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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità per abuso edilizio e risarcimento danni

Il Tribunale ha condannato i proprietari di due appartamenti al risarcimento dei danni subiti dal condominio a causa di un abuso edilizio da loro commesso su una scala condominiale. La sentenza affronta i temi della quantificazione del danno, delle spese di ripristino e del rimborso delle spese legali sostenute dal condominio, anche in relazione a un precedente Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).

Pubblicato il 06 August 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario NOME COGNOME ha pronunziato

SENTENZA N._2541_2024_- N._R.G._00002282_2021 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile n. 2282 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2021 promossa da, con avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusto mandato in attiattore contro NOME COGNOME e con avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusto mandato in atti -convenuti

Oggetto:risarcimento per danni a cose

Conclusioni:
per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate in atti per l’attore:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Firenze, per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto di cui all’atto di citazione e sulla base dell’istruttoria svolta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o respinta, dichiarare la responsabilità, ai sensi di legge, di entrambi i convenuti, Signori e NOME COGNOME, nella realizzazione dell’abuso edilizio sulla scala condominiale per cui è causa e condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, in favore del Condominio di INDIRIZZO INDIRIZZO n.INDIRIZZO, di Campi Bisenzio (FI), nella misura di Euro 3.919,94 (Iva compresa), o nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, quale differenza ancora da corrispondere tra la somma già pagata di Euro 19.800,00 (Iva compresa), come quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo e la somma di Euro 23.719,94 (Iva e, in ogni caso, adottare ogni conseguente pronuncia di legge, anche in ordine al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte della fase sommaria, nella misura documentata di Euro 2.650,00 (compresi oneri fiscali e previdenziali), ritenuta congrua dal CTU (v. doc.4 della CTU), delle spese legali dello stesso procedimento, nella misura documentata di Euro 5.350,00 o nella diversa misura che sarà liquidata, delle spese tecniche di parte relative al presente giudizio, come da progetto di notula e fattura che si depositano e delle spese legali e di negoziazione assistita dello stesso giudizio, come da separata nota che sarà depositata. ”

per i convenuti:
“In preliminare e/o pregiudiziale Rigettare la domanda attorea e dichiarare l’improcedibilità della stessa in quanto avente ad oggetto la stessa somma ingiunta con decreto ingiuntivo, emesso dall’intestato Tribunale n. 12985/2020, non opposto e saldato e pertanto passato in giudicato e per l’effetto dichiarare precluso, anche d’ufficio, ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda, ex artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. e per l’effetto condannare l’attore alla rifusione dei compensi e spese di lite, come da DM 55/2014 e ss.mm, oltre il 15% per spese generali, cpa e iva se dovuta. In via principale e nel merito Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, in quanto già soddisfatta (la scala è stata ripristinata, i costi/danni sono stati saldati come quantificato nell’atp e nel successivo decreto ingiuntivo definito/pagato) e dichiarare che nulla più è dovuto dai sigg.ri NOME COGNOME in merito alla vicenda per cui è causa e per l’effetto condannare il condominio alla rifusione dei compensi e spese di lite (considerando il valore della causa determinato tra € 16.000,00/17.000,00 circa e comunque in un valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00 come dichiarato dai convenuti, non considerando il valore indeterminabile, come dichiarato dall’attore), quantificati come da DM 55/2014 e ss.mm. , oltre il 15% per spese generali, cpa e iva se dovuta.

In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni svolte da questa difesa in via pregiudiziale, preliminare e in via principale, voglia il Giudice adito, indicare l’ammontare eventualmente ancora dovuto dai a titolo di risarcimento del danno derivante dal rifacimento non autorizzato della scala condominiale, considerando sia le somme già incassate dal condominio ( decreto ingiuntivo per capitale e spese legali), sia tutte le somme versate dai per l’atp già svolta (compensi del consulente tecnico d’ufficio Ing. , sia il vantaggio economico tratto dal condominio e dai condomini per il rifacimento integrale della scala (vantaggio estetico e aumento valore dell’immobile) e per la certificazione strutturale (dapprima inesistente) e per l’effetto compensare i compensi e le spese di lite (considerando il valore della causa determinato tra € dall’attore), quantificati come da DM 55/2014 e ss.mm.
, oltre il 15% per spese generali, cpa e iva se dovuta.

In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni svolte da questa difesa in via pregiudiziale, preliminare, in via principale e in via subordinata, liquidare le spese ed i compensi di lite nel minimo dei parametri di legge in vigore, considerando il valore della causa determinato (in € 16.000,00/17.000,00 circa e comunque in un valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00) come dichiarato dai convenuti ( non indeterminabile, come dichiarato dall’attore). … In ogni caso con vittoria di spese, competenze e spese di lite, oltre oneri di legge, con riserva di deposito della nota spese.

” IN FATTO ED IN DIRITTO Si danno per noti i fatti sottesi all’odierno giudizio che è stato preceduto da un procedimento ex art. 696 e 696 bis cpc, depositato dalla sig.ra in data 10/10/2019 (NRG 13933/19) per “…ottenere una valutazione di un tecnico super partes incaricato dal Giudice che verificasse:
– se le richieste danni avanzate dal fossero congrue o meno;
– quale fosse il reale ammontare delle spese da affrontare e dei lavori da eseguirsi relativamente alla scala condominiale; – se vi fosse una responsabilità dei tecnici incaricati dalla Sig.ra per la ristrutturazione” (vedi comparsa di costituzione e risposta).

In sintesi il ha agito nella presente sede per ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento della differenza delle “spese conseguenti all’Ordinanza contingibile e urgente, n.68 del 06/03/2019, di valutazione della sicurezza strutturale dell’edificio, ma anche di quelle conseguenti all’Ordinanza n.94, del 26/03/2019, di ripristino dello stato dei luoghi, per un totale complessivo di Euro 11.405,28, oltre Iva, quale differenza ancora da corrispondere tra l’importo già pagato di Euro 18.000,00, oltre Iva, come quantificato in sede di ctu e l’importo di Euro 29.405,28, oltre Iva, quale spesa documentata in atti e effettivamente sostenuta dal a tale ingiusto titolo”.

La difesa attorea, difatti, ha assunto che il CTU incaricato nel giudizio per ATP avrebbe concluso per la responsabilità della sig.ra precisando:
1) che la scala condominiale integralmente sostituita dalla nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 distinti appartamenti, posti al piano secondo del Condominio attoreo, non era stata realizzata a regola d’arte, 2) che non vi erano soluzioni alternative alla demolizione / ricostruzione della stessa per come ordinata dall’Amministrazione Comunale, 3) che non vi erano evidenze documentali della partecipazione dei tecnici incaricati dalla alla realizzazione dell’abuso, ma solo fondati strutturale ed edilizia, 4) che l’importo per il ripristino della scala doveva indicarsi in €18.000,00, oltre Iva. Il Condominio ha dedotto che il ctu, dopo aver verificato le spese (documentate) sostenute dal medesimo con riferimento alle problematiche nate con la demolizione della scala condominiale da parte della e del Romano (e il suo rifacimento non a regola d’arte) per complessivi Euro 27.200,48, oltre Iva “…ha, poi, quantificato, a forfait, gli stessi costi in complessivi Euro 18.000,00, oltre Iva (v. pag.47 della perizia), così da privare ingiustamente il del rilevante importo di Euro 9.200,48, oltre Iva, da ritenersi, invece, risarcibile. Al suddetto importo, peraltro, deve essere aggiunto quello di Euro 2.204,80, quale ulteriore spesa documentata, sostenuta dal per riprese e piccoli interventi resisi necessari in relazione alla demolizione e ricostruzione della scala (v. doc.15), in modo tale da poter quantificare in complessivi Euro 11.405,28 (Euro 29.405,28, oltre Iva – Euro 18.000,00, oltre Iva), l’esatto ammontare del danno ancora da risarcire al ” (cfr. citazione).

In ogni caso il ha dato atto di aver richiesto, a seguito del deposito della consulenza tecnica preventiva, ed ottenuto dall’intestato Tribunale l’ingiunzione di pagamento n. 4849 del 01/12/2020 (NRG 12985/20), per l’importo di Euro 18.000,00, oltre Iva (Euro 19.800,00), poi, pagato dalla in data 25/01/2021.

Nel costituirsi in giudizio i sigg.ri e NOMECOGNOME dando atto di aver corrisposto al quanto indicato in ctu, hanno eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, l’improcedibilità della domanda secondo il principio del “ne bis in idem” per intervenuto pagamento delle somme richieste;
nel merito hanno lamentato l’eccessività della somma richiesta dal a titolo di ripristino della scala e/o a titolo di risarcimento del danno.

Invitata parte attrice ad esperire il procedimento di negoziazione assistita stante la materia oggetto del presente procedimento, concessi i termini ex art. 183cpc VI comma, la causa è stata istruita con ammissione di CTU tecnica e viebne decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti per come sopra riportate.

***** **** *****

E’ pacifico che ai fini della liquidazione delle spese (legali e tecniche) relative al procedimento di ATP sia necessaria l’instaurazione del giudizio di merito o, più esattamente, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, le spese della procedura di istruzione preventiva oltre che non liquidabili nella stessa sede, non possono essere richieste in un giudizio autonomo bensì soltanto, a questo senso dunque le parti (verosimilmente quella alla quale l’accertamento tecnico è stato favorevole, ma non necessariamente), al fine del recupero delle spese sostenute nell’ambito del citato procedimento hanno l’onere di instaurare il corrispondente giudizio di merito, e di richiedere in quella sede (anche) il rimborso delle corrispondenti spese sostenute nell’ambito del procedimento. Quindi nel caso di rituale acquisizione dell’ATP nel giudizio di merito e di sua utilizzazione ai fini della decisione, le relative spese devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre in tutto o in parte a carico del soccombente, salvo il caso di compensazione (Cass. n. 12759 del 1993, Cass. n. 1690 del 2000, Cass. n 15672 del 2005).

Tali essendo dunque le premesse, deve rilevarsi come il abbia richiesto espressamente, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del presente giudizio, il previo accertamento della responsabilità dei sigg.ri NOME e nel compimento dell’abuso edilizio relativo alla trasformazione di un scala condominiale e, conseguentemente, condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni residuali (cioè quelli non rientranti nell’importo espressamente riconosciuto dal ctu nel procedimento di atp oltre alle spese del proprio ctp e legali), al quale il procedimento di ATP era finalizzato. E’ quindi evidente come il abbia inteso nella sostanza domandare al giudice di effettuare una valutazione, e dunque un accertamento, della fondatezza della propria domanda risarcitoria preannunciata in sede di ATP, quale presupposto per la liquidazione poi delle corrispondenti spese in proprio favore.

In questi termini, di conseguenza, va senza dubbio ritenuta procedibile ed ammissibile l’introduzione del giudizio di merito da parte del al fine di ottenere il rimborso delle spese per compenso straordinario dell’amministratore, legali e di Ctp sostenute come diretta ed immediata conseguenza dell’infondata iniziativa assunta nei suoi confronti dalla sig,ra In particolare, il nella presente sede ha evidenziato come, a seguito dell’abuso edilizio compiuto dagli odierni convenuti, il Comune di ha adottato dapprima l’Ordinanza contingibile e urgente n.68, del 06/03/2019 (doc. 12 della citazione), con la quale sono stati imposti sopralluoghi e saggi urgenti finalizzati al deposito di una relazione di valutazione della sicurezza delle strutture del fabbricato e, poi, l’Ordinanza n.94, del 26/03/2019, di ripristino dello stato dei luoghi, per rendere conforme la suddetta scala alle normative edilizie-urbanistiche e antisismiche- strutturali.

Pertanto, il ha chiesto che venissero riconosciute come dovute tutte le spese sostenute una relazione di valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato, imposta dal Comune di con Ordinanza contingibile e urgente n.68, del 06/03/2019 ed Euro 18.621,51, per i lavori di demolizione e ricostruzione della scala condominiale, imposti dallo stesso Comune, con l’Ordinanza n. 94, del 26/03/2019, di ripristino dello stato dei luoghi, per un totale complessivo di Euro 29.405,28 (oltre Iva) detratto quanto già corrisposto pari ad Euro 18.000,00 (oltre Iva). Il condominio ha altresì specificato che oltre al residuo importo di Euro 11.405,28 (Euro 29.405,28 oltre Iva – Euro 18.000,00 oltre Iva) vi sono da rimborsare le spese tecniche di ctp per Euro 2.650,00 e legali, in misura pari ad Euro 5.350,00, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva.

Si evidenzia che i sigg.ri e NOME non hanno contestato la propria responsabilità solidale, in quanto entrambi proprietari degli appartamenti di cui è causa, nei termini evidenziati nel procedimento di Atp evidenziando di nulla più dovere essendo il danno già stato ampiamente quantificato dall’intestato Tribunale sia nell’atp sia nel decreto ingiuntivo passato in giudicato.

Ebbene è pacifico che, con riferimento alla problematica de qua, il è stato destinatario a stretto giro di due provvedimenti da parte del Comune:
l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 68 del 06/03/2019 avente come obiettivo la valutazione della sicurezza dell’edificio e le relative eventuali opere d’immediata urgenza, strettamente necessarie a scongiurare pericolo per l’incolumità di persone o cose.
l’Ordinanza n. 94 del 06/03/2019 volta al ripristino della scala, demolita dagli odierni convenuti, per renderla conforme alla normativa vigente.

A leggere la prima di dette ordinanze (n. 68 del 06/03/2019), si evince che la stessa prende origine dalla ‘Valutazione della Sicurezza delle Strutture dell’immobile condominiale sito in INDIRIZZO e INDIRIZZO angolo INDIRIZZO a in cui rientravano i due immobili attigui, siti in , di proprietà degli odierni convenuti.

Per la precisione nell’ordinanza viene rilevato che “Si rappresenta a codesta Amministrazione Comunale che a seguito dell’istruttoria eseguita e ai progetti depositati e viste le risultanze dei sopraluoghi effettuati, rilevate le diffuse difformità strutturali, si rileva che gli interventi effettuati sulla costruzione composta dai numeri civici civici 91 – 89 – 97, INDIRIZZO – 4 – 6, per quanto potuto vedere hanno comportato una sensibile riduzione della sicurezza tale da non poter garantire la pubblica e privata incolumità, nonché la staticità dell’edificio. …Trattasi di una successione di interventi eseguiti negli anni e conclusasi, secondo da quanto risulta dagli atti nel la pubblica e privata incolumità, debba essere valutata la sicurezza dell’intero edificio …” a cui è seguito l’elenco dei proprietari degli immobili oggetto di verifica.

I sigg.ri e NOME non hanno mai contestato che l’ordinanza de qua si riferisse anche ai lavori edili dai medesimi effettuati, nell’ambito dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di n. 2 distinti appartamenti posti al piano secondo del Condominio attoreo, di demolizione e ricostruzione anche di una scala di proprietà condominiale di collegamento tra il primo e il secondo piano dell’edificio.

Piuttosto, i convenuti hanno rilevato che il costo relativo alla verifica strutturale di tutto l’edificio è un vantaggio ed un’acquisizione di valore per tutti i condomini e per il condominio.

Ebbene a leggere l’ordinanza in parola si condivide l’assunto dei sigg.ri e NOME essendo evidente che l’indagine demandata al Condominio e poi effettivamente svolta dal tecnico da questo incaricato ha avuto un più ampio spettro rispetto all’intervento effettuato dai convenuti sulla scala condominiale posta nello stabile civico e cioè una valutazione della sicurezza del complesso condominiale.

Di ciò vi è conferma negli stralci della relazione dell’ing. del 9 maggio 2019 riportati nella perizia resa dall’ing. , ctp della sig,ra allegata al ricorso per Atp quale doc.

1:
“a. omissis …anche l’apertura spesso illogica delle aperture lungo i maschi murari portanti e dei vuoti nei solai per l’alloggiamento di scale e percorsi tradisce una serie di interventi localizzati eseguiti nel corso degli anni ” (vedi pag. 5), tanto che il tecnico precisa “Dal punto di vista strutturale è emerso che il problema non riguarda solo la scala di collegamento tra il piano primo e secondo ma tutto il fabbricato.

