REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. M.NOME COGNOME Presidente rel. dott.
NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._127_2025_- N._R.G._00000458_2022 DEL_02_04_2025 PUBBLICATA_IL_02_04_2025
nel procedimento iscritto al n. 458 del Ruolo Affari Contenziosi per l’anno 2022 promosso da (P.I.: , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, CONTRO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in calce all’atto di citazione di primo grado, appellata E CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, appellato OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale.
All’udienza del 13-12-2024 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’appellante:
voglia la Corte 1) in via preliminare, disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata;
C.F. C.F.) nel merito, riformare la sentenza appellata n. 2699/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Cagliari all’udienza del 22-11-2022, depositata in Cancelleria in pari data e per l’effetto 3) in via principale, assolvere l’appellante da ogni avversa pretesa e rigettare ogni avversa domanda degli appellati, in quanto inammissibile ed infondata e, comunque, non provata;
4) in via meramente subordinata, previo accertamento e declaratoria della quota di responsabilità ascrivibile a nella causazione del sinistro, rideterminare l’ammontare del risarcimento spettante a contenendone la misura nei limiti del giusto e del provato;
5) condannare la signora alla restituzione in favore della degli importi eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata e risultati non dovuti all’esito del procedimento di gravame, maggiorati di interessi legali e danno da mancata disponibilità delle somme dalla data del pagamento fino alla data della effettiva restituzione;
6) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell’interesse di voglia la Corte:
rigettare l’istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione della immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, rigettare in toto l’appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre al rimb. forfett., IVA e CPA.
Nell’interesse di
voglia la Corte:
1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l’avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2699/2022 il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda proposta da nei confronti di dichiarando la responsabilità esclusiva del convenuto per la morte di e condannando l in solido con la al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 356.137,27 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della decisione e spese processuali;
condannava, inoltre, la società assicuratrice a tenere indenne il convenuto dal pagamento delle somme liquidate.
che:
(i) il padre , quarantanovenne all’epoca del sinistro, era bracciante agricolo presso l’azienda agricola individuale di in Sanluri, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
(ii) in data 12-12-2012 , su disposizione del titolare, si era posto alla guida del trattore agricolo Fiat TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO, al quale era stato agganciato il rimorchio marca TARGA_VEICOLO mod.
TARGA_VEICOLO targato NUMERO_DOCUMENTO, carico di sementi e concime, da trasportare in un terreno agricolo in località Geni;
entrambi i mezzi erano di proprietà dell’azienda agricola e coperti da garanzia RCA della rispettivamente polizza n° 4371023 (ex e polizza n° 2754621 (ex ;
(iii) percorrendo la strada comunale extraurbana denominata Baia INDIRIZZO, giunto in un tratto in discesa con una pendenza del 12%, il aveva perso il controllo del mezzo, il quale, ribaltandosi, ne aveva cagionato la morte per schiacciamento del corpo;
(iv) dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Sanluri e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza della ASL di Sanluri nonché dalla relazione del consulente tecnico del P.M. emergeva che la morte del si era verificata a causa dell’assenza di un dispositivo frenante del rimorchio nonché della mancanza della struttura di protezione e di un sistema del ritenzione del conducente.
Tanto premesso, l’attrice chiedeva il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale nonché del danno patrimoniale subìto in del venir meno del reddito da lavoro paterno, chiedendo la condanna in solido del proprietario del mezzo agricolo e della compagnia assicuratrice della RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva in giudizio , assumendo la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per effetto di un’errata condotta di guida da parte di un soggetto che conosceva bene le caratteristiche della strada percorsa. Quanto alla assenza della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento, il convenuto obiettava che il modello di trattrice Fiat TARGA_VEICOLO nasceva privo di tale dotazione, all’epoca del sinistro non ancora disponibile per l’adattamento su un modello precedente.
Evidenziava, inoltre, che l’ aveva già provveduto a costituire una rendita a favore dei familiari della vittima e chiedeva, in ogni caso, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale nel quale si era costituita parte civile.
costituendosi, eccepiva in primo luogo che la garanzia assicurativa non era operativa ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. ass. (“non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”) e che non erano stati riscontrati vizi di manutenzione o difetti di costruzione del mezzo agricolo, da poter affermare la responsabilità del proprietario, essendo la trattrice e relativo rimorchio in perfetto stato di efficienza. Sosteneva, invece, la esclusiva responsabilità del conducente, il quale aveva proceduto con la frizione abbassata e utilizzando contestualmente il freno pedale così destabilizzando la trattrice e il suo rimorchio.
