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Responsabilità del progettista per violazione distanze legali

Viene affermato il principio per cui il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre dal momento in cui l’obbligo di rimessione in pristino diventa definitivo e non dalla realizzazione dell’opera. Si ribadisce inoltre il principio per cui l’architetto progettista ha l’obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica.

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Pubblicato il 3 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 48/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Estensore Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. ssa NOME COGNOME Presidente Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._561_2025_- N._R.G._00000048_2023 DEL_22_03_2025 PUBBLICATA_IL_25_03_2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 48/2023 promossa da:

(c.f. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata come da procura in atti APPELLANTE contro (c.f. (c.f. ), nella loro qualità di eredi del defunto Arch. (c.f. , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati come da procura in atti (c.f. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato come da procura in atti (C.F. e P.I. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata come da procura in atti APPELLATI C.F. C.F. C.F. C.F. P. parte appellante: “Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 893/2022 nei capi sopra individuati e, conseguentemente:

In via principale e nel merito, 1) accertare e dichiarare che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 1636/2019, l’Arch. è responsabile dell’erronea progettazione dei lavori edili relativi alla costruzione di una scala esterna presso l’immobile sito in Colle di Val d’Elsa, INDIRIZZO

Campiglia, INDIRIZZO attualmente di proprietà dei Sigg.

quanto edificata a distanza inferiore da quella legale rispetto al confine con l’immobile di proprietà dei Sig.ri 2) condannare l’Arch. al risarcimento in favore della di tutti i danni dalla stessa patiti in conseguenza delle sentenze giudiziali di condanna subite in qualità di committente delle opere edili oggetto di causa – e precisamente per la violazione della distanza minima prescritta tra la scala de qua ed il confine con la proprietà quantificati nell’importo di € 18.613,45= (di cui € 6.755,80= corrisposti per regolarizzazione dello stato dei luoghi e ad € 11.857,65= sostenuti a titolo di spese giudiziali corrisposte in favore delle controparti Sig.ri ) o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere in alternativa ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria, ammettere, ove ritenuto necessario, integrazione istruttoria sui medesimi capitoli di prova articolati dall’appellante in primo grado ed illegittimamente non ammessi dal Giudice di primo grado.

” Per parte appellata “Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenuto quanto in narrativa, 1) nel merito e in via principale, rigettare l’appello proposto dalla avverso la sentenza n. 893/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 20.10.2022 (Procedimento n. 38/2021 R.G.), poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti meglio precisati negli scritti difensivi dell’Arch. ai quali si fa rinvio;

2) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della per i fatti esposti in narrativa, dichiarare l’esclusiva responsabilità del Geometra Direttore dei lavori, per i fatti e le pregiudizievoli conseguenze riferite dalla parte appellante e, per l’effetto, condannare il Geom. pagamento di ogni e qualsivoglia somma eventualmente accertata come dovuta alla 3) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell’appellante e di riconoscimento di eventuali responsabilità a carico dell’Arch. accertare il grado di responsabilità di quest’ultimo e quello del Geom. in proporzione all’opera da ciascuno compiuta in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento commissionato dalla e, per l’effetto, stabilire la responsabilità dei predetti pro quota. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione, ove ritenuto dall’Ill.mo Sig. Giudice adito, dei mezzi di prova formulati dall’Arch. nel giudizio di primo grado e non ammessi dal Giudice di prime cure”.

Per parte appellata “Piaccia all’adita Corte di Appello, contrariis reiectis, -> in tesi:

rigettare il promosso appello con conferma dell’impugnata sentenza;

-> nella subordinata ipotesi di riforma dell’impugnata sentenza e di riproposizione delle domande dell’Arch. nei confronti del comparente, accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio e qui di seguito riportate:

“In via preliminare, per tutto quanto esposto ed argomentato in premessa, autorizzarlo, ai sensi dell’art. 269

c.p.c., a chiamare in causa, con integrazione del contraddittorio, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO, CAP 31021, Capitale Sociale:

Euro 1.618.628.450,00 interamente versato, C.F. e iscr.

nel Registro Imprese di Treviso – Belluno n. Partita IVA Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. NUMERO_DOCUMENTO, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico ed appartenente al iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente differire, sempre ai sensi dell’art. 269 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163bis c.p.c.;

Nel merito, in accoglimento di quanto in premessa esposto, argomentato, eccepito e in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto in narrativa argomentato ed eccepito e comunque non provata la domanda proposta nei confronti del Geom. conseguentemente dichiarando che nulla è dallo stesso dovuto per i fatti per cui è causa;

Nella denegata e non creduta ipotesi di individuazione di una qualsiasi responsabilità in capo al Geom. stante il rapporto contrattuale meglio indicato in atti, dichiarare e condannare il terzo con sede legale in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO, CAP 31021, Capitale Sociale:

Euro 1.618.628.450,00 interamente versato, C.F. e iscr.

nel Registro Imprese di Treviso – Belluno n. Partita IVA Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. , soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico ed appartenente al iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Geom. da ogni e qualunque pregiudizievole conseguenza.

In ogni caso Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge”.

Per parte appellata “la Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, Voglia:

nel merito:

respingere e rigettare l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 893/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e condannare l’appellante alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore di da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre spese generali, IVA e CAP di legge.

