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Responsabilità per cose in custodia e quantificazione interessi

La sentenza conferma il principio di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per danni derivanti da cose in custodia, anche in assenza di colpa del custode. Viene inoltre chiarito il criterio di calcolo degli interessi in caso di ritardato adempimento, ribadendo che nelle obbligazioni di valore vanno applicati gli interessi legali e non quelli commerciali.

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Pubblicato il 27 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte D’Appello di Venezia, in persona dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._391_2025_- N._R.G._00001192_2024 DEL_07_03_2025 PUBBLICATA_IL_07_03_2025

nella causa civile di II grado iscritta al n. 1192/2024 R.G. promossa (C.F. ), assistito e difeso dall’Avvocato domiciliatario NOME COGNOME con studio in INDIRIZZO, MESTRE (P.E.C.

PARTE APPELLANTE

contro (C.F. ), assistita e difesa dall’Avvocato domiciliatario NOME COGNOME, con studio in INDIRIZZO Venezia-Mestre (P.E.C. PARTE APPELLATA OGGETTO:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 19.4.2024, n. 1135

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

NEL MERITO, IN RIFORMA

DELL’IMPUGNATA

SENTENZA

− rigettarsi, per i motivi di cui in C.F. confronti del perché infondate ed indimostrate;− in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del , dichiararsi la corresponsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente.

IN OGNI CASO − con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio

CONCLUSIONI

PARTE APPELLATA:

respingere l’appello proposto dal in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato, con conferma della sentenza n.1135/2024, pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 19 aprile 2024.

In ogni caso – Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio di appello.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1135/2024 il Tribunale di Venezia ha condannato al risarcimento dei danni in favore della pedona , liquidati nella somma di euro 19.314,63, oltre interessi.

L’attrice aveva dedotto di essere inciampata la mattina del 28.4.2021 in una sconnessione della pavimentazione stradale, all’altezza dell’incrocio fra INDIRIZZO e INDIRIZZO in Venezia-Mestre.

La strada era riservata ai pedoni per il mercato settimanale.

Il si era difeso sostenendo che la caduta – qualora dimostrata – era dipesa dall’infortunata, che non aveva prestato la dovuta attenzione, tenuto conto delle numerose persone presenti intorno ai banchi del mercato.

1.1

L’art. 2051 c.c. prevede due unici presupposti applicativi:

la relazione di custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

Prescinde da caduta fosse avvenuta a causa della sconnessione dell’asfalto.

Le testimoni figlie dell’attrice, avevano raccontato che la madre quella mattina si era recata al mercato direttamente dal lavoro e indossava delle scarpe da lavoro antiscivolo:

“lei ha una protesi e perciò usa abitualmente quelle scarpe, lei non usa mai i tacchi né scarpe eleganti” (teste ;

“aveva scarpe antiscivolo, perché fa pulizie;

lo so perché la mamma lavora sempre con quelle scarpe;

perché non cada (lei ha una protesi d’anca) cerchiamo di comprarle sempre le scarpe antiscivolo, quelle un po’ rigide” (teste );

“aveva scarpe antiscivolo;

posso dirlo con certezza perché noi ci troviamo tutte le mattine a fare colazione, io e le mie sorelle aspettavamo la mamma” (teste.

Sulla dinamica della caduta le testi avevano raccontato:

“… il punto in cui è caduta la mamma è una specie di buca, sembra quasi che sia passata una macchina e abbia lasciato il segno;

non c’era segnalazione ed il colore era uniforme … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc.

1 parte attrice;

io ero di fronte a mia mamma;

era pieno di gente;

io ho quindi visto mia mamma a terra quando è caduta e io sono andata ad aiutarla;

non è che sono stata a controllare ogni passo di mia mamma” (teste ;

“mentre stava tornando da noi che la aspettavamo, è inciampata su una buca della pavimentazione che era sconnessa … la buca non si vedeva tanto, a parte le strisce bianche … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc.

1 parte attrice… io sono andata a soccorrere la mamma dopo che era già caduta” (teste );

“preciso che io mi trovavo a qualche metro di distanza, pertanto non ho visto direttamente la mamma cadere;

sono però subito accorsa per aiutarla a sollevarsi … la buca non che non si notava … posso dire che la mamma sia caduta proprio su quel punto perché l’ho aiutata a sollevarsi insieme alle mie sorelle proprio su quella buca … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc.

1 parte attrice” (teste ).

Tutte le testimoni avevano sostenuto che qualche giorno dopo l’infortunio lo stato dei luoghi era stato modificato mediante la copertura della sconnessione del manto stradale.

