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Codice Penale

Responsabilità contrattuale del gestore telefonico per disservizi

In tema di responsabilità contrattuale del gestore telefonico per disservizi, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al gestore spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. In caso di disservizi telefonici che impediscono l’esercizio di un’attività professionale, il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, anche in mancanza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale.

Pubblicato il 16 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N.388/2021 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente rel.
dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._205_2024_- N._R.G._00000388_2021 DEL_30_01_2024 PUBBLICATA_IL_31_01_2024

Nella causa n. 388/2021 R.G. Promossa da con il patrocinio dell’avv. del Foro di ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. COGNOME Contro con il patrocinio dell’avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Appellato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1768/2020 del ***

La causa è stata tenuta in decisione con ordinanza del a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza del sulle seguenti

Parte appellante “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, disporre in accoglimento del presente gravame: – Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 1768/2020 resa dal Tribunale di Firenze il nel giudizio con n. R.G. 16099/2017 per le ragioni suesposte, e per l’effetto, accertare la riduzione se non l’esclusione del risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal Giudice di primo grado, del rimborso delle spese vive e dell’indennizzo della delibera – In ogni caso:
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Parte appellata “Affinchè Piaccia all’ Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

E IN RITO:

accertato che per i motivi esposti in narrativa non sussiste nel caso di specie la ragionevole probabilità che l’ appello venga accolto, dichiararlo inammissibile con Ordinanza da pronunciarsi in prima udienza ai sensi dell’ art 348 bis c.p.c.;

NEL MERITO:

respingere l’appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.

In quest’ ultima ipotesi chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.

In ogni caso, condannare l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m.
n. 55/ 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori).

In ipotesi istruttoria ammettere eventuale CTU.

RAGIONI DI FATTO

e DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1768/2020 del , con la quale il Tribunale ha così deciso:

“ il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente cosi provvede:

1) accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna al pagamento in favore dell’avv. della somma di Euro 4.180,91 a titolo di risarcimento danni oltre interessi come in narrativa;
2) condanna la società al pagamento in favore dell’avv. delle spese di lite che liquida in Euro 2.400,00 a titolo di compenso, Euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e come per legge.

2.Il Tribunale gravato –per quel che ancora rileva ai fini della presente decisione – ha motivato la decisione sulla domanda risarcitoria proposta da per dedotti disservizi nell’ambito di un contratto di somministrazione , rilevando che :

-a) non sussisteva alcun dubbio in ordine al disservizio telefonico subito dallo a causa della condotta messa in atto dalla mentre parte attrice aveva dato prova internet, la non aveva dato prova dell’adempimento, né della non imputabilità dello stesso;
peraltro il teste indotto dall’attore con dichiarazioni precise e dettagliate, aveva confermato i fatti così come descritti dall’attore, mentre al contrario il teste indotto da parte convenuta aveva dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa e di non essersi occupato personalmente della vicenda;

b) parte convenuta si era difesa asserendo che il disservizio era stato determinato da un guasto del router dell’attore, ma tale circostanza non risultava provata;
era emerso invece dall’istruttoria che l’isolamento totale della linea adsl e delle linee voce NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA si era protratto per quasi un mese, mentre per l’altra linea, rimasta attiva durante i 23 giorni di disservizio che permetteva di chiamare i numeri di assistenza la convenuta aveva prodotto il relativo tabulato dal quale si evidenziava che le chiamate ai numeri speciali effettuati per avere assistenza, erano state, nel periodo del totale disservizio denunciato (23 giorni ), oltre 90 e che, anche su questa linea, numerose erano state le chiamate con esito “no route destination”;

c)- anche con riferimento alla asserita mancata indicazione dei codici di migrazione da parte di altro operatore, tale circostanza, dedotta dalla convenuta, era rimasta priva di supporto probatorio e tra l’altro, secondo quanto prevedeva la direttiva , il codice doveva essere fornito dal ” (cioè nella specie da al cliente;

d) l’accertato inadempimento determinava una responsabilità contrattuale in capo alla società telefonica, che era pertanto tenuta a risarcire il danno quantificato in base al danno emergente ed al lucro cessante, nell’ipotesi, come nella fattispecie, che la linea telefonica fosse collegata ad un’attività professionale;

e) quanto al danno emergente andava sicuramente riconosciuto l’importo sostenuto dall’avv. per le chiamate a numeri speciali, per l’acquisto del router e per il consumo delle sim pari ad Euro 335,91;

