REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Francesca Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 817/2020 pubblicata il 23/10/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2011 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 28.10.2011
da
XXX, rappresentato e difeso dall’Avv.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore, in ATTORE
contro
COMUNE DI YYY, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F.:), elettivamente domiciliato in presso l’Avvocatura Civica dell’Ente, rappresentato e difeso dall’Avv., CONVENUTO e con la successiva estensione del contraddittorio nei confronti di:
ZZZ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.), con sede in, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
e
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI KKK SPA C/O JJJ ASSICURAZIONI SPA, ora
QQQ Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA:), con sede in rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a; TERZA CHIAMATA IN CAUSA
nonché
JJJ ASSICURAZIONI SPA, DIVISIONE KKK, ora QQQ Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA:) con sede in , rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata in presso lo Studio dell’avv.. TERZA CHIAMATA IN CAUSA OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale
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CONCLUSIONI: le parti concludono come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta per quanto di ragione.
E‘ d’uopo evidenziare subito che questo Giudicante condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della Pubblica Amministrazione nel caso di insidia stradale non possa considerarsi effetto della violazione dell’art. 2051 cod. civ., atteso che proprio l’utilizzazione generale e diretta da parte di terzi della strada, è suscettibile di limitare in concreto la possibilità di custodia e vigilanza di essa. Nondimeno, però, in questi casi l’ente pubblico, proprietario della strada, risponde secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ., e, quindi, può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di un’insidia stradale, solo quando l’insidia non sia visibile e neppure prevedibile (cfr., ex plurimis, Cass. 1.12.2004, n. 22592).
Nessuna responsabilità infatti può essere addebitata alla chiamata in causa ZZZ srl, in quanto al di là del contratto in essere tra la stessa ed il Comune di YYY, in ogni caso, l’affidamento della manutenzione del verde in appalto alla ZZZ non sottrae la sorveglianza ed il controllo all’ente pubblico, poiché il contratto di affidamento dei mentovati servizi costituisce lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione-gestione del verde. Sicchè, l’esistenza di tale contratto di appalto non esclude la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti (cfr. Corte di Cassazione, Sent. n. 1691 del 2009).
Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato, come è nel caso di specie, il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res, l’ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che è suo onere esercitare l’opportuna vigilanza e i necessari controlli (Cass. n. 20825 del 2006, Cass. n. 16670 del 2006, Cass. n. 15383 del 2006, Cass. n. 6515 del 2004, Cass. n. 13266 del 2000).
Dunque, la responsabilità dell’occorso non può essere ascritta alla terza chiamata ZZZ S.r.l., sia per i motivi sopra dedotti, sia perché in caso di appalto non si configura il passaggio di poteri di custodia in capo all’appaltatore, poichè il bene resta in ogni caso nella sfera di disponibilità del proprietario destinatario degli obblighi di custodia e vigilanza.
Unico responsabile dell’evento occorso resta quindi il convenuto Comune di YYY. Non può essere accolta la domanda di manleva spiegata dall’Ente proprietario della strada nei confronti della Compagnia di Assicurazioni KKK s.p.a. presso JJJ Assicurazioni Spa, ora QQQ Ass.ni S.p.A., per l’inoperatività della garanzia assicurativa in relazione al sinistro in oggetto.
Infatti, la garanzia all’epoca prestata in favore del Comune di YYY prevedeva, all’art. 6, n. 17 delle Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa unicamente in relazione a “la responsabilità per danni causati da spargimento di acqua fuoriuscita da tubazioni e/o condutture, solo a seguito di rottura accidentale o rigurgito delle stesse”.
A ben vedere non è stato allegato, né provato che lo spargimento d’acqua sulla sede stradale che ha provocato la caduta dell’attore sia stato determinato dalla rottura o dal rigurgito di tubazioni o condutture.
Poste queste dovute premesse, alla stregua di quanto accertato a seguito dell’istruttoria espletata, nessun dubbio vi è circa la situazione di insidia o trabocchetto sussistente nel luogo in oggetto al momento del sinistro.
Nel corso della fase istruttoria i testi *** e ***, che appaiono entrambi attendibili, hanno riferito sull’evento apportando aspetti conoscitivi, sia della dinamica del sinistro che dello stato dei luoghi, indiscutibilmente consolidanti l’assunto di parte attrice.
