REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3362/2023 pubblicata il 28/02/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 20708/2017 promossa da:
XXXS.P.A.
(gia’ *** S.P.A).
-Indirizzo Telematico-
ATTRICE
Contro
YYY S.P.A.
(incorporante di *** Banca S.p.A., già Banca *** S.p.A. e, ancor prima, Nuova *** S.p.A.)
– Indirizzo telematico- CONVENUTA
e
ZZZ S.P.A. ( di seguito ZZZ)
-Indirizzo Telematico-
CONVENUTA
CASSA DI RISPARMIO DI KKK S.P.A.
CONVENUTA
estromessa
Conclusioni:
All’udienza del 03.02.2022 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2017 a mezzo di posta elettronica certificata, la Società *** S.p.A. – ora XXXS.p.A.- ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Nuova Banca delle Marche (Ente ponte costituito in seguito alla risoluzione di Banca delle Marche S.p.a.), la Cassa di Risparmio di KKK S.p.A. e la ZZZ S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni s***ti in seguito al comportamento negligente di queste ultime consistito nell’ aver pagato, nel corso degli anni 2012-2013, a soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, alcuni assegni circolari da essa tratti sulla ZZZ.
In particolare, *** S.P.A. ha esposto che presso gli sportelli della – allora- Banca Popolare ***, sono stati negoziati sette titoli incassati da un soggetto non legittimato qui di seguito riportati:
1. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 350241 dell’importo di Euro 625,00, emesso all’ordine del Sig. ***
2. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 35303017 dell’importo di Euro 514,13, emesso all’ordine della Sig.ra ***;
3. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 350071 dell’importo di Euro 800,00, emesso all’ordine della sig.ra ***;
4. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 365333 dell’importo di Euro 600,00, emesso
all’ordine del Sig. ***;
5. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 363726 dell’importo di Euro 540,00, emesso all’ordine del Sig. ***;
6. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 365398 dell’importo di Euro 500,00, emesso all’ordine della sig.ra ***;
7. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 214879 dell’importo di Euro 1.000,00, emesso all’ordine del Sig. ***;
Gli assegni sopra riportati risultano essere stati tutti incassati da tale sig.ra ***, soggetto non legittimato; conseguentemente l’attrice è stata costretta a ripetere nuovamente gli importi sopra indicati in favore degli effettivi beneficiari.
Presso gli sportelli della stessa Banca Popolare *** sono stati altresì negoziati quattro titoli qui di seguito riportati, sempre incassati da soggetto non legittimato: (cfr. docc.20-23 attrice):
8. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 047489 dell’importo di Euro 1.900,00, emesso all’ordine del Sig.;
9. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 046754 dell’importo di Euro 2.000,00, emesso all’ordine del Sig.;
10. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 049210 dell’importo di Euro 2.000,00, emesso all’ordine del Sig.;
11. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 046723 dell’importo di Euro 2.000,00, emesso all’ordine della Sig.ra;
Gli assegni su richiamati ( dal n.8 al n.11) risultano tutti incassati da tale sig., soggetto non legittimato; conseguentemente l’attrice è stata costretta a ripetere nuovamente gli importi sopra indicati in favore degli effettivi beneficiari.
Infine, presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di KKK è stato negoziato un ulteriore titolo incassato da soggetto non legittimato (cfr. doc.24), segnatamente:
12. – assegno circolare non trasferibile n. 3039 023184 dell’importo di Euro 950,00, emesso all’ordine della Sig.ra Filomena Rossi, incassato da terzo non legittimato.
La causa è stata ritualmente iscritta a ruolo con R.G. n. 20708/2017 ed assegnata alla Sezione XVII – G.U. – onorario- dott.ssa che ha fissato l’udienza di comparizione al 21.09.2017.
In data 29.07.2017, si è costituiva in giudizio la Nuova *** S.p.a., (ora YYY S.p.a.) la quale ha rappresentato che, con provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, era stata disposta la cessione dei diritti, delle attività e delle passività della Banca; la cessionaria –odierna convenuta- aveva rilevato quale banca-ponte “i crediti, le attività e le passività costituenti la Banca Popolare *** soc. coop. in A.S., non anche i rapporti esauriti alla data di cessione.” La convenuta ha eccepito pertanto la propria carenza di legittimazione passiva per essere intervenuta nel rapporto di cessione nel 2015 ovvero in un periodo successivo rispetto agli eventi qui denunciati. Nel merito la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande formulate dall’attrice non essendo ascrivibile alla convenuta alcun comportamento negligente o imprudente nella transazione in quanto, gli assegni presentati all’incasso presso le filiali di Banca Etruria risultavano intestati a due correntisti già identificati dall’Istituto di credito: quanto alla sig.ra *** , risultava titolare del rapporto di conto corrente n. 86 92005 acceso presso la filiale di Siena di Banca ***; quanto al sig. ***, risultava titolare del rapporto di conto corrente n. 5575 acceso presso la filiale di Vicenza. l’operazione di incasso degli assegni posta in essere dai medesimi non poteva destare nella convenuta alcun dubbio, atteso che detta attività veniva posta in essere: a) -da soggetti identificati dall’Istituto al momento della apertura del rapporto contrattuale; b) da soggetti identificati al momento della presentazione del titolo.
In via subordinata la Nuova ***, ha chiesto di essere manlevata dalla ZZZ quale istituto emittente degli assegni in parola.
Si costituiva altresì la ZZZ S.p.A. ( Traente) per contestare la domanda attrice della quale chiedeva il rigetto o, in subordine il concorso di colpa di parte attrice ai sensi dell’art. 1227 c.c. e la prevalente responsabilità delle banche negoziatrici invocando a sua volta la manleva a proprio favore.
All’udienza di prima comparizione il Giudice, su richiesta di *** ha dichiarato l’estromissione dal giudizio della convenuta Banca *** S.p.a., avendo parte attrice dichiarato di rinunciare alla causa nei suoi confronti per intervenuto accordo transattivo nelle more del processo.
Su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata rinviata dapprima alla udienza del 04.12.2018 e, successivamente, a quella del 18.10.2019, per la discussione sull’ammissione dei mezzi istruttori.
il Giudice, con separata ordinanza, non ha ammesso le prove orali in quanto generiche ed irrilevanti; ha disposto ordine di esibizione a carico delle convenute – Banca Negoziatrice ed Emittente- sugli originali degli assegni non trasferibili, acquisiti al processo in copia.
Banca Etruria ha depositato gli originali degli assegni circolari, eccezion fatta per l’assegno n. 3039 365398 in quanto negoziato in stanza di compensazione e quindi rimasto a mani di ZZZ.
Il Giudice, disposta la custodia dei titoli con affido alla cancelleria, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinvio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3 febbraio 2022; in quella la causa è stata trattenuta in decisione con l’assegnazione alle parti dei termini. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di repliche ai sensi dell’ art. 190 c.p.c.
Va segnalato, altresì, che prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni – differita al 3 febbraio 2022, in data 15 ottobre 2020, il processo si è interrotto a causa della morte del procuratore di parte convenuta, Avv. , unico difensore costituito nell’interesse della convenuta ZZZ S.p.A.
Il processo è stato tempestivamente riassunto da parte attrice ed è regolarmente proseguito con la rituale costituzione della ZZZ a mezzo di nuovo difensore – l’Avv. Paolo Maria Verrecchia- che ha fatto proprie le difese del precedente difensore.
Ragioni di fatto e di diritto utili alla decisione.
Deve darsi per acquisita l’avvenuta contraffazione dei titoli di credito come risulta dai documenti di causa; è altresì pacifico che detti titoli sono stati incassati da soggetti non legittimati. Fatto incontestato è che la Compagnia XXXS.p.A. –già *** S.p.A.- ha subìto la distrazione dalla sua provvista delle somme portate sugli assegni mal negoziati ed è stata costretta a ripetere i pagamenti nei confronti dei beneficiari insoddisfatti (suoi creditori).
La Banca traente – ZZZ- ha argomentato sulla “esclusiva responsabilità delle banche negoziatrici nella circolazione di titoli non trasferibili (anche in ordine alla mancata rilevazione delle alterazioni)”
La Banca negoziatrice – Nuova *** ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva al processo in quanto i fatti contestati erano avvenuti nel 2012.2013 mentre la propria posizione giuridica, di cessionaria cessione dei diritti di Banca ***, era avvenuta solo nel 2015. Nel merito la convenuta ha disconosciuto ogni responsabilità, anche di colpa lieve nella negoziazione dei titoli in quanto entrambi i soggetti – non legittimati all’incasso risultavano già titolari di conto presso l’Istituto di credito e come tali erano stati identificati. I documenti presentati erano stati inoltre controllati e non risultavano tra quelli sottratti o smarriti. La convenuta – negoziatrice- ha chiesto a sua volta di essere manlevato dalla convenuta – traente- nel caso di condanna.
Diritto:
La questione, come si è già accennato, può ritenersi ormai risolta alla luce di quanto chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che, per l’appunto, hanno chiarito che “ la responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, opera nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate: avendo la banca un obbligo professionale di protezione ( obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. (Cass. SSUU 26.6. 2007 numero 14.712).
Per giungere all’attribuzione della natura contrattuale di siffatta responsabilità , non è necessario postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l’obbligazione cartolare di pagamento perché, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., la responsabilità nella quale incorre “ il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” può definirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, ma anche in ogni ipotesi in cui essa dipenda dall’esatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte.
Come si è osservato, sia in dottrina che in giurisprudenza, la responsabilità contrattuale può infatti scaturire anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni non necessariamente derivanti da un contratto ma occasionalmente da un semplice contatto sociale: ciò avviene ogni qualvolta l’ordinamento impone a un determinato soggetto -ovvero ad una categoria di soggetti – (non di rado individuati in relazione alla loro qualità di operatori professionali del settore) di tenere , in tali situazioni, uno specifico comportamento, sicché, in quest’ottica, anche l’articolo 1173 codice civile, che classifica le obbligazioni in base alla loro fonte, deve leggersi nel senso che quelle da contatto sono da intendersi nella più ampia accezione sopra individuata. (In tal senso: Cassazione civile terza 19 Aprile 2006 numero 9085)
Di qui, dunque, la responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno unitamente alla banca trattaria in quanto entrambe protagoniste di un segmento della condotta che avrebbe dovuto concludersi con l’incasso dell’assegno da parte del legittimo destinatario; il mancato incasso del titolo da parte del beneficiario, ai sensi del menzionato articolo 43 legge assegni, comporta, pertanto , che entrambi gli istituti possono ritenersi responsabili del fatto che il titolo sia stato negoziato da parte di soggetto diverso e che, pertanto, il debitore non abbia potuto essere liberato dalla propria obbligazione
Sul danno patito dall’attrice:
Costituisce fatto notorio che l’emissione di un assegno circolare – quali sono i titoli di credito per cui è causa- presuppone il previo addebito, a carico del richiedente, della necessaria provvista.
L’abusivo incasso espone il mandante a ripetere l’operazione nei confronti degli effettivi beneficiari estranei a tale evento: non risultando assolta nei loro confronti l’obbligazione; il mandante è pertanto l’effettivo danneggiato dall’operazione in quanto l’Istituto di Credito – ZZZ- ha disposto con la provvista di *** ( ora XXX Assicurazioni) per le relative operazioni, di fatto non assolte.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 15.3.2017 n. 1733, ha ribadito tale concetto affermando che il “pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore è certamente fonte di danno per il traente, perché l’importo del titolo erroneamente pagato è stato illegittimamente addebitato sul conto corrente del cliente, e la somma non risulta mai riaccreditata”;
La Cassazione (cfr. Cass. 22016/2019) ha evidenziato che “ sussiste un danno patrimoniale risarcibile in conseguenza dell’ammanco nella provvista predisposta ai fine di ottenere l’emissione di assegni circolari, poi incassati da soggetti non legittimati […] infatti, la caratteristica tipica dell’assegno circolare consiste, a differenza dell’assegno bancario, nella pre-costituzione della provvista, ossia di una somma di denaro corrispondente all’importo facciale dell’assegno: ciò presuppone che il richiedente versi l’importo corrispondente ovvero ne consenta l’addebito sul conto presso la banca emittente” (cfr. Cass. 6291/2008; Cass. SU 26617/2007).
.Sulla prova documentale del danno:
Parte attrice ha dato prova documentale dell’avvenuta ripetizione delle somme nei confronti degli effettivi beneficiari , effettuata con assegni emessi /trassati dalla stessa emittente ZZZ ciascuno dello stesso importo e nei confronti degli stessi soggetti già indicati quali beneficiari, sicché gli stessi sono incontestabili. Questi pagamenti infatti hanno visto corrispondere agli identici soggetti intestatari delle somme incorporate nei titoli di credito per cui è causa (ovvero ai loro difensori) importi anche superiori all’ammontare di quanto incorporato negli assegni abusivamente incassati.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta: nuova ***:
Le affermazioni della convenuta di difetto di legittimazione passiva non sono condivisibili atteso che, contrariamente a quanto affermato da Nuova ***, le passività corrispondenti a debiti risarcitori derivanti da inadempimenti contrattuali […] sono da ritenere incluse nella cessione dell’azienda bancaria disposta in favore di un Ente-ponte ai sensi del d.lgs. n.180/2015, non essendo le pretese risarcitorie incorporate nelle azioni azzerate e non essendo state espressamente escluse dalla cessione le relative obbligazioni”.
La negoziatrice non ha azionato l’art. 1227 c.c. nei confronti di XXX.
In merito alla responsabilità di ZZZ , va riconosciuta la sua colpevole condotta di non aver proceduto alla dovuta verificazione in stanza di compensazione del nominativo del soggetto dal quale il titolo risultava incassato, da cui sarebbe emerso che il titolo era stato negoziato da soggetto diverso dall’intestatario”.
Non ha pregio infine l’ulteriore eccezione di ZZZ secondo cui sarebbe stata sollevata da ogni responsabilità da parte attrice in quanto informata del fatto che i titoli di credito sarebbero stati inviati a mezzo posta prioritaria.
XXX Ass.ne ha evidenziato che l’invio tramite posta ordinaria non rappresenta evento tale da determinare l’abusiva sottrazione del plico: si tratta, però, di una modalità di spedizione che non garantisce la medesima celerità di altre metodologie opzionabili. Il concreto rischio connesso ai flussi concordati tra la Compagnia e ZZZ, non era rappresentato dalla possibile falsificazione ed abusivo incasso dei titoli di credito bensì da eventuale ritardo nel recapito dei plichi postali (con conseguente possibile irrogazione di una sanzione amministrativa a carico di XXX la quale – in tale ipotesi – non avrebbe potuto poi dolersi dell’accaduto con ZZZ, incaricata dell’invio).
Ritiene il Giudice che, effettivamente detta generica dichiarazione di manleva non sia applicabile al caso di specie, atteso che tale dichiarazione si riferisce a smarrimento, sottrazione e/o distruzione dei titoli di credito e quindi al possibile conseguente mancato recapito degli assegni agli aventi diritto, come del resto si desume dalla formula di chiusura ‘… o comunque del mancato recapito degli stessi “che è cosa diversa dall’ ipotesi in cui il titolo fosse stato falsificato ed abusivamente incassato.
Infine, sull’ulteriore assunto di ZZZ secondo cui parte attrice non avrebbe assolto al suo compito di procedere alla tempestiva denuncia dell’evento, nessuna responsabilità può ascriversi a *** ( ora XXX) atteso che, qualsivoglia denuncia può essere sporta soltanto dopo la commissione di un illecito (e, quindi, non avrebbe potuto impedirne la verificazione).
