N. R.G. 22065/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._769_2025_- N._R.G._00022065_2023 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025
nella causa civile d’appello iscritta al n. r.g. 22065/2023 promossa da:
difeso dall’avv. NOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO 17015 CELLE RAGIONE_SOCIALE APPELLANTE contro difeso dall’avv. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO 10128 TORINO APPELLATO APPELLATO contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in via principale, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, riformare integralmente la sentenza n. 1658 del 11/5/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino a conclusione del giudizio R.G. 4186/2019 per tutte le ragioni esposte in atto accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del sinistro verificatosi in Torino, intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO il giorno 09/11/2015, ore 14:00 circa, con la vettura dell’allora società accertare e dichiarare che in applicazione del risarcimento diretto previsto dall’art. 149 D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., nonché delle condizioni di polizza sottoscritte (c.d. mini-kasko), la società è tenuta al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima per il menzionato sinistro stradale e, per l’effetto, condannare la società (c.f.: ), corrente in Trento, INDIRIZZO, in persona del proprio legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall’allora società ed esposti in atti, ammontanti ad € 16.033,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto e sino al giorno di effettivo soddisfo, ovvero della differente somma emergente in corso di causa, da corrispondersi all’avente causa dell’allora il conchiudente Signore condannare la società (c.f.: ), corrente in Trento, INDIRIZZO in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla ripetizione in favore del conchiudente delle spese di lite corrisposte in ossequio alla sentenza appellata, oltre alla relativa imposta di registro; Con vittoria delle spese, dei compensi di giudizio e degli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare e pregiudiziale nonché di merito:
Dato atto che la parte appellante introduce domanda a titolo contrattuale mai introdotta in primo grado e comunque mai introdotta con l’atto di citazione (sub V – polizza mini RAGIONE_SOCIALE – atto di appello), dato atto che non accetta il contraddittorio su tale domanda nuova ed eccepisce comunque l’intervenuta prescrizione, con espresso richiamo a quanto argomentato in narrativa sul punto, respingere ogni domanda proposta a tale titolo in quanto nuova, inammissibile e comunque prescritta.
In via preliminare e pregiudiziale nonché di merito:
Accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello anche ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Subordinatamente e comunque Per le ragioni tutte di cui in atti e sottoesposte, accertare e dichiarare, in via preliminare, pregiudiziale ed istruttoria, l’intervenuta decadenza della parte appellante da qualsivoglia eventuale ulteriore o reiterata istanza istruttoria NEL MERITO Sulla base della documentazione agli atti e comunque, RIGETTARE, in quanto infondato in fatto e in diritto, il gravame ex adverso proposto, con conferma della sentenza n. 1658/2023 resa dal Giudice di Pace di Torino, Dr. Rivello, nella vertenza RG 4186/2019 pubblicata in data 11 maggio 2023 In ogni caso e comunque respingere ogni avversaria domanda.
Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite oltre ad I.V.A. e C.P.A., con rimborso spese in via forfettaria nella misura del 15% L.P.F. del precedente e presente grado di giudizio e successive occorrende tutte.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1658/2023 pubblicata il 11/5/2023 dal Giudice di Pace di Torino
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi gli antefatti del presente giudizio di appello •
Il giorno 9/11/2015 in Torino si verificava un sinistro stradale tra la autovettura condotta il leasing da e quella di ;
le parti sottoscrivevano il sulla base del CAI domandava il risarcimento alla propria assicurazione • L’Assicuratrice, riteneva il sinistro concorsuale;
quindi, offriva la liquidazione nella relativa quota parte ritenuta (50%).
• Era svolta una ATP dinanzi al Giudice di Pace con cui il perito quantificava il danno e considerato il valore del veicolo, riteneva antieconomica la riparazione.
Il giudizio di primo grado r.g. 20885/2016 citava in giudizio per ottenere il risarcimento integrale del danno;
si costituiva in giudizio, opponendosi poiché riteneva concorsuale la responsabilità nel sinistro;
• il Giudice di Pace di Torino, escusso il teste, e respinte le ulteriori istanze istruttorie dell’attrice (ordine di esibizione schema di funzionamento delle lanterne semaforiche e CTU), con sentenza Contr n.
3339/2017 respingeva la domanda attorea ritenendo non assolto l’onere della prova relativo alla dinamica di sinistro e condannava l’attrice alle spese di lite.
Appello dinanzi al Tribunale r.g. 5160/2018 appellava la sentenza, sostenendo che il GdP avesse invertito l’onere della prova e disatteso la presunzione legale derivante dall’art. 143 CdA, ed in ragione della pronuncia medio tempore emessa dal S.C. (n. 21896/2017), contestava anche in via pregiudiziale la nullità della sentenza e del giudizio per pretermissione del litisconsorte necessario.
• Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5525/2018 (cfr.doc.5 fascicolo di primo grado), dichiarava nulli sia la sentenza sia il giudizio di primo grado e compensava le spese di lite.
Riassunzione del giudizio in primo grado R.G. 4186/2019 nel frattempo posta in stato di liquidazione, ha riassunto il giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, reiterando le domande di risarcimento dei danni subiti:
A) Valore vettura (residuo): € 5.573,00.
B) Spese per A.T.P. (R.G. 848/2016): totale € 4.201,13.
C) Esborsi conseguenti al sinistro: € 2.019,36.
D) Disagio e disservizio patito per l’assenza vettura: € 4.240,00.
Totale complessivo: € 16.033,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
si è costituita ed ha reiterato le pregresse difese di concorsualità del sinistro ex art. 2054 c.c..
• Dopo svariate e sfortunate vicende ( emergenza COVID;
il Giudice assegnatario della causa veniva sollevato dall’incarico;
il fascicoli di parte venivano smarriti;
la causa veniva rimessa sul ruolo), con sentenza n. 1658 pubblicata l’11.5.2023, il Giudice di Pace, ritenendo non assolto l’onere probatorio da parte di respingeva le domande dell’attrice condannandola al pagamento delle spese.
Il giudizio di appello in qualità di amministratore e poi liquidatore della posta in liquidazione e poi cancellata da registro delle imprese, in data 9.11.2020, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Questi i motivi:
• il Giudice di prime cure ha disatteso il valore probatorio del modello CAI firmato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro ed ha ritenuto erroneamente che parte attrice non avesse assolto al suo onere probatorio;
• contraddittoriamente ha poi respinto le istanze istruttorie di esibizione ex art. 210 dello schema di funzionamento delle lanterne semaforiche e di CTU;
• il Giudice di Pace di Torino ha erroneamente valutato la testimonianza assunta del sig. nonché l’offerta reale avanzata dall’allora convenuta che evidentemente in un primo momento aveva ritenuto che dal emergesse la esclusiva responsabilità del sig. • nella sentenza è omessa la motivazione riguardo alla misura del concorso colposo nel sinistro;
• il Giudice ha argomentato in merito a condizioni di polizza che l’assicurazione non aveva prodotto in giudizio;
• la pronuncia è comunque errata nella parte in cui non ha riconosciuto le spese di demolizione, trasporto e noleggio.
• Ha omesso di pronunciarsi con riguardo alla domanda di refusione delle spese di ATP.
• In ogni caso parte attrice ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dei danni patiti in ragione della assicurazione RAGIONE_SOCIALE di cui godeva, con refusione di quanto già pagato in ragione della sentenza appellata.
