REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._28_2025_- N._R.G._00028569_2022 DEL_02_01_2025 PUBBLICATA_IL_02_01_2025
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28569/2022 promossa da (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gorgonzola (MI), INDIRIZZO contro C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, INDIRIZZO CONVENUTA e con la chiamata di (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, INDIRIZZO CHIAMATA Con note ex art 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
RAGIONE_SOCIALE Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 1669 c.c. o di quella diversa norma ritenuta applicabile, nella causazione di tutti i danni patiti e patiendi dall’ attrice, signora in conseguenza dei gravi difetti meglio descritti in atti;
e, per l’effetto:
-condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all’attrice tutti i danni subiti e subendi, nella misura di € 17.782,00, oltre IVA ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al danno per il disagio conseguente al mancato godimento da parte dell’attrice e della propria famiglia dei locali per tutto il periodo di esecuzione dei lavori ripristinatori come indicato in atti, da determinarsi secondo i criteri di legge o, in subordine, di equità, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che verrà accertata come dovuta in corso di causa o equamente ritenuta di giustizia; In via istruttoria:
-ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, dalla n. 1 alla n. 26, da intendersi qui per brevità interamente riportate, fatta eccezione per eventuali espressioni negative e/o valutative, e da intendersi precedute dalla formula “Vero che”.
Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova orale di parte convenuta che dovessero essere ammessi.
Si indicano a testi i signori:
residente in INDIRIZZO – 20147 Milano (MI);
residente in INDIRIZZO – 20147 Milano (MI);
, presso RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO – 20019 Settimo Milanese (MI);
presso RAGIONE_SOCIALE
, INDIRIZZO – 20152 Milano (MI);
, presso RAGIONE_SOCIALE
, INDIRIZZO – 20152 Milano (MI);
– legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE
della provincia di Varese.
b. disporre l’acquisizione in atti dell’intero fascicolo d’ufficio del giudizio per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis C.D.C. svoltosi tra le parti avanti al Tribunale di Milano, Sez. VII civile, rg 37351/21, dott. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e della fase di istruzione preventiva (procedura ex art. 696-bis c.p.c. promossa dalla signora avanti al Tribunale di Milano, Sez. VII civile, rg 37351/21, dott. e con rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati all’atto dell’iscrizione a ruolo di entrambi i procedimenti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, specificare capitoli di prova, indicare testimoni e nominare consulenti tecnici di parte nei termini di legge.
” Per la convenuta:
“In via pregiudiziale, in rito, l’odierna convenuta chiede di essere autorizzata alla chiamata del terzo:
– C.F. / P. IVA con sede in Torino, INDIRIZZO
a tal fine espressamente l’esponente a mezzo dello scrivente difensore domanda il differimento dell’udienza fissata ex art. 168-bis, comma quinto, c.p.c. per il 20 dicembre 2022, con concessione di termine per la citazione del predetto terzo;
– in via principale e nel merito:
rigettare ogni avversa istanza e domanda per le ragioni esposte nel presente atto (ovvero perché colpite da decadenza e/o prescrizione o comunque perché infondate in fatto e in diritto).
– in subordine, per l’assolutamente denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, in capo alla odierna convenuta, di responsabilità per le presunte problematiche de quibus, condannarsi l’ a manlevarla e tenerla indenne in relazione a qualsiasi somma dovesse essere chiamato a corrispondere a parte avversaria, a qualsiasi titolo.
– rigettare le avverse istanze istruttorie perché inammissibili, con riserva di articolare prove dirette e contrarie;
– in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari per la presente fase di giudizio, oltre che per la fase di accertamento tecnico preventivo (ponendo definitivamente le spese di CTU a carico dell’attrice e condannando quest’ultima al ristoro a favore di delle spese per CTP).
” Per la terza chiamata:
“Nel merito:
– respingere tutte le domande svolte da nei confronti dell’esponente, infondate nel fatto e nel diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
– respingere, in ogni caso le domande attoree per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1667 c.c. o art. 1669 c.c., o perché infondate nel fatto e nel diritto.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) “vero che la polizza n. 2010/03/2068771 stipulata da è stata annullata a far data dal 7 ottobre 2011 e non sostituita da altre” Si indica a teste e/o altro incaricato dell’Agenzia INDIRIZZO, Legnano”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 1.8.2022 ha convenuto in giudizio in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’attrice, sito a Milano, in INDIRIZZO
ha esposto che:
– ha commissionato le opere di ristrutturazione dell’appartamento (tra cui il rifacimento del massetto e la posa delle piastrelle del pavimento) mediante contratto di appalto sottoscritto in data 7.10.2013, con inizio dei lavori nel mese di ottobre ed ultimazione degli stessi il 29.3.2014, come da comunicazione di fine lavori;
– ha provveduto a versare l’importo fatturato di € 38.225,00;
– nel mese di ottobre 2020 ha notato alcuni vizi nelle opere, relativi alla pavimentazione in gres porcellanato, denunciandoli immediatamente ma senza riscontro da parte della convenuta;
– ha, pertanto, interpellato un perito di parte e poi contattato un’impresa di fiducia, che ha formulato un preventivo di € 17.512,00 per le opere rimediali;
quindi ha adito il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di ottenere una descrizione dello stato dei luoghi e accertare la sussistenza dei vizi, verificando se questi compromettano il pieno godimento dell’immobile e quantificando i tempi e i costi necessari per la loro eliminazione;
– il CTU nominato dal Tribunale ha accertato la sussistenza dei vizi, concludendo che essi riducono in misura superiore al 50% la funzionalità dell’immobile e ha stimato in € 17.782,00 oltre IVA il costo degli interventi rimediali.
Non riuscendo a pervenire ad una soluzione conciliativa, l’attrice ha instaurato il presente giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 1669 c.c. e condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in € 17.782,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, pari al costo delle opere rimediali, oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale derivante dal disagio per il mancato godimento dell’immobile nel tempo occorrente per gli interventi riparatori;
il tutto oltre alle spese della causa e del procedimento di istruzione preventiva.
La convenuta si è costituita eccependo decadenza e prescrizione a mente dell’art. 2226 c.c., versandosi in contratto d’opera manuale e non di appalto, in subordine ex art. 1667 c.c. e ai sensi dell’art. 1669 c.c. (pur escludendo la riconducibilità dei lamentati difetti a quest’ultima fattispecie);
ha contestato la sussistenza di vizi e difetti e, ove esistenti, li ha ricondotti alla cattiva qualità dei materiali utilizzati, acquistati dalla committente;
ha allegato come l’ accettazione delle opere precluda alla la possibilità di contestarle;
ha censurato la CTU.
Ha concluso, dunque, per il rigetto delle domande e delle richieste istruttorie avversarie e, in via subordinata, per la condanna di – che ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa – a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi importo;
il tutto con vittoria delle spese di causa e del procedimento di istruzione preventiva.
evocata in giudizio previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, costituendosi ha esposto che la polizza “RAGIONE_SOCIALE” n. 2010/03/2068771 è scaduta il 7.10.2011 e non è stata sostituita da altre polizze;
ha eccepito decadenza e prescrizione a mente degli artt 1667 e 1669 c.c.;
ha escluso i danni lamentati dalla copertura della polizza;
concluso per il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti.
In sede di udienza di prima comparizione sono stati concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c.;
con ordinanza resa in data 20.7.2023 è stato acquisito il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 37351/2021 Sezione VII Civile-Tribunale di Milano, sulla scorta del quale, oltre che del compendio probatorio in atti, è stato ritenuto superfluo l’espletamento di ulteriore istruttoria per cui non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dall’ attrice e dalla terza chiamata nelle rispettive memorie ex art 183.6 n 2 c.p.c.;
in ragione della tardività della sua produzione è stato poi dichiarato inammissibile il documento E di parte convenuta e conseguentemente irrilevante il documento 10bis di parte attrice.
È stata, così, fissata udienza di precisazione delle conclusioni a mezzo deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisoria.
Ciò posto, il contratto stipulato tra è da inquadrare nella fattispecie di cui all’art 1665 c.c. e non in quella del contratto d’opera manuale di cui all’art. 2222 c.c.;
invero, l’opera commissionata (ristrutturazione dell’appartamento di proprietà della tra cui il rifacimento del massetto e la posa delle piastrelle del pavimento) (doc 2 attrice) è stata realizzata dalla convenuta mediante una organizzazione di media impresa strutturata in forma di RAGIONE_SOCIALE
composta da quattro soci (docc 9,9bis attrice) e non con il prevalente lavoro dell’imprenditore individuale, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010: cfr anche Cass Sez. 2, Sentenza n. 7307 del 29/05/2001).
Ne consegue che va respinta l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza e di prescrizione annuale ex art. 2226.2 c.c. dell’azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell’opera.
Ciò premesso, l’attrice ha agito ex art. 1669 c.c. sulla scorta dei risultati del procedimento ex art. 696bis c.p.c. che, nel contraddittorio di tutte le odierne parti, ha condotto all’ accertamento della sussistenza di vizi tali da ridurre in misura superiore al 50% la funzionalità dell’immobile.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell’art 1669 c.c. sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, sono da respingere considerato che i lavori sono terminati nel marzo 2014 (doc. 3 attrice), le prime segnalazioni dei difetti sono documentate all’ottobre 2020 (doc 5 attrice), la perizia di parte risale al 15 settembre 2021 (doc 1 attrice), per cui lì si colloca il momento della piena consapevolezza delle criticità che affliggono l’immobile, della loro natura e causa(sulla piena percezione in capo al committente dei gravi difetti e della loro derivazione causale Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/09/2014 n° 19483; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017).
quanto all’emersione dei difetti, il CTU li ha definiti occulti nel senso di presenti all’atto della realizzazione dell’intervento della convenuta ma manifestatisi anni dopo.
Dunque:
entro il decennio di compimento dell’opera, nel giugno 2021, sono compiutamente emersi i gravi difetti lamentati dall’attrice e si è avuta consapevolezza della loro derivazione causale;
nel settembre 2021 la committente ha depositato il ricorso ex art 696bis c.p.c., notificato alla resistente il 30.9.21, in uno al decreto di fissazione dell’udienza, ad esito del quale, con l’elaborato datato 24.3.2022, hanno avuto conferma le anomalie lamentate e la loro causa;
in data 1.8.22 è stata radicata la presente azione.
I termini decennale, annuale per la denunzia e annuale per l’azione, prescritti dall’art 1669 c.c., risultano, pertanto, tutti rispettati.
Ciò premesso, il CTU, nell’ambito del procedimento di istruzione preventiva è pervenuto a conclusioni motivate e coerenti che sono condivisibili e in quanto tali fatte proprie dal Tribunale.
L’ausiliario ha accertato che le anomalie allegate nel ricorso ex art 696bis c.p.c. sono esistenti;
precisamente l’ausiliario ha riscontrato che in tutti i locali in cui dall’appaltatrice sono state posate le piastrelle queste per oltre il 50% risultano staccate dal fondo e, in misura minima, presentano fessurazioni, crepe, deformazioni;
le cause di dette criticità sono state individuate, quanto al distacco delle piastrelle di grande formato (50%), nella omessa realizzazione di una posa a campo pieno e nella mancata osservanza dell’obbligo di eseguire la posa con doppia spalmatura, quanto alle crepe e/o deformazioni di alcune piastrelle, in particolare in cucina e in bagno, nel presumibile strato di sottofondo (massetto) non irrigidito da una rete in maglia di acciaio a metà della sezione dello strato cementizio, con la funzione di assorbire e contrastare le dilatazioni del sottofondo sia durante la realizzazione che successive. Trattasi dunque di carenze relative alla posa e dunque attribuibili all’opera della resistente;
il CTU, peraltro, ha individuato “una minima responsabilità della allora ricorrente che, ingenuamente, come spesso accade per modesti lavori di manutenzione straordinaria, non ha valutato di coinvolgere un professionista per la progettazione e direzione dei lavori”;
ha concluso, poi, che i difetti riducono in misura superiore al 50% la funzionalità dell’immobile e ha stimato in € 17.782,00 oltre IVA il costo degli interventi rimediali descritti alle pagg. 17,18 dell’elaborato.
Dunque, è ravvisabile il presupposto dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c., strumento azionato dalla committente (Cass. civ. n. 24230/2018:
“I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura; Cass. civ. n. 29218/2017).
Considerato che la committente si è affidata a impresa del settore doveva contare sulla professionalità di che si è assunta un’obbligazione di risultato frutto del rispetto delle regole tecniche e dell’arte;
pertanto alcun addebito può esserle mosso, né, del resto, l’appaltatrice può pretendere di limitare la sua responsabilità allegando la mancanza di un soggetto che avrebbe dovuto monitorarla.
In definitiva la pretesa risarcitoria attorea relativamente al danno di carattere patrimoniale va accolta nella sua integralità, senza la decurtazione del 10% proposta dal CTU;
la convenuta deve pertanto essere condannata a risarcire all’attrice il danno quantificato in € 17.782,00 oltre IVA, oltre alle spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva pari a € 1.534,75 oltre CP e IVA per onorario del CTU, € 550,00 per spese del CTU, come da decreto di liquidazione del 31.3.22, € 2337,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA per compenso del difensore, € 286,00 per esborsi;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non merita accoglimento la domanda risarcitoria con riguardo al danno da disagio durante i lavori (14 gg) lamentato in citazione perché non provato;
invero,
il capitolo di prova n 11 articolato dall’attrice nella memoria ex art 183.6 n 2 c.p.c. attiene ad altro aspetto non dedotto tempestivamente (al disagio per dover fare attenzione a crepe e sconnessioni delle piastrelle e mascherarle per ragioni estetiche).
Merita accoglimento l’eccezione di inesistenza della polizza assicurativa tra all’epoca dei fatti, considerato che l’appalto per cui è causa risale al 2013 e la polizza “RAGIONE_SOCIALE” n. 2010/03/NUMERO_DOCUMENTO (doc 1 terza chiamata) è scaduta il 7.10.2011 e, considerato che non risultano essere stati versati i relativi premi, non si è tacitamente rinnovata ma anzi è stata annullata come emerge dal doc 3 terza chiamata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14, 37/18 e 147/22, e con riduzione della fase istruttoria in proporzione all’attività resa.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunziando, condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del danno, € 17.782,00, oltre IVA ed € 1.534,75 oltre CP e IVA, € 550,00, € 2.337,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, € 286,00, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda svolta da nei confronti di condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali di questa causa liquidate in favore dell’attrice in € 322,60 per esborsi, € 4237 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. e in favore della terza chiamata in € 3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 2.1.2025 IL GIUDICE dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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