TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
del giorno 12/10/2023
Giudice: dott.
La causa è chiamata alle ore 11:06 Compaiono:
Per XXXXX XXXXX, l’avv. XXXX,
Per XXXXX nessuno.
Per XXXXX S.P.A , l’avv. XXX , oggi sostituito dall’avv. XXX
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L’avv. XXXX conclude come da note depositate in data 12.10.2023 anche in via istruttoria, chiedendo la revoca dell’ordinanza in data 7.12.2022, e chiede in ogni caso rinvio per conferire con la cliente, e in subordine termine per conclusionali e repliche.
L’avv. XXXX si oppone alle istanze avversarie, e alla richiesta di rinvio.
Il G.I. tenuto conto dei tempi decorsi dall’ultima udienza e dell’opposizione della controparte, invita le parti a discutere la causa.
L’avv. XXXX ai fini della discussione fa presente che il nominativo del capotreno non è stato reperito per la condotta della controparte, ma è identificabile. Che nonostante il difetto della prova testimoniale vi sono elementi per giungere all’accoglimento della domanda, e che i profili dei gradini erano fuori norma, e solo successivamente sono stati regolarizzati: è sintomatico sul punto il comportamento dell’assicurazione.
L’avv. *** conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni del 11.10.2023 e discute la causa riportandosi agli atti.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall’aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. all’udienza del 12.10.2023 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA n. 1259/2023 pubblicata il 12/10/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 3857/2021 avente ad oggetto “lesione personale”, cui è riunito il n. R.G. 68/2022
Vertente tra
XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), rappresentata e difesa dall’avv. XXX XXXXed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. XXX sito in Pisa, Via XXX, ed elezione di domicilio legale alla pec XXX@pec.giuffre.it;
– ATTORE
contro
XXX S.P.A (P.I. XXXXX);
– CONVENUTA
XXXXX S.P.A. (P.I. XXXX), in persona dell’institore
Claudio XXX, rappresentata e difesa dall’avv. XXX, ed elettivamente
domiciliata nello suo studio sito in Pisa, Via XXX;
– TERZA INTERVENUTA (r.g. 3857/2021)
– CONVENUTA (r.g. 68/2022)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2021 XXXXX XXXXX ha convenuto in giudizio XXXXX al fine di ottenere la condanna, previo accertamento della responsabilità di quest’ultima nella causazione del danno occorsole in data 3.1.2020, al pagamento, di tutti i danni subiti nella misura di € 49.811,50, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
A sostegno della pretesa ha allegato:
– che in data 3.1.2020 alle 18.30 circa, alla stazione di Pisa Centrale, nell’accingersi al cambio del treno dal binario n. 4 al binario n. 8 è caduta a terra al terzultimo gradino, a causa di materiale scivoloso;
– che è stata soccorsa dal capotreno;
– che all’epoca del sinistro, sull’attacco dei gradini vi era la presenza di profili di alluminio, usurati dal calpestio, sostituiti con inserti in gomma antiscivolo solo successivamente alla denuncia di danno;
– che, all’arrivo alla stazione di XXXXX, l’amica XXX l’ha accompagnata al
Pronto Soccorso dell’Ospedale Versilia, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico
di riduzione ed osteosintesi in esito a frattura di rotula sinistra;
– che è stata dimessa in data 10.1.2020, con prognosi sino al 10.2.2020;
– che a seguito di richiesta di risarcimento, corredata di perizia di parte circa sulla non conformità dei gradini, è stato aperto il sinistro Cod. denuncia XXXX n. 0152366, poi rigettata dal Centro Processi Assicurativi, sulla motivazione che il dispositivo antiscivolo fosse conforme ai requisiti del D.M. del 14.6.1989 n.236; – che la mediazione ha avuto esito negativo, non essendosi XXXX Spa presentata;
– che il medico legale ha stimato un periodo di invalidità temporanea pari a 201 giorni e postumi permanenti nella misura del 12% conseguenti alla lesione;
– che la caduta della Sig.ra XXXXX è causalmente ricollegata alla violazione dei doveri di custodia ex art. 2051 c.c. da parte di XXXXX
Non si è costituita in giudizio XXXXX
È intervenuta in giudizio XXXX SpA, rilevando di essere l’unica legittimata a resistere alla domanda di parte attrice e nel merito chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Nello specifico, ha sostenuto:
– che legittimata passiva è XXXX, unica responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti;
– che, dunque, è stata mal citata XXXXX;
– che parte attrice non ha dato prova ex art. 2697 c.c. di essere caduta nelle circostanze di tempo e luogo denunciate;
– che il dispositivo antiscivolo utilizzato rispetta i requisiti del D.M. n.236 del 14 giugno 1989;
– che se la caduta fosse effettivamente avvenuta, la responsabilità sarebbe solo a carico di parte attrice per non aver rispettato i criteri di prudenza e diligenza e che per tale motivo deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c.;
– che la richiesta di risarcimento danni è esorbitante, difettando elementi di prova circa la personalizzazione e non potendosi cumulare la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi legali sulla stessa.
Successivamente è stata disposta la riunione al procedimento R.g. 3857/2021 del giudizio n. R.g. 68/2022, avente identici petitum e causa petendi, radicato da XXXXX XXXXX nei confronti di XXXX s.p.a. sulla base dello stesso fatto storico, e in seno al quale la convenuta si è costituita ribadendo le stesse difese ed eccezioni agitate nell’ambito del procedimento previamente radicato.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., le cause riunite sono state istruite in via documentale.
Con ordinanza del 7.12.2022, la causa è stata rinviata all’udienza del 12.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda non è meritevole di accoglimento.
Corretto è l’inquadramento teorico del fatto di causa nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., rientrando la superficie sulla quale l’attrice è caduta nell’ambito delle opere sulle quali XXXX – titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene – è tenuta ad esercitare la custodia, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Alla stregua dell’invocata fattispecie speciale di responsabilità civile, il danneggiato è onerato di allegare e provare: il danno-evento ingiusto, il nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all’altrui custodia, il rapporto di custodia, e le conseguenze pregiudizievoli che dall’evento dannoso conseguono. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest’ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell’evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell’infortunio (Cfr. ex multis, Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Orbene, rileva il Tribunale, in via assorbente rispetto ad ogni altro profilo, l’assenza di prova del fatto, nei termini tratteggiati nel libello introduttivo, e, in ogni caso, del nesso di causalità tra il fatto della caduta e il dinamismo intrinseco della res.
È innanzitutto approssimativa la descrizione dell’evento dannoso, omettendo parte attrice di riferire, tanto nel libello introduttivo quanto in sede di prima appendice scritta all’udienza ex art. 183 VI comma c.p.c., se la caduta è avvenuta sui gradini delle scale lato mare o lato monte del sottopassaggio pedonale che serve il binario 8 della stazione ferroviaria di Pisa Centrale.
Si rileva, dipoi, che dalla documentazione prodotta e dalle istanze di prova richieste (e non ammesse) non emerge alcun elemento di prova diretta del fatto dannoso e della sua concreta dinamica. Non giova, al riguardo, la dissertazione sulla conformità dei gradini del tecnico di parte, né sarebbero stati in grado di colmare la lacuna asseverativa le dichiarazioni – manifestamente de relato actoris – dei testi indicati, e in particolare del capotreno (il reperimento del suo nominativo perciò essendo irrilevante) che avrebbe aiutato l’attrice ben dopo la caduta, pacificamente non avendo assistito all’evento.
In quadro siffatto, già ex se ostativo al conseguimento della prova del concreto fatto lesivo, gli ulteriori elementi apportati dalla XXXX inducono persino a dubitare della genuinità della narrazione avversaria: in particolare, la circostanza che il referto di pronto soccorso indichi come causa del trauma riferita dalla paziente “incidente in strada”, a dispetto delle precisazioni postume dell’attrice, è incoerente con l’assunta sede del sinistro.
Ogni ulteriore elemento, tanto con riferimento alla struttura della fattispecie quanto al profilo del danno, è superato.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi con lieve riduzione, scaglione di riferimento, per le fasi studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi data la contrazione dell’attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
– rigetta la domanda;
– condanna XXXXX XXXXX al pagamento, in favore di XXXX S.p.A. delle spese di lite, liquidate in € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 12 ottobre 2023.
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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