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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità della società di consulenza, accesso al Fondo PMI

La sentenza in esame affronta il tema della responsabilità di una società di consulenza che, incaricata da una banca di assisterla nell’ottenimento di garanzie pubbliche su finanziamenti, omette di segnalare la mancanza di documenti essenziali per l’ammissione al beneficio. Il Tribunale ha affermato che la società di consulenza, pur non essendo tenuta a svolgere valutazioni di merito creditizio, era obbligata a collaborare con la banca nell’individuazione e nella raccolta di tutti i documenti necessari, compreso il bilancio di una società estera controllata dalla beneficiaria finale. La mancata segnalazione ha comportato l’avvio di un procedimento di inefficacia della garanzia da parte del Fondo, con conseguente perdita per la banca. Il Tribunale ha quindi condannato la società di consulenza al risarcimento del danno, limitato al massimale di responsabilità previsto nel contratto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. NOME COGNOME in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4416_2024_- N._R.G._00016030_2021 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa iscritta al n. 16030/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla citazione dell’avv. NOME COGNOME del foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio – attrice contro (C.F. con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell’avv. NOME COGNOME del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO 20122 TORINO – convenute Conclusioni:

Per l’attrice:
“• in via principale (fatti salvi, in denegato caso, gli artt. 59, legge 18.06.2009 n.ro 69 e 11 D.lgs.
2.07.2010, n.ro 104 come interpretati da Cass. SS.UU. n.ro 27163/2018) incidentalmente accertata e ritenuta l’illiceità e/o l’invalidità e/o l’illegittimità e/o l’ingiustizia e/o l’erroneità e/o la gravatorietà, per violazione di legge e/o incompetenza relativa e/o eccesso di potere e/o insufficienza assoluta di motivazione e/o travisamento assoluto dei fatti e/o illogicità manifesta e/o ingiustizia manifesta e/o violazione del legittimo affidamento dell’avente diritto e/o contrarietà a correttezza e buona fede e/o comportamento scorretto, etc., delle Delibere assunte dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996, nella riunione del 28/05/2021, come in atti comunicate a mezzo delle due prodotte missive – PEC. in pari data 01/06/2021, rispettivamente in riferimento alla Posizione/Garanzia Diretta MCC n. NUMERO_DOCUMENTO – “RAGIONE_SOCIALE
” ed alla Posizione/Garanzia Diretta RAGIONE_SOCIALE n. 757180 – “RAGIONE_SOCIALE
“, nelle corrispondenti parti in cui è stata con esse deliberata l’inefficacia delle predette garanzie relative, nei seguenti e identici termini:
“Il Gestore ha avviato il procedimento di inefficacia della garanzia in data 14.01.2021 per il mancato invio della documentazione necessaria per l’espletamento dell’istruttoria relativa alla richiesta di escussione della garanzia pervenuta in data 17.04.2020.

Nello specifico, il soggetto richiedente non è stato in grado di fornire l’ultimo bilancio della società estera RAGIONE_SOCIALE alla data di presentazione della domanda (21/09/2017), la documentazione atta a comprovare l’esistenza o meno di partecipazioni detenute dalla stessa in altre imprese, e il numero dei dipendenti.

La Banca, con lettera del 21.01.2021, ha rappresentato al Gestore che RAGIONE_SOCIALE al quale si rivolge per l’inserimento delle domande di ammissione al Fondo, aveva valutato positivamente la sussistenza dei presupposti per accedere alla garanzia pubblica, senza sollevare questioni sull’esistenza di una società estera per la definizione dei parametri dimensionali.

Il soggetto richiedente, al contempo, ha rappresentato al Gestore di non poter fornire ulteriori informazioni al riguardo, ad eccezione del numero dei dipendenti opportunamente documentato, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE non fosse tenuta all’obbligo di deposito del bilancio.

Il Gestore non ha ritenuto valide le osservazioni fornite dal soggetto richiedente ai fini Dell’archiviazione del procedimento di inefficacia considerato che il mancato invio della documentazione richiesta non permette di verificare il rispetto del requisito di PMI dell’impresa beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione (21.09.2017), ossia di verificare che la “RAGIONE_SOCIALE
” fosse qualificabile come “RAGIONE_SOCIALE“, ai sensi della Raccomandazione CE del 6/5/2003 e al D.M del 18/04/2005:
la RAGIONE_SOCIALE infatti, risulta detenuta al cento per cento dalla socio unico dell’impresa beneficiaria.

Il soggetto richiedente, pertanto, avrebbe dovuto raccogliere la documentazione sulla società estera prima di presentare la domanda per poter dichiarare il rispetto del requisito dimensionale dell’impresa beneficiaria.

Alla luce di quanto precede, pertanto, non avendo ricevuto elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati, il Gestore propone al Consiglio di deliberare l’inefficacia della garanzia.

