fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità medica per omessa defibrillazione tempestiva

La sentenza affronta il tema della responsabilità medica in caso di omessa o ritardata diagnosi o trattamento sanitario. Il giudice, pur riconoscendo la complessità e l’imprevedibilità di alcune situazioni cliniche, ribadisce l’obbligo del medico di agire con la massima diligenza e prudenza, utilizzando tutte le conoscenze e le tecnologie a sua disposizione per garantire la salute del paziente. In particolare, la Corte sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo, soprattutto in caso di arresto cardiaco, quando ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

Pubblicato il 01 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1161 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA

SEZIONE PRIMA Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg.
magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Avv. NOME COGNOME Giudice NOME Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._50_2023_-_N._R.G._00001161_2017_DEL_03_01_2023_PUBBLICATA_IL_09_01_2023

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno cui è riunito il n. 1230/2017, posta in decisione all’udienza del e promossa con l’Avv. con l’Avv. domicilio telematico APPELLANTI CONTRO , IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE.
SULLA FIGLIA MINORE con gli Avvocati omicilio telematico con gli Avvocati omicilio telematico C.F. C.F. – APPELLANTI INCIDENTALI CONTRO Sentenza del Tribunale di Fermo n. 19/2017 del

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , alle ore 21:32:22, , madre di ha chiamato il 118 riferendo di essere in vacanza presso il dove la figlia piccola si era sentita male ed aveva perso conoscenza.
L’autoambulanza è partita da ed è giunta in loco dopo 10 minuti e 4 secondi dall’inizio della chiamata.
L’auto medica è stata invece inviata da , ed è giunta in loco dopo 17 minuti e 21 secondi dall’inizio della chiamata.
Il Dott. medico responsabile del soccorso in loco, constatate le condizioni della bambina, tentava di rianimarla, considerando inutile procedere con defibrillazione.
La bambina è arrivata all’Ospedale di alle ore , ove è stata sottoposta ad un intervento di fibrillazione per 45 minuti:
inutile, perché la piccola è morta.
in proprio ed autorizzati dal Giudice Tutelare, quali genitori esercenti la potestà sulle figlie minori tutti anche quali eredi di hanno citato:

Azienda Sanitaria Unica Regionale – Regione (RAGIONE_SOCIALE Marche), – Azienda Sanitaria Unica Regionale – Regione (RAGIONE_SOCIALESRAGIONE_SOCIALE Marche) – Area Vasta – Azienda Sanitaria Unica Regionale – Regione Marche (RAGIONE_SOCIALE Marche) – Area Vasta – Dott. chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Nel merito – accertare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti di cui in narrativa;
– accertare il carente e/o errato trattamento medico ricevuto dalla piccola seguito di chiamata del 118 in data – per l’effetto condannare, il Dott. e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore a pagare:
a favore di la somma di € 308.700,00 (trecentottomilasettecento/00) quale risarcimento del danno (non patrimoniale) jure proprio da perdita del rapporto parentale ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, dalla data del fatto al saldo;
a favore del Sig. la somma di € 308.700,00 (trecentottomilasettecento/00) jure proprio quale risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, dalla data del fatto al saldo;
a favore di la somma di € 134.034,00 (centotrentaquattromilatrentaquattro/00) jure proprio quale risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, dalla data del fatto al saldo;
a favore di la somma di € 134.034,00 (centotrentaquattromilatrentaquattro/00) jure proprio quale risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, dalla data del fatto al saldo;
– per l’effetto condannare, il Dott. e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di 3.535,00, corrisposta dai sig.ri per spese funerarie conseguenti al decesso della piccola In aggiunta a quanto sopra richiesto, e comunque in denegata ipotesi:
– condannare, il Dott. e/o , in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma complessiva di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), o quella minore o maggiore che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia secondo valutazione equitativa, in favore dei sig.ri , ciascuno secondo la propria quota ex lege, quale risarcimento del danno per perdita di chances, per tutti i motivi di cui in premessa. In aggiunta a quanto sopra richiesto e comunque in ulteriore denegata ipotesi:
– condannare, il Dott. e/o , in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore e/o in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore al risarcimento a favore di per ogni altro danno, nessuno escluso, a qualsiasi titolo derivato o derivante dagli omessi e/o carenti e/o inadeguati trattamenti medici ricevuti dalla piccola in data Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi professionali legali.