Nello specifico, il teste ***, sentito all’udienza del 12.3.2015, confermava la presenza sulla carreggiata di acqua, terriccio e brecciolino; aggiungeva che tutta la carreggiata percorsa dal sig. XXX era bagnata; riferiva inoltre che vi era la presenza all’interno delle aiuole di tubicini e di verde e fiori.
Aggiungeva inoltre che anche prima del mese di luglio 2010 notava la presenza di acqua nello stesso tratto di strada nel periodo estivo.
Alla stessa udienza il teste *** riferiva di avere visto il conoscente, sig. XXX, che era a terra e che veniva soccorso da un signore. Confermava la presenza di acqua, terra e brecciolino e riferiva che dagli spartitraffico usciva acqua e terriccio.
Aggiungeva che, sul luogo del sinistro, aveva notato la presenza di acqua nei periodi estivi, anche prima del verificarsi dell’occorso.
Orbene, alla stregua di tali univoche dichiarazioni testimoniali, appare davvero incondivisibile ostinarsi a negare una evidente colpa dell’ente proprietario della strada, cioè il convenuto Comune di YYY, che non ha adottato alcuna misura cautelare per evitare lo sversamento sulla sede stradale del materiale fangoso e per scongiurare il verificarsi di danni agli utenti della strada pubblica cagionati da tale stato di cose. E‘, quindi, innegabile la ricorrenza della previsione normativa dell’art. 2043 cod. civ., derivando il danno ingiusto provocato da tale stato di cose dal fatto colposo omissivo posto in essere dall’ente proprietario della strada. Nè appare configurabile, come assume la convenuta, un concorso di colpa del danneggiato. E‘ d’uopo infatti evidenziare che la mancanza di ogni segnalazione di tale situazione di pericolo, non obbliga ad una prudenza particolare, ma solo alla prudenza generale, che non si può argomentare da nessun dato che non fosse stata tenuta dall’attore.
L’improvvisa ed imprevedibile presenza, infatti, di acqua, brecciolina e terriccio sulla strada, che rende la strada stessa particolarmente sdrucciolevole, facilmente può comportare l’ingovernabilità del veicolo anche se il suo conducente osservi le normali regole di prudenza. Nè appare pregevole l’assunto che tale stato di cose sia visibile, in quanto è verosimile ritenere che tanto non sia percebile se non quando il veicolo sia nell’immediatezza di esso.
Non appare, quindi, condivisibile l’applicazione di un concorso di colpa del danneggiato, che non si ricava da nessun elemento concreto.
L’an debeatur, pertanto, può ritenersi provato.
Passando adesso alla quantificazione del danno alla persona subìto dall’attore, l’epletata C.T.U. medico-legale ha consentito di acclarare l’esistenza del nesso eziologico tra le lesioni lamentate dal Sig. XXX e l’evento per cui è causa.
Le risultanze peritali, inoltre, dalle quali si ritiene di non doversi discostare, in quanto seguono un percorso logico-argomentativo condivisibile, hanno posto in evidenza che l’attore, a seguito del sinistro in oggetto, riportò un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.), di cui giorni 35 al 75 %, giorni 30 al 50 %, ed ulteriori giorni 40 al 25% e che sono residuati dei postumi permanenti nella misura del 4 %.
Il risarcimento dei danni conseguenti a tali lesioni, cosiddette di lieve entità, va determinato mediante l’applicazione, in via analogica, dei criteri di calcolo di cui all’art. 5, comma 2° della Legge 5.3.2001, n. 57, ed allegate tabelle, come rivalutati all’attualità per effetto del disposto del comma 6° della stessa norma.
In applicazione di tali criteri, ed in considerazione della somma giornaliera di € 47,49 spettante a titolo di inabilità temporanea assoluta, all’attore spettano le seguenti somme:
€ 1.246,61 a titolo di risarcimento danni per 35 giorni di I.T.P. al 75 %; € 712,35 per 30 giorni di I.T.P. al 50%; € 474,90 per 40 giorni di I.T.P. al 25%, ed € 3.175,65 a titolo di risarcimento dei postumi permanenti pari al 4 % in soggetto di anni 60 alla data del sinistro.