.
a) disapplicare, occorrendo, entrambi i predetti provvedimenti come sopra individuati, descritti e come in atti prodotti sub docc.
nn.ri 18 e 19 e per l’effetto e comunque accertare, ritenere e dichiarare la piena efficacia delle due garanzie dirette al 60% n.ro NUMERO_DOCUMENTO – “RAGIONE_SOCIALE
” e n. 757180 – “RAGIONE_SOCIALE
” per le quali è causa ed il conseguente diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore di riscuotere dal Fondo di Garanzia la somma complessiva di € 205.533,98// (= € 89.535,51 + 115.998,46) – ovvero l’altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa ex C.T.U. e/o determinanda di giustizia anche in via di equità – corrispondente al 60% della complessiva perdita di totali € 342.556,63// (= € 149.225,86 + 193.330,77) relativa alle due rispettive partite in parola;
b) sempre di conseguenza, per l’effetto e comunque dichiarare tenuta e conseguentemente condannare QUALE MANDATARIA DEL in persona del legale rappresentante pro tempore al riconoscimento ed alla conferma dell’efficacia delle due precitate garanzie di legge nei confronti dell’attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, comunque ed in ogni caso, al pagamento – occorrendo anche a titolo risarcitorio – in favore della stessa attrice sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, della medesima e complessiva somma di € 205.533,98// (= € 89.535,51 + 115.998,46) – ovvero l’altra maggiore o minore accertanda in corso di causa ex C.T.U. e/o determinanda di giustizia anche in via di equità – corrispondente al 60% della complessiva perdita di totali € 342.556,63// (= € 149.225,86 + 193.330,77) relativa alle due rispettive partite in parola n.ro 757208 – “RAGIONE_SOCIALE ” e n. 757180 – “RAGIONE_SOCIALE
“;
c) oltre interessi di legge dalla data dell’escussione all’effettivo soddisfo;
• in subordine e salvo gravame d) per il davvero non creduto caso di ritenuta inaccoglibilità delle principali conclusioni di cui sopra, in applicazione degli artt. 2043 ss. e/o 1218 ss. e comunque degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, nonché d’ogni altra norma e disposizione conferente ed applicabile, dichiararsi tenute e condannarsi, in solido tra loro – ovvero, ma in subordine gradato, pro quota, in via alternativa o come meglio -, le convenute QUALE MANDATARIA DEL ed ” ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni, passati, presenti e futuri, diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili, comunque patiti e patiendi da medesima per lucro cessante e/o danno emergente, per fatto e colpa esclusivi di quale RAGIONE_SOCIALE Del per la Gestione Del Fondo Di Garanzia Delle Pmi e/o di RAGIONE_SOCIALE medesima, nella misura di € 205.533,98// (= € 89.535,51 + 115.998,46) – ovvero l’altra maggiore o minore accertanda in corso di causa ex C.T.U. e/o determinanda di giustizia anche in via di equità – corrispondente al 60% della complessiva perdita di totali € 342.556,63// (= € 149.225,86 + 193.330,77) relativa alle due rispettive partite in parola n.ro
Cont 757208-RAGIONE_SOCIALE
e n. NUMERO_DOCUMENTORAGIONE_SOCIALE
, nonché a causa della mancata copertura delle medesime e precitate Garanzia Diretta MCC n. 757208-RAGIONE_SOCIALE
e Garanzia Diretta RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTORAGIONE_SOCIALE
“;
il tutto, oltre interessi di legge dalla data dell’escussione all’effettivo soddisfo e previa, occorrendo, declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o annullamento di qualsivoglia clausola contrattuale di esclusione e/o limitazione di responsabilità denegatamente ritenuta applicabile al caso di specie, ovunque prevista e comunque di quella prevista dall’art. 5 comma V dell’Addendum prodotto sub doc. 3;
• in ogni caso:
previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dalla conchiudente già formulate e/o formulande nei termini di legge, ancorché in subordine e senza assunzione e/o inversione d’alcun onere probatorio;
nonché con vittoria di spese ed onorari e con ogni altra consequenziale e dovuta pronuncia.

” Per :
“rigettare tutte le domande attoree avanzate nei confronti di per i motivi già argomentati in premessa e perché inammissibili, non provate ed infondate in fatto ed in diritto confermando, se del caso, le deliberazioni assunte dalla prefata società.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese forfetarie IVA e CPA come per legge.
” Per RAGIONE_SOCIALE:
“in rito, dichiarare la nullità della domanda di parte attrice perché generica e/o contraddittoria;
nel merito, respingere le domande formulate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoriaomissis”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

È peraltro condiviso orientamento di legittimità (Cass. sez. un. 12.11.2020 n. 25577) che è attribuita alla cognizione del giudice ordinario “ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell’atto amministrativo (vuoi nella forma, o nel procedimento, o nella motivazione, ecc.), ma per i comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la controversia riguarda l’inadempimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi. In tale evenienza, si tratta non di questioni afferenti alla fase prodromica al finanziamento erogato, ma degli obblighi conseguenti e delle garanzie assunte, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario.