In ogni caso, ripropone, ex art. 346 c.p.c., tutte quante le conclusioni, eccezioni e domande formulate nel primo grado del Giudizio e ripropone le medesime conclusioni di rito e di merito come sotto integralmente trascritte:

“in via preliminare e/o pregiudiziale:

accertare e dichiarare, per quanto di interesse processuale della comparente, la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire e/o ex art. 100 c.p.c. dell’Arch. in relazione alla domanda di condanna diretta del Geom. in favore della società attrice, dichiarandola inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque rigettandola per tutti i -Nel Merito:

-IN TESI:

respingere e rigettare comunque tutte le domande proposte da parte attrice e/o dall’Arch. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del Geom. perché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;

respingere e rigettare comunque, ed a prescindere dal rigetto delle domande proposte avverso il Geom. qualsivoglia domanda proposta nel presente Giudizio dal Geom. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;

-IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate da qualsivoglia parte processuale nei confronti del Geom. rigettare e respingere comunque qualsivoglia domanda proposta dal Geom. e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso stante la inoperatività della invocata copertura assicurativa, e perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;

-IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate da qualsivoglia parte processuale nei confronti del Geom. e di quelle proposte da quest’ultimo avverso -accertare il grado concorrente di responsabilità concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti costituite nel Giudizio, attore, convenuti e/o terze chiamate in causa e/o anche di soggetti terzi che saranno eventualmente ritenuti corresponsabili, ancorché non citati, nella determinazione dei danni e pregiudizi lamentati da nel presente Giudizio; -ripartire in concreto, all’esito della istruttoria, secondo il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti che saranno ritenuti responsabili, citati e/o di terzi ancorché non citati, l’entità del danno che risulterà dovuto, sia al fine consentire il riparto e la conseguente azione di regresso ex art. 2055 c.c. e/o 1298 c.c., sia al fine di limitare la garanzia assicurativa prestata da prevista a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all’assicurato Geom. -ridurre conseguentemente la entità delle somme eventualmente dovute a parte attrice all’esito dell’istruttoria e della prova che sarà fornita dalla parte , convenuti in Giudizio e/o chiamati in causa e/ ritenuti corresponsabili anche ove non evocati nel presente Giudizio;-in denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal Geom. nei confronti di e di condanna dell’assicurato, limitare comunque l’accoglimento entro gli oggettivi limiti di quanto risulterà provato, limitatamente alla garanzia effettivamente pre- stata contrattualmente per la sola quota concretamente attribuibile al chiamante e con esclusione di somme da questi dovute a titolo di solidarietà passiva, con le esclusioni eccepite, previste dalle pattuizioni di polizza e dal disposto legislativo; – applicare, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta avverso i limiti di garanzia e di massimale e/o di sottomassimali assicurati inderogabili previsti in polizza, ritualmente eccepiti dalla Compagnia, detraendo gli scoperti e franchigie fisse previste in polizza eccepiti nel dettaglio in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;

con integrale compensazione delle spese nei confronti dell’assicurato, stante la clausola di gestione delle vertenze di danno.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex DM 55/2014 e succ. mod.oltre 15% spese generali, IVA e CPA di legge, oltre i compensi professionali di CTU e di CTP”.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 893/2022 del Tribunale di Siena, in materia di responsabilità professionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le domande proposte.

La società aveva citato davanti al Tribunale di Siena l’Arch. chiedendo che fosse accertata la responsabilità professionale del convenuto, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 1636/2019, per l’erronea progettazione dei lavori edili da lei commissionati e relativi alla costruzione di una scala esterna presso l’immobile sito in Colle di Val d’Elsa, INDIRIZZO

Campiglia, INDIRIZZO (medio tempore passata in proprietà di tali Sig.ri ), in quanto edificata a distanza inferiore da quella legale rispetto al confine con l’immobile di proprietà dei Sig.ri ;

di conseguenza, fosse condannato a risarcirle il danno conseguente alle sentenze civili di condanna da lei subite in qualità di committente delle opere edili oggetto di causa – e precisamente per la violazione della distanza minima prescritta tra la scala de qua ed il confine con la proprietà – quantificati luoghi ed € 11.857,65 sostenuti a titolo di spese giudiziali corrisposte in favore delle controparti Sig.ri Il convenuto si era costituito contestando la domanda e, previo differimento della prima udienza, chiamando in causa il Geom. quale, in ipotesi, unico responsabile, o corresponsabile pro quota, in quanto Direttore dei lavori nell’ambito delle opere commissionate dalla società attrice, ed ultimo professionista ad avere attestato la conformità delle opere allo stato progettuale. si era costituito, contestando ogni responsabilità e comunque chiamando in causa il suo assicuratore per la responsabilità professionale, Tale compagnia si era costituita, associandosi alle difese dell’assicurato contro l’attrice ed il chiamante, ma anche negando la copertura assicurativa ex art. 1892 c.c. Respinte le richieste di prove orali, il tribunale con sentenza 893/22 ha respinto la domanda dichiarando prescritto il diritto azionato e condannato la società attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e ai terzi chiamati. La società ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi:

I MOTIVO.