Costituendosi ha eccepito la carenza di personalità giuridica delle convenute e n. 5 di , stante il disposto di cui alla Legge Regione Marche n. 13/2003 che riconosce personalità giuridica alla sola , nonché la carenza di legittimazione passiva anche dell’ poiché il Dott. non era legato all’azienda con vincolo di dipendenza ma solo con rapporto convenzionale e, nel merito, comunque ha chiesto il rigetto della domanda attrice.

Anche il si è costituito, resistendo.

Espletata l’istruttoria mediante interrogatorio formale del Dott. ed acquisizione di Ctu, il Tribunale ha così deciso:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di:
con riconoscimento della somma di € 93.109,50 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo, calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva;
con riconoscimento della somma di € 93.109,50, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo, calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva;
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori della somma pari ad € 118.503,00 (€ 59.251,50 per ciascuna delle due minori), oltre rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo, calcolati secondo le modalità indicate in parte motiva; condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice, per la somma di € 3.535,00, a titolo di spese funerarie documentate;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, le spese di CTU;
4) visto il D.M. n. 55 del 2014, condanna le parti convenute alla rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 22.861,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e Cpa come per legge.

Ha appellato la sentenza ed il relativo giudizio ha preso l’RG n. 1161/2017.

In tale giudizio si sono costituiti, resistendo e proponendo appello incidentale, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori divenuta maggiorenne con atto datato si è costituita autonomamente in giudizio, di nuovo resistendo e proponendo appello incidentale.

Anche il Dott. si è costituito in tale giudizio, nonostante lo stesso avesse proposto contro la sentenza autonomo appello cui fu assegnato l’RG 1230/2017.

All’udienza del la causa RG 1230/2017 è stata riunita alla RG 1161/2017.

Primo motivo di appello nullità della sentenza per violazione degli artt. 174 e 281sexies cpc.

La fase decisoria del giudizio di primo grado si è svolta come segue:
1) all’udienza del è stata fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc l’ udienza del , concedendo termine per note conclusive sino a dieci giorni prima;
2) le parti hanno depositato i loro scritti difensivi nel termine assegnato;
3) con provvedimento del la causa è stata rinviata d’ufficio al per discussione orale;
4) all’udienza del diverso Giudice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al ;
nella quale udienza il giudice dopo aver discusso oralmente la causa e rilevato che alle parti erta stato concesso il termine per il deposito delle comparse conclusionali, cui avevano provveduto, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies comma II° cpc.

Il fatto che la decisione sia stata pronunciata da giudice diverso da quello che ha provveduto all’istruzione, costituirebbe secondo gli appellanti, violazione dell’art. 174 c.p.c., mentre altro errore sarebbe aver trattenuto in decisione ex art. 281 quinquies comma II° cpc, senza concedere ulteriore termine per memorie, entrambi vizi da cui conseguirebbe la nullità della sentenza.
alla pretesa violazione dell’art. 174 c.p.c. l’inosservanza della disposizione in esame, in difetto di una espressa sanzione di nullità, produce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell’atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. n. 1912/2017; Cass. n. 7622/2010).

Non sussiste, infatti, alcun vizio di costituzione del giudice invalidante la decisione in caso di cambiamento del giudice istruttore originariamente designato (al di fuori dell’indispensabile identità della persona fisica del magistrato che è, invece, prescritta dall’art. 276, comma 1, a pena di nullità, solo fra il giudice davanti al quale sono precisate le conclusioni e quello che decide la causa:
Cass. n. 9052/2000).

Non ha maggior pregio l’ulteriore doglianza, sol che si consideri che nessun vulnus è stato arrecato ai diritti di difesa delle parti, che hanno potuto ampiamente contraddire su ogni aspetto della questione e discusso la causa innanzi al giudice che poi la ha decisa, escludendosi quindi la nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. In margine al motivo, è lamentata una ulteriore criticità, ovvero:durante il periodo di assegnazione del fascicolo alla Dott.ssa precisamente il , il CTU avanzava richiesta di proroga per il deposito dell’elaborato peritale.

Il giorno fascicolo veniva riassegnato alla Dott.ssa COGNOME (annotazione del ore 10.02).

Sempre lo stesso giorno veniva inserita nel fascicolo la proroga accordata al CTU per il deposito della relazione medico-legale.

Tale proroga risulta essere stata concessa lo stesso alle ore 10.24 dalla Dott.ssa e non dalla Dott.ssa COGNOME

Quindi la proroga sarebbe stata concessa da giudice non più titolare del fascicolo.

Anche sotto questo profilo, si deve osservare che la pretesa illegittima dicotomia non ha inciso sull’esercizio dei diritti delle parti nello svolgimento della ctu e quindi non può essersi verificata alcuna nullità, che comunque avrebbe dovuto essere denunciata, ex art. 157 c.p.c. nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.

Secondo motivo di appello :
carenza di legittimazione passiva.
Sostiene l’appellante la carenza di legittimazione passiva in capo alla partendo dal presupposto che il medico intervenuto, Dott. all’epoca dei fatti non era dipendente della Azienda Sanitaria.
L’eccezione è infondata:
non ha alcun rilievo il fatto che il medico operasse come convenzionato o fosse dipendente, ma quello che il sanitario agisce per conto e sotto il controllo dell’ che quindi è tenuta a rispondere, in solido, del suo operato.

Terzo motivo di appello :
l’omesso richiamo a chiarimenti del Ctu, errata valutazione del giudice.
l’appellante che, nel momento in cui il primo giudice ha deciso di discostarsi dal giudizio espresso dal Ctu (che ha giudicato congrui i tempi di intervento) avrebbe dovuto chiamarlo a chiarimenti.
Ora, a parte il fatto che il primo giudice si è discostato dall’opinione del Ctu sull’unico argomento non medico di tutta la perizia:
il tempo di percorrenza dell’autoambulanza e dell’auto medica per giungere sul luogo dell’intervento, e anche non considerando che il perito ha fornito il suo giudizio compulsando google maps (ciò che è alla portata di uno studente delle medie inferiori), non v’è nessuna norma che imponga al giudice di risentire il perito se ritiene di discostarsi dalle sue conclusioni.

Il difforme giudizio è soggetto a critica con l’appello, ciò che è avvenuto nella fattispecie.

Infatti, l’appellante lamenta che male ha fatto il giudice a discostarsi dall’opinione del perito.

Ora, il giudice ha ritenuto l’errore dell’ nell’organizzare il soccorso, consistente nel far partire l’auto medica (il cui tempestivo intervento nel caso di arresto cardiaco è fondamentale) da anziché dall’Ospedale di sulla base della semplice considerazione, di fatto e pacifica, che è più distante da che l’Ospedale di intende giustificare la scelta sostenendo che il percorso dall’ sebbene più breve, avrebbe richiesto più tempo, in considerazione del tipo di viabilità.

Tuttavia ciò è smentito dalle stesse annotazioni relative all’intervento presenti in atti.

Infatti il trasporto della piccola all’ospedale ha avuto i seguenti tempi:
la partenza dell’ambulanza per il Pronto Soccorso di è annotata alle ore 21:57:38 (“inserimento dat.
Paziente 1:
mezzo:
RAGIONE_SOCIALE destinazione:
Osp.
)
con arrivo alle successive ore 22:03:53;
l’auto medica, partita alle ore 21:58:20, ivi giunge alle ore 22:04:13.
Il tempo di ritorno da all’Ospedale di , avvenuto a breve distanza di tempo dall’andata e con le medesime condizioni di traffico, è identico a quello dell’andata, quindi la percorrenza da ha richiesto più tempo.
Dall’Ospedale al campeggio sono stati necessari sette minuti, mentre l’auto medica è arrivata sul luogo del rendez-vous dopo 17′ e 21″ dalla chiamata e dopo 11′ e 17″ dalla partenza da nella migliore delle ipotesi ha impiegato 4 (fondamentali) minuti in più.
Quarto motivo appello difetto e/o illogicita’ di motivazione in ordine al nesso causale tra il comportamento del sanitario e l’evento infausto.

Lamentano entrambi gli appellanti che il Dottor non avrebbe errato nel non praticare una defibrillazione sulla bambina, limitandosi a tentare una rianimazione meccanica.

Il fatto è che, arrivata la bambina all’Ospedale di , i sanitari ne hanno tentato la defibrillazione per 45 minuti:
segno che, addirittura dopo il tempo trascorso dall’arresto cardiaco, le speranze di salvare la piccola erano legate a tale manovra.

La empirica considerazione che precede, è suffragata con ampi richiami a dati obiettivi e della dottrina, dalla relazione del ctu.
La bambina ha avuto un mancamento (in medicina evento lipotimico) alle ed ha perso conoscenza intorno alle ore 21.35/21.36.
L’arresto cardiaco viene individuato dopo 5-6 minuti dalla perdita di coscienza, ovvero intorno alle ore 21.40/21.41, e l’ambulanza è arrivata alle ore , quindi dopo circa due minuti dall’arresto cardiaco.

All’arrivo del dott. fu eseguita una striscia ecg a tre derivazioni che ha documentato una FV ad onde grandi;
questo dato elettrocardiografico conferma che la FV era insorta e che quindi in quel momento poteva essere messa in atto una defibrillazione.

Peraltro, tale manovra deve essere considerata di routine per un medico di pronto soccorso, con ciò escludendo fondamento alle doglianze degli appellanti che ritengono che la situazione di urgenza debba far considerare la prestazione di particolare difficoltà.

Da tutto quanto consegue che si deve ritenere più probabile che non, che se fosse stato eseguito un intervento corretto, la bambina si poteva salvare.

Motivo comune ad appellanti principali ed incidentali:
il quantum debeatur.

Tutte le parti criticano la sentenza in punto a quantificazione del danno, i soccombenti per eccesso e gli appellanti incidentali, per difetto.

Lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto, nell’applicare quasi il massimo previsto dalla forchetta delle tabelle di Milano, che la famiglia, madre padre e due altre figlie, nonostante la grave perdita, ha potuto mantenere una accettabile consistenza;
a tale doglianza il Dott. aggiunge che il giudice nel determinare il risarcimento avrebbe dovuto valutare che la medesima, dopo l’arresto prolungato subito, avrebbe verosimilmente riportato gravi danni permanenti.

Inoltre, l’ lamenta che il giudice ha disposto la rivalutazione delle somme dall’evento (del 2009), prendendo tuttavia a base le tabelle del 2014, già rivalutate a tale data.

Ritiene la Corte che si deve condividere la quantificazione del danno operata dal primo giudice, che ha dato ampio risalto, in motivazione, ai criteri che hanno presieduto alla quantificazione.

Il Tribunale ha considerato il dolore incommensurabile dei genitori per la perdita del figlio, e quello delle sorelle, il conseguente vuoto esistenziale, le circostanze della morte, che comunque è conseguita ad un evento grave che ha attinto un soggetto già fragile (la bimba soffriva di cardiopatie dalla nascita ed aveva già subito interventi):
in questa situazione prendere a riferimento il massimo delle tabelle Milanesi è indiscutibilmente corretto, cosi come è condivisibile poi ridurlo del 70%. ’ corretta la doglianza dell’ circa l’errore nel disporre la rivalutazione delle somme dall’evento, che dovrà essere corretta a far data dal (data di pubblicazione delle Tabelle).

E’ infondato l’appello incidentale circa il mancato riconoscimento del danno da perdita di chances.

La Corte di Cassazione (2019, n. 28993) ha chiarito che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell’ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non di perdita di chances di sopravvivenza sarà dato di discutere, non potendo incidere sulla qualificazione dell’evento l’equivoco lessicale che richiami la perdita della “possibilità” di una vita più lunga e migliore. Nel caso di specie è già stato risarcito il danno da morte, come conseguenza degli errori dell’ del medico: ciò che esclude la risarcibilità di tale ulteriore voce.

Assorbito ogni altro argomento, si devono respingere tutti gli appelli, escluso quello dell’ relativo alla rivalutaizone e pertanto per il Dott. e gli appellanti incidentali si deve accertare la sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge , n. 228.

Quanto alle spese, la reciproca soccombenza legittima l’integrale compensazione.

La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da nei confronti di , IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE. SULLA NOME e nei confronti di nonché sull’appello incidentale di questi ultimi così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di:
con riconoscimento della somma di € 93.109,50 oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dal dal sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo, con riconoscimento della somma di € 93.109,50, oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dal dal sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore con riconoscimento della somma pari ad € 59.251,50, oltre ed interessi a far tempo dal sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo. con riconoscimento della somma pari ad € 59.251,50, oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dal sulla somma devalutata alla data dell’evento, fino al saldo effettivo.
Compensa integralmente le spese del grado.
Accerta per l’appellante principale Dott. e per gli appellanti incidentali la sussistenza dell’obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall’ articolo 1, comma 17 Legge , n. 228.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del

IL CONSIGLIERE REL.
Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott.
NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati