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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità del vettore per danni subiti da passeggero

La sentenza affronta il tema della responsabilità del vettore nel trasporto di persone, stabilendo che la brusca frenata costituisce un inadempimento contrattuale. Viene analizzato il concorso di colpa del danneggiato e l’applicabilità del caso fortuito. Il Giudice quantifica il danno risarcibile sulla base delle tabelle di Milano, considerando la personalizzazione del danno.

Pubblicato il 05 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino Quarta Sezione Civile

R.G. 12885/2020

SENTENZA N._4437_2024_- N._R.G._00012885_2020 DEL_07_08_2024 PUBBLICATA_IL_07_08_2024

nella causa civile tra (C.F. assistito e difeso dall’Avv. COGNOME NOME attore (C.F. ), assistito e difeso dall’Avv. COGNOME NOME COGNOME

CONCLUSIONI

:
PER PARTE ATTRICE:
in via preliminare Dichiarare tenuta e condannare la per le responsabilità di cui agli artt. 96 comma 1 e 642 c. 1 cpc per l’immotivata mancata adesione all’invito della negoziazione assistita e per l’effetto determinare l’ammontare del danno patito dalla sig.ra e ritenere responsabile la GTT di tale pregiudizio e pertanto obbligandola al pagamento.
Nel merito Dichiarare tenuta la al pagamento della somma di € 11.813,58 a titolo del danno biologico subito in occasione della caduta dall’autopullman da parte della odierna attrice, calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, salvo determinazione di altro importo da parte della RAGIONE_SOCIALE Nominare consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento medico-legale sulle condizioni dell’odierna attrice.
Con riserva di ulteriormente produrre e capitolare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre interessi legali dall’insorgenza al saldo ed eventuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT”

CONCLUSIONI

PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che C.F. RAGIONE_SOCIALE Contrdichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove In via preliminare Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti attorei giusto il disposto dell’art. 2951 c.c. e per l’effetto respingere le domande attoree ed assolvere da ogni avversaria pretesa In via istruttoria Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. con testi ivi indicati Rigettare ogni ulteriore istanza di riconvocazione dell’Ausiliario a chiarimenti/o rinnovazione dell’elaborato peritale, in quanto completo ed esaustivo, oltre che già confermato all’udienza del 02.09.22 Nel merito In via principale Respingere le domande attoree tutte nei confronti di siccome infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione dell’art. 1227 c.c. oltre che dell’art. 2045 c.c. per i motivi di cui in atti, e per l’effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono e di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree Contenere l’eventuale condanna di entro i limiti dell’accertanda quota di responsabilità che le fosse ascritta e comunque con deduzione della colpa concorrente di parte attrice in tutti i profili valorizzati ex art. 1227 c.c. nonché entro i limiti del danno concretamente provato in corso di causa, sotto deduzione della somma di euro 1.972,30. In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice”;

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22.07.2020 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la società affinché, in via preliminare, fosse condannata ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c. per l’immotivata mancata adesione all’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita e, nel merito, fosse dichiarata tenuta al pagamento della somma di euro 11.813,58 a titolo di risarcimento del danno biologico subito in occasione dell’evento occorso alla parte attrice in data 07/04/2018. Si costituiva la società con comparsa di risposta del 12/10/2020 chiedendo preliminarmente di accertare la prescrizione dei diritti attorei giusto il disposto dell’art. 2951 c.c. e per l’effetto respingere le domande attoree ed assolvere da ogni avversaria pretesa.

Chiedeva ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli formulati e disporsi CTU medico legale.

Nel merito chiedeva di respingere le domande attoree tutte nei confronti di siccome infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione dell’art. 1227 c.c. oltre che dell’art. 2045 c.c. per i motivi di cui in atti assolvendo da ogni avversaria pretesa.

In via subordinata contenere l’eventuale condanna di entro i limiti dell’accertanda quota di responsabilità che le fosse ascritta e comunque con deduzione della colpa concorrente di parte attrice in tutti i profili valorizzati ex art. 1227 c.c. nonché entro i limiti del danno concretamente provato in corso di causa, sotto deduzione della somma di euro 1.972,39.

Quanto indicato con vittoria di spese di lite e refusione della spese di CTU e CTP.

Alla prima udienza in data 26/11/20 la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti stante l’impedimento del legale di parte attrice.