Era errata l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non poteva coincidere con la data di presentazione della domanda di Concessione Edilizia per l’esecuzione dei lavori edili, del 01.10.2001, occorrendo per poter esercitare il diritto risarcitorio verso il professionista che la committente fosse stata destinataria di un obbligo di rimessione in pristino ed avesse già provveduto al pagamento in favore dei terzi di quanto andava a chiedere “in rivalsa” al professionista, di talché la prescrizione aveva cominciato a decorrere solo dopo l’effettiva rimessione in pristino dei luoghi da parte di essa attrice, avvenuta nei mesi di agosto e settembre 2020, e comunque non prima della sentenza della Corte di cassazione 1636/2019 del 22.1.2019, che aveva definitivamente acclarato l’illegittimità della scala e la soccombenza di  verso i confinanti; anzi, ancor più correttamente doveva farsi decorrere dal 21.09.2020, ovverosia dal giorno in cui il Geom. aveva redatto la perizia che riconduceva la responsabilità della costruzione della scala a distanza inferiore rispetto a quella legale alla negligenza ed imperizia del progettista.

Dunque, avendo essa instaurato il giudizio nei confronti dell’Arch. il 04.01.2021, con la notifica dell’atto di citazione, stante il termine decennale di prescrizione il diritto azionato non poteva in alcun modo ritenersi prescritto, sia che si fosse individuato il dies a quo nel giorno 22.01.2019 (data di deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1636/2019) sia che lo si fosse individuato nel MOTIVO.

Era errata l’affermazione del tribunale secondo cui l’eccezione di prescrizione andava accolta anche perché parte attrice non l’aveva contestata in prima udienza:

il principio di non contestazione codificato all’art. 115 c.p.c. aveva ad oggetto fatti e non diritti;

peraltro, essa aveva prontamente contestato tale eccezione nella propria memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c. L’appellante ha dunque riproposto tutte le deduzioni avanzate in primo grado in punto di responsabilità del professionista, concludendo affinché quest’ultimo fosse condannato a corrisponderle la somma di euro € 18.613,45 a titolo risarcitorio (di cui € 6.755,80 pagati per la regolarizzazione dello stato dei luoghi ed € 11.857,65 corrisposti in favore delle controparti Sig.ri a titolo di spese giudiziali). costituito, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, ed in particolare rilevando la correttezza della pronuncia di prescrizione e contestando ogni responsabilità, posto che al momento in cui egli aveva redatto la progettazione della scala il confine tra le proprietà dei sigg. , da un lato, e dei sigg. , dall’altro, era diverso da quello poi accertato nel giudizio intrapreso dai confinanti , e non risultava né dalle mappe catastali, né dai registri Immobiliari;

comunque, la normativa consuetudinaria locale consentiva nel caso di specie la costruzione a meno di 5 metri.

Il professionista ha contestato altresì il quantum debeatur e, per la denegata ipotesi di sua ritenuta responsabilità, ha riproposto la domanda di accertamento di esclusiva responsabilità del Geometra Direttore dei lavori, per i fatti e le pregiudizievoli conseguenze riferite dalla parte appellante, con condanna soltanto di quest’ultimo al pagamento di ogni qualsivoglia somma eventualmente accertata come dovuta alla RAGIONE_SOCIALE;

in ulteriore subordine, ha chiesto di accertare il grado di responsabilità suo e del Anche e il suo assicuratore si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

nei rapporti interni tra tali soggetti, ha riproposto la domanda di manleva, per la denegata ipotesi di affermazione di propria responsabilità, e riproposto le eccezioni in punto di inoperatività della polizza.

Con ordinanza in data 16.5.2024, il processo è stato interrotto per la morte dell’arch. dichiarata dal suo procuratore.

A seguito della riassunzione del giudizio, e della costituzione degli eredi è stata fissata l’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9.1.2025 e con ordinanza ex art. 127 ter del 13.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I fatti pacifici.

’anno 2001 il Comune di Colle di Val d’Elsa rilasciava la Concessione Edilizia n. 15 del 28.01.2002 sul progetto edilizio redatto a cura dell’Arch. in ordine alla realizzazione di edificio plurifamiliare per civile abitazione ubicato nel Comune di Colle di Val d’Elsa, INDIRIZZO allora di proprietà della Sig.ra (doc. 1 fascicolo di primo grado).

L’Arch. quale progettista incaricato, si occupava direttamente di presentare tutti gli elaborati tecnici da lui stesso predisposti presso il Comune competente di Colle di Val d’Elsa (Cfr. Progetto edilizio allegato alla Concessione Edilizia n. 15 del 28.01.2002 – doc. 1 fascicolo di primo grado).

Successivamente, in data 20.06.2002, il Comune di Colle di Val d’Elsa autorizzava la voltura della Concessione Edilizia n. 15 del 28.01.2002 in nome della divenuta nel frattempo proprietaria dell’immobile interessato dalle opere in oggetto (doc. 2 fascicolo di primo grado).

Pertanto, la assumeva la commissione dei lavori e, nell’ambito dei lavori da lei commissionati, nel 2003 veniva effettuata la costruzione di una scala esterna presso l’immobile sito in Colle di Val d’Elsa, INDIRIZZO

Campiglia, INDIRIZZO (nel frattempo alienato ai Sigg.)

confinante con l’immobile di proprietà dei Sig.ri , eredi della precedente proprietaria Sig.ra NOME

i lavori edili venivano effettuati in conformità al Progetto Edilizio (composto di n. 22 tavole) redatto a cura dell’Arch. nel 2001 (doc. 1 fascicolo di primo grado).

