RG. n. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente rel dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._1379_2024_- N._R.G._00000349_2023 DEL_19_11_2024 PUBBLICATA_IL_19_11_2024
nella causa d’appello contro la sentenza n. 508/2023 del 24/02/2023 del Tribunale di Genova, promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata all’atto di appello, presso la quale è elettivamente domiciliata in Genova, INDIRIZZO APPELLANTE contro (C.F.: ), in persona del legale rappresentane pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, INDIRIZZO n. 1/14 APPELLATA
CONCLUSIONI
DELLE PARTI PER L’APPELLANTE “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, previo rinnovo della CTU con incarico ad altro consulente e/o dell’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte in atti;
accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 508/2023 emessa dal Tribunale di Genova, III Sezione Civile, nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, rimettere la causa in istruttoria per il rinnovo di CTU e/o di integrazione/di supplemento della CTU e/o di chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi già indicati in note di trattazione scritta per l’udienza del 17.01.2023 e per quelli esposti in udienza di discussione ex art 281 sexies cpc, nonché per l’accertamento della quantificazione dei danni subiti da parte attrice:
IN INDIRIZZO Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore l’Amministratore Dott. per i fenomeni infiltrativi meglio esposti in atti e subiti da parte attrice di origine condominiale e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nessuno escluso ex artt. 2051 e 2056 c.c. per Euro 63.356,20 per i danni a cose e di Euro 10.288,00 per il fermo attività e per danni all’immagine a causa del ritardo nell’esecuzione dei contratti in essere e/o nella misure maggiore o minore che verrà stabilita dal Tribunale in corso di causa anche in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. IN INDIRIZZO
Per l’ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro tempore l’amministratore dott. , per i fatti come sopra meglio specificati ex artt. 2043 e 2056 c.c. e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da quantificati in Euro 63.356,20 per i danni a cose e di Euro 10.288,00 per il fermo attività e per danni all’immagine e per il ritardo nell’esecuzione dei contratti in essere e/o nella misure maggiore o minore che verrà stabilita dal Tribunale in corso di causa anche in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo
IN OGNI CASO Considerata anche la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo da parte della convenuta, con vittoria di spese di lite, comprensive anche degli onorari per l’avvio della procedura di mediazione, oltre oneri accessori di legge, rimborso delle spese per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria nonché delle spese per CTP, CTU (già anticipate da parte attrice), imposta di registro, C.U.” vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e della procedura di mediazione obbligatoria con conseguente rimborso da parte appellata degli importi già anticipati per CTU e spese legali maggiorate degli interessi dal corrisposto al saldo”. PER L’APPELLATO “Piaccia all’Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere l’avversario appello perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2019, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova il , sito in , al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i danni derivanti dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio presso il quale esercita la propria attività nel settore delle apparecchiature elettriche civili e industriali, e sentirlo conseguentemente condannare al risarcimento dei danni patiti pari a euro 63.356,20 per i danni a cose e pari euro 10.288,99 per il fermo attività, nonché il rimborso delle spese sostenute per la mediazione e l’instaurazione del giudizio.
L’attrice, proprietaria di un’unità immobiliare sita nel convenuto, esponeva che in data 03/08/2014, a seguito di precipitazioni piovose, si erano verificate infiltrazioni di acqua che avevano determinato perdite negli spazi sottostanti al tetto, causando danni agli uffici, al magazzino minuteria elettrica e all’officina elettrica.
Dette infiltrazioni erano state causate dalla tracimazione del canale pluviale centrale del tetto.
Precisava che simili eventi si erano già verificati in precedenza, tanto che un contenzioso giudiziale era già stato aperto ed era, al tempo della citazione, pendente dinnanzi alla Corte d’Appello di Genova.
A detto evento ne erano seguiti altri simili, in occasione dei quali la società inviava comunicazioni al per chiedere il risarcimento dei relativi danni, fino a quando lo aveva citato in giudizio invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c., o, in subordine, ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2056 c.c., per l’omissione dell’ordinaria manutenzione degli scarichi condominiali dell’area piovana.
