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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità per infortunio in attività sportiva

La sentenza chiarisce i principi della responsabilità extracontrattuale nell’ambito delle attività sportive. In particolare, viene stabilito che la responsabilità dell’associazione sportiva non sussiste quando l’infortunio è conseguenza di un rischio intrinseco all’attività praticata e non derivante da carenze organizzative o di controllo da parte dell’associazione stessa.

Pubblicato il 11 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE QUARTA CIVILE nella persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._5533_2024_- N._R.G._00006327_2021 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024

nella causa civile iscritta n. 6327/2021 R.G. promossa da , c.f. nata a Pinerolo il , res. In Pinerolo , INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Pinerolo, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende nel presente procedimento in forza di mandato rilasciato in calce all’atto di citazione ATTRICE CONTRO , in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, (c.f. ) corrente in San Germano Chisone – INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Pinerolo, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione CONVENUTA

OGGETTO: domanda di risarcimento danni

CONCLUSIONI

PRECISATE DELLE PARTI Per parte attrice Piaccia all’Ill.mo Tribunale;

contrariis reiectis, esperita l’istruttoria che del caso, rinnovato l’esame dei testi sentiti, previamente accertata la responsabilità del sinistro occorso alla sig.ra capo alla convenuta;

dichiarare tenuta e condannare l’ , in persona del presidente pro tempore al pronto risarcimento dei danni subiti dall’attrice, che si quantificano in somma C.F. non minore di € 25.163,55= , come in narrativa determinata o in quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo CTU disponenda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell’infortunio al saldo;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Per parte convenuta Voglia l’On.le Tribunale di Torino e per quanto di Sua competenza l’Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, In via istruttoria:

= Ammettere le prove per interrogatorio formale e testimoni che ci si riserva di capitolare nei concedendi termini di cui all’art. 183, comma 6° c.p.c..

= Respingere le istanze istruttorie di parte attrice ivi inclusa l’eventuale richiesta di consulenza medico-legale d’ufficio in quanto avente finalità meramente esplorativa.

Nel merito:

= Respingere la domanda risarcitoria formulata dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto.

= Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e successive occorrende.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio l’ , per veder accertata la responsabilità di quest’ultima in relazione ai danni patiti a seguito dell’infortunio occorso in data 19.9.2019 durante una seduta di allenamento di arti marziali.

L’attrice dava atto che, in data 19.9.2019, durante una seduta di allenamento, a causa della caduta sulla sua persona di altra allieva che aveva svolto l’esercizio in modo scorretto, subiva un trauma distorsivo al ginocchio destro con conseguente lesione del legamento crociato anteriore.

Precisava di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore destro, seguito da sedute fisiatriche, riportando un danno biologico permanente quantificato – secondo l’accertamento medico legale effettuato – pari al 6/7%.

Ritenendo sussistente la responsabilità dell’associazione convenuta, a fronte del mancato controllo ed intervento dell’istruttore presente alla lezione, l’attrice instava per il risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in complessivi € 25.163,55.

Ritualmente costituita, l’associazione sportiva contestava la fondatezza delle domande proposte evidenziando la genericità nell’allegazione della dinamica del sinistro e l’assenza di elementi idonei ad individuare le modalità dell’infortunio, contestando la responsabilità dell’associazione e la quantificazione del danno patito.

Istruita con l’assunzione delle prove orali dedotte, all’udienza figurata del 2.5.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

La signora ha agito nel presente giudizio al fine di veder ristorati i danni patiti in conseguenza del sinistro accaduto in data 19.9.2019 durante una seduta di allenamento di arti marziali, ritenendo sussistente la responsabilità dell’associazione convenuta a fronte della mancata vigilanza e assistenza prestata dagli istruttori presenti in occasione della lezione.

Pur in assenza di un espresso richiamo normativo, la fattispecie dedotta da parte attrice deve essere ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e deve essere valutata, in particolare, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 2048 c.c. e 2049 c.c., richiamati dalla stessa attrice solo in sede di replica alla conclusionale avversaria, applicabili anche nell’ipotesi di danno causato in ambito associativo e ludico-sportivo.

In termini generali, è noto che la norma di cui all’ art. 2048 c.c. trova applicazione solo nel caso in cui l’evento dannoso sia conseguenza di un fatto illecito altrui, atteso che nel caso di lesione cd. autoprodotta – sia nell’esercizio dell’attività sportiva che in orario scolastico – trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in ragione del vincolo negoziale e del cd. contatto sociale che sorge con la domanda di iscrizione e, quindi, con l’ammissione ai corsi (c. tra le altre, Cass. 15.9.2020, n. 19110).

Le condizioni di applicabilità dell’art. 2048 c.c. si traducono, pertanto, in un fatto costitutivo, l’illecito, oggetto di prova da parte del danneggiato, e in un fatto impeditivo – il non averlo potuto evitare – oggetto della prova liberatoria che deve essere offerta dalla scuola ovvero, come nel caso di specie, dall’associazione sportiva.

Con particolare riferimento all’attività ludico-sportiva, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell’ art.2048 c.c., è necessario:

a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l’atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell’attività svolta, e non anche quando l’atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto” (v. Cass. 10.4.2019, n. 9983).

I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lezioni e attività sportive svolte durante l’orario scolastico presso gli istituti di istruzione devono ritenersi, in base all’eadem ratio, pacificamente applicabili anche ai corsi sportivi presso associazioni private dilettantistiche, non trattandosi di attività agonistica e riguardando scuole private preposte all’insegnamento di una disciplina sportiva, come nella fattispecie oggetto di causa.

Per comprendere il contenuto dell’obbligo di vigilanza e il tenore delle regole di cautela e prudenza pretendibili dalla scuola sportiva durante lo svolgimento delle lezioni appare poi utile comprendere la reale natura e la dinamica dello sport di cui trattasi, tenuto conto dell’età del danneggiato e del principio di auto-responsabilità pretendibile.

Nell’atto introduttivo, infatti, l’attrice lamenta una generale inadeguatezza e una carenza delle cautele e delle regole di prudenza nello svolgimento delle lezioni sportive, precisando – in sede di comparsa conclusionale – come la responsabilità dell’associazione sportiva debba farsi discendere dall’insufficiente vigilanza degli istruttori durante lo svolgimento degli esercizi impartiti e, quindi, dalla violazione delle comuni regole cautelari necessarie ad impedire il fatto lesivo.

La domanda proposta non merita accoglimento.

Lo sport praticato dall’attrice, cd. “ , è un’arte marziale vietnamita che racchiude tecniche di difesa personale e tecniche di combattimento che, per natura, presuppone il contatto fisico e l’esecuzione di prese ed esercizi in coppia tra gli allievi.

E’ indubbio che negli sport da combattimento anche gli allenamenti – benchè privi del profilo agonistico – implichino necessariamente non solo lo svolgimento di esercizi a coppie, ma altresì “il contatto fisico e, anche, l’uso della forza, per cui la tolleranza della violenza resta più elevata rispetto all’allenamento di uno sport a violenza soltanto eventuale e nel quale la componente dell’impatto fisico dovrebbe trovare maggiore giustificazione nelle modalità agonistiche estranee all’allenamento” (v. Cass. 15.2.2023, n. 4707). Nel caso in esame il sinistro subito dall’attrice si sarebbe verificato durante una lezione di allenamento, nel corso dell’esecuzione di un esercizio a coppie, allorquando la compagna dell’attrice, a causa dell’esecuzione erronea dell’esercizio dato, sarebbe caduta sul ginocchio della signora La stessa attrice, nel corso dell’interpello, ha riferito “eravamo divisi in tre gruppi:

io facevo le prese di combattimento con la sig.ra e nel mio gruppo vi erano più coppie”.

I testi escussi hanno confermato la presenza di più coppie, l’esecuzione di esercizi di presa e la presenza di due istruttori.

La teste ha riferito “ero presente, stavo facendo allenamento ma non ho visto l’evento.

Stavamo eseguendo tutti lo stesso esercizio a coppie, eravamo 3 coppie, una di queste era composta dall’attrice e da di cui non ricordo il cognome.

L’esercizio consisteva in questo:

a turno uno dei due tirava un calcio laterale all’altro e l’altro doveva bloccare la gamba e accompagnare l’avversario per terra.

Una gamba (quella dell’attaccante) rimaneva bloccata, e l’avversario con la sua gamba “spazzava” l’altra gamba dell’attaccante, cioè toglieva l’appoggio all’altro piede dell’attaccante, e allo stesso tempo con il braccio tratteneva il corpo del compagno dell’allenamento, di modo che andasse al suolo accompagnato”, precisando “ricordo che eravamo in 6 con due allenatori ed eravamo divisi in gruppi di 2. Lavoravamo sotto gli occhi di due allenatori:

Il teste ha poi riferito “eravamo divisi in gruppi di due persone:

era con io non ricordo con chi fossi.

Non è vero che lavorassimo da soli” precisando “a quanto ricordo c’erano due allenatori che erano che ci supervisionavano…..

l’attrice e la si allenavano insieme ed eseguivano una presa propedeutica al combattimento, … confermo che si svolgevano degli esercizi di allenamento fisico di base che non implicavano scontro fisico intendendo io per scontro fisico dei veri e propri combattimenti e non l’allenamento di prese propedeutiche al combattimento”.

La teste , sorella dell’attrice, ha riferito “eravamo divisi in gruppi, ricordo tre gruppi di 2 persone:

io e con l’istruttore ;

un gruppo di ragazzi nuovi (due ragazzi nuovi di cui non so il nome) che erano seguiti in quel momento da , e il gruppo di e c’erano anche erano in fondo e stavano facendo le prese e mi ricordo che di lato c’erano e penso che anche loro stessero facendo le prese….

Mia sorella e stavano eseguendo prese, cioè tecniche in cui uno afferra l’altro e l’altro cerca di liberarsi utilizzando delle contro prese…in quel momento lì nessun allenatore stava guardando normalmente gli allenatori vengono, ti spiegano l’esercizio e poi si spostano da gruppo a gruppo in base ai gruppi formati”, precisando altresì che “penso che mia sorella avesse già eseguito il tipo di presa che stava eseguendo in quel momento, ma non ne sono certa perché le prese sono di molti tipi e ognuna ha la sua tecnica. Mia sorella seguiva il viet chi combat dal 2018, in precedenza sia io che lei avevamo praticato per molti anni il viet dao che ha tecniche di presa diverse”.

La stessa teste, a domanda diretta sulla dinamica del sinistro riferita dalla sorella, ha precisato “ci hanno detto che ha perso l’equilibrio ed è caduta sulla gamba di , penso che una delle due avesse infilato la gamba all’interno della gamba dell’altra, cercando di mettere in pratica la presa ha perso l’equilibrio”.

Alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi provato che l’attrice avesse già seguito in precedenza corsi di arti marziali e, in particolare, di viet chi combat e, in occasione del sinistro, stesse eseguendo esercizi di presa propedeutici al combattimento, eseguiti in coppia con altra allieva, alla presenza di due istruttori.

Si è già anticipato che la giurisprudenza pacificamente considera lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, là dove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara o di sport e, cioè, si sia tenuta in una fase che in genere si presenta nel corso dello sport e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina.

Accertata la natura e tipologia dello sport, è poi richiesta una valutazione complessiva della situazione concreta che tenga conto, da un lato, dell’età del danneggiato, del tipo di sport, della maturità degli allievi e, dall’altro, delle tutele predisposte dall’associazione sportiva per evitare il danno (in questo senso, Cass. Civ. 8740/2001; Cass. Civ. 482/2003; Cass. Civ. 7247/2011).

Nella vicenda in esame gli elementi raccolti – e, segnatamente, la necessità di esecuzione delle prese in coppia e in contatto con altra allieva, la repentinità e dei movimenti, la presenza dell’istruttore durante la lezione tra le coppie – consentono di ritenere che l’infortunio in questione si sia verificato durante un normale contesto di allenamento e per caso fortuito, del tutto prescindendo da un comportamento illecito dell’altro allievo partecipante alla lezione.

Deve ritenersi, infatti, che l’errata esecuzione di una presa, dalla quale discenda la perdita di equilibrio, costituiscano un’eventualità prevedibile e comune nel corso dell’apprendimento delle tecniche delle arti marziali.

Più precisamente, l’evento dannoso lamentato dall’attrice è certamente insito e connaturato in qualsiasi attività sportiva che preveda il contatto fisico tra le parti e, a maggior ragione, in un’attività che preveda allenamenti in vista di sessioni di “combattimento” ed il relativo rischio appare connaturato alla scelta stessa dello sport pratica, potendo al più essere oggetto di eventuale polizza assicurativa per infortuni.

La natura e le modalità del sinistro non possono quindi dirsi conseguenza di un comportamento che abbia ecceduto la normale prassi dell’allenamento, risultando del tutto plausibile e normale, in sede di apprendimento delle tecniche dell’arte marziale, l’esecuzione erronea della presa.

Date tali premesse, appare anche evidente come alcun addebito possa essere attribuito alla associazione convenuta, trattandosi di rischio connesso all’attività svolta e non prevenibile, nè prevedibile neppure attraverso previi ammonimenti o esplicazione di regole comportamentali.

Né l’invocata responsabilità civile dell’associazione può farsi discendere dalla mancata predisposizione di cautele o dalla violazione delle regole del gioco, non essendo l’inesatta esecuzione dell’esercizio un evento debordante dai normali canoni dell’esercizio dell’attività sportiva praticata.

Né è configurabile l’omessa vigilanza degli istruttori, pacificamente presenti durante la lezione e in una posizione spaziale di cui non può dirsi sussistente alcuna irregolarità;

se ne conclude che il danno si è verificato per un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo dell’istruttore idoneo ad integrare il caso fortuito.

Deve ribadirsi, infatti, che l’erronea esecuzione di un esercizio, ovvero la perdita di equilibrio nell’esecuzione di una presa, costituisce comportamento che, pur prevedibile nel corso di un allenamento, non può ritenersi per ciò solo evitabile.

Pur ammettendo che nel momento dell’esecuzione dell’esercizio l’istruttore non fosse affiancato alla coppia è altrettanto certo che neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di evitare la perdita di equilibrio della compagna dell’attrice ed evitare la caduta.

Si consideri, a tal fine, la difficoltà di interrompere l’esecuzione in corso di un movimento, tenuto conto non solo dell’età – ormai adulta – delle allieve e, anche, della circostanza che le stesse non fossero neofite dello sport in oggetto, il che induce a ritenere che i movimenti posti in essere fossero più fluidi e sicuri rispetto a quelli che possono caratterizzare i soggetti inesperti.

Le lesioni si sono pertanto verificate per effetto di una sequenza causale non imputabile alla parte convenuta.

III

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, devono essere poste a carico di parte attrice.

Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui all’art. 4 DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa (secondo il criterio del disputatum – cfr. Cass. n. 28147/18), delle questioni trattate e dell’attività svolta, applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

respinge la domanda proposta da parte attrice;

condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Torino, 2.11.2024 Il giudice Dott.ssa NOME COGNOME

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