Una volta terminati i lavori predetti, nel 2004, la DRAGIONE_SOCIALE, in qualità di committente, ed i Sigg.ri , quali cessionari dell’immobile de quo, venivano convenuti in giudizio presso il Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, dai confinanti Sig.ri , eredi di , affinché venisse accertato che la scala era stata costruita senza rispettare la distanza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Colle di Val d’Elsa per le costruzioni dal confine, e affinché, dunque, ne venisse ordinata la parziale demolizione. In corso di causa, il nominato CTU Geom. accertava le seguenti circostanze (Cfr. CTU Geom. del 11.03.2006 nella causa n. 98/2004 R.G. Trib. Siena – doc. 3 fascicolo di primo grado):

– il confine tra gli immobili di proprietà delle parti in giudizio coincideva con un muro sormontato da ringhiera costruito nel 1985 di comune accordo tra i proprietari;

– rispetto a tale confine, la scala realizzata nella proprietà era stata costruita a distanza inferiore ai prescritti 5 metri dalla proprietà che “qualsiasi parte dei fabbricati ad esclusione … degli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi… devono rispettare la distanza dai confini di 5 metri”.

Conseguentemente, con sentenza n. 105/2007, il Tribunale di Siena, Sez. Dist. di Poggibonsi, accoglieva la domanda degli attori, condannando la demolire la scala de qua e la relativa pensilina di copertura, in quanto realizzate in violazione della distanza minima dal confine, nonché al pagamento della somma di € 6.170,00, oltre accessori, a titolo di spese processuali in solido con la proprietà (doc. 4  fascicolo di primo grado).

impugnava tale sentenza davanti alla Corte di Appello di Firenze, esponendo che presso il Comune di Colle di Val d’Elsa all’epoca vigeva la consuetudine di considerare le scale esterne non come parti dell’edificio principale, ma al pari degli aggetti di gronda e degli elementi ornamentali delle facciate, per i quali il regolamento comunale consentiva di derogare alla regola della distanza minima tra edifici.

Tuttavia, con sentenza n. 1618/2011, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza del Tribunale di Siena, condannando la D&RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.100,00, oltre accessori di legge, nei confronti delle parti appellate (doc. 5  fascicolo di primo grado).

Subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, la  chiedeva all’Arch. di farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce negative nei primi due gradi di giudizio, ma lo stesso rispondeva continuando a difendere il proprio operato, precisando con nota del 12.10.2012 che “la normativa attuale pedissequamente rispettata è quella consistente in leggi e decreti nazionali e locali ed in consuetudini consolidate, vantate e fatte valere dall (doc. 6 ).

Pertanto, la ricorreva contro la sentenza di secondo grado presso la Suprema Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, con sentenza n. 1636/2019, rigettava il ricorso confermando la sentenza della Corte di Appello di Firenze e condannando la ricorrente al pagamento della somma di € 5.200,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi e spese legali nei confronti delle parti resistenti (doc. 7 ).

provvedeva quindi a demolire la scala de qua e la relativa pensilina di copertura in quanto realizzate in violazione della distanza minima dal confine con la proprietà.

In relazione ai costi di tale intervento vi sono in atti fatture per complessivi € 6.755,80:

– € 5.355,80 per lavori di manutenzione straordinaria sulla scala effettuati da (P.IVA , di cui alla fatt.

n. 63 del 04.08.2020 (doc. 8 fascicolo di primo grado);

– € 1.400,00 per lavori su tettoia e ringhiere effettuati dalla , di cui alla fatt.

n. 26 del 30.09.2020 (doc. 9 fascicolo primo grado).

Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE provvedeva al pagamento in favore dei Sig.ri dell’importo totale di € 11.857,65 a titolo di spese di lite.

*** Ciò che, invece, è controverso è:

Se il diritto risarcitorio verso gli eredi sia prescritto;

In caso negativo, se l’arch. sia responsabile della violazione delle distanze legali;

Qualora lo sia, se possa riversare in tutto o in parte le conseguenze del proprio inadempimento sul geom. Nel caso in cui venga accertato l’an debeatur, se vi sia prova del pagamento delle fatture cui la società ha correlato parte del danno e se le spese sostenute dai confinanti che DRAGIONE_SOCIALE è stata condannata a rifondere siano una voce di danno imputabile al professionista;

In caso di ritenuta responsabilità di se il medesimo goda di copertura assicurativa.

3.

Il primo e il secondo motivo d’appello:

la prescrizione.

Il primo giudice ha accolto (con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione) l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato, avanzata da sul punto, ha così motivato:

“l’RAGIONE_SOCIALE. è stato incaricato dalla società , della redazione del progetto della scala alla fine dell’anno 2001, provvedendo al suo deposito in data 28.01.2002.

Anche a voler giungere all’ipotesi estrema di individuare il dies a quo ai fini della prescrizione con la data di presentazione della domanda di Concessione Edilizia per l’esecuzione dei lavori edili, avvenuta il 01.10.2001 (vds. all. 2-pag. 1), deve comunque dedursi che il diritto della società all’atto della proposizione della domanda giudiziale risultava essere già prescritto.