Il Giudice rinviava la causa all’udienza del 22/12/20 da svolgersi in forma scritta.

Nel corso dell’udienza nuovamente fissata le parti chiedevano i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. che il Giudice concedeva rinviando la causa all’udienza del 11/05/21 da svolgersi nella forma dell’udienza figurata.

Il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie e con ordinanza del 12/5/21 formulava proposta conciliativa da esaminarsi nel corso dell’udienza in presenza del 23/09/21.

Nel corso dell’udienza parti non raggiungevano un accordo sulla proposta formulata ed il Giudice disponeva Consulenza medico legale affidando l’incarico alla Dott.ssa che accettava l’incarico per il deposito dell’elaborato peritale e la causa veniva rinviata al 17/05/22 per il suo esame in contraddittorio.

In data 25/04/22 Il CTU chiedeva un rinvio per motivi personali di salute.

La relazione peritale veniva depositata in data 23/06/22.

In data 19 luglio 2022 la causa veniva rinviata per l’esame dell’elaborato peritale in contraddittorio alla presenza dei consulenti al 2/09/22.

All’esito dell’udienza le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa veniva rinviata ad udienze successive per i medesimi incombenti e veniva trattenuta in decisione in data 02/03/24.

Entrambe le parti in lite hanno depositato le comparse conclusive.

Nella presente vertenza occorre esaminare, in ordine logico giuridico, primariamente, l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla parte convenuta quale eccezione preliminare di merito.

La ricostruzione della vicenda offerta dalla parte attrice e non contestata dalla parte convenuta permette di inquadrare il fatto storico sussumendolo agli artt. 1678 e ss. c.c. che disciplinano il contratto di trasporto.

Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale occorso in seguito ad una caduta mentre veniva trasportata su un bus della La vicenda, come sommariamente ricostruita, è tale da poter essere qualificata come trasporto di persone di cui all’art.1681 c.c..

Il contratto di trasporto è uno dei rapporti giuridici per i quali operano le prescrizioni brevi disciplinate all’art. 2951 c.c..

Il termine, ivi previsto di un anno, decorre dall’arrivo della persona o in caso di sinistro dal giorno di questo.

La prescrizione inizia a decorrere, nel caso che ci occupa, dal 7/04/18 e, come noto, ogni atto interruttivo ha come effetto l’inizio di un nuovo termine di prescrizione (art. 2945 c.c.).

Fra gli atti interruttivi vi è il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è quello che parte attrice formula con la sua comunicazione del 10 maggio 2018 che vale a determinare un nuovo periodo di decorrenza del termine breve.

L’atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., non deve rivestire forme vincolanti, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

Successivo è l’intervento dell’avv. COGNOME datato 3/02/2020 che è pervenuto alla parte avversa il giorno successivo.

Fra il primo atto interruttivo del 10/05/18 ed il secondo atto interruttivo del 3/02/20 si deve considerare il pagamento della somma di € 1.972,00 fatta da Zurich per conto di in relazione al sinistro che ha interessato la parte attrice.

Detto atto deve considerarsi riconoscimento del diritto effetti interruttivi.

Non comprenderebbe altrimenti il titolo dell’avvenuto pagamento.

L’emissione dell’assegno indica specificatamente il numero del sinistro ed è inviato alla signora quale riconoscimento della sua posizione creditoria ancorché ad una analisi presuntiva come indicato dalla compagnia.

Dai fatti esaminati come qualificati e documentati il diritto è stato esercitato nei termini e non è prescritto.

Nel merito dei fatti di causa, non è contestato dalle parti che la signora , in data 07/04/2018 alle ore 19:15 circa, fosse trasportata sul Bus della linea INDIRIZZO del Non contestato che nell’occasione parte attrice cadeva a terra in ragione di una frenata posta in essere dal conducente del bus.

Dal rapporto, prodotto dalla parte attrice e non contestato dalla convenuta, risulta che il conducente del bus era obbligato a frenare in ragione di un’auto che, proveniente da strada trasversale, rallentava e non si fermava.

Il conducente, in ragione della manovra dell’auto, era costretto ad effettuare una frenata improvvisa che causava la caduta della signora che si trovava in piedi.

L’episodio è avvenuto a 200 metri dalla fermata Peschiera dunque si può dedurre che la signora fosse in piedi perché si approssimava alla discesa e si può desumere, anche in ragione dell’età di parte attrice, che nell’attesa si tenesse al mancorrente.

