REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Cons.
NOME
Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._892_2024_- N._R.G._00001346_2020 DEL_06_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020 e promossa (c.f. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest’ultimo Avv. NOME COGNOME sito in Ascoli Piceno alla giusta procura in calce all’atto di appello APPELLANTE CONTRO (Cod. Fisc.
– Part. Iva ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega e Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 14.04.2021 entrambe allegate alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avv. NOME COGNOME e con questi elettivamente domiciliato in Ancona presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME.
COGNOME RAGIONE_SOCIALE.F. RAGIONE_SOCIALE persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, in proprio e quale procuratore della Società di cartolarizzazione dei crediti cod. fisc.
– con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore – in virtù di procura a rogito notaio di Tivoli in data 3.7.14 rep. n.NUMERO_DOCUMENTO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti notar Dott. Notaio in Roma, in data 21/07/2015 – Rep.
NUMERO_DOCUMENTO/21569, registrata all’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Territoriale di Roma n. 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato con i predetti procuratori in Ancona presso l’Avvocatura Distrettuale APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2020, del Tribunale di Ascoli Piceno, datata e pubblicata il 19.06.2020, non notificata, resa nel procedimento civile rgn. 3058/2014, avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c..
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note telematiche, ex art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv.
in L. 24/04/2020 n.27, successivamente modificato dal D.L. 30.04.2020 n. 28, depositate per l’udienza del 16.11.2022.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava:
a) la domanda proposta da nei confronti del , volta a ottenerne la condanna al risarcimento del danno subìto patrimoniale e non patrimoniale da lesioni personali riportate in sinistro ( caduta con il motociclo di proprietà nel mentre percorreva Comune di Ascoli Piceno a causa della presenza di buche e ammaloramenti del manto stradale) occorso in data 01.05.2012 , la cui responsabilità era da riferirsi al , ente proprietario della strada, ex art. 2051 c.c. o quanto meno ex art. 2043 c.c.;
condannando l’attore a sopportare le spese della disposta c.t.u. medico legale nonché a rimborsare al le spese di giudizio;
b) la domanda di surroga proposta dall’interveniente volontario volta ad ottenere, previa declaratoria di responsabilità del causazione del sinistro, la condanna di detto ente al pagamento in proprio favore della somma di € 115.222,72 per valore – sorte capitale capitalizzato dell’assegno ordinario d’invalidità riconosciuto ed erogato all’attore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensando in favore dell’Istituto e nei confronti di tutte le parti in causa le spese di lite.
Il giudice di primo grado, ritenuta l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 2051 c.c., rigettava la domanda attorea e conseguentemente quella di surroga avanzata dall’interveniente volontario sul presupposto che dalla svolta istruttoria fosse risultato non dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno dato che:
a) dal rapporto di servizio redatto, in occasione del sinistro, dagli agenti del Comando di Polizia Municipale di Ascoli Piceno, come confermato dai verbalizzanti anche in sede di audizione testimoniale, la strada teatro del sinistro risultava in buone condizioni e, quindi, priva di buche o asperità del tipo riferito da parte attrice;
b) la presenza di dissesto del manto stradale veniva solo genericamente riferita da parte dei testi addotti dall’attore mentre era esclusa dai testi ( tra i quali gli stessi verbalizzanti) addotti da parte convenuta;
c) nessuno dei testi escussi fu testimone oculare della caduta di guisa che mancava una conferma della dinamica di sinistro riferita da parte attrice ( caduta determinata dalla insidiosa presenza di dissesto del manto stradale).
Avverso l’anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
L’appellante conviene in giudizio il nonché l’ chiedendo alla Corte adita:
in via preliminare, di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ai sensi degli artt. 351 co.
2 e 283 cpc;
in via principale, nel merito, di accogliere l’appello e, per l’effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in alternativa ex art. 2043 c.c. del , in persona del Sindaco p.t. nella causazione del sinistro stradale del 01.05.12;Condannare il , in persona del Sindaco p.t.
, al risarcimento integrale dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. in conseguenza del sinistro stradale del 01.05.12;
e, per ’effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. ”.
L’appellato si costituiva chiedendo il rigetto della chiesta sospensiva e del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata e mandando, comunque, assolto il da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado.