f) quanto al lucro cessante, in mancanza di documentazione attestante i redditi dello studio legale, non poteva riconoscersi la somma richiesta dall’attore, ma non si poteva escludere l’e sistenza di un pregiudizio, stante la difficoltà di provvedere ai depositi su PCT e – posto che la connessione internet costituiva uno strumento indefettibile di lavoro – provvedeva ad una liquidazione equitativa, che in difetto di prova piena, veniva quantificata nella misura di Euro 3.500;

g) in virtù della Delibera Agcom 73/2011, che, in quanto negoziata, era espressione di un valido indirizzo comune di risarcimento del danno da disservizio in ambito telefonico, doveva poi riconoscersi all’attore, l’importo di Euro 5,00 per ogni giorno di disservizio per 23 giorni )
= Euro 115,00 che moltiplicato per i tre contratti riferiti alle singole linee , era pari ad € 345,00;

h) la somma complessivamente liquidata era quindi pari ad € 4.180,91 oltre interessi dalla domanda —1) “Incompleta e lacunosa ricostruzione delle circostanze fattuali;
travisamento dei fatti;

omessa e/o apparente valutazione delle risultanze istruttorie “ ed in particolare:

a) contestava che il mancato funzionamento della linea telefonica risultasse provato dall’appellato esclusivamente con la prova testimoniale della Dott.ssa avendo la stessa deposto in qualità di praticante avvocato dello b) il Tribunale non aveva preso in considerazione le risultanze del tabulato telefonico offerto in comunicazione dalla da cui emergeva che il disservizio aveva riguardato solo poche chiamate;

c) inoltre non era vero che la non avesse provato che il disservizio era dipeso dal cattivo funzionamento router dell’appellato :
in realtà, la aveva fornito detta prova, in via documentale, con il tabulato telefonico di cui sopra (le chiamate oggetto di servizio riportavano la dicitura “no router destination”) ma anche con il ticket di guasto n. aperto nella data del , il quale aveva rilevato come il disservizio dipendesse dalla circostanza che l’attore utilizzava un router non corretto e per tale ragione, il aveva inviato presso lo studio dell’appellato un modem compatibile con il contratto telefonico sottoscritto;

d) infine non era vero che non si fosse mai adoperata per la risoluzione del disservizio, dato che si era adoperata per risolverli, aprendo il c.d. “ticket di guasto”;

—2)
“sul risarcimento del danno liquidato dal giudice di prime cure;
omessa, insufficiente e/o apparente motivazione. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” ed in particolare :

a) contestava che il giudice di primo grado avesse quantificato a titolo di rimborso l’importo di € 335,91 per le spese per l’acquisto del router quando era dimostrato che questo era stato fornito dalla b) sebbene, il Giudice di primo grado avesse affermato che l’appellato non poteva ottenere nessun risarcimento per lucro cessante, non avendo questo prodotto in giudizio i redditi necessari per la comparazione del calo di fatturato derivante dai disservizi telefonici , aveva liquidato inspiegabilmente in via equitativa l’importo di € 3.500,00 per lo sviamento della clientela e per le difficoltà di poter provvedere ai depositi su PCT; c) infine la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado sulla base della delibera Agcom non era corretta:

infatti l’aver determinato l’indennizzo secondo la delibera Agcom 73/2011 per € 115,00 per tre linee telefoniche urtava con il fatto che la aveva dimostrato che i giorni di disservizio erano solo sette (7) e che la teste dell’appellato aveva affermato che una linea telefonica funzionava correttamente.

ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

4.Con memoria ritualmente depositata si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame, contestando le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma 5.

La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del previa sostituzione *** 6.Preliminarmente in rito va rilevato quanto segue.

6.1.
In punto di rito, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cpc, dovendosi escludere che l’ordinanza di cui all’art. 348 bis possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l’impugnazione sia stata trattenuta in decisione e ciò tanto secondo il modulo decisorio previsto dall’art. 352 (precisazione delle conclusioni e scambio delle conclusionali e repliche, come nella specie), quanto secondo quello dettato dall’art. 281-sexies cpc.

Inoltre viene anche eccepito che l’atto di appello sarebbe inammissibile, per carenza della specificità dei motivi, ma occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l’accoglimento della stessa.

Anche a fronte del richiamo alla rilevanza contenuto nel nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato e che comunque deve essere vagliato in un’ottica non meramente formalistica ( v. Cass. Civ. Sez. Unite, , n. 27199).