Infatti, l’ing. nella valutazione della sicurezza propone una serie di interventi di rinforzo puntuale delle strutture”.1 In ogni caso, e contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, il Ctu incaricato nel procedimento di atp, aveva già riconosciuto come dovuta al Condominio la somma complessiva di € 7.500,00 imputabile alle attività preliminari necessarie e d’urgenza di natura tecnica da questo effettuate e riconducibili all’ordinanza Contingibile e Urgente n. 68 del 06/03/2019 citata:
tale importo (e non quello più alto richiesto di Euro 13.100,48), è stato ritenuto congruo dall’ing. proprio perché riferibile all’attività svolta per la scala de qua.

Tanto è stato confermato nel presente giudizio dal ctu ing. all’udienza del 27 ottobre 2022 che, difatti, nel richiamare la “…pag. 422 della propria perizia ed in particolare la nota a piè 1 Si evidenzia che la relazione dell’ing. seppur indicata come allegato 10 alla comparsa di costituzione e risposta del nel procedimento per Atp, non risulta essere stata depositata dalla difesa attorea.
La stessa, difatti, non è presente in nessuno dei cinque depositi relativi al fascicolo di parte del procedimento di Atp allegati all’atto di citazione del presente giudizio.

pagina”, ha precisato che “…la documentazione prodotta dal per il rifacimento delle scale non sono fatture ma solo progetti di notula e pertanto non accettabili tassativamente ma da accertare nella loro congruità.

Le stime effettuate non sono state fatte a forfait ma sulla base del prezziario oggettivo allegato alla perizia non contestato dal ctp del Condominio.

Si precisa che le fatture al momento in cui sono stati effettuati gli accessi ed è stata depositato l’elaborato peritale non erano presenti in atti ed inoltre i lavori erano già stati terminati.

Si precisa altresì che indipendentemente dall’esistenza venuta in essere successivamente al deposito dell’elaborato peritale gli importi indicati nei pro forma di notule o anche nel computo metrico (doc. 3 della nota integrativa del 13.01.2020 del ) non corrispondono al valore delle attività e/o opere svolte.

Si precisa che quindi l’importo di Euro 13.100,00 attiene alle attività necessarie preliminari d’urgenza di natura tecnica chieste dal Condominio.

Per questo tipo di attività il ctu ha riconosciuto € 6.000,00.

Per le attività professionali per le opere di rimessa in pristino preventivate dal (doc. 12 allegato all’integrazione del 13.01.2005) è stato richiesto € 2.500,00 mentre il Ctu per la stessa attività ha riconosciuto € 5.500,00 quindi ben € 3.000,00 in più rispetto a quanto richiesto dal. Opere edili chieste del richieste a forfait di € 11.600,00 (doc 3 della nota integrativa del 13.01.2020 del ) mentre sono state riconosciute analiticamente dal Ctu sulla base del prezzario di riferimento della regione Toscana in e 6.330,00. ”.

Nonostante i detti chiarimenti il procuratore attoreo ha insistito per disporsi un’integrazione di Ctu volta “…a valutare la congruità delle spese sostenute dal condominio per le attività necessarie preliminari d’urgenza di natura tecnica chieste dal al Condominio con ordinanza del 6.03.2019 n.68 sulla base delle fatture depositate da parte attrice con la seconda memoria istruttoria”.

La consulenza è stata disposta con incarico sempre all’ing.

Ebbene il ctu, esaminata la documentazione in atti, in maniera compiuta e puntuale anche in risposta alle osservazioni dei ctp, ha così concluso:

“Il doc. 1, inerente all’ordinanza n. 68/19, che riporta un importo globale, al netto degli oneri fiscali, IVA e previdenziali di €.
7.750,00 (=800,00+1.950,00+5.000,00) ed al lordo degli oneri fiscali, IVA e previdenziali di €.
9.275,50 (=880,00+2.051,50+6.344,00), è ritenuto congruo per €.
7.278,90 (=328,90+1.950,00+5.000,00) al netto degli oneri fiscali IVA e previdenziali e €.
8.721,29 (=361,79+2.051,50+6.344,00) al lordo degli oneri fiscali, IVA e previdenziali.