Osservava, infine, che l’eventuale risarcimento a suo carico doveva essere determinato al netto delle somme corrisposte dall’ Preso atto della revoca della costituzione di parte civile nel processo penale da parte di il tribunale rigettava l’istanza di sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 75 c. 3 c.p.p.
, non ravvisando la ricorrenza di un’ipotesi di sospensione necessaria in attesa della conclusione del processo penale poi definito con riconoscimento della responsabilità penale di per il reato di cui all’art. 589 c. 1 e 2 c.p. In ordine alla ricostruzione delle modalità del fatto, il primo giudice faceva riferimento alla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero laddove era segnalato che:
“la motrice agricola non è dotata della leva manuale di comando del dispositivo di frenatura di servizio in dotazione al rimorchio secondo quanto prescritto dall’art. 279, comma 4, del regolamento di attuazione del C.d.
S., ne consegue che, essendo tale dispositivo di tipo meccanico, non poteva essere azionato dal conducente il traino del rimorchio agricolo” e che “L’installazione di un dispositivo antiribaltamento e di un sistema di ritenzione del conducente sui trattori agricoli è sancita dalla normativa vigente sulla tutela della sicurezza sul lavoro anche per quelli che, come la trattrice in questione, non li possedevano al momento della loro costruzione risalente agli anni settanta.
In particolar modo con l’emissione del decreto legislativo n. 81 del 9-04-2008, cosiddetto Testo Unico sulla salute e Sicurezza su lavoro, viene previsto esplicitamente l’adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo ai requisiti di sicurezza generali previsti nell’allegato V del testo unico, qualora costruite prima delle attuali direttive comunitarie di prodotto, art. 70, comma 2, del suddetto decreto.
Per la trattrice agricola coinvolta nel sinistro si applicano, dunque, le prescrizioni di cui all’art. 2.4, parte II dell’allegato V del testo unico, ossia l’obbligo dell’installazione di una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore qualora il trattore si ribalti più di 90° congiuntamente ad un sistema di ritenzione del lavoratore stesso …
In particolare per la tipologia del trattore in questione è prevista e viene installata una struttura antiribaltamento e di protezione del conducente avente un telaio in acciaio tubolare, da collegare rigidamente all’assale principale posteriore”, concludendo che “il rimorchio non poteva essere frenato, poiché la trattrice non possedeva la leva manuale di comando del dispositivo di frenatura in dotazione al rimorchio, prescritta dall’art. 276 c. 4 del regolamento di attuazione del C.d.
In virtù della discesa, la spinta in avanti, per gravità, esercitata dal rimorchio e dal suo carico sul trattore non poté essere contrastata dall’impianto frenante di quest’ultimo, conseguentemente il complesso agricolo inizio ad accelerare e ad aumentare la velocità nonostante l’azione di frenatura energica attuata dal suo conducente … per il proprietario della trattrice agricola vigeva l’obbligo di installare una struttura protettiva che garantisse uno spazio sufficiente attorno al conducente nel caso in cui il trattore si ribaltasse completamente per più di 90°, come accadde al lavoratore di cui ci occupiamo, unitamente ad un sistema di ritenzione del corpo del conducente in conformità alle caratteristiche tecniche prescritte nelle linee guida predisposte dall’I.SRAGIONE_SOCIALE. E’ opinione dello scrivente, infatti, tenuto debitamente conto della dinamica dell’evento e delle caratteristiche dei luoghi in cui avvenne il ribaltamento, che l’installazione e l’utilizzo dei suddetti dispositivi avrebbe impedito lo schiacciamento del conducente”. Riteneva il giudicante di primo grado, sulla scorta di un consolidato orientamento della Cassazione, di poter utilizzare le risultanze del processo penale e di giungere, quindi, all’affermazione della responsabilità esclusiva del proprietario del mezzo per non aver apprestato i dispositivi necessari a garantire l’incolumità del dipendente che lo utilizzava e ciò indipendentemente da un’eventuale imperizia di questi nel condurlo.
Dirimente, secondo il primo giudice, era stata, infatti, la mancata adozione delle modifiche strutturali della trattrice (leva di comanda del freno del rimorchio, sistema antiribaltamento e cinture di sicurezza), che avrebbero evitato l’evento mortale, in mancanza delle quali l non avrebbe dovuto far utilizzare il mezzo al proprio dipendente.