E’ nozione di comune esperienza che una persona, non più giovane, nell’alzarsi e nel mantenersi in piedi, su di un mezzo in movimento, si aiuti tenendosi agli appositi strumenti di cui il bus è all’uopo dotato.

Non risulta una specifica corresponsabilità di parte attrice nella produzione del fatto occorso.

Il comportamento di parte attrice deve considerarsi nella norma;
all’avvicinarsi della fermata l’utente si alza e si prepara alla discesa appoggiandosi al mancorrente o agli appositi presidi cui l’autobus è dotato proprio per consentire il comportamento appena descritto.

Il comportamento della signora non può qualificarsi come fatto colposo in quanto è il comportamento che ci aspetta dal fruitore del servizio nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto il sinistro.

Il Supremo Collegio (S. 03/10/2013, n.22603) rileva come anche la carenza di una prova idonea a superare la presunzione di responsabilità, posta carico del vettore dall’artt. 1681 c.c., non preclude l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato il quale è tenuto, durante il trasporto, alla osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza, in considerazione del fatto che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all’approntamento, da parte sua, dei mezzi idonei a salvaguardare l’incolumità del passeggero, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest’ultimo ( Cass. per prefigurare un concorso di colpa della trasportata occorrerebbe la prova che la stessa non fatto uso dei supporti installati a bordo del bus al fine di tutelare i passeggeri viaggianti in piedi e che non ha tenuto un comportamento compatibile con le condizioni del viaggio, al fine di tutelare la propria incolumità fisica. Detta prova non è stata raggiunta e non è desumibile dalle circostanza del fatto concreto di cui si tratta Non si configura, nel caso all’esame, una responsabilità sul piano colposo e/o un apporto causale all’evento che si sia verificato in ragione del comportamento di parte creditrice che, come ricostruito non ha posto in essere alcun comportamento contrario alle norme di sicurezza.

Non può essere valutato in termini di imprudenza o imperizia l’atteggiamento della parte lesa che alzata approssimandosi la fermata del bus.

Il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. che pur astrattamente potrebbe essere applicato alla fattispecie che qui interessa non viene applicato in concreto difettando degli elementi costitutivi richiesti per l’integrazione della fattispecie.

Ancora nel merito della vicenda all’esito dell’attività istruttoria documentalmente espletata è emerso chiaramente che la signora stava viaggiando sul bus della linea 55 di GTT quando in prossimità della fermata è caduta in conseguenza della brusca frenata operata dall’autista (circostanze tutte non contestate).

E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza che la causa civilistica del contratto di trasporto va individuata, ai sensi dell’art. 1681 c.c. nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all’altro.

Detto contratto come unanimemente inquadrato rientra tra quelli consensuali ed a prestazioni corrispettive la cui obbligazione in capo al trasportatore é di risultato e non di mezzi.

Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non “.

Dottrina e giurisprudenza hanno concordemente individuato nel sistema normativo del contratto di trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell’incolumità del passeggero in capo al vettore:
“Obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all’obbligo fondamentale di trasportare è quella di trasferire incolume a destinazione l’oggetto trasportato:
nel trasporto di persone essa si caratterizza come obbligo di vigilanza e di protezione dell’incolumità del passeggero”.

In aggiunta, prosegue il citato unanime orientamento, a mente dell’art. 1681 c.c. il vettore sarebbe responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari, che pertanto assumono rilievo civilistico.

In sostanza, la normativa sul trasporto costituisce il vettore quale garante dell’incolumità del trasportato.

Per quanto indicato, incombe al viaggiatore unicamente la prova del nesso eziologico tra il servizio di trasporto ed il danno subito, dal quale fatto discende una presunzione di colpa a carico di parte convenuta, superabile come detto dall’ascrivibilità del fatto a caso fortuito o forza maggiore, ovvero alla colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo.

Parte attrice non ha fornito il titolo di viaggio che per comune esperienza non viene conservato oltre la durata del tragitto.

Sulla responsabilità del trasportato si è già indicate le argomentazioni a riprova dell’assenza di responsabilità.

Occorre accertare se il fatto del terzo e dunque l’auto che trasversalmente incrociava la traiettoria del bus possa essere inquadrato quale fatto idoneo a mandare esente la società di trasporto da responsabilità.

Il comportamento dell’autista dell’auto può valutarsi ai sensi dell’art. 2045 c.c. Venendo ora alla fattispecie in esame, occorre rilevare come la dinamica fattuale del sinistro come ricostruita dall’indagine documentalmente espletata non permette di escludere la responsabilità della società di trasporto per due ordini di motivi.

Come indicato la società non ha in alcun modo provato che il sinistro in esame si è verificato per l’esclusiva colpa di Parte attrice.

Ancora, considerando che la presunzione di responsabilità del vettore per danni alla incolumità delle persone trasportate rimane superata dall’accertamento che l’evento dannoso sia ascrivibile, come causa unica ed esclusiva, al fatto del terzo (Cassazione civile sez. III, 08/09/1978, n.4074 ), detta presunzione non risulta superata.

Il Conducente del bus ha visto l’autovettura che arrivava trasversalmente senza rallentare la sua corsa, in detto frangente, lo stesso conducente avrebbe dovuto rallentare fino a fermarsi evitando così di dovere effettuare una manovra di emergenza (la brusca frenata) per evitare il veicolo nell’immediatezza dell’attraversamento.
circolazione di veicoli è disciplinata dall’art. 2054 c.c. che prevede una presunzione di colpa concorrente che non è stata vinta a carico del veicolo terzo nel caso in esame.

Quanto alla sussistenza del nesso causale tra l’evento ed il danno subito dall’attrice vanno richiamate, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell’incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU medico-legale le cui resultanze in merito al nesso eziologico fra le principali conseguenze del sinistro (quelle che attengono il rachide cervicale) non appaiono oggetto di contestazione.

Riferisce il consulente del Giudice (pag. 10 della relazione) che “Per quanto attiene il quadro rilevato alle operazioni peritali a carico del rachide cervicale si ammette la sua correlazione causale con le modalità di evento come occorse tenuto anche conto degli accertamenti in PS e di quanto nel verbale di PS rilevato.

La Dott.ssa riferisce sul punto che la patita dall’attrice ben si accorda con le modalità traumatiche dichiarate e che da esse traggono unicamente la loro eziologia.

Il danno che può essere strettamente correlato alle lesioni al rachide cervicale è eziologicamente collegabile ai fatti come accertati in via documentale.

Il diritto non è prescritto ed è provato in tutti i suoi elementi restando non dimostrati gli assunti di parte convenuta in merito al concorso del fatto colposo del debitore ed all’apporto causale del fatto del terzo idoneo escludere responsabilità del trasportatore.

Per quanto attiene la quantificazione del danno occorso alla parte attrice il giudicante non può che uniformarsi alle risultanze della relazione tecnica che ha esaustivamente motivato anche in udienza le ragioni per le quali si deve considerare solo i postumi che attengono le lesioni al rachide cervicale senza prendere in considerazione i dolori alla spalla non rilevati in fase di ricovero in PS e/o in tempi immediatamente successivi al trauma.

Si evince che i problemi alla spalla, come indicato nella visita fisiatrica in data 01/05/18, non sono legati all’evento (caduta sul bus) ma dovuti a segni clinici di tendinite alla cuffia dei rotatori.

Anche in fase di visita in PS nulla viene lamentato in relazione alla spalla.

Si ritiene di condividere l’osservazione della Dottt.ssa quando afferma che “l’eventualità di una contusione diretta sulla spalla destra a seguito della caduta avrebbe sicuramente prodotto già nell’immediato, o nei giorni successivamente a ridosso dell’evento traumatico, sintomatologia dolorosa che non è stata riferita e/o riscontrata.

La tendinite alla spalla destra non è da ricollegarsi ad opinione del consulente all’evento traumatico.

Il consulente conclude accertando un’invalidità permanente ampiamente stabilizzata pari a 1,5 punti assegnando 40 giorni di invalidità di cui 10 al 50% max e 30 al 25% min.

Il danno come richiesto dalla parte attrice deve essere risarcito quale danno non patrimoniale generale comprensivo tutte le voci di danno valutabili nel caso concreto avulso dalle singole voci del danno biologico e morale.

Il danno alla salute che è derivato dal fatto di causa è bene costituzionalmente protetto e per tale motivazione spetta all’attrice il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di natura non patrimoniale come personalizzate sulla base del fatto per cui è causa.

I numerosi precedenti di legittimita’ che sono occupati della liquidazione del danno non patrimoniale hanno confermato il principio fondamentale che governa il sistema della responsabilità civile, in forza del quale il risarcimento deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato. (cfr. Cass. 24075/2017).

Quando si tratta di lesione del diritto alla salute, misura delle conseguenze non patrimoniali risarcibili viene compendiata negli indici tabellari che consentono liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso.
tabelle in uso presso i vari Uffici Giudiziari esprimono, con accettabile approssimazione, un valore tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le conseguenze della lesione.

Come indicato dalla Suprema Corte anche recente ( Cassazione civile sez. III , 22/03/2024, n.7892) tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l’autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve:
1) accertare l’esistenza, nel caso, eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.

Nel caso in esame dato che non è stato ravvisato dalla relazione peritale un danno dinamico relazionale ma è specificatamente indicato che i postumi permanenti non incidono sulla vita di relazione e non incidono negativamente sulle ordnarie attività della vita, si procede alla sua liquidazione mediante l’utilizzo della tabella di Milano da ultimo pubblicata (Rif. 2024) intendendosi così rivalutata la somma riconosciuta alla data del provvedimento.

Per effetto dell’applicazione della suddetta tabella in punto danno da invalidità permanente viene riconosciuta somma 1.707,00 con personalizzazione minima;
in punto invalidità temporanea viene riconosciuta somma 1.717,00 con personalizzazione massima dei 10 gg al 50%.

Totale del danno come quantificato in € 3.424,00 alla cui somma deve essere sottratto l’acconto già ricevuto dalla parte attrice di € 1.972,61 per un totale da corrispondere di € 1.451,61.

Non risultano documentate le spese mediche che dunque non possono essere riconosciute.

La somma liquidata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso, come individuato in tutte le sue componenti, deve essere oggetto di calcolo di interessi compensativi al saggio legale il cui calcolo deve essere fatto sulla somma de valutata alla data del sinistro con rivalutazione anno per anno fino alla data del ricevimento della somma a titolo di acconto e successivamente sulla somma così decurtata sempre con rivalutazione per ogni anno e conseguente calcolo degli interessi sulla somma rivalutata annualmente fino alla data dell’effettivo soddisfo. Dunque, il meccanismo di attualizzazione rispetto alla data della verificazione del sinistro risulta garantito dalla devalutazione della somma dovuta a titolo risarcitorio a far tempo dalla verificazione del sinistro e della successiva rivalutazione secondo gli indici Istat fino al momento della decisione.

Le somme così quantificate si pongono come base di calcolo per l’obbligazione accessoria degli interessi (Corte appello Potenza, 21/09/2022, n.532; Corte d’Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774).

Sull’importo come sopra esposto saranno calcolate le spese di lite che si quantificano in € 488,00 oltre 15% oltre IVA e CPA se dovuti come per legge, in quanto si considerano dovute solo fino alla prima fase di giudizio (studio ed introduttiva) in considerazione della proposta fatta dal Giudicante in data 12/05/21.

Le spese di CTU resteranno definitivamente a carico solidale delle parti nella misura del 50% a carico di ciascuna, come le spese di CTP.

Non si ravvisano gli estremi per la condanna di parte convenuta ai sensi dell’art. 96 comma 1 e 641comma 1 c.p.c. in ragione del comportamento processuale complessivamente valutato tenuto dalla parte convenuta anche valutando la mancata adesione alla negoziazione.

Non risulta provato il danno domandato dalla parte attrice e di cui chiede la condanna In tema di spese processuali, la disposizione di cui all’articolo 96, comma 3, del Cpc, a mente della quale, testualmente, giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto differenza dell’ipotesi cui all’articolo 96, comma 1, del Cpc) dalla rigorosa prova del danno, essendo stesso condizionato unicamente all’accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (Tribunale di Milano N. 3809/2024). La prova del danno ex art. 96 c.p.c. non è stata fornita.

La domanda è respinta.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di notificato il 22707/20 nei confronti di condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 1.451,61 già rivalutata oltre interessi calcolati come in atto.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 488,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTP resteranno a carico delle singole parti e la spesa di CTU resterà a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna.
Quarta Sezione Civile, in data 05/08/2024.
Il Giudice Onorario NOME COGNOME

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