Le condizioni della strada erano state confermate anche dalla teste della Polizia Locale del aveva riferito di aver visto la madre cadere in mezzo alla folla e non che fosse coperta dalla folla, precisando che il punto è quello contraddistinto in rosso nelle fotografie.

Anche aveva specificato che la madre era inciampata su una sconnessione della pavimentazione.

A sua volta , che aveva aiutato la madre a rialzarsi, aveva confermato che la caduta era avvenuta in corrispondenza della sconnessione.

1.2

Nella relazione della polizia locale era stato riferimento a una caduta “a causa di un lieve dislivello stradale presente sulla linea di mezzeria della pista ciclabile di INDIRIZZO (in corrispondenza dell’intersezione di riviera Magellano)”.

L’entità della sconnessione della pista ciclabile, peraltro in zona destinata allo svolgimento del mercato rionale e, quindi, interessata dal passaggio indistinto dei pedoni, emerge anche in modo significativo dalle fotografie prodotte (v. le fotografie 3 e 4 sub doc. 1 attrice).

1.3

Il Tribunale riconosce che, qualora la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente in una condizione di pericolosità dei luoghi e non era, quindi, riconducibile ad un comportamento colposo della persona, peraltro solo genericamente invocato dal La condizione del manto stradale rendeva la caduta prevedibile ed evitabile, tanto è vero che si era provveduto a un rappezzo del manto stradale. Solo camminando con gli occhi rivolti verso il basso la pedona avrebbe potuto scansare la connessione, che aveva una estensione modesta e non era segnalata.

1.4

Per la CTU medico–legale l’infortunata aveva riportato una “distorsione di polso sinistro con verosimile infrazione dello scafoide carpale, distorsione tibio-tarsica sinistra e infrazione della rotula omolaterale”.

Considerando l’età di 58 anni e un’invalidità permanente di 5,5%, applicate la Tabella del Tribunale di Venezia 2020, il giudice ha riconosciuto la somma di euro 10.003,56, attualizzata in euro 11.494,09, titolo pregiudizio biologico/dinamico-relazionale permanente.

Ha escluso la personalizzazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, in assenza di elementi di prova in merito alla sussistenza di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari”.

Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo d’invalidità temporanea, ha liquidato, quale pregiudizio biologico temporaneo, l’importo di euro 3.750,00 (euro 100/g).

Per il consulente la sofferenza era stata di grado moderato per il periodo di malattia/convalescenza e lieve nel postumo.

A titolo di danno morale è stata liquidata la somma di euro 2.874,40 e, come danni patrimoniali, sono state riconosciute le somme di euro 74,88 per spese mediche documentate ed euro 558,76 per una consulenza stragiudiziale.

1.5

Gli interessi sulla somma di euro 19.314,63 sono stati riconosciuti devalutato alla data della domanda (30.4.2022) di euro 17.752,42, rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo.

A proposito degli interessi, il Tribunale ha osservato:

– che, in assenza di allegazione circa il divario fra redditività media del denaro e tasso di svalutazione, con riferimento agli interessi compensativi a far tempo dall’evento di danno, non è possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla rivalutazione del credito;

– che l’incipit dell’art. 1284, comma 4, c.c. non è sufficiente per ritenere che l’intera disciplina sia limitata all’area delle obbligazioni contrattuali perché non è possibile trarre da una disposizione limitativa di un effetto normativo l’ambito di applicazione di quest’ultimo.

L’effetto può avere una portata sua propria ed è la proposizione limitativa ad avere nel proprio ristretto ambito;

– che, mentre l’art. 1224 c.c. detta la disciplina degli interessi in ragione della mora del debitore, l’art. 1284, comma 4, c.c. ne regola la disciplina una volta che il credito sia azionato in giudizio, avendo il legislatore prefigurato un forte incentivo all’adempimento per il debitore, al di là della questione dell’applicazione della disciplina di derivazione comunitaria in funzione della natura dell’operazione;

– che l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale è stata riconosciuta di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, con un’interpretazione finalistica della norma (contenere gli effetti negativi della durata dei processi) e precisando che il riferimento alla possibilità di un diverso accordo delle parti non è indice dell’intenzione di delimitare il campo di applicazione della norma;

– che in tema di compensi professionali è stato affermato che la presupposto della mora, va esclusa solo nel caso in cui il debitore sia impossibilito in maniera assoluta a quantificare la prestazione e non nel caso in cui, pur a fronte di un credito illiquido, abbia la possibilità di compierne una stima.

2.

L’appellante chiede che, in riforma della sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o, in via subordinata, sia dichiarata la corresponsabilità di nella causazione del sinistro.

