N. R.G. 1114 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLODI ANCONA SEZIONE PRIMA Riunita in camera di consiglio
con l’intervento dei sigg.
magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Avv. NOME COGNOME Giudice NOME Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._909_2024_- N._R.G._00001114_2021 DEL_10_06_2024 PUBBLICATA_IL_10_06_2024
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, posta in decisione all’udienza del 30 gennaio 2024 e promossa con l’Avv. COGNOME NOME COGNOME CONTRO con l’Avv. COGNOME NOME
, con l’Avv. NOME COGNOME con l’Avv. NOME COGNOME CONTRO Sentenza del Tribunale di Macerata n. 680/2021 del 29/06/2021 C.F. C.F. C.F.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
si è sottoposto presso la Casa di cura Dr. ad intervento chirurgico per deviazione del setto nasale il 4 aprile 2013.
Sostenendo la negligenza dell’intervento ha citato la Casa di cura per responsabilità medica.
si è costituita resistendo e chiamando in causa il Dottor che ha eseguito l’intervento, e i chiedendo manleva.
Entrambi i chiamati si sono costituiti resistendo (e l’assicurazione rifiutando copertura).
Nelle more del giudizio di primo grado è deceduto il Dottor e la causa è stata riassunta nei confronti degli eredi Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta la domanda proposta dall’attore;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati;
3) condanna l’attore a rifondere alla convenuta e ai terzi chiamati le spese di lite che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.795,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Ha interposto tempestivo appello il , si sono costituiti gli appellanti resistendo.
L’appello si impernia su una duplice, convergente doglianza:
i Ctu che hanno escluso negligenza, hanno errato la loro valutazione, il primo giudice si sarebbe adagiato acriticamente sugli esiti della perizia.
I due profili consentono trattazione congiunta.
Ora, vi è da considerare che, certo, il primo giudice non si è diffuso nel commento critico alla ctu depositata, ma ha anche spiegato il motivo:
“I CTU, infatti, con valutazione esente da osservazioni critiche delle parti nei termini all’uopo concessi…”.
In effetti, questa Corte ha potuto apprezzare che né il consulente di parte dell’appellante, né quello degli appellati, ha avuto nulla da osservare rispetto alla ricostruzione anamnesica ed alle considerazioni medico legali svolte dal collegio peritale nel corso delle operazioni.
Le osservazioni alla perizia sono state depositate a lavori conclusi (perizia depositata il 15.02.21) il 7 aprile 2021 allegate a deduzioni d’udienza dal Difensore.
Queste osservazioni si limitano a sostenere, senza alcuna base scientifica, che siccome l’appellante si è dovuto sottoporre (dopo l’intervento di che trattasi) ad un secondo intervento, il 21 ottobre 2014, il primo per forza doveva essere errato.
, i Ctu di primo grado hanno spiegato che il quadro sintomatico presentato dal dopo il secondo intervento, sostanzialmente ripropone i medesimi disturbi presenti dopo il primo intervento chirurgico:
quindi il secondo intervento non ha risolto nulla.
Hanno altresì evidenziato, i Ctu, il rilievo all’esame diretto, in corso di secondo intervento chirurgico, di una condizione di particolare impegno cicatriziale e la risultanza, all’esame istologico, della presenza di alterazioni di ordine distrofico e finanche calcifico mucosale.
Tali evidenze, unite alla presenza di fattori di particolare rilievo disfunzionale, quale una sindrome ostruttiva delle apnee notturne, rappresentano complessivamente elementi che corroborano l’ipotesi di un insuccesso non prevedibile o, comunque, non prevenibile da parte del sanitario operante presso la struttura.
Pertanto è evidente che difetta la prova di un nesso di causalità efficiente tra le condizioni di salute attuali (quindi anche dopo il secondo intervento) e l’intervento incriminato.
E’ principio pacifico quello per cui il paziente danneggiato ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso (ex multis Cass.22 settembre 2023, n. 27151) e questa prova nella fattispecie difetta.
In definitiva l’appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell’appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da nei confronti di così provvede:
rigetta l’appello, condanna l’appellante alle spese, che liquida in euro 9.991,00 per ogni appellato (considerando una sola parte) oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 IL CONSIGLIERE REL.
Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott.
NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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