fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità del vettore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1204/2018 pubblicata il 15/11/2018 nella causa civile di I° grado iscritta al R.G. n. promossa da: attrice: XXX, p. Iva, in persona della legale rappresentante, con gli avv.proc.dom. […]

Pubblicato il 20 November 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1204/2018 pubblicata il 15/11/2018

nella causa civile di I° grado iscritta al R.G. n. promossa da:

attrice:

XXX, p. Iva, in persona della legale rappresentante, con gli avv.proc.dom.

di Bolzano, giusta procura di data 01.09.2016 a margine dell’atto di citazione,

contro

convenuta:

YYY, P. Iva, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.proc. di Milano, e dall’avv.proc.dom. di Bolzano, giusta procura di data 14.11.2016 in calce alla comparsa di costituzione;

Oggetto della causa: risarcimento danni da contratto di trasporto;

CONCLUSIONI
del procuratore dell’attrice:

“Voglia l’Il.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale:

1. accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, l’inadempimento della società YYY, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in nell’esecuzione dei trasporti internazionali da a del 08.04.2014 e del 20.05.2014 per grave responsabilità vettoriale;

2. conseguentemente condannare a mente dell’art. 1696 c.c. la società YYY, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in al risarcimento in favore della attrice XXX, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 39100 Bolzano, dei danni accertandi, derivanti dall’inadempimento contrattuale della stessa, che si indicano nell’ammontare di Euro € 8.172,52.- o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;

3. conseguentemente accertare e dichiarare, stante il grave inadempimento della società YYY per i trasporti di cui è causa, che ad essa nulla è dovuto a titolo di corrispettivo per le stesse spedizioni.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze come per legge.

In via istruttoria:

omissis”; del procuratore della convenuta: conclude come da foglio di PC depositato telematicamente. Ivi: “Voglial’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
A – IN VIA PRINCIPALE.
Respingere le domande tutte proposte dalla XXX, in persona del suo titolare e, comunque, del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della YYY, perché infondate in fatto ed in diritto; B – In via istruttoria (omissis)”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
L’attrice soc. XXX srl (anche XXX) ha chiesto condannarsi la soc. YYY srl al risarcimento del danno subito e quantificato in € 8.172,52 oltre accessori, esponendo quanto segue: che essa, con sede in Bolzano, acquistava un dispositivo per il raffreddamento dalla società *** spa di e lo rivendeva alla soc. ***; che, previa intesa sul prezzo, incaricava la YYY, filiale di, del trasporto del *** da *** a ***, con consegna presso la soc. *** ; che il *** veniva da YYY ritirato ad l’08.04.2014, con 4 giorni di ritardo rispetto a quanto convenuto, e trasportato a , ove arrivava il 10.04.2014, peraltro danneggiato in più punti, al che la soc. *** rifiutava la consegna; che essa responsabilizzava immediatamente la YYY, invitandola al rientro della merce presso il luogo di ritiro; che la soc. *** valutava il danno in € 962,00 oltre Iva, riparazione saldata da essa attrice; che con mail del 07.05.2014 essa invitava la convenuta, giusta assicurazione all risk stipulata, a denunciare il danno alla propria assicurazione, anticipando che all’importo doveva essere aggiunta la somma di € 500,00 per il rinnovato trasporto a *** tramite un diverso vettore; che YYY le chiedeva di poter provvedere direttamente al trasporto ed alla nuova consegna del *** in *** “ovviamente questa volta con le dovute precauzioni”, ed essa accettava; che, giunto a destinazione il 20.05.2014, il *** nuovamente non veniva accettato, dato che *** riscontrava nuovi danni apparenti; che essa, incredula, con mail del 21.05.2014 chiedeva di riportare urgentemente il macchinario in Italia, trovandosi costretta ad emettere nota di accredito alla propria acquirente; che essa riusciva a strappare al cliente un nuovo ordine per un ***, da consegnarsi immediatamente; che essa, per non perdere il cliente, acquistava presso *** spa un nuovo apparecchio, consegnato tramite la soc. *** di Bolzano, con costi di € 947,68; che *** le comunicava i costi di riparazione del *** danneggiato, di € 4.960,00 oltre Iva; che sia per l’art. 1693 c.c. che per la legislazione internazionale il trasportatore era responsabile della custodia delle cose; che vi era colpa grave della convenuta.