È pur vero che già prima della proposizione della domanda giudiziale, la società attrice inviava all’odierno convenuto tre comunicazioni per la richiesta di risarcimento danni (vds.all. 5 –documenti n. 3 –4 –5);

tuttavia la prima di tali richieste veniva inoltrata solamente in data 18.09.2012(vds.all. 5 –doc. 3) e, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto non può considerarsi valida ai fini interruttivi della prescrizione, atteso che la stessa è pervenuta al progettista quando parte attrice ha contestato detta eccezione in I udienza, che ex art.115 cpc,si intende confermata”.

Col primo motivo d’appello, ha sostenuto l’erroneità dell’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione, che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale non poteva coincidere con la data di presentazione della domanda di Concessione Edilizia per l’esecuzione dei lavori edili, del 01.10.2001, occorrendo per poter esercitare il diritto risarcitorio verso il professionista che la committente fosse stata destinataria di un obbligo di rimessione in pristino ed avesse già provveduto al pagamento in favore dei terzi di quanto andava a chiedere “in rivalsa” al professionista, di talché la prescrizione aveva cominciato a decorrere solo dopo l’effettiva rimessione in pristino dei luoghi da parte di essa attrice, avvenuta nei mesi di agosto e settembre 2020, e comunque non prima della sentenza della Corte di cassazione n. 1636/2019, che aveva reso incontrovertibile la declaratoria d’illegittimità della scala e la debenza delle spese di lite alle controparti; anzi, ancor più correttamente doveva farsi decorrere dal 21.09.2020, ovverosia dal giorno in cui il Geom. aveva redatto la perizia che riconduceva la responsabilità della costruzione della scala a distanza inferiore rispetto a quella legale alla negligenza ed imperizia del progettista.

Dunque, avendo essa instaurato il giudizio nei confronti dell’Arch. il giorno 04.01.2021 con la notifica dell’atto di citazione, stante il termine decennale di prescrizione il diritto azionato non poteva in alcun modo ritenersi estinto, sia che si fosse individuato il dies a quo nel giorno 22.01.2019 (data di deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1636/2019) sia che lo si fosse individuato nel giorno 21.09.2020 (data di redazione della perizia del Geom. Col secondo motivo, ha dedotto poi l’erroneità dell’affermazione del tribunale secondo cui l’eccezione di prescrizione andava accolta anche perché parte attrice non l’aveva contestata in prima udienza: il principio di non contestazione codificato all’art. 115 c.p.c. aveva ad oggetto fatti e non diritti;

peraltro, essa aveva prontamente contestato tale eccezione nella propria memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c. Entrambi i motivi, che stante la loro connessione logico-giuridica si vanno ad esaminare congiuntamente, sono fondati.

Quanto al secondo sono evidenti sia la pronta contestazione dell’eccezione di prescrizione, effettuata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), sia, soprattutto, la radicale erroneità dell’applicazione dell’istituto della non contestazione nel caso di specie.

Come correttamente rilevato dall’appellante, tale principio riguarda i fatti e non dunque ad esaminare il primo motivo, nel caso di specie è del tutto irrilevante la data dell’incarico al professionista e del deposito del progetto in Comune.

Come noto, infatti, il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione (nel caso di specie decennale, posto che le disposizioni dell’art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ma ciò non è controverso) è da individuarsi nel giorno dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.).

Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 6917/19), “se dall’edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l’obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l’irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. 1513/2003)”. Dunque, posto che nel caso in esame è pacifico che l’opera corrispondesse al progetto elaborato dall’arch. è dal momento in cui è divenuto incontrovertibile l’obbligo di rimessione in pristino che ha cominciato a decorrere il termine prescrizionale – ovvero dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1636/2019 (doc. 7 fascicolo di primo grado), che ha determinato il passaggio in giudicato della condanna alla demolizione dell’opera.

Più specificamente, poiché il credito risarcitorio azionato consta di due componenti – i costi di ripristino e le spese processuali rifuse al confinante vittorioso – entrambi tali crediti sono divenuti incontrovertibili con la pronuncia di legittimità.

D’altro canto, è principio generale quello secondo cui (v. ex plurimis Cass. 22/09/2017 n. 22059;

22/09/2016 n. 18606) “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato”:

il momento in cui ciò è avvenuto nel caso di specie è appunto quello del rigetto del ricorso da parte della cassazione Invero, fino a tale momento non solo vi era ancora una situazione d’incertezza in merito alla legittimità o non dell’opera progettata dall’arch. ma, anche, non era ancora avvenuta l’effettiva rimessione in pristino (che sarà realizzata solo nei mesi di agosto e , poiché la causa di primo grado contro l’arch. (di cui la presente costituisce il grado d’appello) è stata instaurata il giorno 04.01.2021 con la notifica dell’atto di citazione, il diritto che la vanta nei confronti del medesimo non può ritenersi in alcun modo prescritto (ciò che rende superfluo stabilire se il dies a quo debba addirittura essere posticipato al momento in cui, il 21.09.2020, il Geom. redasse per conto della  la perizia nella quale evidenziò la responsabilità del professionista: v. doc. 12).

4.

La responsabilità dell’arch. Respinta l’eccezione preliminare, occorre allora valutare se sussista la dedotta responsabilità del professionista.

A tale riguardo, si deve intanto sottolineare come la cliente abbia espressamente inteso rivolgere le proprie pretese solo nei confronti dell’arch. non avendo invece chiesto alcuna condanna del geom. neppure dopo la chiamata in causa da parte del Tanto premesso, avuto riguardo ai rapporti tra la cliente ed il progettista, è orientamento consolidato quello secondo cui, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cfr. Cass. 09.07.2019 n.18342; Cass. Civ. 21.05.2012 n. 8014).

Quindi, la diligenza esigibile dal progettista è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più risulti specialistica e professionale la prestazione dovuta.

Nel caso in esame, è documentale che il progetto della scala esterna (che è stato poi pedissequamente realizzato) era errato, perché tale scala veniva a trovarsi ad una distanza inferiore ai 5 metri dal confine con la proprietà (come acclarato in ben tre gradi di giudizio, nella causa tra l’odierna appellante ed i confinanti).

(cui tale giudicato non è opponibile) ha tentato di evitare l’affermazione di propria responsabilità professionale con due argomenti:

a) Il confine al momento della redazione del progetto (e fino all’accertamento giudiziale promosso dai confinanti) era spostato più in avanti, ed egli non poteva prevedere che la sentenza n. 105/2007 del Tribunale di Siena Sez. Distaccata di a buon diritto confidato nelle risultanze catastali, essendo colpa della cliente il non averlo informato della difformità del confine da esse;

b) In realtà, secondo la consuetudine vigente all’epoca dei fatti presso il Comune di Comune di Colle di Val d’Elsa, la scala non costituiva costruzione soggetta alla distanza legale di 5 metri, perché equiparata ad aggetti, coperture ed elementi decorativi.

Partendo dal primo profilo, è evidente che il confine era determinato dal muretto già dal 1985, quando i dante causa di  concordarono coi confinanti la realizzazione di un muro sormontato da ringhiera proprio a delimitare i rispettivi fondi;

rispetto a tale negozio di regolamento dei confini, stipulato in via amichevole ed in forma orale, avente l’effetto di rendere definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, precludendo ogni ulteriore contestazione (cfr. Cass. 19/02/2019 n. 4835), la sentenza 105/07 del Tribunale di Siena Sez. Distaccata di Poggibonsi aveva effetti di mero accertamento, non certo costitutivi.

E’ poi vero che nel tradurre sul posto la linea di confine i vicini avevano avanzato la delimitazione del proprio fondo in danno del dante causa di , ma, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 30/04/2024 n. 11557), le risultanze catastali hanno valore meramente sussidiario e proprio l’apposizione di una delimitazione visibile ed univoca come un muro di confine è indice sintomatico di un accordo tra confinanti di delimitazione delle rispettive proprietà.

Peraltro, la presenza di tale muro era ben nota al ciò oltre a desumersi dal fatto che il medesimo non poteva non avere compiuto un sopralluogo (ché altrimenti già per ciò solo sarebbe stato negligente), lo si desume anche dal fatto che negli stessi elaborati progettuali da lui redatti egli ha riprodotto tale manufatto ponendolo in evidenza.

Anzi, dall’esame della Tavola n. 18 datata 01.10.2001 e depositata presso il Comune di Colle Val d’Elsa al fine di ottenere la concessione edilizia (doc. 14 ), parrebbe che il progetto prendesse proprio a riferimento quale linea di confine, per la misurazione delle distanze legali, il muro sormontato da ringhiera già esistente e non certo il confine catastale (si riporta a seguire, per migliore comprensione, la Tavola 18).

sostenuto che la suddetta indicazione nel progetto della distanza del fabbricato dal muro con ringhiera sarebbe una mera descrizione dello stato dei luoghi, non l’evidenziazione del confine, ma, a parte che v’è da pensare che ove veramente l’arch. avesse preso a riferimento un diverso confine (in ipotesi, quello catastale) lo avrebbe riportato graficamente, anche ove realmente egli avesse fatto affidamento sulle risultanze catastali non per questo andrebbe esente da responsabilità.

Invero, come già argomentato, la presenza di un muro sormontato da ringhiera era un elemento che non avrebbe mai dovuto essere ignorato dal professionista, proprio perché fortemente sintomatico del reale confine tra i fondi.

A fronte di tale evidenza, non poteva certo far affidamento sulle risultanze catastali come se niente fosse, e avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla committente, anche perché, mentre il professionista era tenuto a sapere che la scala doveva essere posizionata ad almeno 5 metri dal confine, non altrettanto era a dirsi per la Solo ove il professionista avesse chiesto delucidazioni alla cliente – illustrandole la problematica in tema di distanze – e questa gli avesse superficialmente ed erroneamente confermato che il confine era quello catastale, senza informarsi col proprio dante causa, potrebbe andare esente da responsabilità. Poiché però egli non ha neppure dedotto (e tantomeno offerto di provare) che vi sia stato un confronto con la cliente sul punto, nulla può essere imputato a quest’ultima, che aveva il diritto di confidare nel fatto che il progetto fosse stato preceduto da un’adeguata istruttoria.

Che, poi, come sottolineato da nel giudizio intentato dai confinanti RAGIONE_SOCIALE abbia tentato di sostenere che il confine tra le proprietà era quello catastale non ha alcun rilievo:

a quel punto la società non poteva che cercare di difendere l’opera realizzata, spendendo tra l’altro quegli argomenti che proprio continuava a sostenere, così inducendo la cliente a proseguire fino in cassazione.

