N. R.G. 1502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA RAGIONE_SOCIALE’
AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1_2025_- N._R.G._00001502_2023 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1502/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO PESCARA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME ATTRICE contro (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 65100 PESCARA, presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTA
CONCLUSIONI
All’udienza del 20.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la decisione all’udienza del 18/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso indicati dall’art. 189 c.p.c. novellato.
Con note depositate nel termine assegnato, l’attore ha chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro da lui subito in data 16.1.2021 è da attribuire all’esclusiva responsabilità dell’Ente convenuto, condanni , in persona del Sindaco pro tempore, a risarcimento dei danni da lui subiti, da accertare in corso di causa, previa CTU medico legale.
, con comparsa depositata l’8.6.2023, ha chiesto che il Tribunale, accertato che il tombino descritto dall’attore è di proprietà dell’ENEL, dichiari il difetto di legittimazione passiva dell’ convenuto.
In subordine ha chiesto il rigetto della domanda, considerata l’esclusiva responsabilità dell’attore, che avrebbe potuto evitare il sinistro, usando l’ordinaria diligenza.
C.F. In estremo subordine, accertata la cooperazione colposa del danneggiato nella produzione del danno, riduca il risarcimento dovuto, ex art. 1227 primo comma cc, nella misura corrispondente al grado di corresponsabilità emerso dall’istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 14.04.2023, il sig. ha convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell’Ente, in relazione all’infortunio da lui subito in data 16.1.2021 alle ore 15:00 circa, in INDIRIZZO quando, giunto in prossimità dell’incrocio con INDIRIZZO, era inciampato in un tombino, non allineato alla pavimentazione.
Assumendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa ed avendo riportato, a seguito del sinistro, la “frattura composta del trochite omerale sin.
” ha concluso chiedendo la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni da lui subiti.
2.
Con comparsa depositata l’8.6.2023 si è costituito il assumendo che la responsabilità del fatto andava ascritta alla società RAGIONE_SOCIALE, custode del tombino, di esclusiva proprietà e pertinenza della società di distribuzione dell’energia elettrica.
A sostegno dell’eccezione formulata ha dedotto che il dislivello indicato dall’attore, come causa del sinistro, non riguarda la porzione della strada che circonda il perimetro del tombino, ma la lastra del manufatto, che è sprofondata da un lato, con conseguente dislivello del piano viabile.
In subordine ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, evidenziando la perfetta visibilità della disconnessione creata dallo sprofondamento del tombino.
3. Ammesse ed assunte all’udienza del 20.12.2023 le prove per interrogatorio formale e testi capitolate dalle parti, la causa, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall’art. 189 c.p.c. novellato, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18/12/2024, *** La domanda spiegata dall’attore è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulla legittimazione passiva del e sulle coordinate giuridiche della fattispecie a.1 Sulla questione della legittimazione passiva dell’ convenuto va rilevato che, al di là della proprietà del tombino, non vi è dubbio che, in linea di principio, il risponda nei confronti dell’utente per eventuali violazioni degli obblighi di manutenzione stradale e quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza.
a.2 Quanto all’invocata responsabilità della Pubblica amministrazione, va evidenziato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761 del 2016).
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B.
Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio È emerso, dall’esame dei testi sentiti all’udienza del 20.12.2023 che il 16.1.2021, alle ore 15:00 circa, l’attore, mentre percorreva INDIRIZZO all’altezza dell’intersezione con INDIRIZZO era inciampato nella disconnessione creata dalla lastra inclinata del tombino, raffigurato nella fotografia in atti, non allineata alla pavimentazione.
Considerato che il fatto è accaduto alle ore 15.00, quindi in condizioni di perfetta visibilità diurna, emerge, dall’esame delle fotografie prodotte dall’attore, che la posizione inclinata del coperchio del tombino, attorno al quale era presente anche vegetazione erbosa, era perfettamente visibile.
La domanda va quindi rigettata non ricorrendo gli estremi dell’insidia, configurabile solo nel caso in cui l’utente non sia in grado di prevedere il pericolo facendo uso della normale diligenza.
La caduta deve essere quindi ricondotta alla esclusiva condotta colposa dell’attore, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere, così da non notare il piano inclinato del tombino ed il relativo dislivello del medesimo sul manto stradale.
L’accertata insussistenza di un nesso di causalità, tra la presenza del tombino e dell’avvallamento e la caduta dell’attore, comporta il rigetto della domanda da questi formulata.
C. Sulle spese Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attore e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia, con applicazione dei parametrati minimi, considerata la linearità delle questioni controverse e con compensazione nella misura del 20% considerato il rigetto dell’eccezione preliminare formulata dal convenuto.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1502/2023, così decide:
ACCERTATA la legittimazione passiva del RIGETTA la domanda formulata dall’attore, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA l’attore a rifondere al le spese di lite che, previa compensazione nella misura del 20% si liquidano nel residuo in € 3.047,20, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Pescara, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.