Per effetto del calcolo addizionale delle somme su indicate, l’importo risarcibile è pari ad € 5.609,51.
E’ stato inoltre accertato, a seguito di acquisizione della documentazione INAIL relativa all’evento oggetto di causa, denunciato come infortunio in itinere, che il predetto Ente ha provveduto ad indennizzare il sig. XXX, per danno biologico subito, con l’esborso di € 3.233,00.
Come si ricava dalla predetta documentazione, l’indennizzo in questione è stato corrisposto in considerazione del cumulo tra una invalidità pregressa (del 2%) riconosciuta al danneggiato e quella accertata in relazione al sinistro che ci occupa (4%).
Ritiene il giudicante che debba effettuarsi uno scorporo, in proporzione, delle somme percepite dall’attore da parte dell’Ente mutualistico, dall’importo come sopra riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente in relazione al sinistro in oggetto, e ciò al fine di evitare una indebita locupletazione del danneggiato.
Orbene, atteso che come detto, l’ente mutualistico ha già liquidato all’attore la somma di € 3.233,00 in corrispondenza di riconosciuti 6 punti di cui 4 a titolo di danno biologico conseguente al sinistro per cui è causa, ritiene in Giudicante che, la somma da portare in detrazione ai fini della determinazione del c.d. danno differenziale, possa essere così determinata: €3.233,00 : 6 = 538, 83 (punto base) x 4 = € 2.155,33.
Pertanto, la somma spettante all’attore a titolo di risarcimento delle lesioni subite è pari ad € 3.454,18.
Nulla può essere liquidato, in aggiunta a tali somme, a titolo di danno morale e/o esistenziale, alla stregua dell’insegnamento dato dalla Suprema Corte SS.UU., con la nota sentenza n. 26972/2008, la quale ha chiarito che nella nozione di danno biologico va ricompresa ogni altra forma di danno, comunque denominata.
Le spese mediche documentate ammontano ad € 817,50.
Per ciò che attiene al danno al motociclo di proprietà dell’attore, esso può essere determinato sulla scorta del documento di stima del danno effettuato dal perito fiduciario della terza chiamata, compagnia JJJ Assicurazioni Spa – divisione KKK, ora QQQ Spa, e sulla scorta delle fotografie in atti, in complessivi € 760,00 al netto del deprezzamento relativo allo stato d’uso e alla vetustà del veicolo, immatricolato nell’anno 2004. In totale, quindi, il danno risarcibile all’attore, comprensivo del danno al motociclo, è pari ad € 5.031, 68.
Pertanto, l’importo spettante all’attore, da porre a carico del convenuto Comune di YYY, è pari ad € 5.031,68.
Su tale somma vanno corrisposti gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, il convenuto soccombente va condannato al pagamento delle stesse in favore dell’attore nella misura che si liquida in dispositivo, mentre quelle tra le parti chiamanti e chiamate in causa possono restare interamente compensate tra le stesse, atteso che solo all’esito del giudizio è emersa la loro estraneità alle vicende per cui è causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, con atto di citazione notificato il 28.10.2011, nei confronti del Comune di YYY, in persona del Sindaco pro tempore, con successiva estensione del contraddittorio nei confronti di ZZZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché KKK S.p.A. presso JJJ Assicurazioni S.p.A, ora QQQ Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e JJJ Assicurazioni S.p.A. – Divisione KKK, ora QQQ S.p.A, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna il Comune di YYY, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 5.031,68, oltre interessi legali, sulla stessa, dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
2) in dipendenza, condanna il Comune di YYY al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del Decr. Min. n. 55/2014, come modificato dal Decr.Min. n.37/2018, in complessivi € 3.218,49, di cui € 218,49 per spese borsuali ed € 3.000,00 per competenze, oltre spese forfettarie (15 % su € 3.000,00), IVA e CAP come per legge; 3) pone definitivamente a carico del convenuto Comune di YYY le spese della C.T.U. medico-legale, che liquida, come da separato decreto emesso in data odierna, in complessivi € 500,00 per onorario, oltre accessori di legge;
4) Compensa interamente tra le parti chiamanti e chiamate in causa le spese di giudizio.
Teramo, 23.10.2020
IL G.O.P.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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