Si costituiva, altresì, l’ rassegnando le seguenti conclusioni “ Voglia l’On.le Corte di appello adita – nel merito – nel caso di riforma della impugnata sentenza – con declaratoria di responsabilità del , nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 c.c., condannare la parte convenuta, o chi per essa, al pagamento in favore dell della complessiva somma di €.115.222,72 per valore-sorte capitale capitalizzato dell’assegno ordinario d’invalidità riconosciuto ed erogato all’appellante – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, entrambi sino alla data di effettivo ed integrale soddisfo in conformità all’orientamento dei giudici di legittimità. Spese come per legge e comunque nell’ipotesi di rigetto dell’appello con compensazione integrale nei confronti dell’ Con provvedimento in data 27.10.2021 l’intestata Corte accoglieva l’istanza di inibitoria e fissava al 16.11.2022 la precisazione delle conclusioni.
Quindi la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate veniva trattenuta in decisione all’udienza del 16.11.2022 con concessione termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appellante deduceva i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione delle prove testimoniali assunte e dei documenti prodotti, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 cpc in relazione alle emergenze istruttorie.
Parte appellante censura come erronea, e in contrasto con l’esperita prova testimoniale, la valutazione del giudicante circa l’assenza di testimoni oculari dell’incidente e la mancata dimostrazione dell’esistenza, con riferimento alla sede stradale percorsa, di una condizione di dissesto del manto con la presenza di buche e ammaloramenti dato che tra i componenti del gruppo di motociclisti, che unitamente al danneggiato stavano percorrendo la via teatro del sinistro, ve ne erano alcuni che, pur precedendo, a bordo del proprio mezzo la moto del danneggiato, avevano assistito alla dinamica d’incidente attraverso lo specchietto retrovisore del mezzo condotto ed avevano, altresì, testimoniato la presenza di diffusi ammaloramenti del manto stradale percorso. D’altra parte, proprio alla luce delle risultanze della svolta prova testimoniale, si contestava l’avvenuta attribuzione di fede privilegiata alle affermazioni, circa l’assenza di anomalie a carico della sede stradale, contenute nel rapporto di incidente stradale redatto, in occasione del sinistro, dagli agenti della polizia municipale di Ascoli Piceno.
2) Esistenza di nesso causale-omessa e comunque errata valutazione delle prove, in particolare della c.t.u..
Parte appellante ritiene, all’esito della svolta istruttoria orale confermativa della dinamica di incidente come riferita in atto di citazione, che il giudicante abbia erroneamente ritenuto non provato il nesso causale tra l’esistenza di ammaloramenti del manto stradale percorso e il verificarsi dell’evento di danno la cui riferibilità alla dedotta dinamica di incidente veniva confermata, quanto alle lesioni riportate da parte attrice, anche dalla svolta c.t.u. medico – legale.
Ritiene, altresì, l’appellante che nel caso in questione nessuna responsabilità per l’accaduto possa essergli addossata avendo nell’occasione tenuto non solo una velocità adeguata alle condizioni di percorribilità della strada ma anche un comportamento rispettoso della segnaletica stradale esistente sulla via teatro dell’incidente circostanza confermata dal fatto che nessuna violazione di norme del codice della strada gli veniva contestata dagli agenti intervenuti a rilevare il sinistro.
3) erronea applicazione degli artt. 91, 92 e 97 cpc –condanna di una sola parte soccombente alle spese di lite.
Si censura come erronea la disposta compensazione di spese in favore della parte interveniente volontaria.
Ritiene, infatti, l’appellante che essendo stata rigettata anche la domanda di surroga proposta dall’ mediante intervento volontario anche l’Ente interveniente sarebbe dovuto essere, in applicazione del principio di soccombenza, condannato in via solidale con esso appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore del convenuto ’appello è infondato.
Le doglianze di cui al primo e secondo motivo di appello, da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, sono infondate.
Pur ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. dato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa ( ex multis Cass. Civ. n. 23919/2013, Cass. Civ. n. 8481/2015) non di meno si deve giungere al rigetto, sul punto e sulla configurabilità nella specie di una responsabilità ex art. 2043 c.c., della proposta impugnativa. Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso e, dall’altro, che la cosa costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l’esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell’evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ. n.15859/2015, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. n.18415/2019). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, altresì, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. con specifico riferimento al custode di beni demaniali, che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( Cass. Civ. n. 2477/2018, Cass. Civ. n. 2483/2018). Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene che la svolta istruttoria non abbia, in effetti, fornito prova del nesso causale tra la cosa in custodia del convenuto ( sede stradale di ) e il dedotto evento di danno.
Se, infatti, può ritenersi provata:
a) l’esistenza del rapporto di custodia tra il appellato e la cosa, dato che la percorsa dall’attore, è incontestabilmente di proprietà del e, quindi, suscettibile di controllo da parte dell’ente pubblico;
b) il verificarsi dell’incidente per perdita di controllo da parte del del motociclo condotto ( cfr. Rapporto di incidente stradale Polizia Municipale di Ascoli Piceno del 01.05.2012 sub doc. n.6) in fasc.
primo grado attore);
non altrettanto può dirsi, come correttamente e condivisibilmente argomentato dal giudice di prime cure, circa la prova dell’esistenza, con riferimento al manto stradale di percorsa dall’attore al momento del sinistro, di quelle anomalie ( buche e frammentazione a ragnatela dell’asfalto) dedotte quale causa della perdita di controllo, da parte del del motociclo condotto e della conseguente rovinosa caduta al suolo foriera di lesioni.
Nessuna documentazione fotografica dei luoghi al momento del sinistro risulta essere stata prodotta in atti a documentare le dedotte anomalie della sede stradale mentre è risultata, invece, provata, giusto rilievo contenuto nella sezione del di incidente stradale dedicato alla individuazione delle condizioni della strada redatto il giorno dell’incidente ( 01.05.2012) dalla Polizia Municipale di Ascoli Piceno, confermato in sede di prova testimoniale dagli agenti verbalizzanti quanto all’assenza di buche o anomalie sul manto stradale ( cfr. verbalizzazione di udienza rispettivamente del 23.02.2016, 27.03.2017, 01.12.2017) assistito, quale accertamento obiettivo, dalla fede privilegiata propria dell’atto pubblico ( Cfr. ex multis Cass. Civ. n.9037/2019, Cass. Civ. n. 28149/2022)
, l’esistenza di una “ pavimentazione: asfaltata…” e “…condizioni della strada:
buone…” (cfr. Rapporto di incidente stradale del 01.05.2012 sud. Doc. n 6) pag.2 in fasc. primo grado attore).
D’altra parte se anche si volessero ritenere esistenti, a carico della pavimentazione stradale del tratto di ( altezza civico ) percorsa dal al momento del sinistro, le anomalie ( buca e frammentazione a ragnatela del manto di asfalto) riferite dai testi di parte attrice sig.ri (cfr. verbalizzazioni di udienza rispettivamente del 23.02.2016, 03.10.2016, 27.03.2017, 11.05.2017) e ritenere provata l’esistenza di nesso di causalità tra la cosa ( strada percorsa) e la caduta foriera di danno, la ricostruzione dinamica del sinistro esaminata alla luce del fatto che: a) nessuna buca o anomalia di rilievo veniva riferita, nel tratto percorso dall’attore al momento della perdita di controllo del motociclo, dai motociclisti ( sig.ri ) che a bordo delle proprie motociclette precedevano quella condotta dall’attore con il quale erano in gita (Cfr. verbalizzazioni audizioni testimoniali del 23.02.2016, 03.10.2016, 27.03.2017,11.05.2017);
b) la presenza sulla carreggiata, percorsa dall’attore/appellante, della irregolarità costituita da buca e frammentazione a ragnatela del manto bituminoso era non solo ben visibile, data l’ora in cui si verificò il sinistro ( ore 09.55 del 1.05.2012 ) e la sufficiente illuminazione naturale dei luoghi, attestata dagli stessi agenti di polizia municipale nell’immediatezza del sinistro ( condizioni di luce:
giorno luce normale cfr. rapporto di incidente Polizia Municipale Ascoli Piceno del 01.05.2012 sub doc. n.6) pag.2) in fasc.
primo grado attore) mai nemmeno contestata da parte attrice, ma anche sicuramente prevedibile dato che, come attestato dagli agenti di Polizia Municipale che ebbero a rilevare l’incidente ( cfr. doc. n.6) pag.2) in fascicolo di primo grado attore), il tratto di in questione era rettilineo, asciutto e l’attore non era preceduto da alcun veicolo che potesse aver celato la presenza delle irregolarità nel manto di asfalto dato che, al momento del sinistro, come riferito dagli altri motociclisti del gruppo sentiti quali testimoni ( cfr. richiamate testimonianze sig.ri era l’ultimo del gruppo e gli altri motociclisti erano già transitati sul luogo del sinistro, c) il ben avrebbe potuto, quindi, prevedere e superare, con l’adozione di normali cautele nella fase di avvicinamento al tratto di strada caratterizzato dalla presenza di irregolarità nel manto di asfalto, il possibile pericolo derivante dalle predette condizioni della sede stradale, semplicemente aggirando le irregolarità nel manto stradale, visto che la carreggiata era di ampiezza tale ( 4 mt al netto della corsia riservata a i mezzi pubblici cfr. rapporto di incidente stradale Polizia Municipale di Ascoli Piceno del 01.05.2012 – schizzo di campagna sub doc.
n. 6) pag.5) in fasc. parte attrice in primo grado) da permettere detta manovra o tenendo, come avvenuto per gli altri motociclisti del gruppo che lo precedevano ( cfr. richiamate testimonianze sig.ri e che già erano transitati nell’immediatezza senza problemi sul tratto stradale teatro del sinistro, una velocità moderata evidentemente non tenuta nell’occasione dato che la motocicletta di grossa cilindrata ( Yamaha TARGA_VEICOLO Cfr. premesse atto di citazione) dallo stesso condotta si arrestava dopo aver percorso scarrocciando 40 metri dal punto in cui il conducente cadeva a terra non fermandosi nemmeno, dopo i primi 20 metri di scarrocciamento, a seguito dell’urto contro due veicoli in sosta (Smart e RAGIONE_SOCIALE Punto), che, infatti, superava arrestandosi solo ad ulteriori 20 metri di distanza dopo aver anche superato un dosso artificiale di rallentamento ( Cfr. rapporto di incidente redatto da Polizia Municipale di Ascoli Piceno in data 01.05.2012 sub doc. n.1 pag.3) in fasc. primo grado attore);
porta a ritenere, comunque, non sussistenti gli estremi per la declaratoria di responsabilità del per i danni subiti dell’attore, odierno appellante, a seguito della caduta dovendo, quest’ultima, essere imputata esclusivamente al negligente comportamento dello stesso danneggiato costituente, come sopra detto, caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e l’evento di danno.
( ex multis Cass. Civ. . 19993/2016, Cass. Civ. n.5617/2016, Cass. Civ. n. 3875/2016, Cass. Civ. n. 26258/2019, Cass. Civ. n.5622/2016 ).
Nel caso concreto non può pervenirsi all’accoglimento delle richieste risarcitorie dell’attore odierno appellante, nemmeno in applicazione dell’art. 2043 c.c..
Facendo, infatti, riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte affermatasi in relazione a tale tipologia di responsabilità ( Cass. Civ. n.11592/2010, Cass. Civ. n. 999/2014), non può dirsi riscontrata e, anzi, per quanto sopra detto, deve del tutto escludersi l’insidia;
né, d’altra parte, può ritenersi che la situazione di pericolo non potesse, per le motivazioni sopra espresse, essere evitata con l’adozione delle normali, opportune, cautele da parte del danneggiato.
Non accoglibile è anche l’ultimo motivo di doglianza.
La compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado tra l’ e le altre parti in causa non merita di essere censurata dato che l’ente previdenziale ha proposto unicamente intervento volontario adesivo dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, per vedersi rimborsate, a titolo di surroga, le prestazioni erogate al danneggiato in conseguenza del sinistro, senza far valere un autonomo diritto.
La sentenza di primo grado merita, quindi, integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, nei rapporti tra appellante e appellato , come in dispositivo mentre vengono compensate nei rapporti tra l’ e le altre parti del giudizio.
Stante la proposizione dell’impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nei confronti del e di ed avverso la sentenza n. 409/2020, del Tribunale di Ascoli Piceno, datata e pubblicata il 19.06.2020, non notificata, resa nel procedimento civile rgn.
3058/2014, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
– rigetta il proposto appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 409/2020, del Tribunale di Ascoli Piceno, datata e pubblicata il 19.06.2020, non notificata, resa nel procedimento civile rgn. 3058/2014;
– condanna l’appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado che vengono liquidate in complessivi € 6.000,00= di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a.
e RAGIONE_SOCIALE
, come per legge;
-compensa integralmente le spese di lite del grado tra l’ e le altre parti del giudizio:
– dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 18.10.2023 Il Cons.
NOME
Relatore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
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