In ulteriore somma sintesi si è passati da una stima delle attività, da svolgere in ottemperanza dell’ordinanza n.68/19, valutazione sicurezza, già espressa.278,00, entrambe al netto degli oneri fiscali, IVA e previdenziali.
Attività strettamente connesse con l’ordinanza n. 68/2019:
Stima della CTU nell’ATP €. 7.500,00.
Stima della CTU nella causa attuale €. 7.278,00.
*** Il doc. 2, inerente all’ordinanza n.94/19, che riporta un importo globale, al netto degli oneri fiscali, di €.
16.545,00 (=2.500,00+13.680,00+365,00) al netto dell’IVA, degli oneri fiscali e previdenziali, ovvero di €.
18.621,50 (=3.172,00+15.048,00+401,50) compreso IVA, oneri fiscali e previdenziali è ritenuto congruo per €.
9.195,00 (=2.500,00+6.330,00+365,00) al netto dell’IVA degli oneri fiscali previdenziali ovvero per 10.536,50 (=3.172,00+6.963,00+401,50) compreso IVA, oneri fiscali e previdenziali.

In ulteriore somma sintesi si è passati da una stima delle attività, da svolgere in ottemperanza dell’ordinanza n.94/19, rimessa in pristino della scala, espressa in ATP per €. 10.330,00 (dati da opere edilizie per €. 6.330,00 e spese tecniche €.
4.000,00 pag.43 della CTU) ad una valutazione analitica, in corso della presente causa, pari €.
9.195,00, entrambe al netto degli oneri fiscali, IVA e previdenziali.
Attività strettamente connesse con l’ordinanza n. 94/2019:
Stima della CTU nell’ATP €. 10.330,00.
Stima della CTU nella causa attuale €. 9.195,00.
Il doc. 3, che riporta un importo globale, al netto degli oneri fiscali, di €.
3.500,00 (=2.000,00+1.500,00) al netto dell’IVA degli oneri fiscali e previdenziali ovvero di €.
4.462,15 (=2.549,80+1.912,35) compreso IVA, oneri fiscali e previdenziali è ritenuto congruo.

E’, tuttavia, difficile stabilire la collocazione, dell’attività svolta dall’Amministratore, nell’ambito dell’ordinanza n.68/19 o n.94/1957:
certamente è inerente alla questione della scala de quo.

Nella CTU dell’ATP questa attività non era stata stimata in quanto non prevista nel quesito che verteva sulla stima delle sole opere “…di ripristino dei luoghi a regola d’arte”.
*** Il doc.10, che riporta la Fatt. 11/2020 del 17/12/2020, emessa dallo stesso Arch. per la CTP nell’ATP, per €. 2.650,00 compreso oneri fiscali e previdenziali, è ritenuta congrua e non è, tuttavia, afferente alla due citate ordinanze.

”3.
In altri termini, l’ing. ha confermato, come già espresso nella relazione depositata nel procedimento di Atp e all’udienza del 27 ottobre 2022, di aver già valutato nella precedente perizia e poi riconosciuto congruo l’importo stimato per le attività strettamente connesse con l’ordinanza n. 68/2019 per € 7.500,00 che, nella stima attuale (giusta documentazione in atti) ha diminuito ad €.
7.278,00 al netto degli oneri fiscali (ovvero €.
8.721,29 al lordo degli oneri fiscali, IVA e previdenziali).
Anche la stima all’attualità dei lavori necessari al ripristino della scala giusta ordinanza n. 94/2019 è diminuita risultando pari ad €.
9.195,00 al netto degli oneri fiscali (ovvero €. 10.536,50 compreso IVA, oneri fiscali e previdenziali).

il Ctu ha quindi stimato congrui importi pari ad € 19.257,79 al lordo degli oneri fiscali, IVA e previdenziali.

Con riferimento all’importo indicato dal Condominio per l’attività svolta dall’amministratore inerente alla questione della scala de quo la stessa è indicata nel doc. 3 dell’elaborato peritale depositato nel presente giudizio ed appare consistente nella convocazione di n. 10 riunioni straordinarie di condominio e nella gestione e coordinamento di rapporti del condominio con soggetti esterni.