Deriva da quanto precede, pertanto, che in una tale evenienza la controversia ha a oggetto diritti di credito, dei quali conoscerà il giudice ordinario.

(Nella specie, in particolare, era controverso se spettasse al giudice ordinario o al giudice amministrativo decidere la controversia promossa dalla banca finanziatrice, la quale, dopo l’ammissione della società finanziata alla garanzia del lamentava l’illegittima declaratoria d’inefficacia di detta garanzia, avvenuta per non avere la banca – nell’assunto della PA – trasmesso i documenti richiesti dal relativi alle società estere partecipate dalla società italiana, tanto da non permettere, nell’assunto, la verifica dei requisiti dimensionali previsti per la garanzia)”. 2.

Come già rilevato in altre pronunce di questo Tribunale (sentenze 12.10.2022 n. 3947 e 28.8.2023 n. 3387), le disposizioni operative (D.M. 19.11.2015, dep. 29.9.2022 MCC) distinguono la fase di ammissione all’intervento del per le PMI, gestito da e la successiva fase di attivazione della garanzia.

Nella fase di ammissione, MCC non è tenuta a svolgere un controllo sul possesso da parte del beneficiario finale dell’intervento dei requisiti per la qualificazione come RAGIONE_SOCIALE, né su altri requisiti sostanziali per l’accesso alle provvidenze del Fondo.

Limitando l’esame alle disposizioni di Parte II, sulla concessione di garanzia diretta, si osserva che:
• il modulo di richiesta di agevolazione dell’impresa beneficiaria c.d. Allegato 4 e la documentazione sulla cui base è stato compilato il modulo di richiesta devono essere acquisiti dal soggetto richiedente, i.e.
il finanziatore, e conservati, ma non ne è prevista la trasmissione, essendo previsto che “il Gestore – RAGIONE_SOCIALE potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l’inefficacia della Garanzia diretta” (par. E1, punto 6, pag. 29 di 176 del file);
• le cause di improcedibilità della richiesta di ammissione (Par.
E2, pag. 30 ss.) non considerano la non qualificazione come PMI, né l’assenza di documentazione che provi il titolo dell’impresa beneficiaria ad accedere al Fondo;
• l’inserimento sul portale del Fondo (FdG) dei documenti sulla base dei quali è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia e necessari per l’eventuale attivazione della garanzia del Fondo è previsto soltanto “a partire dalla data di delibera di ammissione all’intervento del Fondo” ed è quindi successivo all’ammissione (par.
F8, punto 1, pag. 40);
• tuttavia, l’inserimento dei documenti “non determina l’avvio di alcuna verifica preventiva sulla coerenza, completezza, integrità e regolarità degli stessi;
non comporta l’avvio delle attività istruttorie da parte del Gestore – RAGIONE_SOCIALE, né il lasso di tempo intercorrente dall’inserimento e la presentazione della richiesta di attivazione può generare di per sé alcun affidamento sull’accoglimento della medesima” (par. F8, punto 1).

Soltanto nella fase di attivazione della garanzia, cioè dell’escussione, è previsto il controllo da parte del circa l’effettivo possesso dei requisiti sostanziali per l’accesso al Fondo.

Infatti, secondo le disposizioni operative in tema di rilascio di garanzia diretta: • la richiesta di attivazione del Fondo “è improcedibile” qualora la documentazione non sia allegata all’istanza o non sia stata precedentemente caricata sul Portale FdG
ai sensi del paragrafo F.8” (par. H.3, punto 3, pag. 47);
• la garanzia rilasciata diventa “inefficace”, in fase di attivazione, “b) nel caso di mancato invio al Gestore – RAGIONE_SOCIALE, mediante Portale RAGIONE_SOCIALE, della documentazione di cui ai paragrafi H.3.3 e H.3.4 entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta” (par. H.5, punto 2, pag. 51);
• tra i documenti richiesti, a pena di improcedibilità della richiesta di escussione e inefficacia della garanzia, figurano il modulo Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, “la documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito creditizio del soggetto beneficiario finale” e la “documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia” (par.
H.3, lett. g), h) e i)).

La documentazione relativa agli “agli altri dati” comprende anche gli elementi per la qualificazione dell’impresa beneficiaria come avente titolo all’accesso al secondo il D.M. 18.4.2005 e la Raccomandazione della Commissione UE 6.5.2003
n. 361.

