Responsabilità medica, portata non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi (e, specularmente, in quelle di cui alla L. n. 24 del 2017).
L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5.
Entrambe le norme non possono ritenersi, in assenza di specifica disposizione transitoria, non contenuta né nella stessa L. n. 189 del 2012 (o nel decreto legge convertito) o nella successiva L. n. 24 del 2017, avere efficacia retroattiva.
Esse, pertanto, conformemente all’articolo 11 preleggi regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore.
Deve, inoltre, ribadirsi che secondo la lettura data dalla Suprema Corte alla L. n. 189 del 2012, articolo 3, comma 1, nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limita ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configura la responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (Cass. n. 08940 del 17/04/2014).
La L. n. 189 del 2012, articolo 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui “resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c.” e l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c. non e’ che l’obbligo di risarcire il danno.
La L. n. 189 del 2012, articolo 3 nel richiamare l’articolo 2043 c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l’oggetto dell’obbligazione.
Analoghe conclusioni in termini di non applicabilità a fattispecie verificatesi prima del 01/04/2017 valgono, giusta quanto rilevato con riferimento alla mancanza di norme transitorie, anche per la successiva L. 8 marzo 2017, n. 24.
In linea generale può richiamarsi l’orientamento oramai risalente della Suprema Corte, che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): “In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l’interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la “mens legis”, rivolta a attuarla implicitamente, sull’unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro.
Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l’interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l’interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell’articolo 11 disp. gen.”.
Con specifico riferimento alla materia della responsabilità civile si è affermato (Cass. n. 13158 del 10/09/2002): “La disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva, e pertanto non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore”.
Sulla portata non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi (e, specularmente, in quelle di cui alla L. n. 24 del 2017) valgano le seguenti considerazioni:
1. La questione della applicazione retroattiva della L. n. 189 del 2012 e della L. n. 24 del 2017 ai processi in corso, ed iniziati in epoca precedente, rispettivamente, al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017, è stata affrontata e variamente risolto da alcune sentenze di merito.
2. In favore della retroattività della normativa si è espresso il Tribunale di Milano, con la sentenza 11.12.2018 n. 12472, mentre, nell’opposto senso della irretroattività della norma di cui alla L. n. 24, articolo 7 si sono espressi il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1806 del 2017 e il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18685/2017.
3. E’ convincimento della Suprema Corte che meriti accoglimento il secondo degli indirizzi interpretativi sopra riportati.
Viene, pertanto affermato il seguente principio di diritto:
Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (per tale ultimo principio, funditus, Cassazione Sez. 3, sentenza in causa R. G. n. 05361/2017 deliberata all’udienza del 04/07/2019, depositata in pari data della presente).
Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 28994 del 11 novembre 2019
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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