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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità per rimozione impianto fotovoltaico

Il proprietario di un impianto fotovoltaico è responsabile della sua rimozione e dello smaltimento in caso di accertata pericolosità, anche se la struttura portante è stata realizzata dal precedente proprietario. L’impegno assunto in sede giudiziale di provvedere alla rimozione non adempiuto giustifica l’emissione di un ordine specifico da parte del giudice.

Pubblicato il 03 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 11606/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Relatore dott. NOME COGNOME all’esito dell’udienza del 17/09/2024 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 11606/2024 promosso da:

(p.iva ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO pec giusta procura in atti;

RECLAMANTE contro (p.iva ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Amalfi, INDIRIZZO, pec.salerno.it, giusta procura in atti;

(contumace)

(contumace) RECLAMATI Ha emesso la seguente

ORDINANZA _N._R.G._00011606_2024 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

ha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in corso di causa, nell’ambito di un procedimento volto a chiedere l’accertamento della sussistenza dell’occupazione sine titulo del lastrico solare e la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di detta occupazione.

La domanda cautelare in corso di causa, in particolare, era volta ad accertare i pericoli imminenti ed irreparabili derivanti dalla presenza dell’impianto fotovoltaico sul tetto del centro commerciale di proprietà di sito in Santa Maria di Sala, nonché volta ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Il procedimento cautelare di prime cure veniva istruito a mezzo di ctu ad esito del quale, stante l’accertata pericolosità dello stato del lastrico solare, l’odierna reclamante si era offerta di rimuovere i pannelli fotovoltaici, quanto invece all’ulteriore intervento di % a carico di.

Con il presente reclamo viene contestato:

in primo luogo, il difetto di motivazione a sostegno della disposta ripartizione dei costi;

in secondo luogo, il travisamento della situazione di fatto posto che, secondo la ricostruzione del reclamante, i pannelli sandwich sono stati costruiti per scelta del precedente proprietario e non sono mai stati oggetto del contratto di leasing che invece ha riguardato solo l’impianto fotovoltaico con la conseguenza che la proprietaria dovrebbe farsi carico dell’intero costo di rimozione.

Parte reclamante ha pertanto chiesto la riforma nei termini indicati dell’ordinanza cautelare impugnata.

, regolarmente notificati, rimanevano contumaci.

Si è costituita contestando tutto quanto dedotto da controparte e sostenendo la correttezza del provvedimento del Giudice di prime cure precisando, in primo luogo, di essere proprietaria dell’immobile sito in Santa Maria di Sala dal 29.11.2021 a seguito di aggiudicazione ad esito della procedura competitiva ex art. 107 l. fall. nell’ambito del fallimentoRAGIONE_SOCIALE”;

in secondo luogo, deducendo che l’impianto fotovoltaico è di proprietà di poi acquistato da e che lo stesso è attualmente in condizioni fatiscenti e pericolose come osservato dallo stesso ctu nel corso dell’istruttoria in primo grado;

deducendo che, unitamente ai pannelli fotovoltaici, la reclamante è proprietaria anche dei pannelli sandwich posto che essi sono stati funzionali alla installazione dei pannelli fotovoltaici come si evince dalla SCIA depositata agli atti che unitamente alle travi a Y prevedeva quale struttura di sostegno un manto in pannelli sandwich.

Parte reclamata ha pertanto chiesto la conferma del provvedimento di primo grado e, stante la persistenza del pericolo e la mancata rimozione anche dei pannelli fotovoltaici da parte della reclamante malgrado l’impegno assunto dinnanzi al giudice, ha chiesto che sia esplicitato in questa sede l’ordine di rimozione dei pannelli fotovoltaici e che sia prevista per ogni giorno di ritardo la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico della reclamante.

2.

All’udienza del 17.09.2024 i procuratori delle parti si riportavano sostanzialmente ai propri scritti e il Collegio riservava la decisione.

3.

Il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.

Le risultanze documentali agli atti e la ctu espletata, nel corso del primo grado del giudizio cautelare in corso di causa, consentono di affermare che l’impianto fotovoltaico include anche i pannelli sandwich donde l’odierna reclamante, in quanto proprietaria dell’intero affermato trova conferma nei seguenti elementi:

– la SCIA del 14/09/2010 prot 16347 è chiaramente volta alla segnalazione di attività concernente l’apposizione di pannelli fotovoltaici e strutture di sostegno e contiene l’indicazione anche delle strutture portanti (doc.4 del fascicolo del reclamato);

– nell’elaborato peritale anche l’ing. precisa che “Si evince, dunque, che il manto in pannello sandwich non è stato ritenuto portante dal tecnico incaricato (ma ciò è già visibilmente accertabile per quanto già esposto in precedenza, dove si è presa visione dello stato deformativo dei pannelli);

ciò a seguito di una verifica statica, da cui altra scelta con travi reticolari (in materiale sintetico fibrorinforzato) e conseguente SCIA.

I pannelli, dunque, si ritiene siano stati mantenuti proprio per favorire le manutenzioni, anche se inizialmente previsti per sorreggere il carico dei pannelli e relativi cavalletti metallici (come da DIA rinvenuta dallo scrivente in Comune).

Si ha, dunque, ulteriore conferma che i pannelli sandwich sono stati inizialmente collocati per essere la parte strutturale di sostegno dell’impianto (anche se non meglio precisati nella DIA, ma evidentemente corrispondenti alla linea orizzontale nel prospetto della DIA indicato con la dicitura STRUTTURA DI SOSTEGNO), quindi inizialmente come parte strutturale destinata a sorreggere i pannelli;

poi, tale soluzione, risulta evidentemente abbandonata a tal scopo (come lo confermerebbe la relativa SCIA) e sostituita dalle travi reticolari in materiale sintetico fibrorinforzato (non indicato nel progetto iniziale).

Detta iniziale struttura, evidentemente, è stata tenuta per le manutenzioni dell’impianto.

Si conferma, ulteriormente, che i pannelli sono nati con l’impianto, hanno mutato parzialmente funzione, e pertanto non sono nati con le autorizzazioni e realizzazioni del fabbricato.

Per tale ulteriore ragione, si conferma che la rimozione degli stessi pannelli, come già ritenuto dallo scrivente, è tecnicamente a carico del proprietario dell’impianto fotovoltaico” (doc 3 del fascicolo del reclamato).

– nel contratto di leasing l’oggetto è genericamente individuato nell’impianto fotovoltaico (punto 5 documento e del fascicolo del reclamante);

– le fatture allegate dalla reclamante ai docc. a- c richiamano tra le voci di prezzo anche le “strutture di sostegno e fissaggio moduli” pertanto non appaiono utili a sostenere l’esclusione dal prezzo dei pannelli sandwich.

Dalla documentazione agli atti emerge dunque che il fabbricato non aveva un lastrico adeguato al sostegno dei pannelli fotovoltaici e pertanto in via assolutamente funzionale e connessa alla installazione dell’impianto, anche sotto un profilo temporale, venivano acquistati e applicati anche i pannelli sandwich a sostegno della intera struttura fotovoltaica.

Alla luce di quanto esposto non appare condivisibile la prospettazione di parte reclamante, donde il ricorso viene respinto con accertamento dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 228 del 24.12.2012.

4. Quanto alla domanda formulata ai sensi dell’art. 669 terdecies co. 4 c.p.c. da parte reclamata la stessa è solo parzialmente ammissibile nei termini che seguono.

In relazione alla domanda di condanna al versamento di una somma di denaro per ogni corso del primo grado di giudizio e non appare equiparabile ad un elemento sopravvenuto come inteso dalla norma.

Quanto invece al richiesto ordine di rimozione dei pannelli fotovoltaici (punto 1 ordinanza di primo grado), si ricorda che si era resa disponibile, all’udienza del 29.02.2024, alla rimozione spontanea, indicando anche la data del 15.06.2024 per l’ultimazione di tale adempimento.

Successivamente non ha dato seguito all’impegno assunto e pertanto tale fatto materiale può essere valorizzato ai fini dell’art. 669 terdecies co.4 c.p.c., posto che la norma fa riferimento alle circostanze e ai motivi sopravvenuti al reclamo.

Il provvedimento impugnato in questa sede peraltro ha accertato la sussistenza dell’urgenza anche in relazione alla rimozione dei pannelli fotovoltaici, pur avendo esaminato in modo approfondito la questione della rimozione dei soli pannelli sandwich ordinandone la rimozione, stante che per i pannelli fotovoltaici vi era stato l’espresso impegno della reclamante alla rimozione.

Si richiama quanto affermato dal Giudice di prime cure sul punto ” -osservato che il c.t.u. nominato risulta aver accertato la sussistenza dei danni lamentati, evidenziando la necessità di procedere con urgenza, come specificato a verbale all’udienza del 29.2.2024:

1) alla rimozione ovvero riparazione della struttura portante in materiale fibrorinforzato dei pannelli fotovoltaici (struttura, pannelli, inverter, cavi, cavidotti ovvero tutto l’impianto);

2) con riferimento ai pannelli sandwich, alla rimozione e allo smaltimento di tutta la superficie unitamente all’impianto dal momento che funzionale alle manutenzioni;

” Appare evidente che il giudizio di urgenza era stato effettuato anche in ordine all’intervento di cui al punto 1, donde il successivo mancato adempimento da parte della odierna reclamante consente l’estensione, ai sensi dell’art. 669 terdecies co 4 c.p.c., dell’ordine di rimozione anche in riferimento ai pannelli fotovoltaici e agli adempimenti di cui al punto 1 richiamato.

Alla luce di quanto esposto, ritenuta ammissibile la domanda formulata ai sensi dell’art. 669 terdecies co. 4 c.p.c, limitatamente all’ordine di rimozione dei pannelli fotovoltaici e agli adempimenti di cui al richiamato punto 1, viene accolta la domanda in parte qua con rigetto delle ulteriori domande.

5.

Trattandosi di giudizio cautelare in corso di causa, le spese di lite saranno oggetto di pronuncia nel merito, con la precisazione che sin d’ora il Collegio accerta che sussistono le condizioni per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di Cont Contcomma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 228 del 24.12.2012.

RIGETTA il reclamo;

ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata ai sensi dell’art. 669 terdecies co. 4 c.p.c. e per l’effetto ORDINA a di procedere all’intervento indicato nel punto 1) richiamato in narrativa e meglio precisato nella ctu, con oneri a carico di quest’ultima;

RIGETTA le ulteriori domande;

SPESE al merito;

ACCERTA che sussistono le condizioni per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 228 del 24.12.2012.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.09.2024.

Il Giudice relatore Dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente dott. ssa NOME COGNOME

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