Infatti, la lettera i) considera i seguenti elementi:
• idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
• idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell’ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
• idonea documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, la dimensione del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento, ai sensi della disciplina in materia di determinazione della dimensione aziendale di cui all’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, nonché al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

Nel caso di rilevazione di circostanze che danno luogo a inefficacia della garanzia (o a revoca del beneficio), le disposizioni operative prevedono un contraddittorio con l’intermediario bancario richiedente, con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90, l’assegnazione ai destinatari di un termine di 30 gg. per presentare eventuali controdeduzioni e altra documentazione ritenuta idonea.

Sono possibili approfondimenti istruttori da parte del Gestore – MCC.

Al termine dell’istruttoria, entro 90 gg.
dalla comunicazione di avvio, il Consiglio di gestione RAGIONE_SOCIALE delibera l’inefficacia della garanzia o la revoca del beneficio o archivia il procedimento (par. H.5, punti 3 a 5, pag. 52).

3.
L’attrice contesta a MCC di generare l’affidamento dell’intermediario bancario richiedente sulla presenza della garanzia, indurre la concessione di credito, salvo poi deludere ingiustamente l’affidamento al momento dell’attivazione della garanzia, lasciando il credito nei confronti di un’impresa inadempiente, se non insolvente, scoperto della garanzia pubblica.

Non è fondata.

Il sistema, disegnato dalle disposizioni operative e sunteggiato sopra, è centrato su due punti:
(1) in fase di ammissione, l’istruttoria è affidata alla stessa banca richiedente, al fine di evitare una duplicazione di attività e di rallentare il processo di rilascio della garanzia da cui normalmente dipende la concessione di credito;
(2) il controllo successivo è riservato al Gestore, per la sola eventualità di escussione della garanzia, al fine di evitare dispersione di risorse.

Infatti, la banca è tenuta a istruire nell’ottica della sana e prudente gestione la pratica di finanziamento in corso e pertanto a raccogliere elementi (ad es. ai fini della verifica del merito creditizio) rilevanti anche per l’accesso alla garanzia pubblica.
Inoltre, i parametri di valutazione, in particolare le qualificazioni soggettive dell’impresa come PMI che ha titolo ad accedere al Fondo, e gli elementi di conoscenza da acquisire per la validità/efficacia della garanzia sono oggetto di previsioni normative (cfr. artt. 2 e 3 D.M. 18.4.2005) e conoscibili ex ante.

Conferma tale impianto la previsione di inefficacia della garanzia diretta già rilasciata “qualora risulti che la è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale” (par.
G.1, punto 1, lett. m).

Pertanto, hanno correttamente osservato altre sentenze (Trib. Torino 3947/2022 e 3387/2023) che “è chiaro che con un siffatto impianto normativo ricade sugli istituti bancari richiedenti l’ammissione alla garanzia l’onere di curare pratiche complete, incombendo su di essi il rischio di successiva declaratoria di inefficacia della garanzia”.

Al contempo, non può presumersi che il sistema inclini verso la frustrazione di un affidamento correttamente riposto, perché il Gestore non si riserva una speciale discrezionalità nell’esame della pratica di accesso, ma richiede in linea di principio che l’intermediario bancario giustifichi la richiesta di accesso, trasmettendo il modulo Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, “la documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito creditizio del soggetto beneficiario finale” e la “documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia”,. compresa la documentazione necessaria a qualificare l’impresa come Infine, a fugare qualsivoglia possibile dubbio circa l’idoneità dell’ammissione a generare affidamento della banca richiedente circa l’efficacia della garanzia, non può che ricordarsi, da un lato, la previsione delle disposizioni operative, secondo cui il caricamento dei documenti sul Portale “non comporta l’avvio delle attività istruttorie da parte del Gestore – MCC, né il lasso di tempo intercorrente dall’inserimento e la presentazione della richiesta di attivazione può generare di per sé alcun affidamento sull’accoglimento della medesima” (par. F8, punto 1), dall’altro, l’avvertimento – contenuto in tutti i provvedimenti di concessione della garanzia pubblica (cfr.
doc. 5 e 5bis att.) – che “la validità della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica della rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia come previsto al punto H.5.1 della Parte II delle vigenti Disposizioni Operative”.

4. I requisiti per la qualificazione dell’impresa beneficiaria come PMI, categoria che comprende micro-imprese, piccole imprese e medie imprese, sono disciplinati dall’art. 2 comma 1 del D.M. 18.4.2005 che prevede due requisiti, occupazionale e dimensionale:
a) occupazionale:
“meno di 250 occupati”;
b) dimensionale:
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.

I due requisiti sono cumulativi nel senso che entrambi devono sussistere (art 2 comma 4).

Il requisito dimensionale è soddisfatto alternativamente dalla dimensione economica (ricavi) o da quella patrimoniale (totale delle attività).

Pertanto, l’impresa non può qualificarsi come PMI se ha più di 250 occupati o se, indipendentemente dal numero degli occupati, ha entrambi gli indicatori dimensionali superiori al limite di legge, cioè oltre 50 milioni di ricavi e oltre 43 milioni di attivo patrimoniale.

Il rispetto dei requisiti occupazionali e dimensionali della PMI richiede inoltre di considerare “l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate”, come definite all’art. 3 D.M. 18.4.2005.

La casistica delle imprese “collegate” (comma 5 dell’art. 3) coincide materialmente con la relazione di controllo rilevante agli effetti della redazione obbligatoria del bilancio consolidato ex art. 26 d.lgs. 9.4.1991 n. 127: controllo di diritto e di fatto ex art. 2359 nn.
1 e 2 c.c.;
esercizio di influenza dominante “in virtù di un contratto o di una clausola statutaria”; controllo della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci.

Anche ai fini che ne occupano, il “collegamento” tra imprese gode della proprietà transitiva tipica del controllo e cioè può esercitarsi direttamente o indirettamente, attraverso altra impresa “collegata”.

RAGIONE_SOCIALE imprese si definiscono, per contro, “associate” (comma 3 dell’art. 3) quando è verificata la seguente condizione:
“un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa”.

Ricavi e attivo patrimoniale devono essere verificati sui bilanci approvati alla data della richiesta o, in caso di imprese collegate, sul bilancio consolidato di gruppo.

A verbale di udienza 4.10.2022, l’attrice ha dedotto che “i principi contabili escludono l’obbligo di inserire i dati della controllata estera nel consolidato”, ma l’esclusione della controllata estera dal consolidamento (d.lgs. 9.4.1991 n. 127) non risulta allo scrivente ed è in ogni caso ininfluente ai fini di causa, visto che l’art. 3 co. 6 D.M. 18.4.2005 prevede che “nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese”.

Pertanto, ogni impresa “collegata”, ancorché non ripresa nei conti consolidati, contribuisce ai dati economico-patrimoniali (fatturato, totale di bilancio) dell’impresa richiedente.

ha presentato, con l’assistenza di RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla beneficiaria finale RAGIONE_SOCIALE
due domande di ammissione a “garanzie dirette” di MCC, in relazione a un previsto “Affidamento in conto corrente per Anticipi Fatture” sino all’ammontare massimo di complessivi € 200.000,00 e a “Finanziamenti all’Importazione” fino all’ammontare massimo di complessivi € 150.000,00.

Le due domande sono state predisposte, corredate di documenti e presentate in data 21.9.2017 su modulo MCC, sottoscritto dalla beneficiaria finale RAGIONE_SOCIALE  ha comunicato in data 20.9.2017 (doc. 5 att.) e in data 18.10.2017 (doc. 5bis) l’ammissione – a garanzia diretta 60% n.ro 757208 delle descritte operazioni di Finanziamento-Import;
– a garanzia diretta n.ro 757180 delle viste operazioni di Anticipo Fatture.
RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, s’è venuta a trovare in situazione di insolvenza e, dopo aver inutilmente presentato ricorso per ammissione a concordato preventivo, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 11-19/7/2019 n. 589 del Tribunale di Milano (doc. 7).

Revocati i finanziamenti in conseguenza del fallimento, ha escusso in data 17.4.2020 le garanzie rilasciate da MCC, che ha tuttavia avviato il procedimento di inefficacia di entrambe le garanzie per un motivo comune, consistente nella “mancata trasmissione della documentazione in fase istruttoria attivazione”.

Segnatamente, la documentazione rilevante per la classificazione di RAGIONE_SOCIALE
come PMI è quella riguardante la società di Hong RAGIONE_SOCIALE , controllata al Par 100% (doc. 20 att.) da RAGIONE_SOCIALE socio unico della RAGIONE_SOCIALE (doc. 4 att.).

Le due società sono, pertanto, appartenenti al medesimo gruppo.
Cfr. comunicazioni di avvio del procedimento di inefficacia:
“Considerato il mancato invio della documentazione richiesta, non è possibile verificare che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione (21.09.2017), l’impresa beneficiaria “RAGIONE_SOCIALE” fosse qualificabile come “RAGIONE_SOCIALE“, ai sensi della Raccomandazione CE del 6/5/2003 e al D.M del 18/04/2005.
Nello specifico, risulta mancare la documentazione riguardante la società estera RAGIONE_SOCIALE detenuta al 100% dall’impresa beneficiaria ;
in particolare: copia dell’ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data della domanda di garanzia (al 21.09.2017), documentazione sui dipendenti e sulle partecipazioni detenute dalla stessa a tale data” (doc. 14-15 att.).

Nelle controdeduzioni (doc. 16-17 att.), ha dedotto che “non esiste nessun bilancio della RAGIONE_SOCIALE neanche prima del 21.09.17, in quanto per le società di Hong Kong, non sussiste l’obbligo di presentare il bilancio”, “non si rilevano partecipazioni detenute dalla RAGIONE_SOCIALE né attualmente né prima del 21.09.17” ed è stata in grado di precisare il numero dei dipendenti occupati (6), tramite un documento ufficiale.

La stessa attrice, tuttavia, ha prodotto i documenti da cui risulta, in modo non equivoco, sia che il socio unico NOME COGNOME aveva il controllo al 100% della società estera (doc. 20 att.), sia che la legge di Hong Kong prevede “la redazione annuale del bilancio d’esercizio.

Il bilancio d’esercizio dovrà esser verificato ogni anno dai revisori e distribuito agli azionisti.

Una volta controllato dai revisori, il bilancio di esercizio dovrà esser presentato all’Assemblea Generale Annuale per approvazione”
(doc. 34 att., pag. 7).

Può essere che la legge di Hong Kong non obblighi una limited company a depositare presso un pubblico registro e rendere conoscibile ai terzi il bilancio d’esercizio (come deduce RAGIONE_SOCIALE, comparsa di risposta pag. 14), ma sta il fatto che avendo il contatto col cliente e il potere anche solo di fatto di richiedere informazioni e documenti per portare termine l’istruttoria del fido, non può ritenersi pregiudicata da eventuali restrizioni alla disclosure dei bilanci che riguardano la generalità dei terzi.

Pertanto, ritiene lo scrivente che era in grado di avere copia del bilancio ed era tenuta a presentarlo ai fini dell’escussione delle garanzie e, non avendovi provveduto, correttamente ha subito il provvedimento di inefficacia.

In conclusione, le domande di pagamento della garanzia devono essere respinte.

Egualmente deve respingersi nei confronti della convenuta MCC la domanda subordinata di tipo risarcitorio, poiché, per le considerazioni già svolte sopra, la procedura operativa disegnata dalle disposizioni per il Par Par Par funzionamento del Fondo PMI da un lato espressamente prevede che il controllo del Gestore sulla fondatezza della domanda di accesso sia successivo e al momento dell’attivazione della garanzia, dall’altro non attribuisce al particolari chance di deludere un affidamento fondatamente riposto dalla banca richiedente sull’efficacia della garanzia, visto che il controllo successivo consiste nell’esame della documentazione che la richiedente ha (deve avere) acquisito nell’istruttoria della pratica di finanziamento. 6.

In ultimo, l’attrice ha proposto una domanda subordinata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avente a oggetto il risarcimento del danno derivante dall’inesatta esecuzione della convenzione stipulata in data 2.7.2012 (doc. 2 att.) e successivo addendum del 17.2.2017 (doc. 2bis att.) per la collaborazione alla istruttoria e gestione delle richieste di accesso al Nelle premesse della convenzione si legge che “RAGIONE_SOCIALE non svolgerà in alcun modo e sotto nessuna forma valutazione del merito creditizio dell’azienda per la quale si sta presentando l’operazione, né avrà funzione di monitoraggio creditizio, Suddette attività rimarranno in capo alla Banca.

L’attività si limiterà alla valutazione dei parametri per l’ammissione della domanda di Garanzia al Fondo Centrale”.

Il punto è irrilevante, perché il merito creditizio della cliente non è la ragione dell’inefficacia della garanzia.

Oggetto della convenzione è propriamente l’assistenza di Eurofidi alla Banca “- nella valutazione circa la possibilità di accedere alla Garanzia del – nella presentazione della richiesta della Garanzia del Fondo” (art. 1 comma 2) e “nel processo di escussione delle garanzie prestate dal (art. 3 comma 1).

Visto che *** ha dichiarato l’inefficacia della garanzia per mancanza dell’ultimo bilancio della collegata RAGIONE_SOCIALE il tema centrale sono i compiti di RAGIONE_SOCIALE nell’individuazione e raccolta dei documenti necessari a comprovare la qualificazione della beneficiaria finale RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE secondo i criteri del D.M. 18.4.2005.
Secondo l’attrice, la responsabilità è di RAGIONE_SOCIALE, perché la convenzione ha esternalizzato sì le pratiche amministrative di accesso e l’assistenza all’escussione, ma anzitutto la valutazione di ammissibilità che richiede un know-how specialistico, circa la normativa di settore e le procedure di accesso al Fondo:
know-how che RAGIONE_SOCIALE aveva e che non possedeva e non era in grado di sviluppare con risorse interne in modo altrettanto efficiente.

Tesi della convenuta è di non dover rispondere dell’errore di valutazione e del deficit di istruttoria, poiché essa era tenuta contrattualmente a lavorare esclusivamente sui documenti forniti da dichiarati “necessari” ai fini dell’ottenimento dell’accesso al Fondo PMI, senza alcuna autonomia nella ricerca di dati e documenti rilevanti.

Par Par Lo scrivente conviene con l’attrice.

L’art. 2 della Convenzione, “Controlli documentali , prevede che “per le operazioni sottoposte al controllo del Eurofidi supporterà la nel processo di individuazione dei documenti necessari, nella verifica e nel loro invio ”, pertanto non può essere seriamente revocato in dubbio che la convenuta era tenuta non soltanto a lavorare sui documenti selezionati da ma anche a concorrere alla loro individuazione, perciò a segnalare eventualmente la mancanza di uno o più documenti necessari – in specie il bilancio di una società “associata” perché controllata dal medesimo socio unico – per la dimostrazione a MCC dei requisiti di accesso al fondo. Sui tempi di individuazione dei documenti necessari, è rilevante la previsione dell’art. 3 dell’Addendum alla convenzione stipulato in data 17.2.2017, lett. c), “Fase di valutazione”.

Si legge infatti al punto 3) che “affinché RAGIONE_SOCIALE provveda alla presentazione della domanda a MCC, la fornirà ad RAGIONE_SOCIALE entro tre mesi dalla comunicazione della stessa sull’analisi positiva dei dati i documenti di seguito elencati ”.

La clausola riguarda la “presentazione della domanda a MCC”, ossia il caricamento della domanda e dei documenti allegati sul Portale del Fondo, la quale segue in ordine logico e di tempo la positiva valutazione circa il possesso dei “requisiti necessari all’ottenimento del Fondo”.

A riprova, la trasmissione dei documenti necessari alla presentazione della domanda deve avvenire nei “tre mesi” successivi alla “analisi positiva dei dati” da parte di Eurofidi.

Nei documenti elencati al punto 3) è compreso l’ultimo bilancio non soltanto della società beneficiaria finale, ma anche di tutte le “associate/partecipate/collegate/controllate”, indifferentemente di capitali o di persone, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, italiane o estere.

La documentazione richiesta è evidentemente diversa, secondo la casistica:
ad es. per la società di persone non è richiesta “la ricevuta di trasmissione telematica” alla camera di commercio, visto che il bilancio è atto interno della società;
per la società estera è richiesta una “dichiarazione” della società “unitamente all’ultimo bilancio approvato in lingua originale”.

In disparte queste differenze, non può essere revocato in dubbio che tutta la documentazione necessaria deve essere raccolta al più tardi al momento della “presentazione della domanda” e del caricamento degli atti sul portale, affinché l’istruttoria sia completa anche in vista di un futura escussione della garanzia.

Pertanto, la presentazione della domanda – in specie avvenuta in data 21.9.2017 – è anche il momento utile affinché Eurofidi segnali a eventuali lacune documentali.

A sua volta potrebbe non avere a sue mani i documenti necessari, ad esempio perché non sono disponibili al pubblico via Registro delle imprese – ad esempio si tratta di società di persone –, ma ha il contatto col cliente ed è in grado di Par Par Par sollecitarlo a collaborare e procurare i documenti, dai quali dipende il rilascio della garanzia diretta di MCC e in definitiva l’ultimazione dell’iter per la concessione del finanziamento.
*** è quindi inadempiente.

Per l’effetto, a seguito dell’ammissione dei finanziamenti alla garanzia diretta del Fondo (doc. 2-3 MCC), ha dato seguito alla concessione delle linee di credito per anticipo fatture e import (doc. 27 att.) e all’erogazione di anticipazioni non rimborsate (doc. 6 e 6bis att.).

La convenuta deduce la tardività dell’erogazione del credito, con conseguente decadenza di dalle garanzie dirette del MCC, a prescindere dalla incompletezza della documentazione, ma non indica il fondamento normativo di tale deduzione.

La convenuta deduce l’interruzione del nesso causale per l’inerzia di nel ricercare e produrre il documento, bilancio di RAGIONE_SOCIALE , pur a seguito dell’avvio da parte di MCC, con comunicazioni in data 14.1.2021 (doc. cit.), dei procedimenti per la dichiarazione di inefficacia delle garanzie, atti precisamente motivati con la mancanza del bilancio della società estera “associata” nel corredo documentale fornito e nella conseguente impossibilità di verificare il possesso da parte della beneficiaria finale del requisito di PMI.

Tuttavia, il bilancio della società estera non era accessibile al pubblico – come la stessa RAGIONE_SOCIALE ha argomentato.

L’acquisizione richiedeva pertanto, anche dal lato di la collaborazione della cliente, che è stata però dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel mese di luglio 2019 (vedi estratto della sentenza doc. 7 att.).

Pertanto, non è stata in grado di rispondere alle contestazioni di MCC né procurandosi il bilancio direttamente, né sollecitando la cooperazione della cliente.