Di contro, non emergeva, osservava il tribunale, l’assunzione di una condotta abnorme da parte del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il tribunale si atteneva al criterio equitativo ex artt. 1226, 2056 c.c., facendo ricorso al sistema tabellare in uso al Tribunale di Milano alla data della decisione, quantificando in euro 356.137,27 l’importo spettante ad oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Respingeva invece la domanda di risarcimento di danno patrimoniale in ragione del principio della compensatio lucri cum damno, essendo emerso che all’attrice era stata riconosciuta da parte dell’ una rendita, la cui entità copriva senz’altro la perdita dell’introito patrimoniale, peraltro modesto, che avrebbe ottenuto dal lavoro paterno.
Con riferimento alla posizione della riteneva il tribunale che, versandosi in un’ipotesi di circolazione stradale, doveva essere qualificato “terzo” a termini del contratto assicurativo, posto che il proprietario, consentendo la circolazione del mezzo privo dei necessari dispositivi di sicurezza, aveva una condotta assimilabile a quella di chi consenta la circolazione del veicolo affetto da vizi di costruzione e/o manutenzione, dando avvio alla serie causale in ragione della quale l’evento mortale si era verificato (v. Cass. Civ. n. 19883/2011). Condannava, dunque, la società assicuratrice in solido con il proprietario al risarcimento del danno in favore dell’attrice.
Avverso tale decisione ha proposto appello la deducendo:
(i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. per non avere il tribunale riconosciuto l’apporto causale del comportamento del danneggiato nonostante il c.t.u. del procedimento penale avesse evidenziato che vi era stato un errore di valutazione, anche da parte del del pericolo rappresentato dal procedere lungo tale tragitto in discesa senza poter fare intervenire il sistema frenante del rimorchio;
(ii) l’erronea applicazione dell’art. 2054 c.c. alla fattispecie di causa, non versandosi in ipotesi di responsabilità da circolazione stradale bensì di responsabilità per inosservanza delle norme a tutela della sicurezza del lavoro e precisamente per aver fatto utilizzare al proprio dipendente un mezzo non adeguato alla disciplina antinfortunistica;
(iii) la violazione dell’art. 129 Cod. Assic. nella parte in cui il tribunale equiparava il conducente del trattore al soggetto terzo beneficiario della garanzia RCA, invece non equiparabile neppure alla luce del precedente di legittimità richiamato dal tribunale, riferito al diverso caso di difetto di , mentre il trattore era stato verificato in buono stato di manutenzione;
(iv) in ogni caso, del vizio di costruzione doveva rispondere il solo produttore e non l’assicuratore della Si sono costituiti con separate comparse , entrambi contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.
La causa, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Il 12-12-2012 , in quanto dipendente dell’azienda agricola individuale di Sanluri, si era posto alla guida del trattore RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO tg. NUMERO_DOCUMENTO, di proprietà dello stesso cui era agganciato il rimorchio TARGA_VEICOLO tg. NUMERO_DOCUMENTO, carico di circa 2000 kg di cereali e concime.
Mentre percorreva la strada extraurbana asfaltata Bia INDIRIZZO, in quel momento bagnata dalla brina, il conducente aveva affrontato una discesa con una pendenza di circa il 12% tenendo una velocità prudenziale di 10 km/h;
per affrontare il tratto curvilineo, destrorso e poi sinistrorso, il aveva azionato l’impianto frenante della trattrice agricola.
Tuttavia, il rimorchio non poteva essere frenato – in quanto la trattrice era priva della leva di comando del dispositivo di del rimorchio, invece prevista dall’art. 276 c. 4 reg. att. C.d.S. – con la conseguenza che, per effetto della spinta in avanti, per gravità, esercitata dal rimorchio carico, il complesso mezzo agricolo aveva aumentato la velocità procedendo per circa 90 m con le ruote posteriori del trattore in pieno slittamento e ciononostante il era riuscito a superare il tratto curvilineo, concludendo la seconda curva (sinistrorsa) alla velocità di circa 35 km/h e deviando verso sinistra per riallinearsi all’asse longitudinale della strada e poi controsterzando a destra.
La spinta in avanti esercitata dal rimorchio, a quella velocità, aveva definitivamente fatto perdere aderenza al veicolo, causando il ribaltamento per ben 180° della trattrice agricola.
Questa la ricostruzione dei fatti e delle cause del sinistro in cui aveva perso la vita , fornita dal consulente tecnico del Pubblico Ministero nel procedimento penale promosso contro e conclusosi con la sua condanna per omicidio colposo.
