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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità da prospetto, illecito aquiliano autonomo

La responsabilità da prospetto nasce all’atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 726/2020 pubblicata il 15/06/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’Avv. CARMINE PAUL ALEXANDER TEDESCO elettivamente domiciliato in presso il difensore Avv. CARMINE PAUL ALEXANDER TEDESCO

ATTORE/I

contro

YYY S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. () Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

OGGETTO: Risarcimento del danno

CONCLUSIONI

All’udienza del 22 ottobre 2019 le parti comparse hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 25 agosto 2015 XXX conveniva in giudizio ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** e YYY s.p.a. e, per quanto d’interesse, in sintesi esponeva che:

  • era da anni cliente della Banca *** e titolare di dossier titoli;
  • nel corso degli anni, sollecitati e consigliati dalla stessa banca ne aveva acquistato le azioni della banca ed aveva aderito all’aumento di capitale del 2012 con l’acquisto di 41.000 azioni al prezzo di 0.85 euro previsto dal prospetto, per complessivi euro 34.850,00;
  • gli acquisti erano frutto di false informazioni circa il reale stato patrimoniale della banca che emergeva solo dopo l’approvazione del bilancio chiuso al *** con perdite di oltre 500 milioni di euro;
  • il *** la banca veniva collocata in amministrazione straordinaria e la Banca d’Italia nominava i commissari straordinari che erano poi state azzerate a seguito dell’emanazione del d.l. 180/2015 del 16 novembre 2015, cui faceva seguito la sospensione della negoziazione delle azioni della banca, con conseguente perdita di gran parte del patrimonio.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, l’attore concludeva chiedendo, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, di condannarli in solido al risarcimento del danno, con vittoria di spese.

Si costituivano i convenuti, ad eccezione di ***, nonché le assicurazioni chiamate in causa ed avversavano le opposte pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.

Nel corso del giudizio l’attore formulava varie dichiarazioni di rinunzia agli atti del giudizio conseguenti ad indefinite transazioni stragiudiziali, non depositate in atti, nei confronti di convenuti e terzi chiamati, che le accettavano.

L’attore rinunziava altresì agli atti del giudizio anche nei confronti dei convenuti contumaci *** ed ***.

A tali dichiarazioni facevano seguito altrettante declaratorie di estinzione del giudizio limitatamente ai convenuti e terzi chiamati destinatari delle rinunzie, sicchè il giudizio proseguiva nei soli confronti della società di revisione, cioè la YYY s.p.a. (in breve YYY).

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all’udienza del 22 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Con ordinanza collegiale del 6 aprile 2020, il Tribunale, ritenuta ammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da YYY nella comparsa conclusionale del 23 dicembre 2019 ordinava all’attore di depositare telematicamente le scritture relative alle transazioni intervenute con gli altri convenuti rispetto ai quali era stata dichiarata l’estinzione del giudizio.

Con successivo provvedimento in data 20 aprile, il Giudice Istruttore, dato atto dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta dalla convenuta, si riservava di riferire al Collegio ed assegnava alle parti termini ridotti per conclusionali e per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’attore – dopo aver premesso di essere stato azionista di Banca *** da vari anni – lamenta di aver visto annichilito il valore di tali partecipazioni per effetto del difetto di informazioni sulla reale condizione economico-finanziaria della banca, disvelatasi solo con i provvedimenti autoritativi di scioglimento e messa in risoluzione della stessa.

Va premesso che, venuta meno l’azione ex art. 2395 c.c., che l’attore aveva inizialmente proposto nei confronti degli ex amministratori e sindaci della banca, l’oggetto del giudizio, per le ragioni che si diranno a breve, si concentra esclusivamente sui profili di responsabilità della società di revisione riferibili al prospetto informativo del ***, posto a base dell’offerta agli azionisti di aumento di capitale della banca, mentre nulla può essere imputato alla società di revisione per gli acquisti di azioni anteriori a detto aumento di capitale.

L’inattendibilità della situazione patrimoniale e dei dati di bilancio posti a base del prospetto  del  ***,  su  cui  l’attore  fonda  la  propria  azione  facendone  l’elemento costitutivo della condotta illecita, può considerarsi una circostanza pacifica, sia per il rapido succedersi degli eventi negativi sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto ed ampiamente descritti dallo stesso attore sia per l’ampiezza delle perdite registrate dalla banca e delle rettifiche apportate al bilancio sin dal ***, cioè a pochi mesi dalla pubblicazione del prospetto, ed esitati nelle gravissime iniziative assunte dall’Autorità Pubblica, prima fra tutte il collocamento della banca in amministrazione controllata con scioglimento degli organi societari.

