N. R.G. 2022/4784
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_PESCARA_- N._R.G._00004784_2022 DEL_07_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025
RAGIONE_SOCIALE AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4784/2022 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO PESARA, presso il difensore avv. COGNOME contro (C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliata in L’AQUILA, INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME RESISTENTE Il Giudice dott. NOME COGNOME pronunciando ex art. 702 ter cpc, all’esito dell’esame delle note depositate dalle parti in sostituzione dell’udienza del 18.12.2024,
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 17.12.2022 ha convenuto in giudizio sponendo che in data 1/04/2018, intorno alle ore 20,30 percorrendo, a bordo della propria autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO l’autostrada A14 con direzione di marcia Pescara Ovest – Atri Pineto per raggiungere l’Ospedale Civile di Atri, dove prestava attività lavorativa, era stata investita nei pressi del km. 377+600 da un cerbiatto di grosse dimensioni che, dopo essere stato urtato da altra vettura, aveva colpito il veicolo da lei condotto.
Sul posto era intervenuta la Polizia Stradale, che aveva effettuato i rilievi riportati nel verbale allegato (cfr doc. 12).
A causa delle lesioni riportate si era recata, in data 3.4.2022, presso l’Ospedale di Chieti dove le erano stati diagnosticati “esiti di frattura amielinica di D12 ed esiti di contusione ginocchio ed anca dx”, lesioni successivamente valutate, con perizia di parte redatta dal dott. nella misura del 17-18% per IP, con 75 gg. di ITT e 85 gg. di Attribuendo il fatto alla responsabilità di custode ex art. 2051 cc del tratto di strada ove era avvenuto il sinistro, ha chiesto la condanna della società al C.F. Con un reparto altamente specializzato, come la terapia intensiva, ad altro reparto ordinario (laboratorio analisi) con conseguente diverso trattamento economico e pensionistico. 2.
Con comparsa depositata l’8.3.2023 si è costituita eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per indebito frazionamento del giudizio, evidenziando che la ricorrente aveva già promosso, nel 2019 e per il medesimo sinistro, altro giudizio davanti al Giudice di pace di Pescara, nel quale aveva chiesto solo i danni riportati dal mezzo incidentato, di sua proprietà.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, addebitando alla ricorrente la responsabilità del sinistro.
3. Ritenuto necessario decidere preliminarmente sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per indebita parcellizzazione del credito, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15.9.2023.
4. Con ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc e depositata il 2.10.2023 è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per indebita parcellizzazione del credito.
È stato inoltre accertato che il sinistro, avvenuto in data 1.4.2018, era da ricondurre all’esclusiva responsabilità della convenuta La causa era stata quindi rimessa sul ruolo al fine di procedere, con l’ausilio di un perito, all’accertamento dell’entità delle lesioni riportate dalla ricorrente che, pur avendo dichiarato ai verbalizzanti, nell’immediatezza del sinistro, di non aver riportato lesioni, si era recata in data 3.4.2022 presso l’Ospedale di Chieti, dove le erano stati riscontrati “esiti di frattura amielinica di D12 ed esiti di contusione ginocchio ed anca dx”, lesioni successivamente valutate, in sede di perizia di parte redatta dal dott. nella misura del 17-18% per IP, 75 gg. per ITT e 85 gg. per ITT. 5.
La relazione, redatta dal CTU dott. , è stata depositata in data 27.3.2024 e la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 18.12.2024.
****** A.
Sul quantum debeatur a.1
Premesso che le modalità del sinistro sono state accertate con ordinanza emessa in data 2.10.2023, deve essere ora esaminata, ai fini dell’accertamento dei danni riportati dalla ricorrente, la CTU redatta dal dott. , medico legale.
a.2 Il perito, all’esito degli accertamenti svolti e della visita della ricorrente, ha accertato che la sig.ra a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 1/4/2018, aveva riportato 5-6 mesi.
Inizialmente seguita dall’ fino al 30/06/2018 aveva proseguito l’astensione dal lavoro con certificazione di malattia , riprendendo il lavoro il giorno 8.8.2018.
Dall’esame obiettivo mirato, eseguito in data 13.12.2023, il perito aveva accertato che la ricorrente presenta una lieve contrattura della muscolatura paravertebrale da d.11 ad s.1, spinalgia pressoria al passaggio dorso lombare e sulle vertebre lombari, articolarità possibile in flessione anteriore fino a polpastrelli al 1/3 distale delle gambe, con altri movimenti di cerniera completi, con impaccio antalgico ai gradi estremi delle escursioni articolari.
La deambulazione sulle punte e sui talloni è possibile con impaccio nella deambulazione sui talloni a dx.
L’anca dx è normoatteggiata, con parità perimetrica alla medio-coscia e alla sura, con articolarità completa su tutti i piani, ma con impaccio antalgico ai gradi estremi della intra-extrarotazione (reperto analogo anche a sinistra).