Le parti non contestavano detta ricostruzione né l’assenza nella trattrice della leva di comando manuale dell’impianto frenante del rimorchio, prevista dall’art 276 comma 4 regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.S. (“ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio;
tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse”).
Quanto al sistema di protezione del conducente e di ritenzione del medesimo, prescritti dall’art. 2.4 parte II allegato V al Testo Unico sulla salute e Sicurezza su Lavoro, l obiettava che il trattore Fiat TARGA_VEICOLO nasceva privo di tali dotazioni, all’epoca non prescritte, sostenendo che il ribaltamento si fosse verificato per effetto della condotta imprudente del guidatore, il quale avrebbe percorso la discesa con la marcia disinserita, determinando un’andatura a pattinamento del mezzo.
La valutazione della dinamica offerta nella relazione tecnica depositata nel processo penale – la cui utilizzabilità non è oggetto di censura – conclude invece che “l’azione delle forze peso che spingevano in avanti il complesso agricolo per gravità, in virtù della pendenza in discesa della carreggiata stradale, era nettamente superiore alle forse resistenti deceleratrici esercitate sostanzialmente dall’impianto frenante sulle ruote posteriori del trattore” (v. pag. 19).
Non può dunque dirsi che l’evento fosse stato determinato dalle modalità con cui era stata compiuta l’azione frenante imposta dal conducente, da considerare corretta data la forte pendenza della strada e che non era consistita nel procedere con il motore in “folle” bensì nell’utilizzare il freno unitamente alla frizione per cercare di avanzare alla minore velocità possibile.
tracce sull’asfalto rilevate dagli agenti verbalizzanti erano ricondotte dal c.t. alle ruote posteriori della trattrice (per distanza e compatibilità con gli pneumatici), che avevano percorso in pieno slittamento il tratto in discesa a causa dell’impossibilità di frenare il rimorchio (v. pag. 24 relazione).
L’accelerazione del complesso trattrice-rimorchio si era, infatti, prodotta per la spinta in avanti (per gravità, precisava il c.t.) proveniente dal rimorchio carico, che il conducente non poteva frenare essendo la trattrice sprovvista della leva manuale prescritta dall’art. 276 cit. L’impossibilità di frenare il rimorchio era ritenuta dal consulente tecnico la causa principale del sinistro, mentre l’errore di valutazione di procedere su quella strada con un mezzo sprovvisto di quel dispositivo, riferito dal c.t. sia al conducente che al proprietario della trattrice-rimorchio che lo precedeva con un altro mezzo, deve essere interpretato alla luce dei rapporti tra le parti.
Inoltre, se la trattrice fosse stata dotata di un dispositivo antiribaltamento e un di un sistema di ritenzione del conducente, secondo la valutazione del c.t., il corpo del conducente sarebbe stato protetto dallo schiacciamento.
Il proprietario della trattrice aveva, infatti, l’obbligo di dotare il mezzo di tali dispositivi in ottemperanza al disposto dell’art. 70 comma 2 D.lgs. 81/2008:
“le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V” (v. anche le Linee Guida per l’adeguamento dei trattori agricoli del Dipartimento di Tecnologie e Sicurezza dell’ IRAGIONE_SOCIALE, alle disposizioni comunitarie in materia e al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro richiamate dal c.t. ).
Alla data del 2012, quindi, il mezzo si presentava non conforme alle obbligatorie condizioni di utilizzo.
invece, era un bracciante agricolo alle dipendenze (a tempo determinato) della ditta RAGIONE_SOCIALE e non avrebbe potuto rifiutare di condurre il trattore per eseguire la propria attività lavorativa subordinata.
L’unico soggetto cui spettava di decidere se porre in circolazione il trattore con rimorchio, in violazione delle regole cautelari sopra richiamate, era il proprietario-datore di lavoro, titolare del potere di decidere come e dove il avrebbe dovuto esercitare la prestazione lavorativa.
In questi termini alcuna responsabilità può essere attribuita al danneggiato, che non poteva scegliere il luogo di lavoro e il mezzo da guidare e che, dagli accertamenti penali in atti, non risulta avesse tenuto una condotta di guida negligente e/o imprudente.
il secondo motivo l’appellante ha censurato l’applicazione dell’art. 2054 c.c. in un’ipotesi invece da riferire alla violazione della normativa antifortunistica.