Si costituiva nel giudizio il , eccependo in primo luogo la nullità della citazione per difetto di editio actionis, e contestando la fondatezza nel merito della domanda attorea, affermando che la causa delle infiltrazioni non doveva essere individuata nella mancata manutenzione del canalone centrale del tetto per lo scolo delle bituminosa.
A sostegno della propria tesi, il Condominio produceva una perizia a firma del Geom. Il convenuto contestava, altresì, la tardività della perizia del geom. prodotta da parte attrice (effettuata solo sette mesi dopo l’asserito evento), nonché l’eccessività del risarcimento richiesto.
Il Tribunale, assunte prove testimoniali e licenziata CTU, rigettava le domande proposte dalla società attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite e di CTU in favore del.
Il giudice di primo grado accoglieva le risultanze della CTU, dalla quale emergeva come fosse “impossibile, conti alla mano, affermare che il livello dell’acqua nel canalone possa aver superato il risvolto verticale della fodera in acciaio che riveste la struttura del canalone e quindi essere entrata all’interno della proprietà della generando le lamentate infiltrazioni”, escludendo, di conseguenza, la responsabilità del condominio per i danni da infiltrazioni.
Dalla CTU era emerso – affermava il Tribunale – come la più probabile causa di infiltrazioni nella proprietà dell’attrice fossero le carenze di impermeabilizzazione documentante dal Geom. ossia il pessimo stato conservativo dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante, con particolare riferimento a quelli posti a perimetro del lucernaio posizionato più a Sud sulla falda Ovest.
In ultimo, il Tribunale non condivideva le contestazioni mosse alla CTU dalla società attrice.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone, previo rinnovo della CTU, l’integrale riforma e instando per l’accertamento della responsabilità del condominio e la condanna dello stesso al risarcimento d tutti i danni come quantificati nel primo grado di giudizio.
ha formulato i seguenti motivi di appello:
1.con il primo motivo l’appellante lamenta l’omessa, o comunque la insufficiente, incoerente e illogica ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, il quale non avrebbe considerato tutte le circostanze emerse dall’istruttoria (testimonianze, documenti e fotografie), dalle quali è possibile evincere le contraddizioni presenti nella CTU, e, oltre alla conferma dell’evento piovoso e dei danni subiti, che: nessuno salì sul tetto, smentendo quanto riferito dal geom. che i maggiori danni si erano verificati dove non vi erano lucernari (teste che l’acqua proveniva dal punto di raccordo delle falde del tetto (teste ; le fatture della ditta non riguardavano lavori sul tetto, ma gronde e rampe;
i testi indicati dal convenuto, dipendenti della ditta , erano risultati pacificamente inattendibili;
la perizia geom. era stata pagata dalla ditta COGNOME
vi erano già stati precedenti episodi infiltrativi di cui era stata accertata la responsabilità condominiale (con sentenze della di pulizia del canalone risalivano al 2009;
la perizia del geom. ha accertato che le infiltrazioni derivavano da tracimazione dell’acqua dal canalone di gronda;
dalle foto allegate alla perizia geom. non era possibile individuare il punto della copertura ritratto e l’isolante per sua natura è asciutto e resistente all’acqua.
La ricostruzione dei fatti nella sentenza sarebbe a tal punto coincisa e lacunosa da impedire di seguire l’iter logico-giuridico seguito dal giudicante, tanto che la motivazione risulterebbe viziata ex art. 132, c. 4 c.p.c. 2. Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’inattendibilità della CTU in quanto incoerente rispetto alle risultanze probatorie, priva dei necessari accertamenti tecnici, e contesta l’omessa motivazione della sentenza con riferimento all’istanza di rinnovazione della CTU con nomina di un altro consulente. In particolare, il CTU ha esperito la delega ex art. 210 c.p.c. diretta ad acquisire la perizia della compagnia assicurativa solo a seguito dell’invio della prima bozza e solo una volta intervenute sollecitazioni da parte di Il convincimento del CTU si era formato in modo parziale, prima di avere tutti gli elementi a disposizione, e una volta acquisita la perizia della compagnia il suo intento è stato diretto a sostenere la sua precedente versione.
Il CTU avrebbe tratto le sue conclusioni sulla portata del canale di gronda in base a calcoli del tutto empirici, ed ha rifiutato le prove di allagamento richiesta da parte al fine di verificare la capacità di smaltimento del canalone, nonché se l’acqua avesse potuto passare attraverso l’unico lucernaio.
La fattura n. 42 contraddiceva con le foto prodotte con la vegetazione presente.
Inoltre, il consulente d’ufficio avrebbe preso in considerazione solo la perizia a firma RAGIONE_SOCIALECOGNOME senza considerare la perizia del Geom. e travisando quella effettuata dallo studio che avrebbe dovuto essere considerata come la più imparziale tra quelle presenti, in ragione del fatto che era stata commissionata a tutela degli interessi della polizza assicurativa del.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato, proprio come il CTU, nel non dare il giusto rilievo alla perizia 3. Con il terzo motivo, l’appellante contesta la ripartizione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado che, nel condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo per ingiustificata assenza di quest’ultima, che non avrebbe neppure preso in considerazione tale procedimento, come dimostrato dal fatto che mancherebbe una delibera assembleare per conferire (o meno) apposito mandato al valutare il comportamento negligente del , quali l’aver istruito i propri testi e il non aver coltivato l’indennizzo assicurativo, pregiudicando così i diritti del danneggiato. Si è costituito nel giudizio il , instando per il rigetto dell’avversario appello, in quanto inammissibile e infondato.
Sostiene l’appellato che il giudice di primo grado avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie e avrebbe correttamente accolto le conclusioni della CTU, con la quale sarebbe possibile smentire la tesi proposta dalla controparte secondo la quale le infiltrazioni erano stata causate da una tracimazione del canale pluviale centrale.
L’appellato mette in luce, altresì, di aver aderito alla procedura di mediazione, contestando così la fondatezza anche del motivo formulato dall’appellante in punto spese di lite.
Con ordinanza del 11/10/2023 il Consigliere Istruttore, sentite le parti in presenza, non ritenuti sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU espletata nel primo grado di giudizio, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 21/01/2025, anticipandola, poi, con ordinanza del 16/02/2024, al 4/11/2024, in occasione della quale ha rimesso la causa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1 e 2 possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo alla valutazione delle risultanze istruttorie (CTU, documenti e testi), ai fini dell’accertamento della responsabilità del e, ad avviso della Corte, sono infondati.
Rileva la Corte, in primo luogo, che la circostanza che il geom. (per conto del Condominio, e pagato dal condomino ) si sia recato sul tetto del canalone per cui è causa in data 6/8/2014, trova conferma nella deposizione del predetto teste, nonché del teste.
La perizia del geom. e particolarmente le fotografie allegate alla stessa, risalenti a tre giorni successivi all’evento piovoso di cui è causa, sono quindi state validamente prese in considerazione dal CTU, il quale tuttavia è pervenuto alle conclusioni, fatte proprie dal Tribunale nella sentenza impugnata, sulla base di autonome e ragionate valutazioni tecniche che sono condivise anche da questa Corte.
In particolare, il CTU, dopo aver descritto lo stato del tetto di copertura del capannone di cui è causa, anche a mezzo di fotografie e di schizzo raffigurativo delle misure del canalone e del posizionamento dei canali di scolo, ha:
-tramite accertamenti svolti presso l’Arpal relativi ai dati dei millimetri di acqua caduti nelle -valutato in base alle misurazioni e ai pluviali rappresentati individuato la capacità di smaltimento del canalone, “prendendo in esame la peggiore delle ipotesi, ovvero quella in cui fosse funzionante il solo pluviale posto a Sud (condizione peggiorativa rispetto alla presunta restrizione della sezione del pluviale Nord lamentata da parte attrice)” (pag. 8 CTU);
– “In via del tutto cautelativa ed a vantaggio della sicurezza, nei calcoli sopra riportati sono stati presi come parametri di riferimento quelli associati alle condizioni peggiori, ovvero:
a) Valore di precipitazione massima (10,8 mm) anziché la media dei tre valori (5,2 mm);
b) Capacità idraulica del pluviale riferita ad un grado di riempimento pari a 0,20;
c) Presenza del solo pluviale posto a Sud” -concluso
che, come affermato dal primo giudice, “risulta impossibile, conti alla mano, affermare che il livello dell’acqua nel canalone possa aver superato il risvolto verticale della fodera in acciaio che riveste la struttura del canalone e quindi essere entrata all’interno della proprietà della generando le lamentate infiltrazioni” (pag. 9 CTU);
Occorre, infatti, dare atto che nessun accertamento tecnico, tanto meno nessun ATP è stato espletato nell’immediatezza dei fatti, di tal chè il CTU ha dovuto necessariamente compiere un’analisi ricostruttiva dei fatti e delle cause delle infiltrazioni a distanza di molto tempo dai fatti – in particolare di otto anni e con lo stato dei luoghi alterato (cfr. pag. 12 CTU) – ricorrendo ai dati tecnici forniti dalle parti (perizia del geom. di parte attrice, avente prevalente natura descrittiva dei danni, e perizia del geom. i parte convenuta). Sulla base dell’esame delle due perizie, ed in particolare delle immagini estrapolate dalla relazione del Geom. he è stata redatta ponendo l’attenzione, a differenza di quella del geom. , alle condizioni del tetto di copertura del quale sono stati riportati diversi fotogrammi utili al CTU per accertare lo stato dei luoghi nel periodo prossimo all’evento meteorologico del 03.08.2014, il CTU ha ricavato l’evidenza del pessimo stato conservativo dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante, con particolare riferimento a quelli posti a perimetro del lucernaio posizionato più a Sud sulla falda Ovest. della parte attrice- appellante, e quindi le problematiche a carico dell’impermeabilizzazione.
(foto 18 – 19 – 20 allegate ai fascicoli di causa di parte convenuta; e foto di pag. 10 e segg. CTU).
Sulla base di tali analisi, il CTU ha, quindi, affermato che:
“Le criticità sopra documentate si possono ritenere compatibili con i problemi infiltrativi lamentati da parte attrice, riconducendo ad esse la responsabilità dei danni periziati dal Geom. dove, con buona probabilità, il punto di contatto delle strutture (falde-canalone) ha rappresentato il punto di fuoriuscita dell’acqua piovana.
Tale ipotesi, a distanza di otto anni e con lo stato dei luoghi alterato, è il frutto di una analisi della sola documentazione prodotta in atti e che quindi non costituisce la certezza assoluta, ma la più probabile spiegazione del fenomeno infiltrativo”, giungendo in tal modo ad individuare la causa più probabile del fenomeno infiltrativo.
A seguito dell’acquisizione della perizia (studio svolta su richiesta della Compagnia assicurativa ( del Condominio, che invece ha concluso nel senso che, con tutta probabilità, anche per effetto dello schiacciamento del pluviale, nonché per la presenza di un’apertura continua lungo tutto lo sviluppo del canalone, nel punto di contatto con la copertura, l’intensità delle piogge avesse fatto traboccare le gronde del tetto del capannone industriale occupato dalla il CTU ha svolto un’integrazione di perizia, svolgendo un’ analisi delle cause ipotizzate dalla perizia, ossia 1. Schiacciamento del pluviale; 2. Presenza di apertura a contatto tra la parete del canalone ed il manto di copertura, confrontando dette conclusioni con propri accertamenti, giungendo motivatamente a confermare le proprie conclusioni.
Ed invero, quanto allo schiacciamento del pluviale, il CTU ha richiamato la propria analisi che ha dimostrato che, anche in assenza dello stesso, ovvero considerando lo schiacciamento tale da azzerare il deflusso, l’unico pluviale rimasto avrebbe garantito il regolare deflusso della quantità di pioggia caduta in occasione del sinistro, come calcolata in base ai dati Arpal (calcoli non rinvenuti nella perizia assicurativa).
Relativamente alla causa identificata al p.to 2, il CTU ha provveduto a confrontare i fotogrammi delle due diverse perizie che individuano la medesima parte di canalone (pag. 17 CTU), sulla cui base (evincendosi una più accurata indagine da parte del “Geom. l quale, per meglio individuare le cause delle infiltrazioni, ha correttamente preso in esame anche le condizioni del sottofalda in prossimità del canalone nella zona prossima ai locali in cui sono avvenute le infiltrazioni”), ricavando la conclusione che: -l’isolante presente è completamente asciutto cosa che, a distanza di tre giorni dall’evento (sopraluogo eseguito in data 06.08.2014), non sarebbe stata possibile se il canalone avesse fatto tracimare oltre le proprie sponde le piogge raccolte.
-il canale di scolo, oltre ad essere perfettamente pulito e funzionante, dispone di alette risvoltate sulla listellatura porta copertura, condizione che quindi avrebbe impedito il passaggio d’acqua al piano inferiore in caso di eventuale sormonto laterale del livello elementi summenzionati, tutti convergenti fra loro, consentono di ascrivere l’origine delle infiltrazioni al difetto impermeabilizzante del lucernaio di pacifica proprietà appellante.
Tale è l’ipotesi più probabile emersa dall’istruttoria.
Occorre ricordare che l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul danneggiato, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è soggetto alla regola della “preponderanza dell’evidenza” o “del più probabile che non”.
Come affermato dalla Corte Suprema, in tema di illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno, i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra processo penale, ove vige regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. n. 18584/2021). E’ erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “più probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr. Cass., 22/10/2013, n. 23933).
Gli elementi sopra riferiti, ed attentamente valutati dal CTU, ed in assenza di un accertamento tecnico svolto nell’immediatezza del fatto, depongono per ritenere più probabile la carente impermeabilizzazione della guina impermeabilizzante del lucernaio, avendo il CTU anche valutato il luogo dove si sono verificate le maggiori infiltrazioni (“server”) mediante la planimetria allegato 4, dovendosi contestualmente evidenziare l’assenza di sufficienti elementi di prova che possano accreditare l’ipotesi affermata da parte appellante. Al riguardo, non può valere a sostegno di tale tesi il fatto che in precedenza vi erano già stati precedenti episodi infiltrativi di cui era stata accertata la responsabilità condominiale (con sentenze passate in giudicato) in relazione al fatto che il canalone di gronda era stato rinvenuto pieno di vegetazione, posto che quello di cui è causa è un ben diverso fenomeno infiltrativo, verificatosi oltretutto a distanza di pochissimi giorni dall’intervento effettuato dalla di pulizia del canalone (fattura 299 del 29/7/2014 “pulizia della canala di gronda del capannone” doc. 42 di parte ), circostanza Corte non ravvisa quindi le ragioni per rinnovare la CTU, in quanto motivata, esaustiva, fondata su accurata analisi degli elementi a disposizione del perito, e logicamente argomentata, dovendosi altresì tener conto delle condivisibili motivazioni del CTU che non ha ritenuto di eseguire nuove prove di allagamento del tetto di copertura, poiché i luoghi di causa, negli otto anni successivi alla data del sinistro, sono stati modificati (aggiunta di due lucernai da parte della aggiunta di un pluviale con conseguente rettifica delle pendenze ecc.); (ultima pagina CTU).
La domanda pertanto non può trovare accoglimento in quanto rimasta sfornita di sufficienti elementi probatori, che non è possibile colmare con il rinnovo di una CTU.
3.
Il motivo è infondato.
Non solo la mediazione in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. non è obbligatoria, ma neppure possono trarsi argomenti di prova dalla mancata partecipazione della parte convenuta (solo al secondo incontro, risultando presente alla prima seduta) rimasta totalmente vittoriosa all’esito della causa.
Ne consegue che l’appello va respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in base al DM n. 55/2014 come aggiornato, come in dispositivo, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 508/2023, del 24/02/2023, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento in favore del delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell’appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 12/11/2024 IL PRESIDENTE ESTENSORE Dott.ssa NOME COGNOME
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