La convenuta soc. YYY srl si è opposta alla domanda attorea, illustrando: che ad aprile 2014 l’attrice le chiedeva miglior quotazione per esecuzione di trasporto da *** a *** di un collo di 870 kg del valore originario di € 20.945,95, omettendo qualsiasi segnalazione circa una presunta fragilità del macchinario; che, concordato il prezzo di € 300,00 oltre Iva, essa, quale spedizioniere, stipulava contratto di trasporto con il vettore austriaco ***; che, rifiutata la merce dal destinatario, essa tornava ad ***o, ove veniva riparata dalla *** per € 962,00 oltre Iva; che a tutela degli interessi della mandante essa responsabilizzava il vettore incaricato; che la ditta di trasporti austriaca respingeva ogni responsabilità, imputando il danno a carenza di imballaggio; che, una volta riparato e ad essa affidato per la rispedizione a ***, essa faceva assicurare la merce con ***, trasportata a *** tramite lo stesso vettore austriaco; che la *** nuovamente respinse il macchinario; che essa con email del 30.06.2014 responsabilizzava il vettore austriaco e richiedeva l’intervento della compagnia assicuratrice; che la perizia del 27.07.2014 ing. *** sanciva la non risarcibilità del sinistro, dovuto a carenza di imballo; che i danni lamentati dall’attrice erano prescritti; che l’attrice non era legittimata ad avanzare domande risarcitorie; che era esclusa la risarcibilità per danni attribuibili alla carenza di imballaggio; che gli importi non erano soggetti ad Iva; che non spettava rivalutazione; che essa aveva già ottenuto dal Giudice di pace di Rho il decreto ingiuntivo n. 634/16 per la somma di € 1.790,96, avverso il quale XXX aveva proposto opposizione in ragione dei danni per cui era causa, con udienza fissata per il 07.02.2017.

Si precisa, essendo all’udienza del 28.09.2017 stata depositata ordinanza del Giudice di pace di Rho del 31.07.2017, che il decreto ingiuntivo emesso da tale ufficio è stato provvisoriamente dichiarato esecutivo, e la causa sospesa sino alla definizione della presente controversia.
La causa è stata istruita tramite prove orali ed assunzione di consulenza tecnica d’ufficio. Con provvedimento del gennaio 2018 la causa è stata assegnata alla sottoscritta, che ha fissato l’udienza del 19.07.2018 per la precisazione delle conclusioni; i termini assegnati ex art. 190 c.p.c. sono decorsi il 07.11.2018.

2. Fatti non controversi
Dalle concordi allegazioni delle parti, supportate dalla documentazione contrattuale depositata, emerge che la società convenuta YYY srl ha effettuato, su incarico della soc. XXX srl, il trasporto di un dispositivo per raffreddamento “***”, da quest’ultima acquistata dalla soc. *** spa di (cfr. conferma d’ordine del 10.03.2014 e fattura n. 2162 del 30.04.2014, docc. 1 – 2 fascicolo attrice, nonché bonifico bancario di € 20.091,83 a pagamento della fattura, doc. 3 attrice), e rivenduto all’austriaca soc. *** (cfr. fattura XXX n. 140339 del 09.05.2014, doc. 4 attrice).

YYY srl, per eseguire il trasporto, ha a sua volta incaricato un vettore austriaco di ritirare ad ***, in data 08.04.2014, tale macchinario, consegnato il 10.04.2014 alla destinataria austriaca presso la soc. *** la quale ha rifiutato la riconsegna, annotando sul documento di spedizione “Versandschein” non solo “Transportschaden an mehreren Stellen”, ossia il danno da trasporto in più punti, ma anche la carenza di documento di trasporto (“kein Lieferschein”, doc. n. 10 attrice), e scattando le fotografie del danno (doc. 11 attrice). Il collo, su indicazione della mittente, è stato da YYY riportato ad ***, ove veniva riparato dal produttore al costo di € 962,00 oltre Iva, sopportato dall’attrice (fattura *** 262 del 30.05.2014, doc. 14 attrice).