Per quanto concerne la responsabilità del revisore contabile il Tribunale ritiene che i fatti allegati dall’attore debbano, innanzitutto, essere valutati e qualificati secondo la previsione di cui all’art. 94 TUF che disciplina specificamente la responsabilità da prospetto; tale responsabilità è riferibile alla banca emittente, ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed alle persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto.

La società di revisione legale della contabilità ha espresso nelle proprie relazioni – così come indicate nel prospetto informativo – un giudizio senza rilievi in ordine ai bilanci ed alle relazioni finanziarie della Banca ***, poi confluite nel prospetto, sicchè il revisore dei conti è certamente da ricomprendere tra le “persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”, secondo la previsione dell’art. 94 TUF.

In relazione alla responsabilità da prospetto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. un. n. 8034 dell’8 aprile 2011), regolando un conflitto di competenza, ha chiarito che la responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all’atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell’offerente del prospetto, di cui l’investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il “locus commissi delicti” come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l’azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso.

La direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetti), di riferimento nel presente giudizio ratione temporis, ha determinato la modifica del Testo Unico Finanze (TUF) disponendo – all’art. 6 par. 1- in materia di responsabilità civile che “gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata”. Lo stesso articolo aggiunge poi – par. 2 – che “gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto. Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta  insieme con altre parti del prospetto”.

Tali principi sono stati recepiti nei commi 8, 9, 10 e 11 dell’art. 94 del TUF.

Il prospetto informa che la banca ha confermato l’incarico della revisione legale dei conti alla società YYY S.p.A. (ai sensi e per gli effetti del Capo V e degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 39/2010), per gli esercizi sociali relativi al periodo 2010-2018 compreso e che la Società di Revisione, con apposite relazioni, ha espresso per ciascun esercizio e semestre relativo al suddetto periodo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni; inoltre, si specifica che le relazioni della società di revisione relative agli esercizi chiusi al ***, ***, *** ed alla relazione finanziaria semestrale al *** sono incluse nei relativi bilanci e che ad analoga revisione da parte del revisore legale sono state sottoposte le informazioni finanziarie del Gruppo Banca *** estratte dai vari bilanci e si conclude informando che le relazioni relative ai bilanci consolidati sono, altresì, riportate integralmente nel Capitolo 20, Paragrafo 20.5.1. del prospetto.

Sul punto non può essere condivisa la tesi della convenuta che richiama l’art. 6 della Direttiva Prospetto secondo cui le persone responsabili devono essere chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o con l’indicazione della sede sociale e nel prospetto deve essere riportata una loro attestazione che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

E’ evidente che – seguendo la logica argomentativa della convenuta – non sarebbe stato necessario prevedere quattro distinte categorie di soggetti responsabili della bontà delle informazioni contenute nel prospetto: il soggetto emittente, il soggetto offerente, l’eventuale garante e le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto; sarebbe stato infatti sufficiente far riferimento a coloro che rendevano la relativa dichiarazione di assunzione di responsabilità nel prospetto, per individuare chi ne avrebbe risposto in via esclusiva. Invece, proprio la previsione di una categoria generica (“persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto”) in aggiunta all’indicazione di coloro che espressamente rendono la dichiarazione di assunzione di responsabilità     (in     rappresentanza ovviamente dell’emittente, dell’offerente o del garante), dimostra che la platea dei potenziali responsabili attratti nella disciplina di cui all’art. 94, comma 8, TUF è in primo luogo indeterminata e, in secondo luogo, molto più ampia di quella descritta dalla convenuta, coinvolgendo – “ciascuno in relazione alle parti di propria competenza”– tutti coloro che a vario titolo hanno determinato o concorso a determinare la formazione del dato inserito nel prospetto, rispetto al quale sono tutti debitori della relativa “veridicità e completezza”.

Va altresì osservato che la normativa comunitaria non impedisce al Legislatore nazionale di articolare il sistema della responsabilità in modo più complesso rispetto a quanto previsto in sede europea. In realtà, è l’art. 96 TUF a prevedere le forme ed il modo in cui il legislatore nazionale ha previsto che le certificazioni dei bilanci da parte del revisore legale dei conti si traducono in responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto, pretendendo l’obbligo di certificazione del bilancio, di valenza certamente pubblicistica trattandosi di uno strumento volto a valutare il grado di attendibilità dell’informazione proposta al mercato; mutuando la relativa categoria penalistica, non è errato sostenere che l’art. 96 TUF prevede l’esercizio di un pubblico servizio da parte del revisore chiamato a certificare un bilancio destinato a confluire in una sollecitazione all’investimento.

Infatti, detta norma dispone che “l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio  giudizio.  L’offerta  avente  ad  oggetto  prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio”.

Ne deriva che l’offerta stessa è impossibile in assenza delle relazioni e delle valutazioni del revisore legale dei conti nei cui confronti, pertanto, è superfluo ipotizzare una responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c. (che in ogni caso sussisterebbe), visto che l’art. 94 TUF si pone come norma speciale e come regolamento della responsabilità dei soggetti che concorrono – da diverse posizioni – a formulare l’offerta pubblica e che sono chiamati a garantire con il loro operato la veridicità e l’affidabilità delle informazioni sottoposto agli investitori o con l’assunzione diretta di responsabilità in merito alla formazione del dato inserito nel prospetto (emittente, organi amministrativi e di controllo) o con la verifica della correttezza di quello stesso dato che è funzionale alla certificazione contabile, requisito di ammissibilità dell’offerta al pubblica e suo imprescindibile fondamento (società di revisione legale dei conti).

Sarebbe davvero illogico disciplinare in modo diverso responsabilità identiche; non si vede infatti la differenza tra la dichiarazione di responsabilità in merito ai dati inseriti nel prospetto che viene formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da quello del Collegio Sindacale, per conto dell’emittente, e la certificazione del bilancio da parte del revisore legale che risponde all’identico fine e da cui dipende  la possibilità stessa di formulare l’offerta.

Contrasta poi con il tenore letterale dell’art. 96 TUF l’affermazione della dottrina secondo cui il revisore si limita ad offrire “una relazione concernente dati contabili predisposti dall’emittente”.

In realtà, l’art. 96 TUF non prevede in capo al revisore l’”offerta” di una relazione, ma da esso pretende la certificazione del bilancio, cioè un giudizio positivo che è condizione di accesso all’operazione di sollecitazione, mentre il giudizio negativo – determinato dalla presumibile ingannevolezza del bilancio revisionato – produce un effetto identico al diniego da parte della CONSOB, autorità pubblica di vigilanza: poiché è unica la sanzione, è evidente che il revisore è investito di un ruolo pubblicistico di vigilanza (in tal senso esercita un pubblico servizio), pari a quello tipico dell’organo pubblico di vigilanza; non a caso, la violazione dell’art. 96 TUF che in qualsiasi modo sfoci in un’offerta al pubblico in violazione dell’art. 94 TUF è sanzionabile, a carico di chiunque, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 5.000.000 di euro ex art. 191 TUF.

La convenuta non cita mai il dovere di certificazione previsto dall’art. 96 TUF in commento e la sua tesi non coglie la peculiarità della disciplina che è speciale rispetto alla responsabilità prevista dal d.leg.vo n. 39/2010 o dall’art. 2043 c.c..

Infatti, quando agisce nell’ambito dell’ordinaria revisione contabile ex art. 2409 bis c.c., il revisore effettivamente “non è l’artefice del patrimonio informativo” riportato nel bilancio revisionato, di cui – infatti – non può evitare né la pubblicazione, né gli effetti, ma solo risponderne nei limiti in cui ne ha determinato di dannosi o denunziarne le criticità; nel caso dell’art. 96 TUF invece il revisore è certamente l’artefice del patrimonio informativo offerto al mercato perché senza la sua approvazione quello stesso patrimonio informativo è destinato a rimanere privo di effetti.

Anche le prospettate conseguenze in tema di diversa decorrenza del termine di prescrizione non colgono nel segno atteso che è il medesimo effetto che il legislatore prevede per gli amministratori ed i sindaci visto che i termini di prescrizione divergono quando essi compiono atti riferibili alla gestione della società rispetto a quando redigono un prospetto ex art. 94 TUF.

Con riferimento quindi ai soggetti responsabili, nel caso concreto, della veridicità di quelle informazioni (Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e società di revisione), si è già detto che la Suprema Corte ha già avuto modo di inquadrare la c.d. responsabilità da prospetto nel comparto aquiliano (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2011, n. 8034; Cass. 11 giugno 2010, n. 14056), ribadendo anche di recente (Cass. n. 15707 del 14 giugno 2018) che in tema di sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità per violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l’offerta di prodotti finanziari ha natura aquiliana, essendo tali regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti ed a consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, non essendo ancora configurabile, al momento dell’emissione del prospetto, un contatto sociale con i futuri eventuali investitori.

Quindi, il danneggiato è esonerato dalla prova della colpa o del dolo del danneggiante e può limitarsi a provare il nesso causale tra il danno e la condotta del danneggiante, con la precisazione che l’investitore danneggiato non deve provare l’inosservanza degli obblighi informativi spettando ai soggetti predetti la prova di aver impiegato la massima diligenza.

Invece, i soggetti danneggianti devono provare che il danno sia dovuto ad un evento imprevedibile ed inevitabile.

Per quanto concerne, poi, il nesso causale, a norma dell’art. 94, comma 8, TUF esso sussiste tra il fatto illecito e i soli “danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto”, così introducendosi la presunzione di legge secondo cui la dichiarazione di cui si assicura la veridicità ed affidabilità o la certificazione di veridicità ed attendibilità del bilancio, che si rivelino successivamente ingannevoli, integrano un illecito in re ipsa.

Così ha ritenuto pure la Suprema Corte (vds. Cass. n. 14056 dell’11 giugno 2010) secondo cui in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d’investimento del sottoscrittore.

Tuttavia, a diverse conclusioni non si perviene neppure volendo inquadrare la responsabilità del revisore legale nell’ambito dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 15 del d.leg.vo n. 39/2010 e, quindi, dell’ordinaria responsabilità aquiliana.

Invero, il contrasto tra il valore giuridico della certificazione del bilancio della banca emittente, operata da YYY, e gli effetti dei provvedimenti di risoluzione dell’ente bancario, adottati dalle pubbliche autorità, è così stridente da non richiedere soverchie ed ulteriori prove da parte del soggetto danneggiato, essendo sufficiente valutare l’accaduto alla luce dell’ordinario criterio di imputazione della responsabilità civilistica, cioè la regola del “più probabile che non” (per tutte vds. Cass. n. 21619 del 16 ottobre 2007).

Nel merito, l’azione è pertanto fondata limitatamente al danno derivato dalla mancata veridicità delle informazioni contenute nel prospetto pubblicato il *** per la sottoscrizione delle azioni in opzione di Banca ***.

E’ infatti irrilevante il fatto che l’attore avrebbe potuto disinvestire già prima dell’iniziativa del Ministro delle Finanze di sciogliere gli organi della banca, atteso che la banca, e tantomeno il revisore legale, non sono destinatari dell’obbligo di informare il cliente circa l’andamento dei titoli e l’opportunità di disinvestire, così come è evenienza del tutto ordinaria per gli investimenti in titoli azionari registrare perdite anche considerevoli e non disinvestire in attesa di una “ripresa” o di una “risalita” che diminuisca o assorba le perdite oppure patire la perdita del capitale.

Secondo lo schema della responsabilità delineata dall’art. 94 TUF era onere della convenuta dimostrare di aver adottato ogni diligenza per assicurare la veridicità delle informazioni propalate al pubblico, mentre non compete all’attore dimostrare la falsità dei dati; così come era onere della convenuta provare che la crisi della banca fosse imputabile esclusivamente a fatti sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto e, quindi, imprevedibili al momento della sua predisposizione.

Secondo lo schema di cui all’art. 2043 c.c., chiariti nel senso innanzi indicato i termini dell’onere probatorio del danneggiato, a fronte dell’evidenza dell’inattendibilità delle informazioni certificate, era onere della convenuta dimostrare il contrario o il caso fortuito o la forza maggiore.

Nel caso di specie, nessuna prova è stata addotta in tal senso dal soggetto responsabile.

Non giova al revisore legale l’osservazione secondo cui il prospetto offrisse un warming all’investitore, illustrando le verifiche ricevute dalla banca da parte degli organi di controllo, il loro esito e le prospettive circa il piano industriale atteso che, alla luce del provvedimento di risoluzione della banca e dell’azzeramento totale delle azioni, il dovere giuridico della YYY era quello di non consentire l’offerta al pubblico in applicazione dell’art. 96 TUF cogliendo le serie criticità della situazione economico-finanziaria della banca controllata.

Sono poi irrilevanti, agli odierni fini, la lettera del 9 gennaio 2012 e la circostanza che i vertici della banca avrebbero occultato a YYY il suo contenuto, cioè i rilievi della Banca d’Italia, atteso che la revisione dei conti non è una presa d’atto della situazione contabile altrui, ma è una ricerca costante della sua correttezza; la circostanza che altri organi abbiano rilevato autonomamente e con i propri poteri quello che a YYY è sfuggito, può solo indurre a ritenere o che il metodo di revisione è errato oppure che i poteri di controllo di cui il revisore dispone per legge non sono stati correttamente esercitati ed in entrambi i casi la convenuta deve rispondere dei danni conseguenti.

Per quanto concerne invece gli acquisti anteriori all’offerta al pubblico del ***, le domande nei confronti del revisore legale devono essere respinte atteso che non risulta la prova di alcun nesso causale tra le informazioni fornite dall’intermediario o acquisibili autonomamente dall’investitore – al momento dei singoli acquisti – e l’operato del revisore legale dei conti.

Non è a tal fine sufficiente il mero rinvio alle sanzioni ed agli esiti delle verifiche da parte degli organi incaricati del controllo.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, va osservato che non può essere ritenuta una responsabilità di YYY pro-quota atteso che era onere della convenuta dimostrare – ove mai possibile – quale quota del danno complessivo le fosse imputabile.

Invero, il fatto che l’art. 94 TUF preveda una responsabilità parziaria, e non solidale, non vuol dire che il danno debba essere necessariamente diviso in quote tra tutti i possibili soggetti in astratto responsabili atteso che nulla esclude che – in difetto della prova del rispettivo concorso dei vari responsabili o in presenza di prova di un identico concorso di tutti i responsabili – il danno sia imputabile a tutti in egual misura, applicandosi il regime codicistico della solidarietà laddove sia unico il fatto generatore del danno.

Nel caso del prospetto del *** è davvero arduo sostenere che YYY debba rispondere pro-quota (ad es. ¼) del danno patito dagli investitori, solo perché l’art. 94 TUF prevede in astratto quattro categorie di responsabili, visto che era destinataria del dovere e del potere giuridico di impedire la stessa offerta al pubblico ed era dunque in condizione di evitare che il danno stesso, e nella sua interezza, si producesse; infatti, se avesse impedito la pubblicazione del prospetto formalizzando il giudizio negativo sul bilancio ovvero l’impossibilità di esprimerne uno, non vi sarebbe stato alcun acquisto da parte di nessun investitore e non vi sarebbe stata alcuna perdita; ovviamente, si sorvola sulla circostanza che – in assenza di altri convenuti ed in assenza di prova dell’imputabilità ad essi di tutto o di parte del danno – il frazionamento del risarcimento non avrebbe alcun fondamento fattuale, prima che giuridico.

E’ altresì infondata l’eccezione di YYY – reiteratamente proposta – di volersi avvalere ex art. 1304 c.c. delle transazioni intervenute con le altre parti.

Dalle transazioni depositate in atti si evince soltanto che l’attore ha rinunziato all’azione nei confronti degli altri soggetti in origine convenuti ed ha con gli stessi definito le spese di lite, mentre in questo giudizio ha continuato a ribadire la sua domanda di condanna nei confronti di YYY.

E’ evidente che non vi è alcun elemento per sostenere che la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche con riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione (vds. Cass. n. 26909 del 10 novembre 2008). Va poi rammentato che il Tribunale sostiene l’inesistenza di una responsabilità solidale ex art. 94 TUB e che era onere della convenuta dimostrare che il danno le fosse imputabile solo parzialmente; ne deriva l’impossibilità di configurare una responsabilità suscettibile di formare oggetto della dichiarazione ex art. 1304 c.c..

E’ poi pacifico in giurisprudenza che (vds. Cass. n. 16087 del 18 giugno 2018) l’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza.

In sostanza, la “ratio di tale norma, applicabile quando il negozio transattivo riguarda l’intero debito, risiede nella comunanza dell’oggetto della transazione, onde di questa può avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente. Pertanto, in tema di obbligazioni solidali, la transazione conclusa o il pagamento eseguito da parte di uno dei condebitori non sono mai irrilevanti per gli altri, già in sede di cognizione: quanto alla prima, perché, ai sensi dell’art. 1304 c.c., la transazione stipulata per l’intero debito solidale (nella sua ontologia, non nel quantum, concordato, appunto, in via meramente transattiva) produce effetto e giova anche agli altri debitori che dichiarino di volerne profittare, i quali parimenti vedono estinguere il proprio debito; quanto al secondo, perché il pagamento, da parte di uno dei condebitori, di una somma per risarcire il danno fondato sul medesimo titolo e avente il medesimo oggetto determina l’estinzione ipso iure dell’obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati, ai sensi dell’art. 1292 c.c., non incidendo, com’è noto, la responsabilità plurisoggettiva per il medesimo danno sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile. Ne deriva allora che, laddove si applichi l’art. 1304 c.c., la riduzione concordata dell’ammontare del debito – come, ad esempio, la rinuncia ad una parte del capitale, o agli interessi, o alla rivalutazione – eventualmente pattuita in via transattiva (cfr. art. 1963 c.c.: aliquid datum, aliquid retentum) con uno solo dei debitori opera anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch’essi avessero sottoscritto la medesima transazione”.

Tutto ciò, tuttavia, presuppone che vi sia effettivamente stato un accordo transattivo avente ad oggetto il debito oggetto del giudizio. Invece, se la transazione non riguarda il debito oggetto del giudizio, ma solo la lite ed i suoi effetti, così come ipotizzati dalle parti che partecipano all’accordo, la posizione del condebitore solidale non è in alcun modo interessato dalla transazione.

Nel caso concreto, dette condizioni difettano soprattutto perché non è stato riconosciuto alcun debito e non è stata definita alcuna responsabilità.

Non coglie poi nel segno la tesi proposta da YYY in memoria di replica alla comparsa conclusionale secondo cui la rinunzia formalizzata dall’attore a seguito delle transazioni dovrebbe essere intesa come una rinunzia all’azione.

In realtà, a parte il generico riferimento delle parti all’istituto della rinunzia, è assolutamente evidente che si tratti di una rinunzia agli atti del giudizio e non di una rinunzia all’azione sia perché la rinunzia all’azione richiede un’esplicita procura dell’avente diritto, sia perché essa non necessita di accettazione del convenuto, mentre nel caso concreto le rinunzie sono state accettate, ad eccezione dei contumaci. Infine, l’odierna fattispecie non è affatto sovrapponibile a quella oggetto della sentenza del Tribunale di Milano che ha fondato la propria presunzione di riferibilità della transazione all’intero debito sul contegno – sostanzialmente silente – dell’attore a fronte della dichiarazione ex art. 1304 c.c. dei debitori solidali.

Infatti, è la stessa sentenza a premettere che – a fronte della dichiarazione ex art. 1304 c.c. – non vi era stata alcuna obiezione dell’attore (vds. pag. 17 della sentenza).

Nel caso di specie, invece, all’udienza del 15 ottobre 2019 dopo aver dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento a vari convenuti e terzi chiamati, lo stesso Procuratore di parte attrice ha chiesto ed ottenuto un rinvio “per poter tentare la definizione di ulteriori singole posizioni”.

A fronte di tale dichiarazione la convenuta YYY non ha formulato alcuna dichiarazione ex art. 1304 c.c., mentre era già evidente che l’attore stata definendo singoli rapporti con singoli convenuti, come si evince anche dalla successione cronologica delle udienze e delle varie e plurime dichiarazioni di estinzione che escludono la sussistenza di una definizione unitaria dell’intero debito.

La società di revisione deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro 34.850,00 non contestato pari all’esborso sopportato per l’acquisto del ***, da ritenersi eseguito in adesione all’offerta oggetto del prospetto del *** come si evince dal prezzo di cessione risultante dall’ordine (0,85 euro ad azione) coincidente con quello indicato nel prospetto (pag. 273) e riferito sia alle azioni riservate agli azionisti che a quelle cedute a terzi, cui devono aggiungersi rivalutazione annuale e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di sottoscrizione dell’adesione all’offerta al saldo effettivo.

L’eccezione di prescrizione è infondata sia con riferimento all’art. 94 TUF, sia con riferimento agli art. 2043 c.c. e 14-15 d.leg.vo n. 39/2010 atteso che rispetto ad entrambe le ipotesi la notifica della citazione, che risale al 2015, è tempestiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. /2015, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:

condanna YYY s.p.a. al risarcimento del danno con il pagamento in favore di:

– XXX di euro 34.850,00 per l’acquisto del ***, oltre interessi legali dalle rispettive sottoscrizioni dell’offerta al saldo effettivo rivalutazione annuale;

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti del convenuto ***;

condanna YYY s.p.a al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’attore e le liquida in complessivi euro 7.254,00 per compenso, oltre esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2020

       Il Giudice est.                                              Il Presidente

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