Lamenta:

2.1 l’errata valutazione delle risultanze istruttorie perché a) nessuna delle testimoni escusse aveva riferito con certezza di aver visto la madre cadere a causa della sconnessione, avendo semplicemente riferito di averla rinvenuta in prossimità dell’ammaloramento;

b) il fatto storico non può essere confermato sulla base del giudizio di compatibilità espresso dal C.T.U. medico-legale;

c) non è stata fornita prova in ordine a modalità e cause della caduta;

d) la relazione della polizia locale si limita a riprodurre lo stato dei luoghi ma non chiarisce la dinamica;

2.2 l’errata valutazione circa l’insidia.

Non vi era alcun pericolo, non sussistendo i caratteri individuati dalla giurisprudenza per potersi ipotizzare l’esistenza di una c.d. “insidia”:

non se ne ravvisano né l’invisibilità oggettiva, né l’imprevedibilità soggettiva.

La sconnessione era immediatamente percepibile anche in ragione del fatto che su di essa erano state dipinte le strisce bianche tratteggiate della pista ciclabile.

sconnessione emerge modo significativo, l’avvallamento era perfettamente visibile.

L’avvallamento ha uno progressivo e graduale e non può pertanto integrare gli elementi di pericolosità;

2.3 l’errata esclusione del caso fortuito, costituito dalla condotta imprudente e negligente della danneggiata.

Un incedere distratto può escludere la responsabilità, qualora si versi in ipotesi di negligenza evidente e inescusabile.

L’appellata avrebbe potuto avvedersi di qualunque sconnessione o dislivello nella pavimentazione ed evitarla, anche considerata la presenza di strisce tratteggiate bianche proprio in corrispondenza del dislivello.

era una situazione chiara percettibilità visiva e di prevedibilità in un tratto rettilineo ed in orario diurno.

In presenza di una cosa inerte il giudizio di pericolosità va ragguagliato a quella che è la “normale interazione con la realtà circostante”;

2.4 quantomeno mancato riconoscimento, per ragioni evidenziate, circa lo stato dei luoghi e la condotta distratta e negligente, del concorso del fatto colposo della danneggiata.

La visibilità era ottima, il dislivello era visibile e prevedibile, trattandosi di sedime stradale aperto al traffico veicolare;

2.5 che il quarto comma dell’art. 1284 c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha per oggetto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie.

Sono riconoscibili i soli interessi previsti dal primo comma dell’art. 1284 c.c., trattandosi di obbligazione derivante da fatto illecito.

ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Non sussistono dubbi in ordine al punto in cui l’appellata si era infortunata cadendo.

Non è emersa alcuna ipotesi alternativa rispetto a quella confermata dalle testimonianze.

Il ripristino della pavimentazione ha costituito implicito riconoscimento dell’attitudine offensiva della sconnessione.

La buca/dislivello presentava le caratteristiche del pericolo occulto:

non era visibile né evitabile.

Il dislivello era coperto e nascosto dalle persone che a quell’ora della giornata affollavano la strada.

Altre persone erano inciampate nello stesso luogo.

La strada è destinata ad ospitare bisettimanalmente il mercato rionale, sicché la stessa deve essere sottoposta a maggior attenzione e manutenzione proprio in ragione del transito di numerosi pedoni.

Con specifico riferimento al motivo relativo agli interessi, le argomentazioni dell’appellante sono superate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

4. Il primo motivo di appello sulla valutazione delle risultanze istruttorie non è accoglibile.

Degli argomenti spesi dalla difesa dell’appellante rilevano essenzialmente quelli relativi alle testimonianze delle persone che assistettero all’infortunio.

Le loro dichiarazioni concordano, non sono contraddette da elementi di prova di segno contrario, e si rafforzano reciprocamente.

cadde in corrispondenza della sconnessione presente sulla sede stradale e pertanto, secondo un ragionamento probabilistico, dato che l’infortunata non ebbe un malore, non indossava scarpe con tacchi né fu spinta da qualcuno, per essere inciampata sul dislivello presente sulla strada.

La difesa dell’appellante non è in grado d’individuare una probabile ricostruzione alternativa dell’accaduto.

L’affermazione secondo cui non l’unica spiegazione è che la sconnessione abbia fatto perdere l’equilibrio alla persona.

È scontato che il CTU può avere espresso un giudizio di compatibilità ma non è sulla relazione medico-legale che il giudice ha basato la ricostruzione dei fatti.

È altrettanto certo che la polizia municipale sopraggiunse in un secondo momento ma è rilevante che anche il personale intervenuto constatò la presenza di una sconnessione.

5.

Il secondo motivo di appello sull’insidia è infondato.