Del resto, la convinzione dell’Arch. – ribadita alla cliente anche con la missiva del 12.10.2012 (v. doc. 6 ) – era che l’art. 115, commi 1 e 2, dell’allora vigente Regolamento Edilizio del Comune di Colle Val d’Elsa, che escludeva che la distanza di 5 m. andasse rispettata per “gli aggetti, le coperture e degli elementi decorativi”, fosse applicabile in via consuetudinarie anche alle scale e, quindi, v’è da pensare che, se anche nel redigere il progetto egli avesse conosciuto e considerato il confine pattiziamente stabilito e poi accertato giudizialmente, sarebbe comunque giunto ugualmente alla stessa conclusione circa la conformità urbanistica della scala. – secondo l’interpretazione costantemente offerta dai competenti Uffici del Comune di Colle di Val d’Elsa negli anni dal 2001 al 2005 – i manufatti inferiori al ml.

1,00 di altezza costituenti scale di accesso agli appartamenti, in quanto assimilabili agli aggetti, alle coperture ed agli elementi decorativi dei fabbricati, potevano essere regolarmente realizzati ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine (chiedendo anche prova sul punto, che tuttavia, per quanto si va ad esporre, al pari di tutti gli altri capitoli appare irrilevante ai fini del decidere).

Tuttavia, il CTU Geom. (v. doc. 3 ), nominato dalla sezione distaccata di Pontremoli nel giudizio intrapreso dai confinanti, pur confermando la consuetudine vigente all’epoca dei fatti nel Comune di Colle di Val d’Elsa (chiarendo che, “come espressamente dichiarato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Arch. comunque consuetudine (regola applicata ma non scritta) dell’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa, ritenere tutti quei manufatti utili per le sistemazioni esterne dei resedi nonché le scale di accesso agli appartamenti che non superino l’altezza di mt. 1,00, come opere di sistemazione esterna non ascrivibili come costruzioni e assimilabili alle coperture ed agli elementi decorativi), ha evidenziato l’inapplicabilità della consuetudine predetta al caso di specie. Invero, come emerge dalle fotografie allegate alla consulenza, la scala in questione con annessa la pensilina di protezione non può che essere considerata sia per altezza che per ingombro una costruzione realizzata violazione della distanza regolamentare di 5 metri dal confine, posto che finanche a prescindere dalla pensilina supera il metro, e per questo ben tre gradi di giudizio hanno statuito che essa doveva essere demolita.

A fronte di tale situazione, peraltro, nulla ha potuto replicare e dunque, alla luce dell’accertamento del CTU, secondo cui “la distanza del primo gradino della scala dall’attuale recinzione è pari a mt. 4,20, mentre il pilastro della pensilina a protezione dell’accesso alla scala si trova ad una distanza minima di mt. 2,85”, si deve confermare l’illegittimità del progetto, che ha determinato la contrarietà della scala alla normativa vigente ed il diritto del confinante alla riduzione in pristino.

5.

La quantificazione dei danni.

Nel quantificare i danni, si deve rilevare che l’appellante ha domandato la complessiva somma di € 18.613,45 a titolo risarcitorio, di cui € 6.755,80 pagati per regolarizzazione dello stato dei luoghi e € 11.857,65 corrisposti in favore delle controparti Sig.ri titolo di spese giudiziali.

, quanto alla prima voce, la ha provveduto a demolire la scala per cui è causa e la relativa pensilina di copertura ed ha depositato fatture per complessivi € 6.755,80, di cui:

a) € 5.355,80= per lavori di manutenzione straordinaria sulla scala effettuati da (P.IVA , di cui alla fatt.

n. 63 del 04.08.2020 (doc. 8 fascicolo di primo grado);

b) € 1.400,00= per lavori su tettoia e ringhiere effettuati dalla (C.F.: ), di cui alla fatt.

n. 26 del 30.09.2020 (doc. 9 fascicolo di primo grado).

non ha contestato il peraltro evidente nesso causale tra l’acclarata irregolarità di tali manufatti e i suddetti costi, né la congruità degli esborsi ma, solo, ha rilevato che tali fatture non erano idonee a fornire prova delle spese sostenute, non essendo accompagnate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Tuttavia, a parte che, risalendo le due fatture al 2020, è del tutto inverosimile che ad oggi esse non siano state pagate dalla committente – non versando peraltro la DRAGIONE_SOCIALE in condizioni d’insolvibilità – ma, ancor più radicalmente, in diritto, la tesi dell’appellato si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte che esclude radicalmente la necessità che l’esborso, affinché possa costituire voce di danno, sia già avvenuto e sia comprovato.

Ciò che rileva, infatti, non è l’avvenuto pagamento, ma che per il danneggiato tali costi costituiscono una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito.

In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 10/11/2010 n. 22826; v. anche Cass. 27129-21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016 n. 4718).

Quanto alla seconda voce di danno, la parte appellata ha sostenuto che difetterebbe il nesso causale tra l’errore di progettazione e il pagamento delle spese legali al confinante, perché l’oggetto del giudizio promosso dai confinanti non era rappresentato dalla distanza della scala dal confine, ma dall’esatta delimitazione dei confini tra le due proprietà confinanti, essendo ogni altra questione meramente accessoria e di carattere consequenziale.

C.F. lamentavano che la scala esterna del fabbricato in costruzione sulla proprietà (poi ceduta a ) era a distanza inferiore a quella legale, avuto riguardo al muretto di confine;

l’accertamento del confine, dunque, era il mero antefatto logico-giuridico della domanda di demolizione dell’opera illegittima.