In concreto, i diretti beneficiari dei titoli hanno sistematicamente informato l’Impresa assicuratrice circa la mancata ricezione degli effetti successivamente al loro abusivo incasso; pertanto, ammesso e non concesso che l’attrice avesse un tale obbligo di attivazione, è evidente che si tratterebbe di una condotta inesigibile per il caso concreto: atteso che, ormai l’evento (illecita negoziazione dei titoli) si era verificato.
Si deve tener conto inoltre che la sottrazione da parte di ignoti – e con modalità non conosciute- degli assegni in questione non permette di stabilire se l’utilizzo di modalità differenti ( posta raccomandata o assicurata) avrebbe consentito di evitare la sottrazione degli assegni circolari o di ottenere la tempestiva comunicazione delle sottrazioni o dello smarrimento alla Banca emittente, responsabile diretta della spedizione; occorre altresì considerare che non è stato necessario sottrarre i predetti titoli al servizio postale ma che fosse alterata la loro intrasferibilità mediante cancellazione con reagenti chimici dei nominativi dei beneficiari e la sostituzione con i nominativi dei prenditori presentatisi all’incasso con documenti falsificati e che le Banche qui convenute – negoziatrice ed emittente- non svolgessero adeguati controlli sia sulla evidente alterazione dei titoli con segnali inutili – abrasioni, asterischi- al fine di nascondere segni eventualmente sfuggiti all’alterazione.
La convenuta ZZZ ha svolto domanda di garanzia nei confronti dell’ altra convenuta – Nuova *** S.p.A – ora YYY-, avanzando richiesta di condanna della stesse a “….manlevare e tenere indenne la ZZZ S.p.A. da ogni richiesta di pagamento anche a titolo risarcitorio…”
Al riguardo, nel caso di domanda di un convenuto nei confronti di altro convenuto si verte, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoga a quella delle domande riconvenzionali e tale va qualificata detta domanda c.d. “trasversale” ( cfr. Cass.7258/2013), con la conseguenza che si applica la relativa disciplina anche per quanto attiene la tempestività della costituzione in giudizio( cfr. Cass. 6846/2027), senza peraltro la necessità di chiedere il differimento di udienza per la notificazione all’altro convenuto, salva l’ipotesi in cui costui sia contumace, per l’applicazione dell’art. 269 c.p.c.).
Nel caso di specie, in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), si osserva che la convenuta ZZZ, si è costituita in giudizio in data 18 settembre 2017, per l’udienza indicata in citazione del 26 giugno 2017 e differita d’ufficio ex art. 168 bis, 4° co. c.p.c. ed 82 disp.att. c.p.c. al 19/09/2017; quindi la costituzione è tardiva e la domanda di manleva inammissibile.
le pretese dell’Impresa devono considerarsi avanzate per l’intero nei confronti degli Istituti di Credito qui chiamati a rispondere (in via solidale e ciascuno per quanto di ragione) dell’abusivo incasso degli assegni per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 a carico di ZZZ, in solido a YYY S.p.A. con applicazione dei parametri medi ivi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ü Conferma l’estromissione dal processo di Cassa Di Risparmio Di KKK S.P.A per espressa rinuncia di parte attrice nei suoi confronti; Spese compensate.
ü Condanna in ZZZ S.P.A., in solido ad YYY S.P.A.. (incorporante di *** Banca S.p.A., già Banca *** S.p.A. e, ancor prima, Nuova *** S.p.A.), al pagamento a favore dell’attrice della somma di €. 12.479,13 in ragione dell’abusivo incasso degli assegni per cui è causa;
Il tutto oltre interessi, al saggio legale, calcolati dalla domanda al saldo.
ü Condanna ZZZ S.P.A., in solido con YYY S.P.A. al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionale, oltre alle spese generali ( 15%) IVA e C.p.A.
ü Dichiara reciprocamente compensate tra ZZZ S.P.A. e YYY S.P:A le spese di questo giudizio.
Così è deciso.
Roma, 28 febbraio 2023
Il Giudice Onorario
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.