Con ampi richiami giurisprudenziali, non smentiti nemmeno dai precedenti ricordati dalla difesa del , il giudice ha ricordato che si discute di un’ipotesi, secondo il diritto vivente, di responsabilità oggettiva (cfr., di recente, Cass., sez. 3, ord. n. 18518 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 2024, Cass., sez. sez. 3, sent. n. 11152 del 2023 e Cass., s.u. , sent. n. 20943 del 2022).

Il soggetto danneggiato ha l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia, non anche la mancanza di colpa nel relazionarsi con la cosa.

La danneggiata non doveva dimostrare l’esistenza di un’insidia.

L’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità per beni pubblici di ampie dimensioni va limitata con il ricorso alle categorie dell’insidia o del trabocchetto, è stato superato ancora nel 2006 (Cass., sez. 3, sent. n. 15383 e 15384 del 2006).

L’insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che integra una situazione di pericolo occulto.

Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all’art. 2051 c.c., che prevede un caso di responsabilità oggettiva.

natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell’evenienza del caso fortuito.

Tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso normali cautele, tanto più il comportamento imprudente del danneggiato deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass., sez. 3, ord. n. 12663 del 2024).

Nel caso in esame, pur discutendosi di “res inerte”, la possibilità di una condotta imprudenza non trova riscontri:

-la danneggiata indossava scarpe antinfortunistiche, che assicuravano una buona aderenza;

-la visibilità della sconnessione era verosimilmente compromessa dalle numerose persone che affollavano la strada del mercato;

-nulla di concreto è emerso con riferimento a eventuali distrazioni o leggerezze dell’infortunata nel camminare per strada.

7. Il quarto motivo di appello sul concorso del fatto colposo della danneggiata è parimenti da rigettare perché si fonda sulle argomentazioni difensive già esaminate.

La condotta colposa del danneggiato può escludere la responsabilità se si pone come unico antecedente causale del danno.

Spesso la valutazione al riguardo è compiuta con specifico riferimento all’uso anormale della cosa.

Può anche ridurre la responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. perché il fatto colposo del creditore può aver concorso a cagionare il danno, in via esemplificativa, perché anomalia del manto stradale è visibile, per la conoscenza dei luoghi, o per l’elevata velocità rispetto allo stato dei luoghi.

Deve però ribadirsi che manca la prova di una concreta condotta colposa della vittima. .

Il quinto motivo di appello sull’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. deve essere accolto.

8.1 Al creditore di un’obbligazione di valore può spettare anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento.

La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u. , sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno).

Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.

Al momento del deposito della sentenza l’obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.

Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

8.2 Nell’affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali”, senza alcuna ulteriore specificazione, le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l’art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l’altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. (Cass., s.u. , n. 12449 del 2024).

Se ne deduce che gli interessi del comma 4 non sono sempre automaticamente riconoscibili dalla domanda giudiziale, come incentivo all’adempimento del debitore, e quindi non siano considerati degli “interessi moratori legali” per ogni forma di obbligazione.

8.3 L’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa.

Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l’orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022).

Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l’obbligazione risarcitoria – di natura sia contrattuale che extracontrattuale – costituisce un debito di valore che dev’essere liquidato, tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione.

Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del comma dell’art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la pubblicazione amministrazione è chiamata a rispondere con denaro pubblico a titolo di responsabilità oggettiva.

8.4

Nel caso in esame sul criterio liquidatorio degli interessi ai fini del ristoro del danno da ritardo nulla era stato tempestivamente allegato (v. atto di citazione 29.4.22, pag. 7 e prima memoria ex art. 183, comma 1, c.c., pag. 6) ed erano tra l’altro stati espressamente richiesti unicamente gli “interessi legali”.

Avendo il Tribunale espressamente escluso l’applicazione degli interessi compensativi (v. motivazione della sentenza, pag. 18), in assenza d’impugnazione incidentale, possono essere riconosciuti alla danneggiata unicamente gli interessi al tasso dell’art. 1284, comma 1, c.c. e solo per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza.

9. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

Nel caso di specie la sentenza deve essere riformata unicamente con rimane il.

La riforma non influisce sullo scaglione del d.m. n. 55 del 2014 applicabile né giustifica, data la sua modesta rilevanza, una modifica dei compensi liquidati per il giudizio di primo grado.

Per il giudizio di gravame i compensi sono liquidati nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).

10. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 19.4.2024, n. 1135, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1.1 condanna il al pagamento in favore di degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro 19.314,63 unicamente dalla sentenza al saldo;

1.2 condanna il alla rifusione in favore di delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;

2) condanna il al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali ) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Venezia, 20.2.2025 Il Consigliere estensore la Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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