La convenuta deduce altresì di aver ceduto in data 31.10.2017 a (doc. 1 att.) il ramo d’azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di outsourcing del servizio di richiesta, controllo e attivazione, per conto di Istituti di Credito, delle garanzie del Fondo di Garanzia e che tra i contratti ceduti vi era anche quello stipulato con La deduzione è, tuttavia, irrilevante ai fini di causa perché l’inadempimento s’è consumato con il caricamento della domanda di garanzia sul portale del Fondo, senza segnalare a l’incompletezza della documentazione, e ciò è avvenuto in data 21.9.2017 quando il ramo d’azienda era ancora nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE
Va da sé che la cessione d’azienda non comporta alcuna liberazione per l’alienante dai debiti e responsabilità inerenti all’esercizio dell’impresa, salvo che il creditore consenta a liberarlo (art. 2560 comma 1 c.c.).

Persiste dunque il nesso causale tra l’inadempimento di Eurofidi e la dichiarazione di inefficacia della garanzia.

La perdita causalmente riconducibile all’inadempimento non può consistere evidentemente – non lo chiede – nell’intera esposizione insoluta, ma nella sola frazione di perdita che la garanzia del Fondo avrebbe dovuto coprire, pari al 60% per ognuna delle due garanzie, pari a complessivi € 205.533,98.

Par Par Par Par Par Par Par Per quanto attiene alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 5 dell’Addendum contiene una limitazione di responsabilità, evidentemente operante salvo dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), “in caso di danni derivanti da cause direttamente imputabili a RAGIONE_SOCIALE nel suo operato nell’esecuzione del servizio nel limite massimo dell’importo annuo versato dalla a titolo di corrispettivo”.

eccepisce (memoria n. 1, pag. 3) l’inoperatività della clausola di limitazione della responsabilità per dolo/colpa grave, ma osserva lo scrivente che l’omessa segnalazione nel caso di specie – associata estera della beneficiaria – non giustifica prima facie una valutazione di grave colpevolezza:
per un precedente quasi in termini cfr. Trib. Torino 3387/2023 con riguardo alla garanzia n. 697897 (pag. 18).

È non contestato che il massimale annuo di responsabilità operi per tutti i danni verificatisi in relazione alle pratiche trattate nell’anno e non individualmente per ciascuna di esse, poiché il punto è stato specificamente dedotto da Eurofidi in comparsa di risposta (pag. 19) e non efficacemente contestato nella successiva memoria da che si è limitata a dedurre l’inoperatività e/o nullità della limitazione di responsabilità per i casi di dolo o colpa grave.

Per l’anno 2017, ha versato a Eurofidi € 341.700,00 oltre IVA (doc. 21 att., doc. 6 conv.).

Questo massimale dall’esame delle sentenze rese inter partes per le pratiche di finanziamento del 2017 risulta in larga parte assorbito:
• la sentenza 6.10.2022 n. 3947 porta condanna di RAGIONE_SOCIALE per l’ammontare di € 154.057,68, oltre interessi legali dalla data dell’escussione al saldo effettivo, relativo alla dichiarazione di inefficacia di una garanzia dell’anno 2017 (n. 738875 del 28/07/2017);
• la sentenza 28.8.2023 n. 3387 porta condanna di RAGIONE_SOCIALE per l’ammontare di € 173.776,76 “oltre interessi legali dal 18.12.2019 al saldo, entro il massimale del corrispettivo annuo versato per l’anno 2017 da Non avendo, tuttavia, cognizione degli esiti delle precedenti cause, deve pronunciarsi condanna di RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 205.533,98 oltre interessi legali dall’escussione (10.4.2020) al saldo, fermo il massimale del corrispettivo annuo versato per l’anno 2017 da 7. In punto spese di lite, nei rapporti tra e MCC, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio in € 10.000,00, con riduzione dell’attività per la fase istruttoria essendovi stato scambio di memorie, ma non assunzione di prove. Nei rapporti tra e RAGIONE_SOCIALE, le spese seguono la soccombenza.

Tuttavia, s’è impegnata a pari titolo su due diversi fronti, con RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE e sul primo è rimasta interamente soccombente.

Pertanto, si stima equo dichiarare non ripetibile metà delle spese e condannare RAGIONE_SOCIALE alla rifusione Par Par Par Par Par della restante frazione di metà.

Anche in tal caso, le spese sono liquidate d’ufficio (per l’intero) in € 10.000,00.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di dichiara tenuta e condanna a rifondere a la somma di complessivi € 205.533,98 oltre interessi legali dal 10.4.2020 al saldo, entro il massimale del corrispettivo annuo versato per l’anno 2017 da condanna a rifondere a spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile;
liquida le spese di in € 786,00 per esborsi, € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile;
dichiara irripetibile metà delle spese liquidate e condanna a rifondere a la residua frazione di metà.
Torino, 1 agosto 2024 Il Giudice (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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