6.2.Procedendo alla disamina del merito, si rileva quanto segue.

Il primo motivo di appello principale è infondato.

Occorre anzitutto premettere, che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante ( da ultimo anche in comparsa conclusionale a f. 2) – non è vero che il cliente si sia lamentato solo dei disservizi sulla linea 055-216831.

Basta leggere l’atto di citazione di in primo grado per verificare che la domanda riguardava tutte e tre le linee telefoniche ( v. f. 1 dell’atto di citazione di primo grado) dato che veniva specificato, con assoluta chiarezza, che :
“ in data l’esponente, per il proprio Studio professionale, sottoscriveva con il gestore di telefonia tre distinti contratti denominati “RAGIONE_SOCIALE” comprendenti Adsl senza limiti e telefonate illimitate e gratuite ai numeri di rete fissa e mobile nazionale, per le linee NUMERO_CARTA (docc. 1, 1bis, 1ter);

-la linea voce 055 216831 funzionava in via analogica e sulla stessa veniva installato un modem per la linea Adsl da cui uscivano due linee VOIP, “voce tramite protocollo Internet” per i numeri NUMERO_CARTA -in data il servizio adsl sulla linea analogica 055 216831 smetteva improvvisamente di funzionare rendendo conseguentemente isolate le due linee voce ad essa collegate” e inoltre ai punti A ) e

B) dello stesso atto introduttivo di primo grado veniva ribadito che :

A) “…un notevole pregiudizio economico, quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento, per ben 23 giorni, delle linee telefoniche, fax ed internet:
durante tutto questo periodo, infatti, lo Studio è stato completamente irraggiungibile dall’esterno sia sulle utenze telefoniche e fax che, via e-mail tramite le 3 linee gestite da B) “…le 2 linee telefoniche “voip” risultavano totalmente isolate, mentre l’altra linea analogica

Buona parte del primo motivo è poi incentrato sul fatto che il disservizio sarebbe stato provocato da un modem del cliente.

In proposito sostiene che il disservizio sarebbe stato determinato da un guasto del router dell’appellato, che non potrebbe addebitarsi alla dato che in forza delle condizioni generali di contratto (all’art. 7.3.1) sarebbe esente da responsabilità per ogni disservizio addebitabile a guasti delle apparecchiature dell’utente.

In realtà l’assunto è smentito documentalmente e non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 7:”iii) guasti o sovraccarichi della rete di telecomunicazione oppure dei server e degli apparati di telecomunicazioni estranei a v) malfunzionamento dei dispositivi del Cliente oppure utilizzo del Servizio con dispositivi non compatibili.
” Da un lato il doc. 17 ( v. fasc. ) attesta che il modem precedente era un modem comunque fornito da fin dal , per cui avrebbe dovuto far carico all’appellante documentarsi in ordine alla compatibilità del proprio modem precedente, con l’intervento di migrazione.

Dall’altro anche il nuovo modem consegnato da ( doc. 18 fasc. non ha ottenuto risultati – come emerge dal report del depositato dalla stessa – dato quanto emerge dalla c.d. “nota di creazione : “Il cliente ha ricevuto in sostituzione è identico a quello che aveva prima –  nuovo seriale : LAN Mac-Address a4: b1: e9:5f:e2:0a Firmware version 8.C.D.9 Username PPP voipprovisioning WAN IP 172.16.4.1 —– Impossibile riconfigurarlo – restituisce sempre errore – rtr non adatto al servizio Apro segnalazione per ” forzare ” configurazione o sarà necessaria ulteriore sostituzione hw [ alla quale fa seguito la c.d. “ nota interventi” del seguente tenore “Contattato cliente e chiesto resettare modem, ora online, da ricontrollare [ ] Il cliente ha (non indicato su TTM e mai segnalato in diagnosi), il nuovo modem va in provisioning e si blocca subito per cui risulta impossibile anche eseguire SPS da remoto e lato 1 “7.3 non potrà essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni del Servizio e/o limitazioni dell’ampiezza di banda dovute a cause ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo: i) cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, ii) eventi atmosferici particolari, iii) guasti o sovraccarichi della rete di telecomunicazione oppure dei server e degli apparati di telecomunicazioni estranei a iv) scorretta utilizzazione del Servizio da parte del Cliente o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati da v) malfunzionamento dei dispositivi del Cliente oppure utilizzo del Servizio con dispositivi non compatibili, vi) indisponibilità della linea telefonica indicata dal Cliente, vii) mancato consenso del titolare dell’impianto telefonico, viii) inesatte comunicazioni del Cliente sulla tipologia della linea posseduta e sugli altri requisiti per la fornitura del Servizio, cliente si ottiene msg di cliente non abilitato a servizi voip; in effetti lato ordini non ci sono tracce della configurazione dei numeri voip per cui è presumibile che ci siano state manualità nella configurazione e che questo abbia comportato i continui errori lato provisioning della CPE.Ho segnalato sulla OSS-26835 chiedendo di associare ai dati del cliente il Technicolor CP1435TAP7Y che è ancora in possesso del cliente [ ] Sollecitata jira [ ]”.

Il tutto , al di là della cripticità di alcune indicazioni , denota quindi l’inutilità degli interventi eseguiti e il persistere del disservizio e ciò proprio sulla base della stessa documentazione di Da ricordare che la fattispecie è pacificamente di natura contrattuale, pertanto l’onere della prova dell’avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità dell’eventuale inadempimento grava sul debitore convenuto in giudizio ( Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 3996/2020, ha avuto modo di ribadire che “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione “ ( cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass. 13685/2019).

Ne discende, dunque, che, in ragione di quanto sopra esposto, non ha debitamente ottemperato al proprio onere della prova.

In proposito risulta corretta anche l’osservazione del laddove ha evidenziato che ha prodotto solo il tabulato della linea  mentre alcun tabulato riguarda le due linee Voip 055-283264 e e della linea adsl.

In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una qualsiasi incidenza negativa del router rispetto al corretto adempimento di alle obbligazioni assunte, non ha nemmeno fornito alcuna prova del suo tempestivo attivarsi per chiedere spiegazioni allo stesso cliente circa le ragioni dell’asserito problema, né ha dato prova di averne, in ipotesi, debitamente informato per tempo il cliente (come i generali doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto avrebbero richiesto, ex artt. 1175 e 1375 c.c.). Ciò è confermato dalla chiara testimonianza di che viene tacciata da di “ inattendibilità” in quanto praticante presso lo studio In proposito, riguardo al rapporto tra la incapacità a testimoniare e il giudizio sull’attendibilità del testimone, va menzionata Cass. Civ. Sentenza , n. 12362:

“…Con specifico riferimento, poi, alla prova per testi, principio pacifico è che la valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest’ultima ipotesi il giudizio sull’attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Cass. n. 16529). Pertanto,sul piano oggettivo la testimonianza è precisa e dettagliata sia sul piano cronologico che logico ( “Tra il mese di settembre e ottobre dell’anno svolgevo la pratica legale presso lo studio dell’avv. In tali circostanze di tempo e luogo ho avuto modo di verificare che tutte le linee dello studio erano completamente isolate.

Preciso che una delle tre linee funzionava ad intermittenza, a volte andava, a volte no.

Tale linea veniva da me usata per telefonare continuamente a e per tale motivo risultava sempre occupata.

Ogni telefonata alla durava almeno un’ora per i tempi di attesa e perché ogni volta gli si rimbalzavano la responsabilità l’uno con l’altro senza mai risolvere il problema.

Durante questo periodo abbiamo avuto lamentela da parte di molti clienti che lamentavano o che le linee fossero sempre occupate o che addirittura la linea risultava inesistente.
………..

Preciso che non solo ci fu il problema della mancata funzionalità delle linee ma poi successivamente anche il problema della migrazione , per tali motivi per circa un mese o poco meno lo studio è stato completamente isolato non potendo ricevere né fare telefonate e non potendo accedere ai servizi telematici tipo la consolle per i depositi, nè era possibile utilizzare internet in alcun modo.
Fummo costretti ad utilizzare telefoni o tablet personali con connessione a carico del proprietario del dispositivo.

Venivano utilizzati anche i telefoni personali mio e della segretaria oltre che degli avvocati Sul piano soggettivo, il solo fatto che la testimone fosse legata alla parte da un rapporto di collaborazione lavorativa non può portare a ritenere aprioristicamente il teste scarsamente attendibile ( v. Cass. 2075/2013 e in senso conforme cfr. Cass. , n. 2842 e Cass. , n. 1088 ) e inoltre la deposizione testimoniale trova del resto riscontro anche nei documenti già citati.

Peraltro la testimonianza richiamata fa luce anche su un altro problema e cioè sulla durata funzionava ad intermittenza, a volte andava, a volte no.

Tale linea veniva da me usata per telefonare continuamente a Quindi si evince che due linee erano completamente fuori uso e una terza era utilizzabile in modo intermittente.

nulla dice sulle prime due linee e focalizza la propria difesa solo su quella analogica.

Anzi , come si è già rilevato, ha prodotto solo il tabulato della linea 055NUMERO_DOCUMENTO216831 mentre alcun tabulato riguarda le due linee Voip NUMERO_DOCUMENTO e e della linea adsl.

In questo contesto di totale lacuna sul piano probatorio, sostiene che “prendendo in esame il tabulato telefonico (v. doc. 3), si evince che nel periodo oggetto di lamentela, la telefonate si concludevano nel seguente modo: normal call clearing (chiamata ricevuta), no user responding (chiamata non ricevuta per mancata risposta del ricevente), user busy (chiamata non ricevuta perché il cliente era impegnato in un’altra conversazione).

Gli unici giorni in cui la linea dell’attore non hanno funzionato regolarmente sono i seguenti:
solo per la chiamata delle h. 17,56;
ii. solo per la chiamata delle h. 17,15;
iii. per le chiamate delle h. 9,48, 15,58;
iv. per le chiamate delle h. 12,28, 17,00, 18,42;
per le chiamate delle h. 10,02,11,39, 12,49;
vi. per le chiamate delle h. 12,04, 17,47;
vii. per la chiamata delle h. 11,14.

Per dette chiamate, il tabulato delle telefonate indica la dicitura “no route to destination”, la quale significa che la chiamata non è giunta al router dell’utente.

Si specifica che detto tabulato telefonico non è mai stato disconosciuto o contestato dall’appellato, rendendo di fatto questo documento assolutamente utilizzabile in giudizio.

In ragione dei dati riportati dal tabulato, è evidente che il disservizio, a differenza di quanto assertivamente indicato dall’appellato, non si è protratto continuamente dal , per un totale di 23 giorni di disservizio, ma ha interessato solo le pochissime chiamate suindicate.

” L’affermazione è suggestiva, ma non risolutiva.

Si ripete che ha prodotto solo il tabulato della linea mentre alcun tabulato è stato prodotto per le due linee Voip  e Quindi la circostanza che sulle due linee VOIP non sia stato dimostrato alcunché da può ritenersi assodata, dato che la stessa ammette di essersi difesa solo in riferimento alla prima linea telefonica, peraltro obliterando di considerare che l’atto introduttivo di primo grado aveva investito tutte e tre le linee , continuando invece vanamente a sostenere il contrario anche da ultimo ( v. comp. conclusionale in appello a f. 3:

“L’appellante si è difesa esclusivamente sui disservizi avvenuti sulla linea telefonica , in quanto l’appellato aveva lamentato solo questi.

Nella sentenza di primo grado, il Giudice ha erroneamente indicato che il disservizio riguardava le due linee in Per tale ragione, le difese della si sono incentrate unicamente sulla linea telefonica Invece il Tribunale – interpretando correttamente la domanda per come proposta e i fatti posti a fondamento della stessa ( v. atto di citazione di primo grado a f. 1:
“in data il servizio adsl sulla linea analogica smetteva improvvisamente di funzionare rendendo conseguentemente isolate le due linee voce ad essa collegate “) e vagliando esattamente la testimonianza richiamata ( “tutte le linee dello studio erano completamente isolate.

Preciso che una delle tre linee funzionava ad intermittenza, a volte andava, a volte no”) – ne ha tratto le dovute conseguenze circa l’isolamento totale di due linee e l’intermittenza della terza , evidenziando che :

“è emerso invece dall’istruttoria che l’isolamento totale della linea adsl e delle linee voce NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA si è protratto quasi per quasi un mese, mentre per l’altra linea, rimasta attiva durante i 23 giorni di disservizio che permetteva di chiamare i numeri di assistenza la convenuta ha prodotto il relativo tabulato dal quale si evidenzia che le chiamate ai numeri speciali per avere assistenza, sono stante, nel periodo del totale disservizio denunciato (23 giorni) oltre 90 e che, anche su questa linea, numerose sono state le chiamate con esito “no route destination”.

Ne discende pertanto:
i.la spettanza in via automatica dell’indennizzo al cliente ;
ii.la spettanza del risarcimento del maggior danno patito dal cliente a cagione dell’altrui inadempimento (determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante l’impossibilità di provarne l’esatto ammontare).

6.3. Infondato anche il secondo motivo.

I due crediti hanno uno natura indennitaria e l’altro risarcitorio.

Quanto all’indennizzo, spettante automaticamente, si conferma il calcolo accolto dal Tribunale, dovendo sul punto precisare che correttamente il Tribunale ha considerato tutte e tre le linee.

Circa il risarcimento del danno si osserva quanto segue.

Quanto al danno emergente le fatture in atti attestano gli esborsi correttamente computati dal Tribunale :
Doc. 11 fattura per 218,10 di cui € 48,50 di consumi per numerazioni speciali , Doc. 8 consumo sim dati , Doc. 9 contabile consumo dati altra sim.

La Corte rileva altresì che risulta con ogni evidenza infondata, sul punto, anche la ulteriore censura contenuta ancora nel secondo motivo di appello principale, in riferimento alla liquidazione equitativa, atteso che :

a) il danno per impossibilità di depositare atti telematici e di ricevere comunicazioni di cancelleria ( subito comunicato a – v. ad es.
mail del ) non è stato nemmeno contestato da ed è anche provato documentalmente dalle istanze al Tribunale di Firenze di essere autorizzati al deposito cartaceo e il perdurante disservizio è documentato dai reiterati solleciti del cliente ( doc, 5 e 6 appellato);

b) il danno da lucro cessante non è consistito solo nell’impossibilità di comunicare tecnicamente a mezzo telefono Valga a tal proposito quanto risulta dal doc. 7 di che consta di un report del nel quale si dice in alto a sinistra “ guasto :
difficolta in Ricezione chiamate” e nelle note “il cliente non riesce a ricevere chiamate dalla linea principale ” Anche nel doc. 8 di del viene del pari indicato :

“Titolare si tratta di uno studio legale il cli ha 3 linee – per il numero non risulta possibile la ricezione delle chiamate..
ottiene il messaggio tiscali numero inesistente”.

Il danno in parola, allora, è danno da perdita di chance.

Il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale (Cass. n. 19342/17), sempre che di esso sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. n. 14916/18);

detta liquidazione non è esclusa dalla assenza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale (che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza).

In tema di somministrazione del servizio di telefonia , il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, si configura come perdita di “chance”, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio appunto caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di “possibilità” di conseguire un possibile vantaggio economico dato dall’ingresso di nuovi clienti; vantaggio rispetto al quale nessuna prova della “perdita” effettiva potrebbe essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e, appunto, di “chance”, suscettibile di liquidazione equitativa, anche tenuto conto della maggior pregnanza di tale perdita allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale quale quella del caso in esame (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 27633 del “Dal mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi dell’utenza di un professionista può scaturire un danno da perdita di chance patrimoniale (consistente nel venir meno della possibilità di acquisire nuova clientela), il quale è suscettibile di liquidazione equitativa, senza che sia necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato.

(Nella specie, la ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla mancata inserzione negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell’utenza afferente a uno studio legale, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal suo titolare, sul presupposto che questi avrebbe dovuto fornire prova documentale del decremento di fatturato conseguente all’evento, nonostante fossero stati acquisiti al processo, mediante la prova testimoniale, elementi oggettivi dai quali desumere, in via di ragionevole probabilità, che, in mancanza della condotta illecita del gestore, l’avvocato avrebbe potuto conseguire il risultato sperato” in senso conforme cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14916/2018; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19342/2017; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2737/2015).

In forza delle argomentazioni già esposte ne discende, allora, la corrispondente infondatezza del Per ciò che concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come segue sulla base del valore dichiarato (in atto di citazione a f. 17 in € 14.000) e quindi ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 :

viene esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta, mentre viene riconosciuta la maggiorazione per l’utilizzo di tecniche informatiche , ma non quella ulteriore di cui all’art. 4 co. 8 , DM 147/2022 risultando l’attività difensiva espletata nella media.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del Competenza: corte d’ appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 3.966,00 Aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) € 1.189,80

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti :

€ 5.155,80 oltre al 15% per rimborso forfettario e oltre cap e iva ( se dovuta).

11.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.

La Corte d’Appello, TERZA SEZIONE CIVILE , definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1768/2020 del , così provvede:

1) rigetta l’appello come sopra proposto avverso la sentenza gravata che, per l’effetto, conferma;
2) condanna l’appellante a rimborsare le spese processuali del presente grado in favore dell’appellato, che liquida in complessivi € 5.155,80 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario e oltre cap e iva ( se dovuta).

Dichiara che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante principale.
Firenze, Il Presidente rel.est.

d.ssa NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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