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Responsabilità per incendio in area camper

La sentenza ha stabilito che la responsabilità per i danni causati da un incendio, divampato in un’area camper privata, deve essere attribuita al proprietario del mezzo dal quale è scaturito l’incendio stesso, in quanto custode del mezzo e della bombola che stava utilizzando. La Corte ha escluso l’applicazione della disciplina sulla circolazione stradale, in quanto l’evento non è eziologicamente riconducibile alla circolazione del mezzo, ma all’utilizzo improprio di una bombola di gas durante la sosta. La responsabilità è stata affermata sulla base della regola del “più probabile che non”, propria del processo civile, in assenza di prova del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso “oltre ogni ragionevole dubbio”, richiesta in sede penale.

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Pubblicato il 4 dicembre 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

RG. n. 437/2023 e R.G. n. 445/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore dott. NOME COGNOME Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA _N._1361_2024_- N._R.G._00000437_2023 DEL_13_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

nelle cause d’appello riunite N. rg. 437 e 445/2023

contro la sentenza n. 2452/2022 del Tribunale di Genova, promosse da: , rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura allegata all’atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Genova, in INDIRIZZO nella causa rg. n. 437/2023 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv.to Avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata all’atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Genova, INDIRIZZO APPELLANTE nella causa rg. n. 445/2023

contro , rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Genova, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Genova, INDIRIZZO

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura alle liti a rogito Notaio rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Genova, INDIRIZZO APPELLATA

CONCLUSIONI

DELLE PARTI PER L’APPELLANTE “Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, previa ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in prime cure nell’interesse del sig. , in riforma della sentenza di primo grado:

in via preliminare in rito, dichiarare l’incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Genova;

nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto nulla e/o infondata in fatto ed in diritto, in subordine limitandola al dimostrato, per la denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte delle domande attoree, accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare il sig. di quanto egli fosse tenuto a riconoscere al sig. a titolo di risarcimento danni.

Vinte le spese dei due gradi di giudizio ed anche della fase di istruzione preventiva.

PER L’APPELLATO nel giudizio di secondo grado avente R.G. 437/2023 “PIACCIA ALL’ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, PREVIE LE DECLARATORIE TUTTE DEL CASO E PREVIA APPLICAZIONE INTEGRALE DELLA POLIZZA N. NUMERO_DOCUMENTO STIPULATA CON IL SIG. , CON APPLICAZIONE DEI MASSIMALI E D I TUTTI DI CUI ALLA PREDETTA POLIZZA IN TEMA DI RCDIVERSI (EVENTO INCENDIO):

SIG. NEI CONFRONTI DEL SIG. , ASSICURATO E PER L’EFFETTO DICHIARARE CHE NULLA È DOVUTO DAL SIG. E DALLA VIRTÙ DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN ESSERE TRA QUESTI ULTIMI, A FAVORE DEL SIG. CON RESTITUZIONE DI QUANTO CORRISPOSTO IN RAGIONE DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

CON VITTORIA INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO”.

❖ IN INDIRIZZO NEL DENEGATO E NON CREDUTO CASO IN CUI ALL’ECC.MA CORTE RITENESSE SUSSISTERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO IN CAPO AL SIG. SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO IN DATA 4 AGOSTO 2015, VOGLIA DICHIARARE CHE NEL CASO DI SPECIE TROVA APPLICAZIONE ESCLUSIVAMENTE LA COPERTURA IN TEMA DI RCDIVERSI DI CUI ALLA POLIZZA INDICATA, CON PROPRIO MASSIMALE, SUBMASSIMALE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITAZIONI TUTTE E NON LA COPERTURA AFFERENTE LA RCAUTO, NON SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DI QUEST’ULTIMA.

❖ VINTE INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE.

” nel giudizio di secondo grado avente R.G. 445/2023 (riunito) “PIACCIA ALL’ CORTE DI APPELLO DI GENOVA, PREVIE LE DECLARATORIE TUTTE DEL CASO E PREVIA APPLICAZIONE INTEGRALE DELLA POLIZZA N. NUMERO_DOCUMENTO STIPULATA CON IL SIG. , CON APPLICAZIONE DEI MASSIMALI E SUBMASSIMALI, TUTTI DI CUI ALLA PREDETTA POLIZZA IN TEMA DI RCDIVERSI (EVENTO INCENDIO)

IN ACCOGLIMENTO DELL’ APPELLO

PROPOSTO:

❖ IN INDIRIZZO

IN RIFORMA INTEGRALE DELLA DECISIONE IN OGGI IMPUGNATA, EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA, RESPINGERE LA DOMANDA PRESENTATA DAL SIG.

NEI CONFRONTI DEL SIG. ASSICURATO PER L’EFFETTO DICHIARARE CHE NULLO È DOVUTO DAL SIG. E DA IN VIRTÙ DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN ESSERE TRA QUESTE ULTIMI, A FAVORE DEL SIG. CON RIGETTO DI TUTTI GLI APPELLI INCIDENTALI PROPOSTI.

CON RESTITUZIONE DI QUANTO CORRISPOSTO IN RAGIONE DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

CON VITTORIA INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE DI ❖ IN INDIRIZZO

NEL DENEGATO E NON CREDUTO CASO IN CUI L’ECC.MA CORTE RITENESSE SUSSISTERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO IN CAPO AL SIG. A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO IN DATA 4 AGOSTO 2015, VOGLIA DICHIARARE LA SIG.RA TITOLARE DELL’AREA CAMPER NEW PARK TENUTA RISARCIRE TUTTI I DANNI DEL SIG. SENSI E PER EFFETTO DELL’ART. 2051 CODICE CIVILE ESSENDO L’INCENDIO DE QUO DA ASCRIVERSI ALLA PROPRIETARIA E CUSTODE DELL’AREA DI PARCHEGGIO, LA QUALE NON HA APPRONTATO OGNI CAUTELA E NON HA UTILIZZATO L’ORDINARIA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA AL FINE DI EVITARE O COMUNQUE CIRCOSCRIVERE L’INCENDIO AVVENUTO IN DATA 4 AGOSTO 2015 NELL’AREA CAMPER SITA IN GENOVA INDIRIZZO CONDANNANDOLA DIRETTAMENTE AL RISARCIMENTO INTEGRALE DEI DANNI TUTTI PATITI DAL SIG. CON RIGETTO DELL’APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA PARTE DELLA SIG.RA COGNOME CON VITTORIA INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE”.

PER L’APPELLATO “Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in premessa, respingere l’appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2452/2022 del Tribunale di Genova poiché infondato in fatto ed in diritto, respingere, altresì, ogni eventuale domanda in caso di appello incidentale eventualmente proposto nei confronti del per l’effetto confermare l’impugnata sentenza in ogni sua parte.

In via subordinata , nel caso l’ecc.ma Corte di Appello di Genova ritenesse sussistere , in tutto o anche solo parzialmente , una responsabilità in capo alla signora , titolare dell’area camper New Park, per i danni subiti al camper del signor , in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la signora risarcire all’esponente tutti i danni dallo stesso subiti o quanto sarà ritenuto di competenza della signora danni così come indicati alla sentenza n. 2452/2022 , corretta materialmente in data 15 febbraio 2023. Vinte le spese dei due gradi di giudizio ed anche della fase di istruzione preventiva.

” PER L’APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis, 1. In via principale e preliminare, accogliere il secondo motivo di appello incidentale e per l’effetto dichiarare stipula di una convenzione di negoziazione assistita spedito al signor ;

2.

In via principale, rigettare gli appelli avanzati dalla e dal signor , in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conferma della totale responsabilità del signor nella causazione del danno occorso al signor così come quantificato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata;

3. In via principale, accogliere in ogni caso il primo motivo di appello incidentale e riformare parzialmente la sentenza impugnata al fine di escludere per qualsiasi titolo e/o ragione, la responsabilità della signora per i danni occorsi al signor NOME. In via di subordine, per il non creduto e denegato caso in cui venisse accolto l’appello della e dichiarata la responsabilità della signora in relazione agli eventi del 4 agosto 2015, dichiarare tenuta e condannare la società persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne in forza della polizza n. 09100254179 la stessa signora da qualsiasi esborso che la stessa dovrà sopportare a causa del sinistro oggetto della presente lite, ivi comprese le spese di giudizio. 5. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.

” PER L’APPELLATA “Voglia l’Ecc.mo Collegio, previe le opportune pronunce, acclarare l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’impugnazione proposta da e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2452 del 31.10.2022 del Tribunale di Genova.

Con vittoria delle spese del grado”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale nella sentenza impugnata riassume le difese delle parti e lo svolgimento del processo nei termini seguenti:

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio il signor , al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell’incendio divampato nell’area adibita a parcheggio veicoli denominata RAGIONE_SOCIALE sita in Genova, INDIRIZZO gestita e di proprietà della signora , e quindi condannarlo al risarcimento dei danni subiti al camper di proprietà, targato TARGA_VEICOLO, ivi parcheggiato, nella misura di € 16.546,74 o nella somma maggiore o minore decisa dal Tribunale.

, a suo dire, a danno da circolazione stradale;

chiedeva altresì l’autorizzazione a chiamare in causa propria compagnia assicuratrice al fine di essere da questa garantito e manlevato;

in via principale contestava la ricostruzione dei fatti e la fondatezza delle domande in fatto ed in diritto e instando il rigetto delle domande.

Autorizzata la chiamata e rinviata l’udienza di prima comparizione chiedeva di essere autorizzata, a propria volta, a chiamare in causa la Sig.ra , proprietaria e custode dell’area di parcheggio denominata New Park ritenendola responsabile ex art. 2051 c.c. e/o per non aver adottato tutte le misure idonee a evitare il sinistro;

rilevava, inoltre, la non operatività della polizza sottoscritta ed invocata dal Sig. ritenendola a copertura esclusivamente della R.C. Auto laddove l’incendio, a suo dire, era scaturito esclusivamente da un mezzo in sosta.

Rinviata nuovamente la prima udienza si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo preliminarmente di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice nel merito contestando sia in fatto che in diritto quanto sostenuto da ritenendo invece quale unico responsabile dell’incendio il Sig. Costituitasi aderiva sostanzialmente alle difese della Sig.ra non contestando l’operatività della polizza, e chiedendo che il Tribunale volesse accertare l’esclusiva responsabilità del nell’innesco dell’incendio e conseguentemente che venisse respinta la domanda di nei confronti della signora instando, comunque, per la reiezione della domanda di garanzia coltivata da quest’ultima nei propri confronti. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. l’attore, nella prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c estendeva la propria domanda anche nei confronti della terza chiamata La causa veniva istruita mediante l’acquisizione del fascicolo per ATP n. 914/2017 RG Tribunale di Genova e del fascicolo penale n. 11129/15/21 RGPM – n. 1074/17 RG Tribunale di Genova a carico del convenuto , l’acquisizione della sentenza n. 486/2020 del Giudice di Pace di Genova e con l’assunzione delle prove orali così come ammesse con ordinanza del 16/03/2021.

Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione rinviava all’udienza del 14 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, che veniva tenuta con le modalità della trattazione scritta.

In tale data concedeva alle parti i termini di legge per il la sentenza impugnata, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava al risarcimento dei danni in favore dell’attore che quantificava nella somma di € 8.183,00 oltre interessi, la rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali e al rimborso a parte attrice delle spese di ATP pari a complessivi € 2.226,05 per onorari di CTU in ATP oltre a complessivi € 2.083,00 per spese legali in sede di ATP.

Dichiarava tenuta a manlevare e tenere indenne di quanto dallo stesso dovuto a titolo di capitale, interessi e rivalutazione e spese legali, ivi inclusi i compensi professionali, in virtù della presente sentenza.

Infine, disponeva la compensazione delle spese sostenute dalla seguito della chiamata da parte di e compensava altresì quelle sostenute da Avverso la sentenza hanno interposto separati appelli (rg 437/2023 (r.g. n. 445/2023).

chiede la riforma della sentenza, previa dichiarazione di incompetenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace di Genova trattandosi di sinistro avvenuto nell’ambito della circolazione stradale, con rigetto della domanda dell’attore Articola i motivi di seguito indicati.

chiede, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda di contro e contro la compagnia, e che venga dichiarato che nulla è dovuto al né da né dalla compagnia assicurativa.

Chiede la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado, con vittoria integrale sulle spese legali di primo e secondo grado.

In via subordinata, qualora la Corte riconoscesse il diritto al risarcimento del l’appellante chiede che venga dichiarata responsabile del risarcimento , proprietaria dell’area camper, per non aver adottato le misure cautelative adeguate e per non aver usato la diligenza necessaria per prevenire o limitare l’incendio.

Articola anch’essa i motivi di seguito indicati.

Si sono costituiti in ciascun giudizio separatamente gli appellati sopra indicato, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.

ha proposto appello incidentale, articolando i motivi di seguito indicati.

Con ordinanza del 28.09.2023, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c., la Corte d’Appello di Genova ha disposto la riunione del fascicolo , la causa è stata trattenuta a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le memorie conclusionali e di replica con ordinanza 31/10/2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

APPELLO PRINCIPALE primo motivo impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ravvisato la sua responsabilità per cose in custodia, affermando che non risulta emergere dall’ istruttoria né del presente giudizio, né del giudizio penale di cui è stato acquisito il fascicolo che l’incendio di cui è causa si sia propagato dal suo camper e più precisamente dalla bombola deputata alla alimentazione della cucina del suo camper, posto che:

1.1 non vi è prova che egli al momento dell’incendio fosse solo risultando che fosse presente anche il cliente dell’area di posteggio 1.2 il Tribunale non ha tenuto conto della morfologia dell’area del sinistro e dello stato dei luoghi al momento dell’incendio:

vi erano più accessi e quindi vie di fuga del parcheggio, l’area era talmente vasta da ospitare 3 veicoli di cui 14 camper posti a distanza ravvicinata.

Alla luce di tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate l’affermazione e convinzione del di essere solo.

Considerato che i Vigili del Fuoco dissero di non aver visto altre persone oltre all’appellante sui luoghi, le loro dichiarazioni avrebbero dovuto indurre il Tribunale a chiedersi perché mai , che testimoniò al Giudice penale di essersi fermato ad aspettare i Vigili del Fuoco, invece non fu da essi rinvenuto.

E’ quindi vero che se ne andò via di fretta portando via il suo mezzo, ma tale circostanza avrebbe dovuto concorrere a ingenerare dubbi sulle cause dell’incendio e non certezza di responsabilità in capo all’appellante 2. Con altro motivo impugna la sentenza nella parte in cui è stato posto a fondamento dell’accertamento dei fatti di causa la sua dichiarazione riportata nel Rapporto d’intervento dei VV.F., e la sua non corrispondenza della dichiarazione ai riscontri oggettivi raccolti in seno all’istruttoria. 2.1Si censura la sentenza laddove afferma che la dichiarazione trovò conferma nelle deposizioni dei testi d in specie la valutazione parziale delle deposizioni dei medesimi operata dal Giudice posto che i testi non avevano confermato la dichiarazione resa.

risarcito e non avere nulla a pretendere, invece era stato dimostrato con due lettere che questi, a ministero del proprio avvocato – datate 07.08.2015 e 28.07.2020 – rivolgeva all’appellante formale richiesta di danni.

2.3

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la dichiarazione riportata nel Rapporto di intervento come confermata dalla dichiarazione di.

Quest’ultima è danneggiata e parte del processo, di tal chè le sue dichiarazioni sono prive di valore.

In ogni caso, quest’ultima non conferma la dichiarazione del che egli fosse all’interno del camper, avendo dichiarato di averlo visto nei pressi della parte posteriore del camper e con una canna dell’acqua in mano.

3. Si censura la sentenza impugnata laddove statuisce che l’incendio sarebbe scaturito da una bombola di gas con la quale l’appellante avrebbe operato un “travaso”, ipotesi non riscontrata e ritenuta inattendibile dal tribunale di Genova penale che lo ha assolto dal reato di incendio.

Le bombole rinvenute erano molte, e non è emersa la prova della loro collocazione ed appartenenza.

Secondo la dichiarazione resa dal detta bombola si sarebbe dovuta trovare dentro il suo camper e visto che il predetto camper andò distrutto completamente, detta bombola avrebbe dovuto o esplodere, ed invece la si vede ben ritratta nelle fotografie scattate nell’immediatezza dei fatti (doc. 10 – e doc. 17 – ;

o quantomeno avrebbe dovuto essere attinta dal fuoco, ed invece è intonsa, come risulta dal “Fascicolo fotografico vigili del Fuoco di Genova Incendio di Genova INDIRIZZO presso Camper Park “ 04 agosto 2015” (doc. 10 – ) e dalla fotografia prodotta sub. 17 dalla parte che il teste confermato.

4.

Si censura il percorso fattuale e logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di prime cure è addivenuto ad attribuire all’appellante la responsabilità del sinistro in accertata assenza di prova della causa dell’incendio sulla base del criterio del “più probabile che non”.

Si afferma che non esiste affatto un obbligo del Giudice di esprimere per forza un giudizio in merito all’esistenza o meno di un fatto, ben potendo accertare che di quel fatto non è stata raggiunta la prova e quindi colui che era onerato di provare quel fatto ha violato l’art. 2697.

4.1.

Si censura la sentenza anche laddove in essa si afferma che non esistesse una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti.

Totale omissione di valutazione della perizia del dott. e della sua deposizione nel processo penale.

Come dichiarato dal sig. (doc. conseguente creazione di una sacca stechiometrica anche a ridosso del camper di.

Il camper lato fiume dell’uomo visto dal sig. fu peraltro uno dei camper che andò completamente distrutto e vi è prova diretta che non fosse quello dell’appellante 5. Si censura la sentenza nella parte in cui afferma che la dichiarazione riportata nel Rapporto di intervento sia attendibile rispetto alle prove raccolte.

6.

Si censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice afferma che lo stato fisico in cui versava l’appellante in quel momento gli consentiva di rendere una dichiarazione perfettamente consapevole.

7.Si censura la sentenza di primo grado per manifesta illogicità laddove inferisce dalla estensione dell’incendio e dal numero di veicoli e delle bombole coinvolti, l’irrilevanza della individuazione della causa dell’incendio.

II.

Viene impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato la riconducibilità della presente fattispecie alla disciplina della circolazione stradale.

Censura in particolare la sentenza per aver ritenuto che nel caso di specie trattasi di una fuga di gas proveniente da un serbatoio di gpl non adibito a fonte di alimentazione del veicolo, ma per fini di utilizzo dei servizi cucina del camper, laddove nessuna delle circostanze di fatto emerse dall’istruttoria del processo di primo grado (né peraltro da quello penale) conducono a poter sostenere che quel 04 agosto 2005 si verificò “una fuga di gas proveniente da un serbatoio gpl” e, soprattutto, che tale indeterminato “serbatoio gpl”, cui fa riferimento il Giudice di primo grado, fosse quello del camper dell’appellante. Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-100/18), la quale afferma che la nozione di “circolazione dei veicoli” include qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dal fatto che l’incendio sia originato da una componente non direttamente legata alla propulsione.

Di conseguenza, anche se l’incendio fosse stato causato da una bombola del camper, questo rientrerebbe comunque nella nozione di circolazione stradale, con tutte le implicazioni legali e assicurative del caso.

APPELLO PRINCIPALE

NOME 1.Col primo motivo di impugnazione rubricato “ assenza di prova circa la sola presenza di sul luogo dell’incendio al momento dello scoppio.

Assenza di prova circa la causa dell’incendio” chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado, in quanto ritiene non vi siano prove sufficienti per dimostrare la basandosi sull’assunto che fosse l’unica persona presente al momento dell’incidente in contrasto con quanto emerso sia dall’istruttoria civile che da quella penale.

La circostanza che l’incendio fosse divampato dal suo camper era stata smentita e non aveva trovato supporto nelle relazioni dei V.F. 2. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante contesta la mancanza di prove sul nesso di causalità tra le condotte del e l’incendio.

La giurisprudenza richiede che sia l’attore a dimostrare il nesso causale tra il fatto e il danno.

Tuttavia, parte appellante lamenta che nel caso in esame, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le prove ed avrebbe erroneamente affermato che l’incendio fosse scaturito dal camper del.

Il criterio del “più probabile che non” non poteva essere sostitutivo della prova del nesso di causalità.

Nella consulenza dell’Ing. esplosivista, si afferma chiaramente che la bolla di gas, così presente sul terreno, avrebbe potuto esplodere a causa di una qualsiasi scintilla, compreso un contatto elettrico ( vedasi batteria del telefono ) o comunque un contatto fra metallo e metallo.

In specie stava svolgendo rifornimento di acqua – e non di gas – all’esterno del camper;

dopo aver tolto il tappo dal serbatorio, questo cadeva a terra ed una volta accucciato, egli vedeva le fiamme.

3.

Nel terzo motivo di impugnazione rubricato “ la violazione dell’art. 2051 del Codice Civile;

responsabilità della , quale titolare del parcheggio New Park”, in relazione all’incendio che ha causato danni a terzi, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità della ritenendo che l’incendio fosse imputabile al. L’area camper New Park risultava delimitata da un cancello, il cui telecomando veniva fornito unicamente a coloro che avevano stipulato un contratto verbale di rimessaggi.

Tuttavia, l’appellante evidenzia come il Tribunale non abbia considerato adeguatamente la gravità dell’incendio, che ha coinvolto decine di mezzi, e la mancata collocazione di dispositivi antincendio nell’area di sosta, dove vi erano camper con serbatoi di carburante e bombole di gas, elementi che avrebbero reso prevedibile un incendio.

Il contratto di rimessaggio camper è assimilabile, quanto a disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito con la conseguenza che è connaturato a tale contratto l’obbligo di custodia del bene da parte del depositario.

Ciò comporta che il depositario (nel caso de quo il titolare del rimessaggio) debba custodire la cosa e restituirla nello stato in cui questa è stata consegnata, con il conseguente obbligo di risarcire il danno in caso di perdita totale e/o parziale del bene.

La in qualità di proprietaria e custode, non ha adottato corresponsabile per una quota dei danni, poiché non ha rispettato le obbligazioni contrattuali necessarie a prevenire l’espansione dell’incendio.

APPELLO INCIDENTALE COGNOME 1.Primo motivo di appello incidentale.

Errata configurazione del rapporto contrattuale tra la signora d i clienti, tra i quali ed infondatezza del terzo motivo di appello di Errata configurazione della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in riferimento alla signora La sentenza è errata e da riformare in riferimento alla dichiarata “alternativa” responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest’ultima, quale titolare dell’area di parcheggio, per aver messo, appunto, a disposizione un’area di parcheggio di proprietà privata a fronte di un contratto di locazione con pagamento di un canone e aver delimitato la stessa area con cancelli e/o sbarre tali da impedire l’accesso dei veicoli terzi rispetto ai clienti. Afferma di essere proprietaria dell’area, ma non custode dei mezzi parcheggiati all’interno di essa:

nella realtà dei fatti, ella loca ai suoi clienti, dietro il pagamento di un canone mensile, una porzione del proprio spiazzo, senza assumere alcun obbligo di garanzia di custodia dei mezzi di cui agli articoli 2051 e/o 1768 cod. civ.

Il negozio è da considerarsi come un contratto di locazione di spazio, e non un contratto atipico di parcheggio attuato mediante “offerta al pubblico” cui è applicabile per analogia la normativa del contratto di deposito o un rapporto extracontrattuale di custodia regolato dall’art. 2051 cod. civ 2.Secondo motivo di appello incidentale.

Omessa pronuncia in riferimento alla eccepita improcedibilità per assenza di negoziazione assistita contestata dalla signora NOME Preliminarmente, va esaminato, in quanto avente natura logicamente preliminare, e va disatteso il motivo con cui la parte appellante afferma l’incompetenza del Tribunale e la competenza del Giudice di Pace sul presupposto che l’incendio di cui è causa sia da inquadrarsi nell’ambito della responsabilità da circolazione stradale.

Al riguardo il Tribunale dopo aver riconosciuto che l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto debba ritenersi sempre operante anche allorchè il veicolo si trovi parcheggiato in un garage privato e prenda fuoco per cause intrinseche al veicolo, richiamando sia la sentenza 20.6.2019 della Corte di Giustizia Europea che la sentenza della Corte Suprema n. 21983 del 30.7.2021, ha respinto l’eccezione affermando che “Ciò piazzale di proprietà privata al quale è possibile accedere solo previa stipula di un contratto. A ciò si aggiunga che nel caso di specie trattasi di una fuga di gas proveniente da un serbatoio di gpl non adibito a fonte di alimentazione del veicolo, ma per fini di utilizzo dei servizi cucina del camper” (pag. 7 non numerata della sentenza). Nel merito. Rileva la Corte che (a parte la mancata specifica impugnazione della prima parte della motivazione, ossia quella per cui il sinistro di cui è causa si esulerebbe dall’ambito della responsabilità da circolazione stradale – a differenza delle ipotesi esaminate a pag. 6 – in quanto il sinistro si sarebbe verificato in un piazzale di proprietà privata al quale è possibile accedere previa stipula di un contratto), quanto all’affermazione del Tribunale per cui la fuga di gas non è derivata dal serbatoio di gpl del camper ma da una bombola uso cucina, indicata ai fini di escludere la competenza da r.c.a. , come è noto le questioni di competenza, come desumibile dall’art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in “limine”, alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto.

Nel caso in esame già sulla base dell’atto di citazione (come peraltro emerso anche dall’istruttoria come si vedrà infra), emerge che l’incendio che si è addebitato al deriva dai lavori di manutenzione effettuati dal predetto sul camper il giorno dell’incendio e ricondotti mediante il richiamo al doc. 2 – comunicazione di notizia di reato dei VV.FF.

a carico del predetto per il reato di incendio – ai lavori che il predetto ha dichiarato nell’immediatezza ai vigili del fuoco di aver compiuto mentre si trovava all’interno del camper con i “raccordi di una bombola”.

Va pertanto condivisa l’affermazione del Tribunale per cui la modalità di utilizzo del mezzo durante la sosta in un piazzale privato, non possa essere equiparato alla circolazione, non essendo il sinistro eziologicamente ricollegabile ad essa, ma ad una causa autonoma, ossia al maldestro compimento di lavori di manutenzione all’interno del camper dall’appellante maneggiando i raccordi di una bombola, secondo la narrativa dell’atto introduttivo, confermata, per quanto si dirà infra, dall’istruttoria.

Nel merito.

I motivi da 1 a 7 di e da 1 a 2 di possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, inerendo la valutazione del complessivo compendio istruttorio del giudizio e conseguentemente l’accertamento della responsabilità o meno del predetto in relazione Corte condivide l’ampia, esaustiva e accurata motivazione del Tribunale in ordine alla responsabilità dell’appellante , posto che, in primo luogo, già dalla comunicazione della notizia di reato dei Vigili del Fuoco, intervenuti nell’immediatezza, sono emersi elementi gravemente indizianti a carico del predetto, atteso che : “Secondo quanto dalla stessa dichiarato [ ], intorno alle 15.45 ha udito dalla propria abitazione uno scoppio e delle grida.

Uscita dalla porta sul retro dell’abitazione che dà sul parcheggio, vedeva il Sig. accucciato a terra in prossimità del camper che stava bruciando.

La porgeva una canna alimentata ad acqua al e visto il propagarsi delle fiamme ritornava a casa per allertare i Vigili del Fuoco.

All’arrivo delle prime squadre del Comando veniva rinvenuto il Sig. seduto a terra, lo stesso riportava delle ustioni agli arti superiori e inferiori oltre al viso, veniva immediatamente allertato il 118 e lo stesso veniva trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Come dichiarato dallo stesso al personale vvf giunto sul posto e poi confermato dalla Sig.ra al momento dell’evento nell’area era presente solo il Sig. intento a compiere operazioni di manutenzione al proprio camper (TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO).

Il Sig. , di professione idraulico, era nel camper che stava trafficando con dei raccordi di una bombola di gas e, ad un tratto, veniva avvolto dalle fiamme.

Tale ricostruzione dei fatti è basata sia sullo stato dei luoghi rinvenuto nell’immediatezza dai Vigili del Fuoco intervenuti, sia sulle dichiarazioni di , che ha visto l’inizio del propagarsi dell’incendio, sia, ancora, sulla dichiarazione iniziale resa da rinvenuto ferito, ai predetti e riportate nella relazione d’intervento a cura del Funzionario e del Capo squadra , per cui:

“Ero nel mio camper che stavo trafficando con dei raccordi della bombola, sono un idraulico, quando ad un tratto ho visto delle fiamme senza capire il motivo e sono scappato.

Ho provato a spegnere con una canna dell’acqua.

”, dichiarazione che non necessita di essere sottoscritta, come afferma l’appellante, in quanto resa nell’immediatezza a un pubblico ufficiale e contenuta in atto pubblico, che, come affermato dal Tribunale, fa piena prova seppure non già della veridicità sostanziale delle dichiarazione raccolte dal pubblico ufficiale, tuttavia certamente del fatto che le predette dichiarazioni sono state rese in quei termini al pubblico ufficiale.

Trattasi di dichiarazioni certamente di valenza ammissiva dell’origine dell’incendio.

Le dichiarazioni testimoniali rese dai Vigili del Fuoco intervenuti e sentiti all’udienza del -il teste ha dichiarato:

“L’area dove era parcheggiato il camper del è quello maggiormente interessato dall’incendio e quindi è presumibile che l’incendio sia partito da lì.

Il collega che è intervenuto prima di noi però ha preso la dichiarazione del sig. COGNOME che fa sempre parte dell’annotazione.

ADR vicino al Camper del vi erano altri veicoli parcheggiati sia camper che vetture ma non so dire di più e non ricordo le distanze tra i veicoli.

Il collega nel suo rapporto ha raccolto la dichiarazione l’ha inserita nel verbale ma sicuramente non l’ha fatta firmare al anche perché non è fattibile in quei momenti e anche alla luce delle condizioni fisiche dello stesso ”…” Mi ricordo di aver sentito a sommarie informazioni la proprietaria dell’area la signora he dichiarava che alle 15.45 aveva udito uno scoppio provenire dal parcheggio e prima ancora di aver udito delle grida di aiuto.

La a dichiarato che avvicinatasi ha visto il accucciato vicino al suo camper e che lo stesso stava lavorando al suo camper.

” Il teste ha dichiarato “Ricordo che in genovese il , che era tutto ustionato, mi disse stavo trafficando, stavo maneggiando e poi ha preso fuoco ma non è riuscito a spiegarmi meglio perché era molto agitato e tutto ustionato e poi l’abbiamo fatto portare via dal 118.

Quello che mi ha detto il è quello che ho scritto nella mia relazione della quale il giudice dispone l’acquisizione essendo a mani del teste al solo fine di meglio chiarire la sua deposizione che viene indicata quale prod. A Ufficio e allegata al presente verbale di udienza”.

La dichiarazione resa è quella sopra indicata “Ero nel mio camper che stavo trafficando con dei raccordi della bombola, sono un idraulico, quando ad un tratto ho visto delle fiamme senza capire il motivo e sono scappato.

Ho provato a spegnere con una canna dell’acqua”.

Quanto indicato nella relazione dei Vigili del Fuoco è poi stato confermato dal caposquadra il quale, sentito nel procedimento penale 11129/2015 RGNR Tribunale di Genova, pag. 24, ha dichiarato:

“Confermo di aver parlato con , per accertamenti delle sue condizioni di salute e quindi per sapere come aiutarlo e lui mi riferiva di essersi bruciato mentre stava facendo alcuni lavori al suo camper.

Non ha specificato che tipo di lavori stava facendo.

” Convergono alla ricostruzione dei fatti affermata dal Tribunale anche le dichiarazioni della in quanto seppure sia vero che è parte del presente giudizio, è altresì vero che le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto ai Vigili del Fuoco, per così dire “a caldo” costituzione ) riferito:

“Quel giorno attorno alle ore 15.00/15.30, mi trovavo in casa con le finestre aperte, essendo agosto, ed ho udito un botto arrivare dall’esterno.

Sono uscita per vedere se qualche ragazzino avesse lanciato un petardo o qualcosa di simile.

Appena sono stata dal cancello di casa che accede all’area camper, ho immediatamente notato il Sig. COGNOME che si trovava nei pressi della parte posteriore del suo camper con una canna dell’acqua in mano che urlava “Aiuto! ” mentre cercava di spegnere il fuoco che si stava sviluppando nella parte sottostante il suo camper“.

Il Tribunale ha dato, altresì, conto, secondo le risultanze istruttorie, della presenza di bombole rinvenute nelle immediate vicinanze della parte maggiormente interessata dall’incendio, ed una, in particolare, da 20 di GPL, alla cui valvola è stato trovato collegato, senza interposto riduttore di pressione, uno spezzone di tubo in gomma di colore azzurro lungo 50 cm, avente la parte finale bruciata, che comprovano la versione del anche a fronte dello sviluppo del processo dannoso e dei rilievi effettuati dai VV.FF. e dai Carabinieri – :

“Nello specifico vi sono quattro bombole da 10 chilogrammi, una bombola da 20 chilogrammi ed un bombolotto di capienza minore.

Quella da 20kg presentava un troncone di tubo in gomma attaccato alla valvola senza l’utilizzo di un riduttore, della lunghezza di circa 50 cm ed era bruciato nella parte terminale, mentre la bombola non presentava segni di esposizione al calore.

Delle quattro bombole da 10kg, due erano prive di valvola, una aveva il raccordo collegato al cordolo probabilmente relativo al riduttore di pressione e l’ultima era con la valvola libera come si trova normalmente in commercio e tutte presentavano segni di esposizione al fuoco.

Il “bombolotto” più piccolo aveva un codolo attaccato alla valvola, probabilmente relativo al riduttore di pressione ed anch’esso presentava segni di esposizione al calore”.

Secondo quanto emerso nel giudizio penale (dep. trattasi di regola di bombole utilizzate di regola a bordo dei camper;

la bombola da 20 kg era sovradimensionata e la presenza del tubo era indicativo dell’operazione di travaso da una bombola più grande ad una più piccola, operazione assolutamente vietata.

Risulta poi dalla sentenza penale del Tribunale di Genova n. 1156/2019 di assoluzione del (pag. 16), che dal filmato dell’incendio, acquisito ed a mani degli operanti, girato da un signore che abitava dalla parte opposta del fiume che riprendeva le fasi centrali dell’incendio fino all’esplosione finale, e effettuato ad una distanza di circa 50 mt dall’area dell’incendio, “si vedevano quattro camper bruciati:

i primi due a sinistra erano già distrutti dal fuoco, il terzo stava bruciando ed il quarto non era ancora stato attinto dalle fiamme.

Il elementi summenzionati, tutti convergenti fra loro, consentono di ascrivere l’innesco dell’incendio al camper del e, con preponderante probabilità, come dallo stesso affermato, alle manovre compiute su raccordi di una bombola all’interno del camper dal predetto.

Tale è l’ipotesi più probabile emersa dall’istruttoria e come tale accreditata anche nella comunicazione notizia di reato dei Carabinieri sulla base dei rilievi dei Vigili del Fuoco.

Occorre ricordare che l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul danneggiato, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell’evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l’equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale. Il Tribunale penale ha assolto l’imputato proprio affermando che l’incidenza causale della condotta tenuta dal non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio (pag. 21 sentenza).

Come affermato dalla Corte Suprema, in tema di illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno, i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra processo penale, ove vige regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. n. 18584/2021). E’ erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “più probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr. Cass., 22/10/2013, n. 23933).

Gli elementi sopra riferiti, ed attentamente valutati dal Tribunale nella sentenza impugnata, e condivisi dalla Corte nella loro valutazione, convergono univocamente nell’attribuire al , ed alle imprudenti operazioni compiute sul suo camper, maneggiando raccordi di una bombola, l’innesco dell’incendio, apparendo meramente ipotetiche le cause alternative indicate dal consulente tecnico del , determinata dalla caduta di un attrezzo (cfr. perizia , o indossando un tessuto sintetico, o dalla presenza del cellulare nella tasca dei pantaloni del ovvero dal calpestio del pavimento del piazzale pieno di quarzite, o da un tappo di ferro (cfr. pag. 24 sentenza), così come pure ipotetiche appaiono eventuali cause ricondotte ad altri soggetti presenti sul piazzale, quali , intervenuto prima dei Vigili del Fuoco e adoperatosi per spegnere l’incendio, in totale assenza di elementi che possano ricondurre a tale persone o ad altri che siano stati in precedenza presenti sul luogo, l’innesco dell’incendio. Neppure può screditarsi la versione resa del al Vigile del Fuoco nell’immediatezza dei fatti per il fatto che fosse agitato e ustionato, come riferito dal Vigile del Fuoco in quanto trattasi di dichiarazione circostanziata, anche in relazione alla sua qualifica di idraulico riferita di sé stesso dal ai Vigili del Fuoco, e comprovata dal rinvenimento della presenza di bombole, a nulla rilevando il fatto che non si sia accertata la proprietà “formale” delle stesse.

La ha confermato, nell’immediatezza dei fatti, di aver visto il fuoco che si stava sviluppando sotto e in ogni caso provenire dal camper del che, evidentemente, una volta innescato l’incendio, ha provato a spegnerlo con una manichetta di acqua uscendo dal camper.

Va pertanto confermata la responsabilità del in relazione al rapporto di custodia quale custode del camper e della bambola che maneggiava ex art. 2051 c.c. affermata dal Tribunale in favore del danneggiato Venendo, ora al terzo motivo di appello principale di esso è inammissibile.

Sul punto giova riportare la statuizione di cui alla pronuncia n 542/2020 della Suprema Corte, secondo la quale “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il Giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi;

quest’ultimo, peraltro, in tal caso, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa , accertata e confermata in questo grado di giudizio la responsabilità di considerato che non è stata proposta alcuna domanda di rivalsa da parte dell’appellante principale nei confronti di , quale responsabile o corresponsabile dell’incendio, deve essere escluso l’interesse ad impugnare con conseguente pronuncia di inammissibilità dell’appello. Debbono considerarsi infine assorbiti i motivi di appello incidentale proposti da la cui responsabilità è stata esclusa dalla sentenza impugnata, ed alla luce della affermata inammissibilità dell’appello di nei suoi confronti, di tal chè la stessa non ha, pertanto, alcun interesse all’impugnazione.

Ne consegue che la sentenza merita conferma, con rigetto e/o pronuncia di inammissibilità degli appelli principali, assorbito l’appello incidentale.

In ordine alle spese di lite, è tenuto al pagamento delle spese di lite in favore di è tenuta a manlevare il proprio assicurato anche della condanna al pagamento delle spese della presente fase di gravame, oltre che al pagamento delle spese di lite sia in favore dell’assicurato alle cui difese ha prestato piena adesione, nonchè che in favore di in ragione della inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti.

Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2014 secondo lo scaglione relativo al “decisum”, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.

Si ravvedono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra e le restanti parti processuali, nonché in relazione a tutti i residui rapporti processuali fra tutte le restanti parti processuali.

Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali.

definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 2452 del Tribunale di Genova, così provvede:

-respinge l’appello proposto da -dichiara inammissibile l’appello proposto da -dichiara assorbito l’appello incidentale di , e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

-condanna al pagamento delle spese del grado in favore di -condanna a:

manlevare e tenere indenne di quanto dovrà pagare in favore di in forza della presente sentenza per spese e accessori;

al pagamento in favore di delle spese di lite del grado, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa;

al pagamento delle spese di lite del grado in favore di , che liquida in euro 3.950,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa;

-compensa

integralmente le spese di lite fra , nonché fra la compagnia e ogni altra parte processuale, ed ancora in relazione ai residui rapporti processuali fra tutte le restanti parti.

Si dà atto, in ragione del rigetto dell’appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di e di Genova, 5.11.2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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