Dalla documentazione versata in atti tale attività appare sufficientemente documentata (vedi doc.ti da 4 a 9 allegati alla seconda memoria istruttoria del Per tale motivo si ritiene che sia da corrispondersi al Condominio l’importo di €.
3.500,00 (=2.000,00+1.500,00) al netto dell’IVA degli oneri fiscali e previdenziali ovvero di €.
4.462,15 (=2.549,80+1.912,35) compreso IVA, oneri fiscali e previdenziali.

Pertanto, considerando che, a seguito del DI n. 4849/20, i sigg.ri e NOME hanno corrisposto al l’importo di € 19.800,00 (oltre spese si procedura di ingiunzione), si ritiene che sia dovuto all’attore l’importo residuale di € 3.919,94 (comprensivo di oneri accessori).

Sul punto si evidenzia che la stessa difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la propria pretesa a tale titolo al detto importo.

Deve poi riconoscersi l’importo di € 2.650,00 di cui al doc. 10 allegato alla seconda memoria istruttoria del condominio relativi agli onorari dell’Arch. per la CTP nel procedimento di ATP, giusto progetto di notula del 16.11.2020, che trova riscontro quale spesa sostenuta dal nel bilancio consuntivo annualità 1.1.2020/30.4.21 ritualmente approvato dall’assemblea in data 18 maggio 2021(doc.ti 8 e 9 parte attrice) .

Devono essere infine riconosciute le spese legali sostenute in sede di Atp in considerazione, tuttavia, dello scaglione di riferimento del quantum riconosciuto con l’accertamento peritale pari ad € 18.000,00 (oltre Iva).

Pertanto, tenendo conto del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis (scaglione € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, il compenso era per la fase di studio di euro 540,00, per la fase introduttiva euro 675,00, per la fase istruttoria euro 1.010,00 che risulta pari ad euro 2.225,00 oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA, per un totale di euro 3.246,54.

Sui suddetti importi devono riconoscersi solo gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale al saldo in considerazione del comunque necessario accertamento della debenza delle spese del procedimento per ATP in un successivo giudizio di merito.
minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate e considerato la decurtazione rispetto al quantum richiesto.

Ad avviso dello scrivente Giudice non possono essere liquidate in favore del le spese per assistenza legale della fase di negoziazione assistita obbligatoria per come richieste nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct in data 27.11.23 ed inserite nel progetto di notula a questo allegato.

In primis si osserva che il ha provveduto ad esperire la negoziazione assistita obbligatoria solo in corso di causa ed a seguito di eccezione dei convenuti tempestivamente costituiti (di qui il mancato rilievo d’ufficio).

E’ noto che tale procedura è prevista dalla legge nella fase stragiudiziale della controversia avendo dichiaratamente uno scopo deflattivo proprio per favorire la conciliazione delle parti ed evitare che le stesse agiscano giudizialmente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, le spese stragiudiziali “hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto al normale onere di domanda, allegazione e prova…” (Cass. Ordinanza n. 24481/20) essendo subordinate alla prova che l’attività stragiudiziale abbia avuto concreta utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (vedi Cass. sentenza n. 9548/2017). A tale regola soggiacciono anche le spese per il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria purché siano effettuate ante causam e siano idonee alla definizione della controversia prima che la lite sia portata in giudizio.

Ebbene nel caso di specie tali presupposti sono del tutto carenti.

Le spese di Ctu, resasi necessaria per le insistenze del , sono compensate in considerazione comunque del mancato riconoscimento al Condominio da parte dei convenuti di alcune voci di spesa analizzate e ritenute congrue dal ctu.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la responsabilità dei sig.ri e NOME COGNOME nella realizzazione dell’abuso edilizio sulla scala condominiale per cui è causa e condanna gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del residuo danno patrimoniale, in favore del , di Campi Bisenzio (FI), nella misura di euro 3.919,94, di euro 3.246,54 per spese legali nel procedimento di Atp rg.
13933/2019 e di euro € 2.650,00 per spese di ctp nel b) Liquida le spese attoree di lite in € 2.540,00 oltre spese generali, iva, cpa e spese di ctp (giusta fattura depositata) che pone a carico solidale dei sig.ri e NOME COGNOME.
c) Compensa le spese di ctu del presente procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, lì 31 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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