Detta censura deve essere esaminata con il terzo motivo, con il quale l’appellante si è doluto della violazione e/o erronea applicazione dell’art. 129 Cod. Assic.
laddove stabilisce che “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”.
Il tribunale condannava la società assicuratrice del mezzo in solido con il proprietario al risarcimento dei danni sul presupposto che l’evento si era verificato per effetto e a causa della circolazione di un mezzo inidoneo, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 2054 c.c., considerando la fattispecie sovrapponibile a quella scrutinata da Cass. Civ n. 19883/2011.
L’appellante ha censurato tale motivazione, osservando che il profilo di colpa ascritto all rientrava nella sfera degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e non in qualità di proprietario del veicolo e che, pertanto, alcun obbligo risarcitorio poteva essere attribuito alla società assicuratrice per RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti il conducente del veicolo che ha causato il sinistro non è terzo ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 129 Cod. Assic.
Entrambe le censure sono infondate.
norma dell’art. 2054 c.c., il proprietario di un veicolo senza guida di rotaie è tenuto al risarcimento dei danni se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Al quarto comma è altresì prevista la responsabilità del proprietario per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Nella specie, l’ aveva comandato il trasporto del carico di circa 2000 kg mediante una trattrice priva della leva del freno del rimorchio e priva del sistema di protezione del corpo del conducente;
aveva cioè immesso nella circolazione su una strada a forte pendenza un veicolo inidoneo a percorrerla in sicurezza.
In conseguenza della circolazione del complesso agricolo si era verificata la morte del conducente, schiacciato dalla trattrice ribaltatasi alla fine della discesa.
La circostanza che i dispositivi di protezione del conducente del trattore siano previsti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del lavoro attiene al profilo di colpa del datore di lavoro, e quindi all’individuazione delle regole cautelari infrante, ma non elide il collegamento del fatto con la circolazione stradale, in occasione della quale si era appunto verificato il sinistro, tra l’altro, a causa (prevalente) della mancanza a bordo del trattore del comando dell’impianto frenante del rimorchio, previsto dall’art. 276 reg. att. C.d. S. (per l’identificazione del perimetro della responsabilità da circolazione stradale cfr. Cass. Civ. . 27759/2017:
“Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti”, fattispecie in cui, nel corso dell’operazione di scarico da un trattore, il cancello ivi trasportato era caduto su uno dei soggetti operanti). In questi termini non è conferente il richiamo all’art. 129 Cod. Assic. , posto che l’evento non è stato prodotto dallo scontro tra veicoli bensì a causa dell’inidoneità del mezzo circolante su strada ad essere condotto in sicurezza.
Il precedente menzionato dal tribunale (Cass. Civ. n. 19883/2011:
“In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli, i soggetti assicurati, per espressa previsione dell’art. 1 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sono quelli previsti dall’art. 2054 c.c., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo.
Poiché, ai sensi dell’art. 2054 comma 4 c.c., il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, anche questa responsabilità, allorché attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, è coperta dall’assicurazione”.
Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto risarcibili dall’assicuratore, per responsabilità del proprietario, il danno da morte del conducente di un autocarro che montava uno pneumatico usurato) ben si attaglia al caso oggetto di causa, essendo perfettamente sovrapponibile – dal punto di vista del mancato rispetto di regole cautelari – l’ipotesi del difetto di manutenzione delle gomme con l’ipotesi dell’inidoneità del veicolo alla circolazione per altra causa.
Deve dunque essere confermata la responsabilità del proprietario del trattore per la morte del conducente e la copertura del sinistro a carico della società assicuratrice per la RAGIONE_SOCIALE. Il quarto motivo attiene alla violazione della disciplina del Codice del Consumo e, segnatamente, alla responsabilità del costruttore ivi stabilita per i danni derivanti da vizi di costruzione.
Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il tribunale non riconosceva la responsabilità del proprietario del mezzo per anomalie derivanti dal processo di costruzione della trattrice agricola, bensì per non aver adeguato il mezzo alle disposizioni obbligatorie regolanti la sua circolazione.
Il primo giudice, dunque, non scrutinava le caratteristiche di fabbrica del trattore, ma il mancato adeguamento all’art. 276 C.d.S. e all’art. 70 D.Lgs. n. 81/2008.
L’appello deve, pertanto, essere rigettato e l’appellante deve essere condannato alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 2699/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l’appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in euro 14.239,00 per compensi ciascuno, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 27-03-2025 Il Presidente rel. Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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