel caso di trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori, ma parte opposta non ha specificamente allegato né ha fornito alcuna prova del presupposto di tale responsabilità, e cioè l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori della società cessionaria; anche in tal caso soccorre la giurisprudenza della Cassazione ( n. 6173/1998 ) che ha affermato che “ l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione, e se il giudice non può effettuare d’ufficio l’indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima ben può d’ufficio rilevare il fatto che quest’ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata” ( conf. Cass. n. 14823/00 – n. 22418/17).

Consegue da tali considerazioni l’inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 2112 c.c., che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro del dipendente al momento della cessione, e che l’unico soggetto eventualmente obbligato al pagamento del TFR richiesto con la domanda monitoria deve essere individuato nella *** s.r.l., datrice di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro in virtù di dimissioni.

Ne consegue che l’opposizione deve essere accolta e che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata in virtù del credito fatto valere nei confronti dell’odierna opponente; ne discende, quindi, anche l’annullamento dell’atto di precetto impugnato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: accoglie l’opposizione proposta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara che l’opposto non ha diritto di procedere all’esecuzione forzata per il credito ingiunto e, per l’effetto, annulla l’atto di precetto opposto.

Condanna l’opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 17/06/20
IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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