Con sentenza del 24 ottobre 2019 la Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno del 16 giugno 2016, di rigetto della domanda risarcitoria proposta da XXX s.r.l. (di seguito XXX) nei confronti della Cassa di Risparmio di *** s.p.a. (di seguito ***) sia per prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi, che le aveva precluso ulteriori finanziamenti bancari.
Avverso la sentenza suindicata la XXX proponeva ricorso per cassazione.
La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto (mutuo), inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.
Nel caso esaminato, erano intercorse trattative tra la XXX e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all’accordo per cui XXX acquistò cinque appartamenti da tale *** s.r.l., accollandosi il relativo mutuo (in sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell’atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento (mutuo) richiesto dalla XXX per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l’operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di concedere alla XXX il finanziamento in questione.
La corte di merito ha disatteso il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, al fine della applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell’intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l’accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l’evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell’investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito (v. Cass., 25/10/2022, n. 31453; Cass., 17/01/20202, n. 857).
Nell’affermare che sussisterebbe <<un colpevole affidamento>> della società ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso i suindicati principi di diritto.
Sotto l’ulteriore profilo del mancato riconoscimento di danno risarcibile alla XXX a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell’istituto bancario, premesso che il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass., 28/03/2018, n. 7594), va osservato come il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito (v. Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un., 15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr. Cass., 20/06/2019, n. 16581).
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27262 del 25 settembre 2023
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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