In mancanza di tale opera, non sarebbe stato proposto alcun giudizio, non essendo stato mai preteso dalla  di spostare il muretto verso la proprietà La stessa sentenza senese di primo grado n. 105/2007 pronunciata (nel giudizio ) dalla sez. dist. di Poggibonsi, del resto, aveva affermato (v. p. 4) che:

Con riguardo a detto confine, sul quale non vi è mai stata incertezza, deve essere valutato il rispetto della regolamentazione comunale in ordine alla distanza delle nuove costruzioni dai confini stessi.

Dunque, anche le spese di lite che l’appellante ha dovuto rifondere alla controparte, pari a complessivi € 11.857,65, come da contabile bancaria del 7.8.2019 (v. doc. 11 D&G), costituiscono una voce di danno imputabile al professionista (che, peraltro, lo si ricorda, affermando reiteratamente la bontà del proprio operato, ha indotto la cliente a esperire nei confronti dei confinanti tutti i gradi di giudizio).

In conclusione, gli esborsi di complessivi euro 18.613,45 costituiscono il danno emergente patito da RAGIONE_SOCIALE e causato dall’arch. che gli eredi di quest’ultimo debbono rifondere.

L’appellante non ha domandato che su tale somma fossero computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.

Tuttavia, poiché il credito risarcitorio ha natura di credito di valore (sottratto al principio nominalistico di cui all’art 1277 c.c., dovendo l’obbligazione pecuniaria essere adempiuta come elemento succedaneo o sostitutivo in luogo di una attività o di una cosa diversa dal denaro), la rivalutazione monetaria dev’essere disposta anche d’ufficio (cfr. Cass. 10/03/2021 n. 6.711);

per converso, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. 16/02/2023 n. 4938;

17/04/2024 n. 10376), in difetto di un’espressa domanda non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno da ritardato pagamento, che deve essere allegato e provato.

Dunque, attualizzata la suddetta somma, ad oggi il debito degli eredi è pari ad euro 21.876,01.

’arch. ha avanzato due domande verso il Geom. in via principale ha chiesto che, ove fosse ritenuta la propria responsabilità, il fosse ritenuto l’esclusivo responsabile e condannato a pagare lui il credito risarcitorio di ;

in via subordinata ha chiesto invece di accertare la misura della di lui corresponsabilità.

La prima domanda è contraddittoria – non si vede come, se il presupposto di essa è una responsabilità di potrebbe allora essere ritenuto esclusivo responsabile che non era un collaboratore di né aveva con lui un rapporto contrattuale in corso – e comunque inammissibile laddove chiede, in contrasto con l’art. 81 c.p.c., di condannare a pagare a Ad abundantiam, essa, così come quella subordinata, è infondata.

Invero, non è affatto ravvisabile una responsabilità del geometra direttore dei lavori, che ha efficacemente vigilato affinché le opere fossero eseguite in conformità al progetto dell’architetto, e che ben poteva confidare sul fatto che tale progetto fosse legittimo, ed in particolare che avesse verificato i confini (oltre alla normativa applicabile).

D’altro canto, la tesi di che la violazione delle distanze legali sarebbe conseguenza del fatto che avrebbe consentito la modifica del progetto originario è rimasta del tutto indimostrata e in questo grado non è stata neppure riproposta, essendosi limitato ad addebitare a di essere stato “l’ultimo professionista ad avere attestato la conformità delle opere allo stato progettuale”, senza che sia dato comprendere come tale attestazione – conforme alla realtà dei fatti – potrebbe essere fonte di responsabilità. Dunque, le domande verso non possono essere accolte, ciò che determina l’assorbimento della manleva del geometra verso il proprio assicuratore.

6.

Le spese di lite.

La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell’esito finale della lite.

Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;

esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza – , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018;

Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;

Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).

Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l’appellante all’esito dei due gradi ha visto riconosciuto integralmente il proprio credito, mentre ha visto respinta la propria domanda verso Per la regola della soccombenza, gli eredi debbono dunque rifondere le spese di entrambi i gradi sia all’appellante (rectius: al suo procuratore, dichiaratosi in entrambi i gradi antistatario), che a che all’assicuratore di quest’ultimo, posto che la chiamata in causa di è diretta conseguenza dell’infondata pretesa verso l’assicurato.

Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, tali spese debbono essere quantificate:

Per il primo grado, secondo i valori minimi per la fase istruttoria, consistita nella sola redazione delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., e secondo i valori medi per le restanti fasi, stante la media complessità della lite, nella somma di euro 4.237,00;

Per il secondo grado, secondo i valori medi ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all’atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), nella somma di euro 3.966,00.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 893/2022 del Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

in accoglimento dell’appello, condanna gli eredi a corrispondere (ciascuno per la propria quota) alla società la somma di euro 21.876,01, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

respinge le domande di verso dichiara assorbita la domanda di verso condanna gli eredi a corrispondere le spese di lite all’avv. NOME COGNOME procuratore antistatario di , a e a ;

liquida tali spese, per ciascuna delle suddette parti, per il primo grado nella somma di euro 4.237,00 e per il secondo grado nella somma di euro 3.966,00, oltre rimborso Il Presidente estensore dott.ssa NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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