La convenuta, sollecitata dalla XXX a denunciare l’evento alla propria assicurazione, con email del 07.05.2014 ha chiesto di poter provvedere ad un nuovo trasporto, assicurando che lo stesso sarebbe avvenuto “ovviamente questa volta con le dovute precauzioni” (doc. n. 18 attrice).

Effettuato un nuovo trasporto, in data 20.05.2014 il collo veniva nuovamente rifiutato dalla destinataria, per la presenza di danni apparenti (cfr. Empfangschein, doc. 20 attrice, e fotografie doc. 21).

L’attrice, emessa in data 20.05.2014 nota di accredito della precedente fattura alla sua cliente *** (doc. 23 attrice), per non perdere la commessa ha acquistato un altro esemplare di “***”, trasportato – questa volta integro – alla destinataria tramite il vettore *** (cfr. fattura *** n. 3182 del 30.06.2014, doc. 24, e fattura n. 376.175 del 13.06.2014, doc. 25 attrice).

3. Inquadramento giuridico
La tesi propugnata dalla convenuta soc. YYY srl, secondo cui essa avrebbe operato quale spedizioniere, ossia in base ad un mandato con il quale avrebbe assunto l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.), non convince.

Dall’esame del contratto concluso tra le parti, emerge che il 02.04.2014 XXX, in persona di ***, ha chiesto a YYY srl, in persona di ***, “quotazione per un trasporto da *** per Vienna” (doc. 1 fascicolo convenuta), con risposta in pari data “possiamo offrire un costo trasporto di euro 330,00 + Iva” (doc. n. 2 conv.), rilancio di XXX “riusciamo a fare euro 300 tondi?” (doc. 3 A conv.) ed infine accettazione di YYY (“va bene”, doc. 3 B). Il tenore della corrispondenza contrattuale intercorsa tra le parti depone in modo inequivoco per l’avvenuta conclusione di un contratto di trasporto. XXX, invero, lungi dall’incaricare YYY di concludere un contratto di trasporto per proprio conto, compiendo le operazioni accessorie, ha direttamente concluso con la stessa, che ha accettato, un contratto di trasporto. Tale conclusione è avvalorata anche dal comportamento successivo tenuto da YYY, ex art. 1362 co. 2 c.c.: la stessa, invero, nella citata e-mail del 07.05.2014, lungi dall’imputare il danneggiamento ad altro soggetto, ha chiesto di poter essa organizzare (di nuovo) la riconsegna, “ovviamente questa volta con le dovute precauzioni”, non contestando in tal modo la propria responsabilità anche per la consegna, ossia per l’esecuzione del contratto di trasporto. Va da sé che la responsabilità del vettore non è limitata per il fatto che egli si sia avvalso dell’opera di altro vettore, rispondendo della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente (Cass., ordinanza del 29.05.2018 n. 133374: “In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore;..”).

4. Prescrizione
Il contratto concluso tra le parti ha ad oggetto l’esecuzione del trasporto del macchinario “***” dall’Italia all’Austria, Stati firmatari della “Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)”, conclusa a Ginevra il 19.05.1956, come modificata dal protocollo del 5.07.1978, che risulta pertanto applicabile (cfr. art. 1: “La presente Convenzione si applica ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”).

Posto che la convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione di ogni pretesa attorea, per essere decorso più di un anno tra le denunce dei danni, in data 10.04. risp. 21.05.2014, e la lettera di costituzione in mora, anticipata via fax l’11.06.2015 (doc. n. 15 fasc. convenuta), deve esaminarsi la disciplina adottata dalla Convenzione. Secondo l’art. 32, “le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni”.