Ritenuta sussistente la compatibilità tra la dinamica dell’evento e le lesioni accertate sulla base della documentazione in atti, il perito ha evidenziato che il decorso clinico era stato caratterizzato da immobilizzazione con busto ortopedico rigido a 3 punti su prescrizione ospedaliera.
Per i primi 25 giorni era stato prescritto divieto di carico, poi carico progressivo.
La perizianda ha riferito di aver indossato il busto per circa tre mesi e di aver eseguito numerosi cicli di riabilitazione, non documentati.
In sede di visita ha riferito la persistenza di blocchi dorso-lombari, dolore alle anche ed alle ginocchia.
Gli esami clinico-strumentali documentano la frattura della 12ma vertebra dorsale.
La lieve cuneizzazione della vertebra è rimasta sostanzialmente invariata nei successivi esami di diagnostica per immagini, fino alla completa consolidazione della frattura.
Le risonanze magnetiche del rachide in toto evidenziano lesioni cronico degenerative preesistenti, caratterizzate, sia a livello cervicale che lombare, da discopatie multiple.
La RMN delle anche evidenzia inizialmente un interessamento infiammatorio dell’anca destra che era tuttavia regredito al successivo controllo, con analoga metodica.
Dagli stessi esami emerge la presenza di un costituzionale valgismo delle anche.
La pagina 9/12 della risonanza magnetica del ginocchio, non mostra lesioni.
La valutazione neurologica con studio elettromiografico dei quattro arti non documenta segni di radicolopatie mentre emergono segni clinici di lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, non quanto emerso in sede di anamnesi la ricorrente si era astenuta dall’attività lavorativa fino al 07/08/2018.
È stata prodotta dalla ricorrente la valutazione del medico competente datata 08/08/2018 che documenta una idoneità alle mansioni specifiche, con astensione dal sovraccarico biomeccanico del rachide e delle spalle (cfr doc. 6).
Tali prescrizioni del medico competente sono state ritenute dal CTU solo in parte correlabili agli esiti traumatici riferiti al sinistro, considerato che i referti degli esami clinico-strumentali hanno documentato anche preesistenti patologie cronico-degenerative a carico del rachide e degli arti superiori.
Non sono state allegate le determinazioni del medico competente precedenti l’evento del 03/04/2018 che possano documentare significative variazioni nella idoneità alle mansioni specifiche.
Nelle valutazioni successive tali prescrizioni/limitazioni sono state sempre sostanzialmente confermate (cfr doc. 8).
Per un periodo di 3 mesi, dal gennaio 2019, la ricorrente è stata esonerata dall’attività di reparto (cfr doc. 8).
Tale esonero, considerato il tempo trascorso dal sinistro, avvenuto il 1.4.2018 non era stato ritenuto dal CTU direttamente correlabile con le lesioni subite dalla ricorrente a seguito del sinistro.
L’obiettività rilevata in occasione della visita peritale aveva quindi evidenziato una sfumata sindrome algico disfunzionale a carico della colonna cervicale ed una lieve limitazione funzionale antalgica della colonna dorso lombare.
Era inoltre emersa una sfumata sindrome algicodisfunzionale bilatarale a carico delle anche.
Le menomazioni a carico del rachide, in particolare ai livelli cervicale e lombare sono state ricondotte dal CTU esclusivamente alle lesioni cronico-degenerative preesistenti, emerse dagli esami RMN, mentre la limitazione funzionale del rachide dorsale poteva essere ascritta alle conseguenze del trauma fratturativo subito.
Anche l’impaccio funzionale antalgico a carico delle anche, peraltro di entità sfumata, è stato ritenuto ascrivibile al valgismo bilaterale delle anche su base costituzionale, mentre dall’esame degli esami clinico-strumentali in atti, risulta risolta la trocanterite dx acuta post-traumatica.
In sintesi, le menomazioni permanenti da ascrivere alle lesioni subite a seguito del sinistro sono inquadrabili in “esiti di frattura con lieve cuneizzazione della 12ma vertebra dorsale con lieve sindrome algicodisfunzionale della cerniera dorso-lombare, sfumati esiti algico disfunzionali del rachide cervicale e lombare in preesistenti discopatie multiple”.
Il danno biologico permanente, accertato dal CTU tenendo conto delle “Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, è stato complessivamente quantificato nella misura del 12%.
Tale danno incide parzialmente sulla capacità lavorativa specifica di infermiera professionale svolta dalla ricorrente, nella misura del 5% della totale.
Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della certificazione medica in atti, è stato valutato dal CTU in 150 giorni complessivi.
Di questi i primi 90 sono da considerare come inabilità temporanea parziale al 75% (per la iniziale prescrizione ospedaliera di divieto di carico e l’utilizzo di busto ortopedico), i successivi 30 giorni, come inabilità temporanea parziale al 50% (ulteriore astensione dal lavoro, riabilitazione) ed i restanti 30 giorni come inabilità temporanea parziale al 25% della totale (ulteriore riabilitazione).
Non sono state documentate spese di natura sanitaria e non sono prevedibili spese sanitarie future riferibili all’evento.
Il perito ha infine escluso che le lesioni permanenti accertate siano tali da determinare preclusioni o limitazioni sulle attività quotidianamente svolte dalla ricorrente.
Ritenute condivisibili le conclusioni formulate dal CTU, all’esito di un’attenta e scrupolosa lettura degli atti e di un’accurata visita della perizianda, si può quindi procedere alla quantificazione del risarcimento spettante all’infortunata.
a.3 Considerata la tipologia del danno, vanno applicate le Tabelle di Milano vigenti che prevedono, da un lato, una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” e dall’altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”. a.4 Per l’invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenuto conto dell’età dell’attrice nel momento in cui l’invalidità temporanea (della durata complessiva di 150 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (44 anni), per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) il danno non patrimoniale spettante nel caso di specie, considerata la tipologia delle lesioni tali da richiedere un lungo periodo di riabilitazione. Non sussistono invece i presupposti per una personalizzazione del danno come sopra liquidato, non essendo stata dimostrata l’esistenza di circostanze particolari, tali da giustificare la liquidazione di un danno maggiore rispetto a quello come sopra liquidato.
a.5 Alla ricorrente spetta il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo, riportato in conseguenza delle lesioni subite, determinato nel complessivo importo di € 10.800,00, considerato come punto base quello di € 120,00 per ogni giorno di invalidità totale, applicandolo in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea.
Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dalla ricorrente, in conseguenza del sinistro, è quindi pari ad € 45.187,00 (26.865,00 + 7.522,00 + 10.800,00) alla quale si devono aggiungere, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 1/09/2018 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all’attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna. Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
B. Sul danno patrimoniale In relazione al danno patrimoniale la ricorrente ha dedotto e documentato che il medico competente, con certificazione in data 08/08/2018, l’aveva dichiarata parzialmente idonea alle mansioni specifiche, con astensione dal sovraccarico biomeccanico del rachide e delle spalle.
Il perito ha evidenziato che, alla luce dei referti degli esami clinico-strumentali, che hanno documentato preesistenti patologie cronico-degenerative a carico del rachide e degli arti superiori, le prescrizioni del medico competente erano da ritenere solo in parte correlabili agli esiti traumatici del sinistro, evidenziando l’assenza di ulteriori determinazioni del medico competente, precedenti l’evento del 03/04/2018 idonee a documentare significative variazioni nella idoneità alle mansioni specifiche.
Nelle valutazioni successive tali prescrizioni/limitazioni erano state sempre confermate.
Con riferimento all’esonero dall’attività di reparto per un periodo di 3 mesi, decorrente dal gennaio 2019, il perito ha evidenziato che il tempo trascorso dalla data del sinistro, non consente di ritenere tale prescrizione correlata alle lesioni subite a seguito del sinistro avvenuto il 1.4.2018.
sfumati esiti algico disfunzionali del rachide cervicale e lombare in preesistenti discopatie multiple”, sono state ritenute tali da incidere parzialmente sulla capacità lavorativa specifica di infermiera professionale svolta dalla ricorrente, nella misura del 5% della totale.
Considerato che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell’ambito del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Considerato che la ricorrente si è limitata a depositare le buste paga successive al sinistro, avvenuto il 1.4.2018 (cfr buste paga relative alle mensilità da agosto 2018 a febbraio 2022) l’omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al sinistro, non consente di valutare la sussistenza di un’effettiva diminuzione del reddito percepito dalla ricorrente a seguito delle lesioni riportate.
L’omessa dimostrazione di una riduzione del reddito percepito prima dell’evento dannoso, comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, formulata dalla ricorrente.
C. Sulla liquidazione delle spese c.1
Considerato l’esito della lite, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa pari ad € 45.187,00, vanno compensate nella misura del 20% e poste per la quota residua a carico della resistente.
c.2 Le spese della CTU medico legale, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della resistente, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4784/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda formulata, ACCERTATO che il complessivo danno non patrimoniale risarcibile in favore della ricorrente, quale conseguenza del sinistro avvenuto in data 1/04/2018, è pari alla somma di € 45.187,00, calcolata all’attualità, a versare alla ricorrente la somma di € 45.187,00, già all’attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 1/09/2018 (data di stabilizzazione dei postumi) sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla ricorrente.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che, tenuto conto del valore della controversia e previa compensazione nella misura del 20%, liquida nel residuo in € 228,80 per esborsi ed in € 6.092,80 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese della CTU, liquidata come da separato decreto, a carico di con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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