L’appellata si è costituita ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, svolgendo le seguenti difese:
• Parte appellante non ha assolto all’onere probatorio su di lei gravante poiché nel modello CAI non vi è alcuna assunzione di responsabilità del veicolo antagonista;
nessun teste ha confermato la responsabilità del veicolo condotto dal ;
non sono sopravvenuti gli agenti accertatori;
• correttamente il Giudice di prime cure ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 2° comma c.p.c.;
• all’esito dell’accertamento tecnico preventivo, ed in considerazione degli accertamenti svolti in punto responsabilità, -in data 18.05.2016- ha corrisposto alla parte appellante l’importo di € 3568,00, somma ulteriore rispetto a quanto già risarcito stragiudizialmente pari ad € 2759,00, per un totale di €6.327,00, somma pienamente satisfattiva di quanto dovuto.
• È inammissibile la domanda nuova proposta dall’appellante di risarcimento del danno sulla base Contr della polizza RAGIONE_SOCIALE in quanto titolo nuovo, ben diverso rispetto all’azione proposta ex art. 149 C.d.
COGNOME
La causa è stata trattenuta in decisione in data 6.2.2025 ai sensi dell’art. 281 quinquies 1° comma c.p.c., senza svolgere attività istruttoria.
*****
Sul primo motivo di appello:
errata valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado ed errata applicazione dei principi di ripartizione dell’onere della prova.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che “ La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Parte attrice infatti non è stata in grado di provare in giudizio le circostanze di fatto poste alla base delle sue domande.
Il modulo CAI prodotto in atti, si limita a riportare le manovre eseguite dai due veicoli al momento della collisione, mentre entrambi stavano compiendo la manovra di svolta a sinistra, provenienti dalle opposte direzioni di un medesimo corso.
” Parte appellante ha contestato la decisione di primo grado che non aveva correttamente valutato, a suo dire, la portata probatoria del CAI a doppia firma, con cui si era assunto la responsabilità del sinistro occorso con la vettura di ha invece sostenuto che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che le dichiarazioni rilasciate nel CAI provano solo che vi era stato un urto tra i due veicoli, e non che il avesse inteso assumersi la responsabilità del sinistro.
Le parti dunque non discutono in merito alla portata probatoria del modulo CAI, che pacificamente ai sensi dell’art. 143 2° comma C.d.
A. costituisce una presunzione semplice per superare la quale incombe sulla parte che ne disconosce la veridicità fornire la prova contraria;
discutono piuttosto sul significato da dare alle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel sinistro e cioè sul fatto che il si sia o meno assunto la responsabilità del sinistro.
Nel modulo CAI si leggono la seguenti dichiarazioni:
➢ nel riquadro riservato al veicolo B condotto da :
“Svoltavo per dir opposta e ho urtato la Polo A sul fianco” ;
➢ nel riquadro riservato alla vettura A di stavo svoltando in INDIRIZZO quando venivo urtato da B sul fianco DS.
Il disegno sul CAI raffigura i due veicoli che provengono in direzione opposta l’uno all’altro (su INDIRIZZO Lecce), e nell’eseguire la medesima manovra di svolta a sinistra sul INDIRIZZO in direzione opposta, in prossimità dell’incrocio, entrano in collisione:
in particolare la parte anteriore destra della Punto (veicolo B) urta la fiancata destra della Polo (veicolo A).
Benchè nel CAI non sia riportata una espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del conducente della Punto, sig. , non di meno la pur scarna descrizione del sinistro, va interpretata nel senso che l’urto sia stato provocato da quest’ultimo:
la vettura di veniva urtata¸ la vettura di urtava.
Dunque l’una vettura ha subito l’urto;
l’altra lo ha determinato.
La ricostruzione della dinamica da parte dei due soggetti convolti, combacia perfettamente;
i due conducenti cioè hanno ricostruito l’evento nel medesimo modo.
L’intenzione delle parti di addossare la responsabilità a colui che urta emerge dalle dichiarazioni CAI, non dovendosi necessariamente pretendere un gergo tecnico e giuridico, da soggetti che non necessariamente ne dispongono.
Al di là di non opportuni sofismi per cui nel comune discorrere “urtare” evidentemente non significa “avere la responsabilità dell’urto” deve ritenersi che in occasione della compilazione del CAI, in cui chiaramente le parti discutono e determinano tra di loro a chi spetti la responsabilità del sinistro, l’espressione in negativo- subire l’urto – e l’espressione in positivo – determinare l’urto – debbano senz’altro essere intesi nel senso comune che un veicolo sia andato addosso all’altro e quindi abbia provocato il sinistro. Del resto, a contrario, è difficile immaginare che se il non avesse inteso assumersi la responsabilità, avrebbe mai scritto di aver urtato la polo sul fianco.
Verosimilmente avrebbe giustificato di aver urtato il veicolo di perché lo stesso era in posizione irregolare o aveva commesso qualche altra scorrettezza che lo aveva indotto ad urtarlo.
In conclusione si deve ritenere che si è assunto la responsabilità di aver urtato lui la vettura RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cui dal on emerge alcun addebito.
Interpretato così il CAI, e cioè nel senso che il si era assunto al responsabilità del sinistro, non incombeva su alcun ulteriore onere della prova in punto responsabilità del veicolo antagonista, in forza della presunzione di cui all’art. 143 2° comma C.d.Ass.
L’assicurazione piuttosto, che ha contestato la valenza probatoria del CAI, avrebbe dovuto offrire prove per superare la presunzione di responsabilità del sinistro a carico del , che se l’era assunta.
L’odierna appellante tuttavia non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a superare la presunzione semplice.
Per completezza vale la pena evidenziare che nel giudizio di primo grado r.g. 4186/2019, il teste ha riferito di non aver visto l’urto ma di aver visto solo la che veniva sbalzata a seguito dell’urto, senza nulla aggiungere in merito alla dinamica del sinistro.
Ben poco può trarsi da questa Contr deposizione se non il fatto, già dichiarato nel CAI che sia stata la Punto del ad andare contro la Polo di RAGIONE_SOCIALE, appunto sbalzandola davanti al teste.
In conclusione sul punto, deve ritenersi che parte appellante abbia fornito la prova della esclusiva responsabilità del sinistro in capo al ai sensi dell’art. 143 C.d. Ass..
Va quindi riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onere di provare in giudizio il fondamento della sua domanda, con conseguente applicazione del criterio sussidiario previsto dall’art. 2054 2° comma c.c..
Queste argomentazioni che hanno condotto a ritenere sussistente la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, rendono inutile soffermarsi sulle ulteriori contestazioni sollevate dall’appellante in merito al fatto che in primo grado non fossero state accolte le sue ulteriori istanze istruttorie.
Sul risarcimento del danno L’atp in data 2.5.2016 ha quantificato il danno al veicolo in € 11.775,12 IVA inclusa ( essendo stata ormai posta in liquidazione non può considerarsi l’importo di € 9.651,74 – cioè con IVA esclusa- che la ditta, solo ove tempestivamente risarcita, avrebbe potuto portare in detrazione) ed ha ritenuto la riparazione antieconomica perché al momento del sinistro il veicolo aveva un valore di € 11.900,00.
Questo è il danno che va riconosciuto all’appellante e cioè la totale perdita del mezzo che non valeva la pena riparare.
Il danno patito di € 11.900 stimato dal CTU in data 2.5.2016 (data della perizia) può ritenersi liquidato al momento del sinistro avvenuto poco prima in data 9/11/2015.
Da questo importo vanno detratti € 6.327,00 corrisposti da in due trances, una di € 2.759,00 prima dell’ATP( in data non meglio chiarita dalle parti);
l’altra di € 3568,00, dopo l’atp il 18.05.2016.
La prossimità della liquidazione parziale del danno alla data del sinistro (pochi mesi), esime dalla necessità di una rivalutazione parziale del dovuto fino al pagamento di quegli importi.
L’importo residuo di € 5.573 (€ 11.900 – € 6.327,00 ) ancora dovuto deve essere a questo puntro rivalutato dalla data di pagamento dell’acconto – 18.5.2016- fino all’attualità, con gli interessi sulla somma via via rivalutata, per l’importo di € 7.382,28 ( di cui € 1.148,04 per rivalutazione ed € 661,24 per interessi).
Sulla somma così calcolata sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pronuncia al saldo.
Il risarcimento dovrà essere corrisposto dall’Assicurazione chiamata in giudizio ex art. 149 C.d.Ass. e dal responsabile civile, in via solidale tra loro.
Parte appellante ha contestato la decisione di primo grado anche nella parte in cui sulla scorta della responsabilità concorsuale, non può del pari trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di demolizione, trasporto e noleggio, posto che la polizza garantiva direttamente all’assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, oppure al luogo indicato dall’assicurato, entro un raggio massimo di 70 Km dal luogo del sinistro, con relativo costo a carico della compagnia assicuratrice. La polizza inoltre, prevedeva sia il recupero diretto del veicolo sia la sua demolizione, con spese a totale carico della assicuratrice d inoltre l’ulteriore possibilità di ottenere a disposizione un’autovettura sostitutiva per un massimo di cinque giorni consecutivi, con spese a totale carico della detta compagnia assicuratrice.
” Questi i motivi dell’appello sul punto:
le condizioni generali di polizza indicate dalla controparte (pagine 6–9 comparsa – doc. 6) riguardavano altro contratto e non corrispondevano né alla relativa propria produzione richiamata, né, in ogni caso, alle condizioni effettivamente vigenti tra le parti:
esse erano quelle “mod. X0424.0 edizione febbraio 2015” (cfr. polizza – doc.b2 R.G. 20885/2016);
le c.d. condizioni di “garanzia e assistenza”, ivi previste, erano vessatorie ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc:
trattasi di garanzie sottoposte a decadenza ed è inesistente la relativa sottoscrizione per espressa approvazione;
comunque esse sarebbero state disattese dalla stessa Assicuratrice, non già dall’Assicurata, la quale avrebbe dovuto offrire le prestazioni ivi descritte a seguito della (pacifica) denuncia del sinistro.
Le doglianze di parte appellante non possono essere condivise per i seguenti motivi parte appellante ha contestato le condizioni generali di polizza prodotte da sostenendo che queste afferivano ad altro contratto, senza spiegare tuttavia a quale;
ha sostenuto che al contratto mod. TARGA_VEICOLO edizione febbraio 2015 afferivano altre condizioni generali che tuttavia non sono prodotte in atti unitamente alla polizza (doc. 2 parte appellante).
La contestazione così sollevata è generica.
Le condizioni di garanzia ed assistenza relative al traino e demolizione del mezzo ed al noleggio di una vettura sostitutiva1 non possono essere ritenute vessatorie poiché non stabiliscono una 1 art. 1.1
CGA mod.
TARGA_VEICOLO.TARGA_VEICOLO richiamate in polizza “1.1
Traino
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km.
dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di errato rifornimento del carburante.
La Società terrà a limitazione di responsabilità della ma piuttosto una modalità perché il cliente possa usufruire della garanzia aggiuntiva che ha accettato.
La scelta discrezionale di non fruire del beneficio previsto nella polizza non può ribaltarsi su maggiori costi a carico di.
Tali spese che avrebbe potuto evitare usufruendo dell’assistenza della assicurazione, non possono quindi essergli risarcite ai sensi dell’art. 1227 2° comma c.c..
Sulla minikasko L’assicurazione è stata chiamata in giudizio ex art. 149 C.d.A. per responsabilità extracontrattuale.
È domanda nuova e quindi inammissibile quella proposta per la prima volta in appello da relativa al risarcimento del danno in forza di assicurazione minikasko, atteso che tale domanda non si fonda sull’art. 149 C.d.A. ma piuttosto sul diverso titolo contrattuale Sulle spese di ATP Parte appellante ha censurato al sentenza di primo grado anche in merito al mancato riconoscimento delle spese di ATP.
L’appello sul punto è fondato.
proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.3.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
art. 1.4
CGA mod.
X0424.0 richiamate in polizza:
“Demolizione del veicolo in italia Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15;
Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103;
D. lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’ che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
– libretto di circolazione in originale;
– foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
– targhe autoveicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’ deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. – codice fiscale (fotocopia);
– documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
– documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui
l’ ha disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge;
successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
art. 1.5 CGA mod. X0424.0 richiamate in polizza:
Veicolo in sostituzione in Italia – la possibilità per l’assicurato “qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente… il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un’officina, facendo fede i templari ufficiali della casa costruttrice” di ottenere a disposizione “con spese a carico della Società, un’autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale, per incidente…”. L’atp è stata svolta per la quantificazione dei danni al veicolo che oggi parte appellante, come motivato, ha diritto di vedersi risarcire.
Sono dovute quindi le spese di difesa nell’accertamento tecnico preventivo;
le spese di CTU necessaria alla quantificazione del danno devono essere poste a carico della soccombente.
Sulle spese di lite Nella ripartizione delle spese di lite occorre considerare che è stata accolta la domanda di di risarcimento del danno al veicolo, mentre è stata rigettata la domanda avente ad oggetto il risarcimento degli ulteriori danni.
Per tale motivo si ritiene di dover compensare le spese di lite in ragione del 30% e porre la restante parte a carico di soccombente.
Si ritiene altresì di dover compensare le spese di lite per il giudizio di primo grado r.g. 20885/2016 e per il giudizio di appello che ha rimesso gli atti davanti al giudice di prime cure Tribunale r.g. 5160/2018 alla luce della sentenza Cassazione n. 21896/2017, intervenuta nel corso del giudizio, che ha ritenuto necessaria la partecipazione del danneggiante nella controversia ex art. 149 C.d. Ass. proposta nei confronti dell’ Assicurazione.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell’attività difensiva per ciascun giudizio con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00.
• Per questo giudizio di appello successivo all’entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 – con la precisazione che non vengono liquidati compensi per l’attività istruttoria – che non è stata svolta- i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio € 777,00 per la fase introduttiva € 1.701,00 per la fase decisionale Totale € 3.397,00 • per il giudizio di primo grado R.G. 4186/2019 concluso con sentenza in data 2.5.2023 successiva all’entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio € 352,00 per la fase introduttiva € 567,00 per la fase istruttoria € 746 per la fase decisionale Totale € 2.096,00 • Per il giudizio di primo grado r.g. 20885/2016 concluso con sentenza n. 3339/2017 compensa le spese di lite tra le parti • Per il giudizio di appello dinanzi al Tribunale r.g. 5160/2018, compensa le spese di lite tra le parti • Per l’ATP nel procedimento r.g. 848/2016 e quindi in applicazione del DM 55 del 10 marzo 2014, i compensi sono così liquidati:
€ 567,00 per la fase di studio € 709,00 per la fase introduttiva € 1061,00 per la fase decisionale Totale € 2.337,00.
Spese di CTU a carico di parte appellata In forza della presente pronuncia parte appellata dovrà provvedere alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza riformata.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 1658/2023 del Giudice di Pace di Torino, proposto da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna a pagare in favore di € 7.382,28, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuta parte appellata alla restituzione in favore di di quanto percepito in esecuzione della sentenza riformata;
compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 30% e condanna , al rimborso della restante parte delle spese in favore di liquidandole per l’intero come segue:
• per questo giudizio di appello in € 3.397,00 per compensi ed 355,50 +27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio di primo grado in € 2.096,00 per compensi ed 237,00 +27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti nel giudizio r.g. di primo grado r.g. 20885/2016 e nel giudizio d’appello dinanzi al Tribunale r.g. 5160/2018;
condanna , al rimborso delle spese di ATP r.g. 848/2016 in favore di liquidandole in € 2.337,00 per compensi ed € 118,50 + € 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU nel procedimento r.g. 848/2016 a carico di Torino, 13/02/2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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