N. R.G. 8434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA _N._42_2025_- N._R.G._00008434_2022 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8434/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e COGNOME ( ) INDIRIZZO 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO4 20121 MILANO presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOMEC.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00162 ROMA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE voglia l’Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza o domanda, in annullamento e/o riforma della sentenza n. 5074/2021 del Giudice di Pace di Milano, meglio indicata in epigrafe, per i motivi tutti esposti, così provvedere:
in via preliminare, nel rito:
− dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’improcedibilità della domanda proposta da stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
C.F. − dichiarare l’improponibilità della domanda proposta da stante l’abusiva parcellizzazione del credito complessivo asseritamente vantato, con conseguente illegittimo frazionamento della domanda giudiziale;
in via principale, nel merito:
− accertare e dichiarare l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo a nella causazione dei danni asseritamente patiti da e, conseguentemente, − rigettare, nel miglior modo, le domande tutte proposte da anche in quanto generiche, infondate e comunque non provate;
in via subordinata, per il caso in cui venisse confermata la sentenza appellata in punto di responsabilità − accertare e dichiarare, il concorso colposo di nella causazione dei danni asseritamente patiti, e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., l’entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa; − accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni asseritamente patiti da e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., l’entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa;
in ogni caso:
− disporre la restituzione, in tutto o in parte, per quanto di ragione, delle somme pagate, per effetto della sentenza impugnata, da all’avv. NOME COGNOME e come anche da contabili depositate nel fascicolo informatico con nota di deposito del 28 novembre 2022;
in via istruttoria:
− autorizzare il deposito presso la cassaforte della Cancelleria dell’originale dell’assegno di traenza n. 5603412353NUMERO_DOCUMENTO emesso da Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese non imponibili, rimborso forfettario per spese, I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA Si chiede che l’Ill.mo Tribunale di Milano:
emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
– respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In INDIRIZZO
– respinga l’appello promosso da confermando la sentenza n. 5074/2021 del Giudice di Pace di Milano;
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento dell’appello di – respinga nel miglior modo tutte le domande promosse da contro assolvendola da ogni avversaria pretesa;
In subordine:
– nel denegato caso di accoglimento di tutto o parte delle domande promosse da e di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da nei confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.p.c., azzerando ovvero in subordine riducendo il danno;
– nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da nei confronti di accerti e di-chiari il concorso di colpa di ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.p.c., ovve-ro determini la quota di responsabilità in capo a In ogni caso:
– con vittoria di spese ed onorari di causa, di sentenza e successive occor-rende maggiorate di CPA, IVA e 15 % quale contributo forfetario nelle spese generali per tutti i gradi.
PARTE APPELLATA Piaccia all’Ecc.mo
Tribunale di Milano adito, in funzione di Giudice dell’Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l’appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della ai sensi dell’art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, OLTRE rimborso spese generali, CPA e IVA, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente giudizio trae origine dall’appello proposto da per la riforma della sentenza n. 5074/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano pubblicata il 19 luglio 2021.
L’odierna appellata conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, lamentando la negoziazione da parte della convenuta dell’assegno di traenza n. NUMERO_DOCUMENTO – che sarebbe risultato contraffatto nel nome del beneficiario – a favore di un soggetto diverso dal legittimo prenditore indicato in fase di emissione.
Si costituiva che eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione, lamentava l’asserita abusiva parcellizzazione del credito e nel merito resisteva alla domanda attorea sostenendo la propria diligenza nella negoziazione del titolo per cui è causa, il difetto di prova, nonché la responsabilità concorrente di parte attrice in riferimento alle Part modalità della spedizione del titolo, indicando, in subordine, la responsabilità solidale della e chiedendo la chiamata in causa di quest’ultima. La convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa della la quale si costituiva ed eccepiva la propria estraneità alle concrete modalità di identificazione del beneficiario e materiale pagamento dell’assegno, sostenendo, in subordine, le carenze ab origine dell’azione di qualificando negligente la scelta di parte attrice di pagare il proprio debito tramite assegno bancario.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5074/2021 in accoglimento delle domande avanzate da dichiarava l’esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni, condannandola al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 3.000,00 ed alla rifusione delle spese di lite, per complessivi euro 995,00, oltre accessori;
In particolare, il Giudice di Pace quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria precisava che non si trattava di un rapporto bancario ma di azione di risarcimento pertanto l’eccezione era infondata.
In relazione al merito che trattandosi di illecita negoziazione di assegno di traenza a soggetto non legittimato ed in ragione della natura contrattuale era onere della convenuta provare di aver diligentemente negoziato l’assegno, e rilevando sul punto che la convenuta non aveva offerto oltre al contratto di apertura conto ulteriore documentazione in relazione all’attività di negoziazione del titolo nè prova della comunicazione dei dati del beneficiario in ossequi alla procedura di truncation prevista;
altresì dai caratteri dell’assegno per l’indicazione dell’emittente, della somma e della validità rispetto a quelli utilizzati per il nome del beneficiario apparivano difformi ictu oculi.
Altresì in relazione alla responsabilità del terzo chiamato non avendo la convenuta offerto prova delle comunicazioni previste dalla procedura di check truncation non era ravvisabile alcuna responsabilità.
L’odierna appellante, con atto di citazione ha convenuto in giudizio la deducendo in via preliminare che il Giudice di pace aveva errato nel rigettare l’eccezione d’improcedibilità sul presupposto che nel caso di specie non verrebbe in rilievo un’obbligazione da rapporto bancario, soggetta alla mediazione obbligatoria, bensì un’azione risarcitoria, soggetta alla negoziazione assistita in maniera contraddittoria posto che il medesimo Giudice, in altra parte della sentenza, aveva affermato la natura contrattuale della responsabilità. Altresì l’appellante deduceva che il Giudice di RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di considerare l’abusiva parcellizzazione del credito posta in essere da che aveva separatamente incardinato innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario ben diciannove analoghi giudizi vertenti tra le medesime parti ( quale attrice, e , quale convenuta), in ognuno dei quali era stata formulata la medesima domanda (condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio), in ragione della medesima supposta responsabilità.
L’appellante altresì eccepiva che in relazione agli obblighi di diligenza su di essa gravanti nel negoziare il titolo per cui è causa che dall’analisi dell’assegno in questione, così come presentato all’incasso dal soggetto presunto contraffattore, permetteva di escludere la responsabilità dell’ l’assegno non presentava segni di cancellazione ed abrasione ed appariva completo e dattiloscritto in tutte le sue parti, compreso il nome del beneficiario (unico dato asseritamente contraffatto), con il medesimo carattere e tono; che l’’istituto aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi di identificazione di già in un momento antecedente alla negoziazione dell’assegno per cui è causa, poiché soggetto ad essa già noto per aver, in precedenza, acceso presso la stessa banca un conto corrente L’appellante deduceva che nell’escludere la responsabilità concorrente di nella causazione dei danni da questa asseritamente patiti, il primo Giudice aveva ritenuto irrilevante il comportamento negligente tenuto dall’attrice, la quale aveva utilizzato un mezzo notoriamente rischioso (la posta ordinaria) per trasmettere l’assegno; all’imprudente circolazione impressa all’assegno, aveva concorso in via esclusiva o, quantomeno, prevalente alla causazione dell’asserito danno:
la negligenza e l’incuria nel comportamento tenuto dall’appellata aveva favorito l’incasso del titolo per cui è causa da parte di un soggetto asseritamente diverso dal legittimo prenditore L’appellante altresì deduceva in relazione alla responsabilità della terza chiamata che la sentenza appellata era errata per due diverse ragione che tra gli “estremi dell’assegno” – contenuti nel flusso informatico – trasmessi dall’ l’art. 8, comma 1, lett. f, del Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, indicavano espressamente il nome del beneficiario e risultava incontestato da parte di che l’ , tra gli altri, avesse fornito tale dato all’emittente; e, dall’altro lato, e in ogni caso, la procedura di check truncation non esonerava la banca trattaria, ma imponeva ugualmente a quest’ultima, di verificare la regolarità formale dell’assegno, secondo il costante e consolidato orientamento espresso sia dall’Arbitro Bancario e Finanziario (A.BRAGIONE_SOCIALE).
Altresì deduceva che il Giudice di prime cure aveva trascurato di valutare un altro elemento che l’assegno oggetto del giudizio era stato materialmente spedito alla , come detto, a mezzo posta ordinaria da L’appellante concludeva in via preliminare, nel rito:
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’improcedibilità della domanda proposta da stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
dichiarare l’improponibilità della domanda proposta da stante l’abusiva parcellizzazione del credito complessivo asseritamente vantato, con conseguente illegittimo frazionamento della domanda giudiziale;
in via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo a nella causazione dei danni asseritamente patiti da conseguentemente, rigettare, nel miglior modo, le domande tutte proposte da anche in quanto generiche, infondate e comunque non provate;
in via subordinata, per il caso in cui venisse confermata la sentenza appellata in punto di responsabilità di accertare e dichiarare, il concorso colposo di nella causazione dei danni asseritamente patiti, e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., l’entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa; accertare e dichiarare il concorso colposo di nella causazione dei danni asseritamente patiti da e, conseguentemente, escludere, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento per i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, ovvero, comunque, diminuire, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., l’entità del risarcimento in relazione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, anche con quantificazione equitativa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell’appello.
In particolare, la convenuta appellata in relazione all’eccezione d’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deduceva che l’ art. 5 D.lgs. n. 28/2010 si riferiva a contratti bancari, aventi quale oggetto operazioni o servizi bancari, non ad operazioni e servizi bancari;
che in relazione all’ abusiva parcellizzazione del credito posto in essere dalla non sarebbe stato pensabile accorpare in un unico procedimento tutte le posizioni di illecita negoziazione, senza contare, poi, che la mole di un procedimento che vedesse confluire in sé tutte le posizioni relative alla fraudolenta negoziazione di assegni di traenza pendenti fra avrebbe reso totalmente impossibile la regolare e spedita celebrazione del giudizio, oltreché una sua corretta istruzione, atteso che, onde poter accertare la diligenza di parte convenuta, il Giudicante avrebbe dovuto accertare la negligenza della convenuta su diciassette negoziazioni di altrettanti assegni di traenza. L’appellata deduceva altresì che non era stata fornita prova del fatto che avesse fatto alcun tipo di verifiche sull’identità del suo cliente, né la veridicità dei dati anagrafici indicati dalla sedicente , né i documenti da essa (eventualmente) presentati;
che quand’anche la abbia acquisito la copia della carta d’identità al momento dell’apertura del conto corrente della sedicente , al momento della negoziazione del titolo non aveva proceduto alla corretta identificazione del suo presentatore;
che sul retro dell’assegno non risultava indicato nessun documento d’identità, laddove notoriamente gli Istituti appuntano i dati di riferimento dei documenti controllati.
L’appellata deduceva che, negoziando il titolo in check truncation, aveva omesso la comunicazione alla banca trattaria del nominativo del beneficiario apparente in violazione dell’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia in ordine alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari;
che non aveva fornito prova in giudizio di quali dati avrebbe inviato in check truncation tramite flusso informatico, né ha fornito copia dei movimenti del conto corrente della sedicente ;
che l’assegno in questione presentava tutta una serie di elementi che avrebbero reso facile la riconoscibilità della contraffazione.
In relazione al concorso di colpa deduceva che la stessa appellante riconosceva che il titolo per cui è causa non era stato affatto spedito da bensì da che dall’esame dell’Intranet Unicredit l’assegno n. 5603412353 NUMERO_CARTA 06 risultava trasmesso con raccomandata n. 61219638408NUMERO_DOCUMENTO:
Altresì deduceva che in relazione alla responsabilità della che dinanzi alla traente ( quindi, la negoziatrice ( ) rispondeva sempre ed in via contrattuale, indipendentemente dall’eventuale responsabilità solidale della Banca trattaria Concludeva chiedendo di rigettare l’appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell’appello deducendo che la valutazione compiuta dal Giudice di Pace risultava in concreto incensurabile;
che osservando la copia dell’assegno si coglieva infatti prima facie la diversità di carattere del nome e cognome del beneficiario rispetto alla grafia del carattere degli altri dati dell’assegno (emittente, importo, validità);
che pertanto, dal semplice esame visivo del titolo, che il funzionario di che lo aveva ricevuto, colpevolmente non si era avveduto dei segni di alterazione visibili agli occhi del buon banchiere;
che ciò era tanto più vero considerando che non aveva prodotto nemmeno la copia del documento di identità della difettando pertanto finanche la prova che il controllo dell’identità era stato validamente svolto anche in sede di apertura del rapporto di conto corrente nel 2000.
L’appellata deduceva che l’applicazione del principio di responsabilità per colpa concreta che governa la materia comporta che l’unica ipotetica negligenza prospettabile possa essere quella di quale istituto che materialmente aveva ricevuto in filiale il falsario, aveva visionato l’assegno contraffatto senza avvedersi di una contraffazione rilevabile ictu oculi ed aveva dato il suo benestare all’invio dei dati telematici alla trattaria;
che era l’unico soggetto che era stato concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso la trattaria non aveva materialmente mai visto l’assegno, neppure in immagine, giacchè per gli assegni bancari e postali dell’ammontare di quello controverso avviene la sola trasmissione dei dati dell’assegno e non la sua immagine;
che in relazione alla domanda di responsabilità solidale il contributo causale era da ricondursi interamente alla negoziatrice che quanto al tentativo di attribuire una qualche responsabilità a per avere spedito come emittente l’assegno su ordine di deduceva che il mero esecutore non aveva alcuna responsabilità relativamente alla scelta presa da L’appellato concludeva chiedendo che, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale respingere l’appello promosso da confermando la sentenza n. 5074/2021 del Giudice di Pace di Milano;
In ogni caso, in ipotesi di accoglimento dell’appello di – respinga tutte le domande promosse da contro assolvendola da ogni avversaria pretesa;
In subordine:
– nel denegato caso di accoglimento di tutto o parte delle domande promosse da e di accoglimento in tutto o in parte delle domande promosse da nei confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.p.c., azzerando ovvero in subordine riducendo il danno;
nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande pro-mosse da nei confronti di accerti e dichiari il concorso di colpa di ai sensi dell’art. 1227 comma 2 c.p.c. e in subordine ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.p.c., ovvero determini la quota di responsabilità in capo a
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
Il presente appello concerne la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno non trasferibile per il caso d’incasso da parte di soggetti diversi dal legittimo beneficiario, prevista dall’art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).
In via preliminare si deve osservare che l’appellante eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio Orbene sul punto si condivide il principio della Corte di Cassazione :
“La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell’ambito dei “contratti bancari”, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l’assegno nel novero dei “servizi di pagamento”, ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura “bancaria” del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio” ( Ord.Cass. n. 9204/2020). Rilevato che nel caso de quo la controversia ha per oggetto un assegno illecitamente negoziato l’eccezione risulta infondata in quanto non sottoposto alla procedura di mediazione obbligatoria.
Infondata anche l’eccezione di parcellizzazione del credito atteso che non si tratta della mancata deduzione in giudizio di un rapporto unitario bensì di rapporti singoli relativi ad assegni diversi.
In relazione al merito si deve osservare che la responsabilità della negoziatrice di assegno non trasferibile per il caso d’incasso da parte di soggetto diverso dal legittimo beneficiario, prevista dall’art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) è una responsabilità da contatto sociale, in ragione dell’obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione e da cui derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. ( sentenza SS.UU. n. 12477 del 21 maggio 2018). Ne consegue, sul piano processuale che grava sulla banca negoziatrice, ex art. 1218 c.c., l’onere di dimostrare di aver ottemperato correttamente agli obblighi identificativi del prenditore, ed agito con la diligenza del bonus argentarius provvedendo al pagamento di un assegno che non presentava segni di contraffazione rilevabili ictu oculi.
Orbene in relazione al titolo diversamente da quanto rilevato dal Giudice di Prime cure alcuna censura può essere sollevata nei confronti della banca negoziatrice in quanto dall’esame del titolo depositato in originale non risultano alterazioni o contraffazioni rilevabili ictu oculi.
Sul punto si deve infatti osservare che “ Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass. Sez. 3, n. 20292/2011). Diversamente in punto di identificazione si condivide quanto statuito dal Giudice di Prime Cure che la banca negoziatrice non abbia fornito la prova liberatoria di aver agito con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, rilevato che oltre al contratto di apertura del conto corrente alcun documento di riconoscimento relativo alla correntista provvedeva a depositare (doc.19 fasc. Primo grado Alcuna prova veniva pertanto fornita che fosse stata effettuata una corretta identificazione della cliente né in sede di apertura conto, né di negoziazione dell’assegno; infatti dall’esame dell’originale del titolo non risulta apposto sul retro il numero del documento di riconoscimento del prenditore.
Pertanto in riferimento alla negoziazione dell’assegno n. 5603412353-06 la responsabilità deve essere addebitata alla banca negoziatrice che non ha ottemperato correttamente agli obblighi identificativi del prenditore.
Altresì infondato l’appello in relazione all’eccepito concorso di responsabilità ex art 1227 di per aver spedito l’assegno per cui è causa tramite posta ordinaria.
Orbene sul punto si richiama il principio delle Sezioni Unite che hanno affermato :
”La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. ” (Sez. UU , Sent. n. 9769/2020).
Orbene la ha prodotto l’ intranet della da cui rileva che il titolo non veniva inviato da con posta ordinaria ma con raccomandata/ assicurata n. NUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO ( doc.2 e 3 fascicolo I grado).
Il documento prodotto si ritiene idoneo a provare le prescritte modalità di invio in quanto come dedotto dalla convenuta appellata atteso che non vi sono ragioni di dubitare che l’atto depositato dalla non sia veritiero in assenza della prova che il documento sia stato in qualunque modo artato e la spedizione pertanto non sia avvenuta nelle forme descritte ( conformi Trib Milano n.4665/24, n. 8111/24).
In relazione al dedotto concorso di quale banca trattaria si deve osservare che come ritenuto dal Giudice di Prime cure alcuna prova veniva fornita sull’invio da parte dell’appellante delle comunicazioni previste dalla procedura;
sul punto si deve aggiungere che si condividono i precedenti della Sezione di Codesto Tribunale richiamati anche dall’appellata tra tutti la Sent. n. 3636/2024 dott.ssa COGNOME secondo cui “ Va premesso che l’assegno è stato negoziato in data 10.6.13 epoca in cui la procedura di check truncation, pur prevista dal D.L. nr. 70/11 convertito nella legge nr. 106/11 modificativa dell’art 31 della legge assegni, non era ancora stata applicata per mancanza delle specifiche tecniche ad opera dell’Abi.
La normativa è entrata in vigore nell’anno 2016, mentre anteriormente la stessa risultava regolata dall’accordo Abi dell’1.7.93 che rappresenta una fonte negoziale.
Tuttavia, lo stesso non è stato prodotto, al pari di eventuali accordi collettivi cui la trattaria e la negoziatrice possano avere aderito e tale omissione ha – di fatto – impedito di vagliare la rilevanza o meno dell’asserito invio del nominativo del beneficiario.
Ciò rende infondata la domanda non essendovi elementi idonei a valutare l’allegato concorso interno di responsabilità”.
Nel caso de quo l’assegno veniva infatti negoziato nel 2013 anteriormente quindi all’entrata in vigore della normativa del 2016 pertanto in assenza del deposito della fonte negoziale applicata al momento della negoziazione non è possibile vagliare la domanda di concorso nei confronti della Alle suesposte considerazioni consegue, dunque, il rigetto dell’appello proposto da e la conferma della sentenza di primo grado.
La spese di lite sono a carico dell’appellante soccombente e vengono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, considerato il valore della controversia;
altresì applicando la maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 di legge in favore del difensore della dichiaratosi antistatario per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Altresì a seguito del rigetto dell’appello sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante a norma dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Si dispone, infine, la restituzione alla depositante dell’assegno depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, in grado di appello disattesa ogni contraria istanza, così decide:
– Rigetta l’appello;
– Condanna a rifondere alla le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 2.934,80 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
– Condanna a rifondere alla le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 2.552,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
– Condanna altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta;
-dispone la restituzione alla depositante dell’assegno depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
Milano, 3 gennaio 2025 La Giudice dott. ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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