N. R.G. 27915/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._39_2025_- N._R.G._00027915_2019 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27915/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO presso il difensore COGNOME contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. COGNOME, dell’avv. COGNOME NOME dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in MILANO, INDIRIZZO presso il difensore avv. NOME COGNOME CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
C.F. C.F. C.F. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione di data 8.3.2019 conviene in giudizio l’ , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata tempestiva diagnosi di carenza di Tiamina e vitamina B12 a seguito dell’intervento di sleeve gastrectomy del 24.4.2015.
Si costituisce in giudizio l’ (già , contestando l’addebito di responsabilità, evidenziando che la sintomatologia neurologica era insorta successivamente all’ultimo accesso della paziente presso l’Istituto convenuto e che non era precedentemente rilevabile;
contesta inoltre la quantificazione dei danni.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande attoree.
*** Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata.
Dall’elaborato peritale (in relazione al quale non sono state formulate osservazioni da parte dei CTP) emerge che:
– il 24.4.2015 è stata sottoposta a sleeve gastrectomy in videolaparoscopia presso ;
il decorso postoperatorio è stato regolare, così come è stata adeguata la terapia multivitaminica prescritta, contenente Tiamina (vit.
B1);
– il 3.6.2015 è stata visitata nel reparto di chirurgia generale ed è stato rilevato un calo del peso di 18 kg dall’intervento e un’idratazione ancora scarsa.
In modo corretto e nel rispetto delle linee guida è stata rinnovata la prescrizione della terapia multivitaminica;
– il 30.7.2015 e il 7.8.2015 l’attrice ha fatto accesso al Pronto Soccorso dell’ segnalando vomito.
Durante il secondo accesso (del 7.8.2015) è stata diagnosticata una colica addominale, con incremento sia della frequenza che dell’intensità del vomito e una progressione del calo ponderale;
è stato inoltre consigliato colloquio psicologico per lo stato ansioso della paziente ed è stata ritenuta necessaria una valutazione psichiatrica con lo specialista, che ha formulato una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva reattiva e ha prescritto terapia farmacologica.
Nel corso di questi accessi non è stato consigliato un accertamento dei livelli plasmatici di vitamine, né alcun adeguamento della dieta o della terapia in corso, come era necessario fare dati l’incremento della frequenza e dell’intensità del vomito e la rapida progressione del calo ponderale;
non si è provveduto alla diligente verifica dell’assetto vitaminico e alla conseguente supplementazione vitaminica.
Ciò ha determinato l’evolversi del relativo stato carenziale, responsabile del danno neurologico, come diagnosticato successivamente;
– il 27.8.2015 ha fatto accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi, riferendo una sensazione di intorpidimento alle mani;
è stata sottoposta a consulenza neurologica;
– dal 4.9.2015 al 13.10.2015 la paziente è stata ricoverata all’Ospedale *** per “un disturbo della marcia associato ad alterazione della sensibilità in polineuropatia assonale sensitivo motoria acuta su base carenziale (deficit di Tiamina) obesità”;
in anamnesi viene segnalata una perdita di peso di 50 Kg dall’intervento e la comparsa di progressiva ipostenia ai quattro arti;
a seguito di terapia con Tiamina ad alte dosi vi è stato un parziale recupero delle funzioni motorie e sensitive;
– seguono ulteriori ricoveri e controlli;
– il 30.5.2018, a seguito di visita ortopedica presso l’Istituto INDIRIZZO’Agostino, è stata formulata la diagnosi di “tetraparesi da carenza vitaminica in fase di recupero specie agli arti superiori ma con ipostenia ai muscoli estensori e flessori della caviglia e del piede”.
Delineato il percorso clinico, la CTU ha evidenziato che:
– dalla sleeve gastrectomy possono derivare complicanze neurologiche, causa di deficit funzionali importanti e spesso permanenti;
– le complicanze neurologiche più importanti e frequenti sono rappresentate dalla neuropatia periferica e dall’encefalopatia;
– è rilevante l’apporto vitaminico-nutrizionale che il paziente riesce ad assimilare dopo l’intervento;
– vi è una relazione tra il deficit vitaminico-nutrizionale e l’intensità/frequenza del vomito;
– la particolare rapidità del calo ponderale, il vomito, la iponutrizione, le carenze vitaminiche e di micronutrienti rappresentano le condizioni che determinano la comparsa della neuropatia periferica;
– nello specifico, la paziente, dopo un mese o poco più, aveva perso il 25% del peso iniziale, percentuale che dovrebbe invece rappresentare la perdita media annuale;
il vomito ha contribuito alle carenze e alle turbative di assorbimento;
– le malattie da deficit di tiamina causano un prevalente danno neurologico a carico sia del sistema nervoso centrale che periferico;
– le linee guida internazionali e le molte rewiews (Clinical Practice Guidelines for the Perioperative Nutritional, Metabolic, and Nonsurgical Support of the Bariatric Surgery Patient—2013 Update) suggeriscono che, qualora si rilevi in un paziente un deficit plasmatico di tiamina, occorre una supplementazione di vitamine e micronutrienti dopo l’intervento chirurgico, nonché un periodico controllo dei relativi valori plasmatici, più spesso carenti dopo la chirurgia bariatrica;
– tutti i lavori scientifici sono concordi nell’attribuire un ruolo causale alla rapidità e all’entità del calo ponderale nonché alla presenza di vomito e disfagia, specie se frequenti ed intensi, nella patogenesi della neuropatia da chirurgia bariatrica e, nello specifico peritale, da Sleeve Gastrectomy;
– se il personale medico dell’ avesse svolto in tempo utile (cioè a fine luglio/inizio agosto 2015, in occasione dei due accessi della paziente al Pronto Soccorso della struttura) gli esami necessari per rilevare il calo dei macronutrienti e avessero impostato una tempestiva terapia reintegrante, avrebbero prevenuto il prevedibile danno neurologico che si è invece verificato.
In tali termini deve pertanto essere riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
*** Accertata la responsabilità dell’ convenuto, devono essere affrontati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno, avvalendosi delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
I CTU hanno concluso – ravvisando un danno neurologico periferico a carico prevalente delle estremità degli arti superiori e (maggiormente) inferiori, con accertati disturbi sensitivo-motori – di poter quantificare il danno biologico permanente nella misura del 10%, pari a € 29.625,00, tenuto conto dell’età dell’attrice all’epoca dei fatti (21 anni).
È stato inoltre ravvisato un danno biologico iatrogeno di natura temporanea ascrivibile sia al periodo del ricovero presso l’Ospedale Niguarda nel 2015, sia alla fase successiva di convalescenza, riabilitazione e graduale ritorno alle mansioni ordinarie valutabile in:
– 40 giorni di danno totale pari a € 4.600,00;
– 30 giorni di danno parziale al 75% pari a € 2.587,50;
– 30 giorni di danno parziale al 50% pari a € 1.725,00;
– 90 giorni di danno parziale al 25% pari a € 2.587,50;
per complessivi € 11.500,00.
Il danno biologico ammonta dunque complessivamente a € 41.125,00.
*** Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell’evento di danno (da individuarsi nella data del primo accesso al pronto soccorso dell’ successiva all’intervento, cioè il 30.7.2015) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio – previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall’evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
*** L’attrice ha chiesto la personalizzazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 28988/2019) ha rilevato in proposito che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Non risulta che siano stati allegati, né dimostrati aspetti che possano rivestire i predetti caratteri di peculiarità, idonei a consentire la personalizzazione del danno.
*** Deve essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, l’importo di € 317,85 per spese mediche, la cui congruità è stata evidenziata in sede di CTU.
*** Non risultano altre domande ritualmente formalizzate sulle quali occorre pronunciarsi.
In particolare parte attrice, pur avendo nei propri atti difensivi fatto riferimento alla limitazione della capacità lavorativa, non ha formulato alcuna domanda in merito;
ciò fermo restando quanto evidenziato dai CTU in sede di chiarimenti, ove si esclude la compromissione della capacità lavorativa specifica rispetto all’attività di amministratore di società.
*** Le decisioni in tema di spese processuali, di CTU, di mediazione e di CTP tengono conto:
– dell’accoglimento delle domande dell’attrice, nei limiti di valore entro i quali le stesse sono state riconosciute fondate;
– dell’assenza di supporto probatorio documentale in merito alle spese per l’attività dei CTP e per l’avvio della fase di mediazione;
– dell’ammissione dell’attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e della previsione di cui all’art. 133 D.P.R. 115/2002.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l’ al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 41.125,00 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 317,85, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 30.7.2015 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna l’ alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell’ Milano, 3 gennaio 2025 Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.