La colpa equiparata al dolo è, nel nostro ordinamento, la colpa grave (se ne veda un esempio nell’art. 1229 co. 1 c.c.). Nel caso in esame la colpa del vettore, come si vedrà anche infra, non può che essere grave: dopo una prima consegna rifiutata dal destinatario, per “Transportschaden” in più punti, e la riassicurazione di impegnarsi ad effettuare un nuovo trasporto “ovviamente questa volta con le dovute precauzioni” (e-mail citata), anche la seconda consegna è arrivata a destinazione con danni evidenti, ed è stata quindi nuovamente rifiutata. Tra aprile / maggio 2014 e la citata lettera del giugno 2015, risp. della lettera monitoria dell’avv. del settembre 2015 non è decorso il termine triennale di prescrizione. Dall’interruzione della prescrizione, avvenuta al più tardi a settembre 2015, ha iniziato a decorrere un nuovo termine triennale, interrotto quindi dalla negoziazione assistita (gennaio 2016) e poi dalla notificazione dell’atto di citazione (13.09.2016).

Non si è quindi verificata alcuna prescrizione della pretesa attorea.

5. Legittimazione
La convenuta sostiene che il “***” sarebbe stato consegnato al destinatario in data 10.04.2014 e 21.05.2014, presso la ***, con conseguente trasferimento di ogni diritto afferente il contratto di trasporto in capo al destinatario.

Già dalla lettura di tale passaggio emerge la contraddittorietà della posizione assunta: il ***, infatti, lungi dall’essere stato consegnato “in data 10.04.2014 e 21.05.2014, presso la ***”, è stato da quest’ultima rifiutato, riportato al produttore, riparato, riportato al destinatario, rifiutato nuovamente dalla ***, ed infine riportato al produttore, ove è rimasto custodito per un certo tempo (alla richiesta del CTU di visionarlo, la ditta *** rispondeva che, a fronte del lungo tempo decorso, non era più giacente presso di loro, CTU, pag. 6). Non essendo la merce mai stata accettata dal destinatario – il quale pertanto non solo non ha chiesto la riconsegna al vettore, ma l’ha addirittura rifiutata – non vi è alcuno spazio applicativo per l’art. 13 della Convenzione, richiamato dalla convenuta, come peraltro si è espressa anche condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, con sentenza 14.03.2017 n. 6484: “Ai sensi dell’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all’indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l’art. 1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore”.

Posto che l’art. 15 della Convenzione prevede che, “se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di disporre senza dover produrre il primo esemplare della lettera di vettura”, unico legittimato in causa è la società attrice, in quanto mittente e proprietaria dell’esemplare di *** oggetto dello sfortunato trasporto.

6. Risarcibilità

La YYY, infine, adduce polizza assicurativa stipulata dall’attrice con *** in relazione al 2° trasporto risp. l’art. 17 della Convenzione, per infierire la carenza di copertura e di imballaggio del macchinario.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 18 il vettore è esonerato dalla responsabilità, quando fornisca la prova della “mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente”.

L’art. 9 della Convenzione prevede, al 1° comma, che “sino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore”, mentre al 2° comma: “Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate dal vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce ed il suo imballaggio fossero in buono stato apparente…”

Posto che YYY nemmeno deduce che nelle lettere di vettura il vettore avesse annotato riserve motivate, sussiste la presunzione che l’imballaggio fosse in buono stato apparente per entrambi i momenti della ricezione da parte del vettore, 08.04. risp. 19.05.2014.

Vi è prova che il macchinario giunto presso il destinatario presentasse danni, in entrambi i tentativi di consegna, come contestato nell’immediatezza dal destinatario e rappresentato nelle fotografie ivi scattate (docc. 11 e 21 attrice, doc. 7b convenuta).

Il nominato consulente tecnico d’ufficio dott. ***, nell’elaborato del 10.05.2018, ha riferito che la movimentazione del collo è stata eseguita con carrello elevatore che con le proprie forche lo sollevava dalla parte del lato minore, ove era presente il pittogramma indicante il divieto di movimentare il collo dal lato minore, e la corretta movimentazione con sollevamento dalla parte del lato maggiore (foto pag. 2). Il CTU così descrive i danneggiamenti: “Dalla documentazione fornita è emerso che il primo danneggiamento risultante dalle fotografie di cui all’all. 11 di parte attrice, in n. di 18, interessava la traversa inferiore esterna del lato minore oltre al portello superiore del lato lungo ed allo schiacciamento in alcuni punti delle alette di raffreddamento, senza interessamento delle relative tubazioni. Il secondo danneggiamento, sempre dalla documentazione fotografica in atti, costituita da n. 8 fotografie contrassegnate come allegato 21 di parte attrice, evidenzia invece una deformazione della traversa inferiore lato minore, anche se più accentuata verso il centro e meno deformata agli estremi, oltre alla rottura di una manopola di regolazione con fuoriuscita di liquido ed allo schiacciamento in un solo punto, più esteso ed in posizione differente rispetto al danneggiamento del primo trasporto, delle alette di raffreddamento, anche in questo caso apparentemente senza lacerazione delle tubazioni” (pagg. 4 -5).

In merito alle cause dei danneggiamenti al macchinario, il dott. *** ha riferito: “è indubbio che (le cause) vadano ricercate nel cedimento della pedana sotto la pressione esercitata dalle forche dell’elevatore nella fase di movimentazione, almeno per quanto attiene la deformazione della traversa inferiore del lato minore, ma, con ogni probabilità, anche per gli altri danni conseguenti allo sbilanciamento ed alla compressione forzata della lamiera. È indubbio che la pedana utilizzata è debole soprattutto considerando che è destinata a sopportare un peso di 850 kg che deve essere movimentato tramite carrello elevatore e forche. Si deve altresì rilevare, tuttavia, che la movimentazione avrebbe dovuto essere eseguita sollevando il collo sul lato lungo, così come i pittogrammi indicano chiaramente. Al di là dell’indicazione più o meno conforme alle direttive, quei pittogrammi sono idonei a permettere a chiunque di comprendere le modalità di movimentazione del collo…Vi è comunque una fotografia da cui si può rilevare che rispetto al lago più lungo del collo la pedana presenta dei tavolati trasversali a tutta lunghezza, ortogonali rispetto al tavolato che si è danneggiato nel sollevamento dal lato minore, ma soprattutto interamente appoggiati alla traversa inferiore continua del macchinario. Il sollevamento dal lato maggiore avrebbe pertanto sicuramente determinato una significativa differenza nella distribuzione del peso sui rebbi della forca dell’elevatore e quindi, benchè la pedana risultasse sicuramente dimensionata ai livelli minimi per il carico che sopportava, un sollevamento dal lato maggiore, con ogni probabilità, non avrebbe determinato danneggiamenti. …Il collo avrebbe perciò dovuto essere caricato non solo con sollevamento dal lato maggiore ma anche con caricamento sul pianale del mezzo di trasporto dalla parte laterale del pianale stesso, cioè con abbattimento della sponda laterale. La tipologia di movimentazione è perciò legata principalmente alla scelta del vettore, scelta che gli avrebbe potuto consentire, se fosse andata a buon fine, di posizione il collo anche centralmente al pianale e comunque caricandolo dal lato posteriore, cosa particolarmente vantaggiosa laddove il carico venga effettuato tramite rampe ed accostamento posteriore.

Ovviamente ciò ignorando il divieto indicato dal pittogramma…i danni di maggiore consistenza sia nel primo che nel secondo trasporto riguardano le parti del telaio interiore e sono sicuramente da riferire alla metodologia di movimentazione che avrebbe dovuto essere differente secondo prescrizione del mittente. I vizi di natura estetica negli schiacciamenti laterali sono invece da attribuire alla causa primaria di un mancato imballo protettivo che in un trasporto di collettame deve impedire che contatti marginali con altra merce trasportata possono produrre danni. Questi ultimi non sono stati neppure conteggiati almeno per la parte estetica” (pag. 10 – 12).

Il CTU perviene alla motivata conclusione che “la causa del danneggiamento è da ricercare nella movimentazione difforme dalle istruzioni impresse sul collo. La debolezza strutturale della pedana rendeva indispensabile l’adesione al divieto di movimentare il collo sollevandolo con carrello a forche dal lato minore” (pag. 13). La consulenza, logicamente motivata sulla base della documentazione disponibile, risulta del tutto convincente, anche perché il dott. *** ha fondatamente ribattuto alle osservazioni del consulente della convenuta ing. *** (pag. 15 ss.).

Il vettore risponde, pertanto, per avere eseguito la movimentazione in modo difforme dalle istruzioni impresso sul collo da trasportare. Considerato che la convenuta ha ammesso che il primo trasporto non è stato effettuato con le dovute precauzioni (doc. 18 attrice), e che nemmeno al secondo tentativo, memore di quanto successo, è riuscita ad adottare tali “dovute precauzioni”, peraltro chiaramente indicate nel pittogramma apposto sul collo, la colpa è connotata dalla gravità.

Quanto all’esonero di responsabilità invocato dalla convenuta, con richiamo alla propria e-mail di risposta alla richiesta di trasporto (doc. 2: “Per merce priva di imballaggio o con imballo inadeguato, non rispondiamo di eventuali danni”), deve ritenersi nullo qualsiasi patto che esclusa la responsabilità del debitore per colpa grave (art. 1229 co. 1 c.c.), come accertata ricorrere.

7. Liquidazione del danno
L’art. 25 della Convenzione prevede, per il caso di avaria, che “il vettore paga l’ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all’articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4”; il richiamato art. 23 prevede: “1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.
2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.
4. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni”.

Parte attrice ha chiesto le spese di riparazione del *** durante entrambi i trasporti, oltre alle spese di trasporto pagate a *** per il terzo trasporto del ***.

La convenuta, che ha causato i danni al macchinario, è tenuta a sostenere i costi di riparazione, valutati dal CTU in netti € 962,00 per il primo danno, e netti € 3.100,00 per il secondo.
All’attrice spetta anche l’eccedenza pagata al trasportatore ***, rispetto al prezzo di € 300,00 concordato con la convenuta per effettuare l’originario trasporto. Dalla fattura doc. 25 emerge che il prezzo netto pagato a *** è di € 776,79, dal che si ricava, per sottrazione, la somma di € 476,79.

In totale, la convenuta è quindi tenuta a pagare all’attrice la somma netta di € 4.538,79.

In merito all’IVA, il risarcimento del danno patrimoniale comprende anche gli oneri accessori e conseguenziali qualora, come nel caso di specie, sia liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione, dato che colui che effettua la riparazione è tenuto all’addebito al committente, salvo che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA in base alla normativa fiscale.

Pertanto, la convenuta deve pagare all’attrice la somma di € 4.538,79, oltre ad IVA come dovuta per legge.

Anche in materia di inadempimento contrattuale l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, il che comporta la rivalutazione monetaria, dal momento causativo del danno, 20.05.2014 (secondo trasporto), ad oggi. Da oggi decorrono gli interessi legali (cfr. Cass. Sent. 05.05.2016 n. 9039: “In materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione”).

8. Spese processuali
Le spese, seguendo la soccombenza, sono poste in capo alla convenuta; sono liquidate secondo i parametri medi previsti per il valore di causa (scaglione 5.200,00 – 26.000,00, tenendo conto di rivalutazione ed Iva). La YYY deve anche sopportare le spese della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

1) condanna la convenuta soc. YYY s.r.l. a pagare all’attrice XXX il danno subìto e quantificato in € 4.538,79, oltre ad IVA come dovuta per legge, oltre rivalutazione come indicato in parte motiva, oltre interessi legali da oggi al saldo;

2) condanna la convenuta soc. YYY s.r.l. a rifondere all’attrice XXX le spese di lite, liquidate come segue: € 4.835,00 per compenso di avvocato, € 266,02 per anticipazioni, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;

3) pone definitivamente a carico della convenuta soc. YYY srl le spese della consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate in favore del dott. *** in € 1.211,15 oltre accessori con provvedimento del Giudice istruttore di data 22.05.2018.

Così deciso in Bolzano, 15.11.2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati