REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._719_2025_- N._R.G._00022440_2020 DEL_11_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025
nella causa civile n. 22440/2020 R.G. cui è stato riunito il fascicolo RG 22322/22 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega allegata all’atto di citazione – ATTRICE – P.IVA , elettivamente domiciliata in Padova, INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa in riassunzione (RG 22322/22) – ATTRICE in riassunzione– – contro – c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO, presso e nello studio dell’avv. COGNOME che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTA – – contro – – CONVENUTI CONTUMACI – OGGETTO: risarcimento danni da sinistro ex art. 2054 c.c. e art. 144 d.lgs. 209/2005
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Per parte attrice “IN INDIRIZZO… NEL MERITO Accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del la sig.r , conducente il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO , di proprietà del sig , conseguentemente In via principale condannare , la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore , e il sig. al risarcimento, in favore della , in persona del legale rappresentante pro tempore , dei danni subiti dal veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO , targat o TARGA_VEICOLO , di proprietà del la (cedente), quantificati nella complessiva somma di € 28.136,13 , a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni e fermo tecnico, come da preventivo analitico che si produce, oltre all’ulteriore importo che appare adeguato di € 2.000,00 per spese di assistenza stragiudiziale in favore del sottoscritto legale e così per la somma complessiva di 30 136 13 , oltre alla somma di euro 1.830,00 a titolo di spese di CTP di parte attrice , come da documento del perit che si produce. Oltre interessi e rivalutazione dall’evento al saldo.
In via subordinata condannare , la compagnia in persona del legale rappresentante pro tempore , e il sig. al risarcimento, in favore della , in persona del legale rappresentante pro tempore , dei danni subiti dal veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO , targato TARGA_VEICOLO , di proprietà del la (cedente), quantificati nella complessiva somma di 26.177,34 , come da quantificazione operata dal CTU, oltre alla somma di euro 550,00 a titolo di fermo tecnico (euro 50,00 per giorni 11 come da quantificazione del CTU oltre all’ulteriore importo che appare adeguato di € 2.000,00 per spese di assistenza stragiudiziale in favore del sottoscritto legale , oltre alla somma di euro 1.830,00 a titolo di spese di CTP di parte attrice , come da documento del perit che si produce. Oltre interessi e rivalutazione dall’evento al saldo.
O nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell’evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
IN OGNI CASO:
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, dei quali si chiede sin da ora la distrazione.
” Per parte attrice “Richiamata integralmente ogni precedente deduzione, eccezione, contestazione, istanza, allegazione, produzione, quantificazione e conclusione di cui all’atto introduttivo, successive memorie e scritti difensivi tutti (compresi l’atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Torino e la comparsa di riassunzione) nonchè alle verbalizzazioni, nessuna esclusa, anche in forma di note scritte cartolari (che qui devono ritenersi tutte integralmente riportate e trascritte), insistendo, altresì, per tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze,precisa: – in via preliminare:
Voglia l’On.le Giudice adito, rigettare l’eccezione preliminare sollevata da controparte in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo alla società in quanto infondata per tutti i motivi esposti nella memoria istruttoria;
– nel merito: Voglia l’On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità della conducente del veicolo assicurato dalla convenuta nella causazione del sinistro de quo e l’intervenuta cessione di credito di cui in narrativa, per l’effetto, condannare la convenut per tutte le causali di cui in narrativa, a pagare all’attrice i costi alla medesima spettanti per l’attività di pulitura svolta e resasi necessaria in conseguenza del descritto sinistro ed entificati nella complessiva somma di € 882,00 (comprensiva di € 150,00 oltre iva relativi alle competenze dell’infortunistica) oltre a interessi di mora dalla data della fattura al saldo ovvero in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la dovuta rivalutazione monetaria; – in via istruttoria: si insiste per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse di cui agli scritti difensivi attorei.
– con ogni riserva di merito ed istruttoria;
– con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore” Per parte convenuta “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, ritenuto e considerato, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti all’interno dei propri scritti difensivi, qui da intendersi interamente richiamati e trascritti;
2. insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati all’interno della propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c., di seguito riportati… in difetto di quanto sopra, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate all’interno della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., chiede:
che l’Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis reiectis, accertata la verità e correttezza di quanto sopra sostenuto, in accoglimento della presente comparsa, Voglia:
– in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e/o l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità e/o inopponibilità e comunque il difetto dei presupposti dell’azione e della domanda ex adverso intrapresa, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
– nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalle controparti nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti nel corpo della presente comparsa;
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, Voglia il Giudicante determinare e ridurre proporzionalmente le richieste di parte attrice nei confronti della Compagnia, secondo le risultanze istruttorie, tenuto conto delle difese ed eccezioni della in atti e della percentuale di degrado del veicolo come previsto dalle condizioni di polizza.
– in ogni caso, disporre la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c.;
Con vittoria di spese, compensi professionali di giudizio ex Decreto del Ministero della Giustizia dell’08 marzo 2018, n. 37, spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge.
” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2020, premettendo di essere cessionaria del credito vantato da proprietaria del veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, danneggiato nel sinistro avvenuto in Torino, in data 9.3.2020 alle ore 19.00 circa, mentre l’auto si trovava a percorrere la INDIRIZZO, all’altezza dell’intersezione con la traversa interna di INDIRIZZO e veniva urtato nella parte anteriore dal una Volkswagen TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, di proprietà e condotta dal sig. la quale a sua volta era stata precedentemente tamponata dal veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra che, percorrendo il suddetto tratto di INDIRIZZO, ometteva di fermarsi all’incrocio, ha convenuto in giudizio compagnia presso cui era assicurata per la RCA la Fiat TARGA_VEICOLO, onde ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del sinistro. ha, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo alla sig.ra , conducente del veicolo Fiat Panda, di proprietà del sig. , come evincibile dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata nel modello CAI debitamente compilato prodotto atti, conseguentemente, condannarsi al pagamento della somma di euro 28.136,13 a titolo di spese di riparazioni, sostituzioni e fermo tecnico, come da preventivo emesso dalla stessa Carrozzeria attorea, oltre alla somma di € 2.000 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale e così per complessivi € 30.136,13, oltre rivalutazione ed interessi dall’evento al saldo. Con comparsa di risposta in data 19.2.2021 si è costituita in giudizio – eccependo, preliminarmente, la pendenza di altro procedimento avanti al giudice di Pace di Torino (RG 16200/20), azionato dalla (in qualità di cessionaria del credito asseritamente vantato dal sig. , proprietario del veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO nei confronti della e del sig. per il medesimo sinistro, soggettivamente ed oggettivamente connesso al presente ed instando per la loro riunione;
– eccependo, nel merito, la carenza di legittimazione attiva in capo alla , in considerazione della invalidità/inefficacia/nullità/inesistenza della cessione del credito intervenuta tra la stessa e la per violazione dell’art. 106 del T.U.B., avendo l’attrice posto in essere un’attività di finanziamento che non poteva effettuare in quanto sfornita della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia;
– eccependo, inoltre, l’inopponibilità della cessione del credito alla in quanto all’interno del citato contratto notificatole non vi era alcuna indicazione dell’importo del credito ceduto, rappresentato dal costo delle riparazioni dei danni meccanici del mezzo, derivanti dal sinistro di cui è lite, mentre nell’atto di cessione ex adverso allegato all’atto di citazione detto importo risultava inserito e dunque mancava l’accordo delle parti su uno degli elementi essenziali del contratto, non essendovi peraltro alcuna indicazione del soggetto che lo aveva firmato, né risultava allegato alcun documento di identità del sottoscrittore e la visura camerale della società proprietaria del veicolo, atta a dimostrare che il soggetto che ha sottoscritto la cessione ne avesse i necessari poteri; – contestando, nel merito, il valore probatorio del modello CAI e rilevando la presenza di incongruenze ed anomalie in relazione alla dinamica del sinistro e dando atto di aver ricevuto, per lo stesso incidente, in data 16.3.2020, richiesta di risarcimento da parte della , cessionaria del credito vantato (proprietario e conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE.
TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, nonché in pari data, richiesta di indennizzo da parte di per il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO per la copertura Kasko, veicolo in seguito fatto oggetto di furto parziale e vandalizzazione ad opera di ignoti (evento anch’esso oggetto di richiesta risarcitoria alla Compagnia convenuta), come da denuncia in data 20.4.2020, sporta da , il quale aveva riferito essere nella disponibilità dell’auto prestatagli dall’amico, e di averla rinvenuta priva di alcune parti (airbag e autoradio) nonché danneggiata in tutte le parti esterne; – riferendo, dunque, di aver depositato querela presso il Tribunale di Monza evidenziando il fatto che il veicolo assicurato fosse plurisinistrato, che i periti incaricati della valutazione dei danni da parte della Compagnia avessero sollevato dubbi sulla compatibilità e congruità dei danni riportati dai veicoli rispetto alla dinamica descritta nel modello CAI – che peraltro il sig. , proprietario del veicolo RAGIONE_SOCIALE dichiarava essere stato compilato nei giorni successivi al sinistro e non nella sua immediatezza –, nonché infine tenuto conto dei rapporti economici e familiari intercorrenti tra le parti coinvolte e le carrozzerie, cessionarie dei crediti (il veicolo assicurato, in proprietà del sig. era condotto dalla sig.ra (socio accomandante della carrozzeria e la sig.ra è la sorella della Sig.ra , proprietaria della carrozzeria e cessionaria del credito vantato dal Sig. (proprietario della Golf, tg. TARGA_VEICOLO); – contestando il quantum della pretesa attorea essendo la quantificazione ex adverso operata sproporzionata e non provata, posto che il preventivo di riparazione, essendo di formazione unilaterale, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico di controparte, tenuto altresì conto che il perito assicurativo ha stimato il danno riportato dal veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO in € 10.065,61;
– richiamando l’art. 3.13.2 delle Condizioni di Assicurazione Auto, accettate dall’assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, che stabilisce “In caso di danno parziale l’ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura”;
– negando la debenza del danno da fermo tecnico, quale danno economico eventualmente patito per il mancato godimento del bene durante il periodo di riparazione, non essendo fornita prova specifica della perdita economica subita ed osservando come la cessionaria non sia la proprietaria del veicolo sinistrato;
– contestando, in ultimo, la richiesta relativa alle spese per assistenza legale stragiudiziale, posto che non è fornita la prova del relativo esborso e la richiesta congiunta di rivalutazione ed interessi, in quanto non cumulabili (Cass. SU 5299/1989).
Ha concluso instando, in via preliminare, per la riunione per connessione del presente giudizio con altro pendente avanti al Giudice di Pace di Torino (RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO), nonché disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del procedimento penale originato dalla querela sporta dalla Compagnia (doc. 15), nonché, nel merito, accertarsi il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità e/o inopponibilità e comunque il difetto dei presupposti dell’azione e della domanda ex adverso intrapresa, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte e, in subordine, ridursi proporzionalmente le richieste di parte attrice nei confronti della Compagnia, secondo le risultanze istruttorie, tenuto conto delle difese ed eccezioni svolte e della percentuale di degrado del veicolo come previsto dalle condizioni di polizza. Previo rinnovo della notifica nei confronti di all’udienza del 1.12.2021 si dava atto che la causa RG 16200/20, pendente avanti al giudice di Pace di Torino non era stata riassunta innanzi al Tribunale ed era stata dichiarata estinta, mentre risultava pendente altro giudizio (RG 10546/21), promosso da nei confronti di per il medesimo sinistro e nell’ambito del quale era stata avanzata richiesta di riunione al presente.
In particolare, con comparsa in riassunzione notificata in data 19.10.2022 – che dava origine al procedimento RG 22322/22 pendente avanti questo Tribunale -, premettendo di essere società specializzata nel ripristino delle sedi stradali a seguito di incidenti, ha allegato: .
di aver promosso giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino (da cui si era originato il fascicolo RG 10546/21), onde ottenere il rimborso dei costi sostenuti in seguito all’intervento eseguito per ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità del tratto di strada, teatro del sinistro verificatosi il 9.3.2020, quantificati in complessivi € 822,00, e che aveva visto coinvolti i veicoli VW.
TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, nonché il veicolo RAGIONE_SOCIALE.
TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO, di proprietà e condotto da e il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO condotto da e assicurato con.
di aver convenuto quest’ultima in giudizio richiamando gli artt. 15 e 161 C.d.S. e l’art. 356 Reg. Att. RAGIONE_SOCIALE e riferendo essere stata incaricata dalla sig.ra responsabile del sinistro, mediante cessione del relativo credito nei confronti della propria compagnia assicurativa;
che nel relativo giudizio si era costituita la eccependo la connessione con altro giudizio pendente avanti al Tribunale di Torino (RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) ed instando per la riunione, nonché instando per il rigetto delle avversarie domande;
che con ordinanza in data 20.6.2022 il giudice di Pace di Torino, ritenuta la sussistenza della connessione, sospendeva il procedimento avanti a sé pendente e assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Torino.
Ha concluso instando per il pagamento a carico di dei costi spettanti per l’attività di pulitura svolta e resasi necessaria in conseguenza del descritto sinistro ed identificati nella somma di € 882,00 (comprensiva della somma di € 150,00 a titolo di competenze dell’agenzia infortunistica intervenuta nella fase stragiudiziale della vertenza), oltre interessi di mora dalla fattura al saldo.
Con comparsa di costituzione in riassunzione del 2.11.2022 (depositata, tuttavia, nel presente fascicolo, RG 22440/20), ha ribadito le difese svolte avanti al giudice di Pace nel procedimento RG 10546/21, ed in particolare:
ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, atteso che come dimostrato dal libretto di circolazione e cronologico del PRA versati in atti, il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO al momento del sinistro era in proprietà del sig. e non della sig.ra , che dunque non poteva cedere alcun credito alla. ha contestato che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia imputabile in via esclusiva al conducente del veicolo Fiat TARGA_VEICOLO, nonché il valore probatorio del modello CAI e rilevando la presenza di incongruenze ed anomalie in relazione alla dinamica del sinistro, meglio indicate nell’atto (e già sopra riportate con riferimento a quanto dedotto nella comparsa di costituzione nel presente giudizio); .
ha contestato il quantum della pretesa avversaria, non provata alla luce del solo preventivo ex adverso prodotto – che contiene solo il prezzo complessivo a corpo, senza alcuna indicazione delle attività svolte e dei singoli prezzi – nonché la debenza delle spese stragiudiziali richieste, in quanto non provate anche nell’effettivo esborso e generiche, oltreché degli interessi di mora, posto che l’attrice agisce come cessionaria del credito asseritamente vanato da una persona fisica e non soggetto avente natura societaria. Ha concluso instando, in via preliminare, per la riunione per connessione del presente giudizio con quello pendente avanti al Giudice di Pace di Torino (RG NUMERO_DOCUMENTO), nonché disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del procedimento penale originato dalla querela sporta dalla Compagnia, nonché, nel merito, accertarsi il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o nullità e/o inopponibilità e comunque il difetto dei presupposti dell’azione e della domanda ex adverso intrapresa, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte e in subordine, ridursi proporzionalmente le richieste di parte attrice nei confronti della Compagnia, secondo le risultanze istruttorie. Con ordinanza in data 23.12.2022, emessa nell’ambito del procedimento RG 22322/22, il giudice, dando atto che la comparsa in riassunzione era stata notificata il 19.10.2022 e l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 28.11.2022 e richiamando l’orientamento condiviso in giurisprudenza a mente del quale “i vizi dell’iscrizione a ruolo non determinano nullità processuali qualora l’errore non comporti violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio” (cfr. Cass. n. 21960/11 e Corte Appello Bari n. 2333/19), ipotesi, quest’ultima non ricorrente nel caso di specie ove la aveva già provveduto al deposito della propria comparsa di costituzione relativa al giudizio riassunto nel presente procedimento e ritenendo l’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse – relative al medesimo sinistro e con istanze risarcitorie rivolte anche nei confronti della stessa parte convenuta – disponeva la riunione del procedimento RG 22322/22 al presente (RG 22440/20). Con ordinanza in pari data emessa nel presente procedimento venivano assegnati i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. Previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto in particolare la documentazione fotografica allegata alle perizie del fiduciario della compagnia convenuta e licenziata CTU dinamico-ricostruttiva ed estimativa, il giudice, con ordinanza in data 28.3.2024, rigettava le istanze di prova orale richieste dalle parti, ritenendo la causa matura per la decisione.
Precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data 22.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
*************** 1. Sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. Deve preliminarmente ribadirsi quanto già osservato del giudice con ordinanza in data 5.6.2023, in merito all’assenza dei presupposti fondanti la richiesta di sospensione del giudizio da parte della che ha dedotto la pendenza del procedimento penale originato dalla querela dalla medesima sporta il 2.9.2020, avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza (doc. 15 fasc. convenuta).
In particolare si rileva che “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. 11688/2018 conf. Cass. 21954/21). Nel caso di specie, peraltro, parte convenuta non ha chiarito quali siano stati gli sviluppi in ordine alle indagini né è stata depositata in atti alcuna richiesta di rinvio a giudizio.
L’istanza di sospensione del giudizio deve dunque essere disattesa.
2. Sulla legittimazione attiva e sulla cessione del credito ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla osservando come dal libretto di circolazione e cronologico PRA versati in atti si evinca che il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO al momento del sinistro fosse di proprietà di altro soggetto – – e non dunque del cedente il credito – –, che era solo conducente del veicolo.
Ne consegue che la cessione del credito, relativo all’importo necessario per la pulizia della strada, effettuata da nei confronti di non avrebbe alcuna efficacia verso la compagnia assicurativa, posto che il titolare originario del credito e dunque unico soggetto cedente, era il proprietario del veicolo nonché responsabile civile, contraente la polizza per la copertura della RCA.
ha contrastato tale eccezione rilevando aver agito facendo valere il diritto – spettante anche al conducente oltre che al proprietario del mezzo responsabile del sinistro – ad essere manlevato dalla compagnia di assicurazione per tutti i danni cagionati a terzi in seguito alla circolazione della vettura assicurata, posto che il conducente del veicolo anche se non titolare della polizza, diviene assicurato nel momento in cui si verifica l’incidente e dunque è titolare del diritto di credito scaturente degli artt. 1914 e ss c.c. che può conclusivamente essere fatto legittimamente oggetto di cessione. L’eccezione è fondata.
Va rilevato infatti come si evinca pacificamente dalla documentazione versata in atti dalle parti che il proprietario del veicolo, responsabile civile del sinistro de quo (quanto meno in base alla ricostruzione offerta nel modello CAI), sia (come risultante dal PRA e dal libretto di circolazione, doc. 7 fasc. convenuta).
La dichiarazione in forza della quale agisce nel presente giudizio nei confronti della è stata, invece, rilasciata da che, al momento del sinistro, si trovava alla guida della vettura Fiat TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO (cfr. doc. 2 fascicolo Detta documentazione che reca, tra le clausole, anche la cessione pro solvendo del credito indennitario nei confronti della “propria Compagnia di Assicurazione per la RCA”, individua i soggetti cedenti nel “proprietario” e nel “conducente su mandato del proprietario”.
E’ appena il caso di osservare come il mandato non sia un contratto formale, essendo ammissibile la conclusione per comportamento concludente, dovendosi tuttavia escludere la possibilità di un mandato presunto, desumibile cioè dal comportamento del mandatario a cui si accompagni il silenzio del mandante.
Nel caso di specie è pacifico, dunque, che la legittimazione a cedere il diritto di credito indennitario spettasse al solo proprietario del veicolo, in quanto parte contraente della polizza per la RCA, che costituisce la fonte del credito ceduto, il quale si identifica con il diritto del responsabile civile ad essere manlevato dalla per le conseguenze pregiudizievoli subite dai terzi e derivanti dal sinistro provocato.
Orbene, rilevandosi come per orientamento giurisprudenziale costante, “La questione concernente l’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla” (ex plurimis Cass. 24375/24, Cass. 2951/16), ne consegue che la domanda dispiegata da nei confronti di deve essere rigettata.
3. Sulla legittimazione attiva e sulla cessione del credito Venendo a trattare il merito della domanda svolta da occorre preliminarmente affrontare la questione concernente la legittimazione attiva dell’odierna attrice e quindi la validità del contratto di cessione del credito prodotto dalla stessa.
ha agito in giudizio quale cessionaria del credito in forza dell’atto di cessione con cui la società quale proprietaria del veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, danneggiato nel sinistro avvenuto in Torino, data 9.3.2020 alle ore 19.00 circa in Torino, “dichiarava di cedere Contr irrevocabilmente il proprio credito per il risarcimento dei danni derivanti dall’evento dannoso di cui sopra all ” (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
La validità di tale atto di cessione è stata contestata dalla convenuta sotto due profili:
in quanto integrante un’attività di finanziamento vietata, poiché posta in essere in violazione dell’art. 106 TUB (d.lgs. 385/1993) dalla priva della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia e in quanto carente degli elementi essenziali, quali l’indicazione dell’importo del credito ceduto, nonché generica non essendo individuabile il soggetto sottoscrittore quale effettivo titolare della rappresentanza della società asseritamente proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro e danneggiato.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare come sia tradizionalmente ammessa la cessione del credito risarcitorio al terzo, da parte del danneggiato di un sinistro stradale “non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi.
Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11095 del 13/05/2009 conf. Cass. 22726/2019 Cass. 51/2012).
E’ stato altresì precisato in giurisprudenza che la cessione del credito non implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, giacché “La cessione del credito non costituisce un’operazione di finanziamento, ma il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale svolta dalla carrozzeria cessionaria del credito” (Cass. ord. 21765/2019, Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601);
invero, “La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell’ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un’operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
” (cfr. Cass. n. 27892/23).
Sotto il secondo profilo occorre rilevare come il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto non vada inteso in senso rigoroso, dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano stati indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti (cfr. Cass. n. 6744/88, Cass. n. 2665/87 e Cass. n. 1513/1984):
affinché il contratto di cessione sia valido, è dunque sufficiente l’indicazione dei dati relativi al sinistro, al veicolo e al suo proprietario, nonché tutti gli elementi utili ad identificare il credito del proprietario nei confronti dell’assicurazione.
Per quanto riguarda poi i rilievi di parte convenuta relativi all’omessa indicazione dell’ammontare della pretesa creditoria, effettivamente non ancora quantificata alla data della sottoscrizione della cessione, appare dirimente l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere -quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità” (cfr. Cass. n. 31896/18, conf. Cass. 27690/23, conf. Cass. n. 13853/2020). Non è, quindi, necessario che l’ammontare del credito sia indicato nell’atto di cessione, potendo essere ceduti anche crediti futuri a nulla dunque rilevando che nell’atto di cessione trasmesso alla Compagnia assicurativa (cfr. doc. 12 fasc. convenuta), l’importo del credito ceduto non fosse indicato, mentre invece lo stesso risulta apposto nell’atto di cessione prodotto dall’attrice (cfr. doc. 4), non essendo rilevante la mancata indicazione dell’importo del credito ceduto né l’assenza di accordo specifico sul punto tra cedente e cessionario; trattasi comunque di importo determinabile in quanto riferito ai danni patiti dal veicolo di proprietà della cedente “TARGA_VEICOLO” con riferimento al sinistro “del 9.3.2020 ore 19 in Torino” .
Quanto all’individuazione del creditore cedente ed alla sua qualità di RAGIONE_SOCIALE
della società proprietaria del veicolo danneggiato nel sinistro de quo occorre rilevare che al contratto prodotto dalla nel presente giudizio (doc. 4) sia stato allegato il libretto di circolazione del veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO da cui si evince la titolarità del mezzo incidentato in capo alla società nonché la correttezza dei dati indicati quanto all’individuazione della sede legale della stessa;
infine, la cessione risulta sottoscritta con apposizione di firma sui timbri apparentemente riferibili alle società firmatarie (cedente e cessionaria).
Deve quindi concludersi che la cessione del credito intervenuta tra la , avente ad oggetto il credito indennitario vantato dalla prima nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo antagonista, sia valida ed efficace nei confronti della convenuta 4. Sull’an debeatur Nel caso di specie la cessionaria ha agito ai sensi dell’art. 144 D.Lvo n. 209/05 e art. 2054 c.c. nei confronti dell’impresa del responsabile civile, del responsabile civile, della conducente, In particolare, oggetto dell’stanza risarcitoria avanzata dalla sono le spese di riparazione dei danni asseritamente subiti dal veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO di proprietà della in conseguenza del sinistro avvenuto il 9.3.2020 alle ore 19.00 circa in Torino, all’intersezione tra la INDIRIZZO e una traversa interna di INDIRIZZO allorché detto mezzo veniva urtato nella parte anteriore da una Volkswagen Golf, targata TARGA_VEICOLO, di proprietà e condotta dal sig. , la quale a sua volta era stata precedentemente tamponata dal veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra che, percorrendo il suddetto tratto di INDIRIZZO, ometteva di fermarsi all’incrocio. Parte attrice ha prodotto il modello CAI compilato in tutte le sue parti:
il documento riporta i dati dei tre veicoli coinvolti ed è sottoscritto dalla conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE (conducente ma non proprietario del veicolo) e dal conducente e proprietario del veicolo Volkswagen Golf;
è altresì presente una rappresentazione grafica dell’incidente al momento dell’urto e la descrizione dei danni riportati dai veicoli coinvolti.
Quanto riprodotto nel citato modello CAI conferma la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione.
In merito al valore probatorio di tale documento, ancora recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo.
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l’onere della prova a carico del danneggiato.
Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l’onere della stessa ricade a carico dell’assicuratore e non del danneggiato” (cfr. Cass. n.15431/2024, conf. Cass. Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l’assicuratore, la Suprema Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
Inoltre, è stato ritenuto che “Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale – effettuata ai sensi dell’art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 – siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l’efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato” (cass. Sez. 3, Sentenza n. 13019 del 31/05/2006, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007), posto peraltro che “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024).
Si procede pertanto alla disamina delle risultanze istruttorie e della disposta CTU.
Preliminarmente devono essere richiamati i provvedimenti medio tempore emessi dal giudice nel corso del giudizio ed in particolare le ordinanze del 3.6.2023 e del 28.3.2024, con cui è stata licenziata CTU dinamico-ricostruttiva ed estimativa, sono stati accolti parzialmente gli ordini di esibizione richiesti dall’attrice e rigettate le prove orali richieste dalle parti, confermandosi i motivi ivi indicati di inammissibilità delle singole circostanze capitolate.
Vengono dunque in esame le risultanze della CTU, disposta in corso di causa al fine di descrivere i danni lamentati dal veicolo valutare la compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro quale dedotta in citazione e quantificare gli interventi di riparazione.
Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione fotografica prodotta dalle parti ed oggetto dell’ordine di esibizione disposto dal giudice, dato atto della mancata disponibilità dei veicoli per il sopralluogo e della verifica di compatibilità condotta tramite figure in scala dei veicoli, nel contraddittorio con i CTP nominati, ha così adempiuto all’incarico conferitogli: .
ha ricostruito la dinamica del sinistro quale “tamponamento da parte della Panda nei confronti della Golf, verosimilmente già in lento avvicinamento all’incrocio, quindi la Golf urta contro la Volkswagen TARGA_VEICOLOROC che sta impegnando l’incrocio”;
. ha descritto i danni riportati dai veicoli coinvolti ed ha concluso “A fronte delle verifiche svolte con analisi delle immagini in atti, e delle grafiche in scala dei veicoli, i danni dei veicoli sono compatibili con gli urti descritti”;
ha quantificato “il costo delle riparazioni ….
in: 21.456,84 € IVA esclusa 26.177,34 € IVA inclusa Il fermo tecnico è stimabile in circa:
11 gg lavv Poiché il valore del veicolo è stimabile in circa 21.500,00 € all’epoca del sinistro (immatricolazione 2018) le riparazioni sono al limite della antieconomicità per il valore IVA esclusa, ed oltre con IVA inclusa”.
Fatta eccezione per il CTP di parte attrice, non sono pervenute osservazioni alla bozza del CTU, né sono state sollevate contestazioni nell’ambito delle note scritte, sostitutive della trattazione orale per l’udienza di disamina;
parte convenuta ha invero contestato le conclusioni cui è addivenuto il CTU solo in seno alla propria comparsa conclusionale, laddove ha rilevato che “non si comprende come abbia fatto la Fiat Panda, che ha riportato solo una ammaccatura nella parte anteriore, senza neppure una introflessione, a spingere la Volkswagen Golf contro la provocando a quest’ultima un danno di quasi 28.000,00 euro”, ritenendo non condivisibile la conclusione cui è addivenuto il CTU il quale ha invece ritenuto, pur in assenza di alcun a allegazione e prova in tal senso desumibile dagli atti, che al momento dell’urto la Golf fosse in leggero movimento e non ferma (cfr. comparsa conclusionale pag. 17 e ss). In ogni caso, parte convenuta ha rilevato che, laddove dovesse ritenersi fondata la ricostruzione offerta dal CTU, allora ne emergerebbe un concorso di colpa del veicolo Golf che al momento dell’urto in corrispondenza dell’incrocio, avrebbe dovuto essere fermo per permettere al veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO di procedere alla svolta (art. 145 Cod. della Strada).
Occorre anzitutto osservare che “I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 20829 del 21/08/2018) essendo stato anche chiarito che “la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (Cass. . Sez. 5 – , Ordinanza n. 32965 del 17/12/2024, conf. Cass. Sez. U – , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).
Con particolare riferimento a quanto ritenuto in merito alla compatibilità tra i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e la dinamica descritta in atto di citazione nonché in merito alla non omogeneità dei danni riscontrati sul veicolo Fiat TARGA_VEICOLO rispetto alle più ingenti lesioni invece rinvenute sul veicolo VW.
NOME, il CTU ha rilevato che “per la abbiamo visto riparazioni sulla parte frontale con la sostituzione di paraurti, gruppi di scambio, traverse, proiettori anteriori.
Dalle immagini della Panda danneggiata si evincono danni ad altezza da terra fino a circa:
70 cm. La Golf presenta invece danno da urto nella parte posteriore che interessa, per quanto visibile, il paraurti posteriore, il portellone, probabile anche deformazione della traversa posteriore e del pianale.
La altezza da terra dei danni della Golf arrivano a circa:
75 cm Quindi fatte salve le inevitabili tolleranze, le deformazioni di consenso e gli assetti dei veicoli all’urto, possiamo considerare l’urto tra la Panda e la Golf compatibile dal punto di vista geometrico.
Compatibilità del secondo urto tra la Golf a la Volkswagen TARGA_VEICOLOROC.
Per l’urto tra la al la anche le altezze appaiono comparabili in quanto entrambe presentano danni ad altezze da terra ubicate nell’intervallo tra circa: 20 e 70 cm da terra“, mentre, “Sulla efficienza lesiva dell’urto tra la Panda e la Golf vale la pena esprimere accordo su quanto già ipotizzato dal CTP e cioè che è verosimile che la Golf fosse già in avvicinamento lento all’incrocio e di cui trovano giustificazione i danni non molto rilevanti della Panda a seguito del tamponamento”
(cfr. CTU pag. 17).
Orbene le conclusioni cui è addivenuto il CTU sulla base dell’analisi dei fotogrammi prodotti da parte attrice afferenti le riparazioni apportate sul veicolo RAGIONE_SOCIALE.
T-ROC e ritraenti i veicoli coinvolti al momento del sinistro nelle rispettive posizioni post-urto (cfr. allegati a II memoria istruttoria), nonché dei fotogrammi prodotti dalla Compagnia assicurativa, già oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., quale documentazione fotografica allegata alle perizie del fiduciario della stessa, meritano di essere pienamente condivise in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate oltreché riscontrate dalla documentazione esaminata.
Inoltre, dai fotogrammi prodotti in giudizio e ritraenti il momento successivo il sinistro, si evince la presenza di frammenti di vetro e carrozzeria presenti a terra in prossimità dell’incrocio tra la INDIRIZZO e la traversa interna di INDIRIZZO, nonché i veicoli coinvolti – Fiat.
Panda, Volkswagen TARGA_VEICOLO e Volkswagen TARGA_VEICOLO ritratti nelle posizioni statiche post urto e con le parti danneggiate – nonché la presenza di un’ambulanza e del soccorso stradale.
A ciò si aggiunga che dalla citata documentazione fotografica si evince che il veicolo RAGIONE_SOCIALE in seguito all’urto abbia anche riportato l’esplosione dei due airbag (lato passeggero e conducente).
Orbene non si evincono elementi obiettivi in grado di vincere la presunzione iuris tantum e che possano far dubitare della ricostruzione della dinamica come condotta dall’attrice in atto di citazione, evincibile dal modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti ed accertata in esito alla CTU dinamico-ricostruttiva.
Invero, gli ulteriori elementi dedotti dalla e relativi a presunte anomalie ed incongruenze legate all’esistenza di rapporti di parentele/amicizia tra i soggetti coinvolti nel sinistro ed una carrozzeria (la sig.ra è la sorella della Sig.ra , proprietaria della carrozzeria cessionaria del credito vanato da uno dei danneggiati ( , proprietario del veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO), nonché l’essere stato il veicolo Fiat TARGA_VEICOLO in seguito all’incidente de quo fatto oggetto di furto parziale e vandalizzazioni, tali da indurre il proprietario a richiedere l’attivazione della relativa garanzia con la propria compagnia, non costituiscono circostanze di per sé sole sufficienti a superare l’accertamento della compatibilità della dinamica del sinistro effettuato dalla CTU. Quanto all’individuazione delle responsabilità in ordine alla causazione del sinistro ed alla verificazione dei danni come riportati dal veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO, di cui al credito risarcitorio ceduto alla , occorre considerare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia di tamponamento, così come ancora di recente confermato:
“Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. n. 18708/21), con la precisazione che nel caso di “scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. 12663/2024). Nel modello CAI prodotto in atti dalle parti, la conducente del veicolo Fiat Panda dichiarava “tamponavo il veicolo A spingendolo ad urtare il veicolo C”.
Come accertato dalla CTU, i danni riportati dai veicoli coinvolti, depongono nel senso di ritenere compatibile l’ipotesi del tamponamento a catena:
invero il veicolo RAGIONE_SOCIALE condotto dalla sig.ra presenta danni nella sola parte anteriore (danni da urto sulla parte anteriore da centro vettura verso il lato sinistro con riparazioni sulla parte frontale con la sostituzione di paraurti, gruppi di scambio, traverse, proiettori anteriori … si evincono danni ad altezza da terra fino a circa:
70 cm cfr. CTU pag. 10 e 17), il veicolo Volkswagen RAGIONE_SOCIALE di proprietà e condotto da presenta danni sia alla parte anteriore che posteriore (danno da urto nella parte posteriore che interessa, per quanto visibile, il paraurti posteriore, il portellone, probabile anche deformazione della traversa posteriore e del pianale.
La altezza da terra dei danni della Golf arrivano a circa:
75 cm cfr. CTU pag. 17) ed infine il veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO, presenta danni alla parte anteriore (ad altezze da terra ubicate nell’intervallo tra circa:
20 e 70 cm da terra cfr. CTU pag. 17).
Vi è poi da aggiungere che non sono stati allegati e dimostrati da parte della compagnia assicurativa elementi di fatto in base ai quali affermare una concorrente responsabilità del conducente della Volkswagen TARGA_VEICOLO, ;
né a tal fine pare sufficiente quanto sostenuto nella comparsa conclusionale da parte in merito al fatto che il veicolo fosse in movimento e non fermo al momento del tamponamento, in quanto, per un verso, trattasi di allegazione mai prospettata nei precedenti atti e dunque del tutto nuova e tardiva e, per altro verso, in ogni caso, l’esser stata l’auto tamponata in “avvicinamento lento” verso l’intersezione, non vale a ritenere per ciò solo che il sig. stesse violando l’art. 145 del Codice della Strada che impone ai conducenti, approssimandosi ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, di dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito, prescrivendo di fermarsi, in corrispondenza della striscia di arresto, posto che dai fotogrammi prodotti in atti non si rinviene, nel tratto di strada interessato dal sinistro, apposita segnaletica che intimava l’arresto del veicolo. Sulla base delle considerazioni tutte sinora svolte deve pertanto affermarsi la responsabilità esclusiva della convenuta, conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE, , nella causazione del sinistro de quo.
5. Sul quantum ha prodotto in atti un preventivo per la riparazione dei danni subiti dal veicolo Volkswagen TARGA_VEICOLO ammontante a € 27.776,13, comprensivo di IVA (doc. 3 fasc. attoreo).
La CTU disposta in corso di giudizio ha invece quantificato l’ammontare dei danni risarcibili in € 21.456,84 € IVA esclusa e dunque € 26.177,34 comprensivi di IVA (pag. 20).
Occorre tuttavia rilevare che il CTU ha stimato il valore del veicolo al momento del sinistro in € 21.500,00;
ne consegue che le riparazioni come quantificate impongono di procedere ad una valutazione circa la loro eventuale antieconomicità.
Ora, il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, da qui il riferimento al valore del veicolo al momento del sinistro, ovvero ove il sinistro non si fosse verificato:
“In caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, se tale somma supera notevolmente il valore commerciale dell’auto, il giudice pronuncia condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo” (cfr. Cass. n. 24718/13).
E’ stato invero osservato che “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. 10196/22 conf. Cass. 21012/2012). Nel valutare l’antieconomicità della riparazione occorre fare riferimento non solo al valore del veicolo prima del sinistro ma anche ad altri fattori che contribuiscono a determinare in concreto la perdita effettivamente subita dal danneggiato:
il danneggiato, infatti, dovrà ottenere l’integrale reintegrazione della perdita patrimoniale subita e trovarsi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato ove l’illecito non si fosse verificato, senza che ciò si traduca, però, in una indebita locupletazione che gli consenta di ottenere un vantaggio economico che ecceda la perdita (cfr. Cass. n. 8062/01 e Cass. n. 7389/87).
Qualora, quindi, si provveda al risarcimento per equivalente l’elemento principale per computare la somma da liquidare è costituito dalla differenza di valore tra bene integro e bene leso, pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti:
la differenza tra il risarcimento in forma specifica ed il risarcimento per equivalente in denaro consiste nel fatto che nel primo la somma di denaro è calcolata sui costi di riparazione o il ripristino in genere della situazione materiale, mentre nel secondo “è computata sulla base della diminuzione patrimoniale subita (differenza di valore del bene prima e dopo della lesione, oltre ad altro eventuale pregiudizio subito).
Va, inoltre, rilevato che la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato e derivato al creditore, in quanto il risarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum (in forma specifica o per equivalente) del patrimonio del danneggiato (Cass. 8.3.1974, n. 619; Cass. 16.12.1988 n. 6856)” (cfr. Cass. n. 2402/98 conf. Cass. 21012/10).
Applicando i su esposti principi di diritto, la valutazione di antieconomicità delle riparazioni ai fini del ricorso al risarcimento per equivalente deve quindi essere effettuata tenendo conto non solo del valore commerciale del veicolo ma anche delle spese che la parte sia in ipotesi costretta a sostenere per l’immatricolazione di una nuova autovettura o il passaggio di proprietà in caso di acquisto di un’autovettura usata, e per la demolizione del relitto, detratto l’eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell’auto al demolitore ove non marciante: la reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale in cui era prima del sinistro deve, infatti, comprendere le spese necessarie per avere nuovamente la disponibilità di un veicolo della stessa tipologia e stato d’uso del precedente e il raffronto necessario per valutare “l’eccessiva onerosità” delle riparazioni deve tener conto non solo del valore commerciale del veicolo danneggiato ma anche dei costi per ottenere nuovamente la proprietà di un veicolo analogo.
Dunque, ove il danneggiato non avesse proceduto – come invece ha fatto nel caso di specie – alla riparazione del veicolo, per trovarsi nella medesima situazione patrimoniale in cui era prima del sinistro, avrebbe dovuto procedere alla demolizione dello stesso ovvero alla cessione del relitto e all’acquisto di un’auto di pari caratteristiche.
Pur non avendo a disposizione tali dati, nel caso di specie, occorre considerare come le riparazioni siano state quantificate dal CTU in un importo che – al netto dell’IVA – non supera il valore commerciale del veicolo, mentre considerando l’IVA, supera di circa € 4.600 detto valore;
non si ritiene pertanto ricorrere, nell’accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica, né un eccessivo sacrificio economico per il danneggiante né una lucupletazione per il danneggiato, non vertendosi in un’ipotesi in cui il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Venendo, dunque, alla quantificazione del costo delle riparazioni, devono ritenersi condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il CTU, il quale, con riferimento alle osservazioni mosse dal CTP attoreo in merito al costo orario, ha osservato che la stima condotta in 43 €/h (diversamente da quanto invece conteggiato dalla Carrozzeria attorea di 45 €/h), rientri nei valori segnalati dalle associazioni di categoria, non trattandosi peraltro di veicolo e/o di riparazioni di particolare pregio o difficoltà, osservando che “una quota parte di quanto richiesto è già compreso nei tempi aggiuntivi e che la voce lasciata a zero è quella relativa al tempo aggiuntivo che si ha quando vi sono colorazioni differenti tra parti della stessa vettura (ad esempio il tetto)” (cfr. CTU pag. 22).
Sul punto occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. 134/2020 conf. Cass. 9942/2016).
In base alla prospettazione attorea che ha richiamato il range delle tariffe depositate presso la Camera di Commercio di Torino riferite all’anno 2020 (da euro 40,40 oltre IVA ad euro 66,40 oltre IVA), deve ritenersi che la stima condotta dal CTU sia dunque corretta, attestandosi sui costi di mercato correnti all’epoca del sinistro, avendo lo stesso rilevato non trattarsi di veicolo e/o di riparazioni di particolare pregio o difficoltà.
L’attrice ha infine chiesto il rimborso delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro:
è stata prodotta la proposta di parcella del legale avv. COGNOME per complessivi € 2.000,00 comprensivi di oneri di legge.
Per giurisprudenza costante “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20);
ancora, “Nell’ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all’art. 1223 c.c.;
pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali:
e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.);
non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.), non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito” (cfr. Cass. n. 2644/18).
Vi è da aggiungere che l’art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione – in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 – della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima”.
Si pone dunque la questione di come interpretare tale ‘autonoma rilevanza’.
E’ vero che non può sostenersi che tale requisito sussista solo nell’ipotesi in cui l’attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale:
come osservato dalla Suprema Corte, “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (cfr. Cass. n. 14444/21). Si tratta allora di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand’anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dall’attrice si evince che il legale sia intervenuto in data 10.3.2020 ed abbia inviato una PEC all’assicurazione per richiedere l’apertura del sinistro (che in effetti la Compagnia assicuratrice provvedeva ad aprire il successivo 12.3.2020, doc. 14 fasc. convenuta), inoltre sono agli atti ulteriori comunicazioni intercorse con il perito fiduciario della compagnia (studio RAGIONE_SOCIALE) ed è stata altresì prodotta in giudizio l’offerta di euro 19.500,00 in punto capitale, oltre alla somma di euro 1.500,00 a titolo di onorari, avanzata alla del 5.6.2020 (doc. 12 fasc. attoreo), cui tuttavia non ha fatto seguito alcun pagamento da parte della Compagnia, determinando il legale a richiedere un accesso agli atti (doc. 13) e a formulare un reclamo all’IVASS (doc. 15). E’ pur vero che è stata prodotta in atti esclusivamente una pro-forma di parcella, ma come precisato dalla Suprema Corte “La locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perché il “vinculum iuris” in cui si sostanzia l’obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che è l’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 22826/10, conf. Cass. 4718/2016). Tale voce di danno – per spese di assistenza stragiudiziale – viene pertanto riconosciuta come tale, liquidata sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25 TF DM 55/2014 come modif. da DM 37/2018 (in vigore all’epoca in cui si è esaurita l’attività stragiudiziale) che, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da 26.000 a 52.000) e all’attività sopra descritta, appare congruo riconoscere nella misura richiesta pari ad € 2.000,00, comprensivi di oneri di legge.
In conclusione, dunque il danno risarcibile per la è pari a complessivi € 28.177,34;
trattandosi di debito di valore, sullo stesso vengono riconosciuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (ex plurimis Cass. 37798/22, Cass. 7948/20, conf. Cass. 9517/2002, cfr. Cass. 10043/2000) a far data dal sinistro (9.3.2020);
l’importo così determinato ammonta a € 35.901,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Con riferimento al riconoscimento degli interessi moratori nella misura richiesta da parte attrice che ha invocato il quarto comma dell’art. 1284 c.c., occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che “L’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016).
Da tali premesse deriva che “gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall’art. 1284 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale” (v. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020). Coerentemente a tali premesse, l’art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi ‘compensativi’ a preferenza di un altro non attiene più all’applicazione dell’art. 1284 c.c., bensì all’applicazione dell’art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell’art. 1226 c.c.):
ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l’entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell’art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati (Cass. 19063/23).
Nel caso di specie, escludendosi l’applicabilità del comma IV dell’art. 1284 c.c. per le ragioni poc’anzi evidenziate, non avendo l’attrice dimostrato l’esistenza di un maggior danno derivante dall’indisponibilità della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
6.
Sul danno da fermo tecnico Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del cd. danno da fermo tecnico, prospettato quale danno in re ipsa.
Anzitutto occorre rilevare che “Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’artt. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. , non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio” (Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/01/2012).
Infondata è dunque la contestazione mossa dalla convenuta in relazione alla carenza di titolarità del diritto di credito vantato dalla , per fermo tecnico, in quanto cessionaria del credito e dunque, soggetto diverso dal proprietario del mezzo.
Nel merito, in ogni caso, la prospettazione attorea non può essere condivisa alla luce dell’ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il danno da fermo tecnico di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale non può considerarsi in re ipsa quale conseguenza automatica dell’incidente e dell’indisponibilità del mezzo, ma dev’essere allegato e dimostrato in ragione dell’effettiva perdita patita da chi invoca il risarcimento” (cfr. Cass. n. 18773/16, Cass. n. 13718/17, Cass. n. 9348/19) e “la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass. n. 5447/20). Al riguardo appare utile ricordare (in sintesi) il chiaro insegnamento della Suprema Corte:
è erronea “l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. tassa di circolazione”, giacché “la tassa è dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione”, parimenti erronea “l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo ‘inutilmente pagato’ … perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è inutilmente pagato” e “perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato”, ed ancora “erronea l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del ‘deprezzamento dei veicolo’, giacché “il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa” e “non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso” (cfr. Cass. n. 20620/15). Di recente, poi, la Suprema Corte – nel ribadire che il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo – ha aggiunto che “Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo…”; inoltre, posta in evidenza la differenza tra danno in re ipsa e danno presunto, ha affermato che “la prova che le spese per il noleggio… sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per “esplicita prova” (cfr. Cass. n. 27389/22). Vi è da porre in evidenza che comunque parte attrice nulla abbia documentato in ordine alla spesa per il noleggio di un’auto sostitutiva od alla perdita subita in relazione alla indisponibilità materiale del veicolo sofferta dalla società proprietaria del mezzo incidentato e cedente il credito risarcitorio verso la non soccorrendo a tal fine quanto accertato dal CTU che, alla luce delle riparazioni individuate, ha solo stimato in 11 giorni il tempo necessario ad eseguirle.
Tale voce di danno pertanto non viene riconosciuta.
7. Sulle spese di lite Nei rapporti tra l’attrice e la convenuta, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ed esse vengono poste in via definitiva a carico di mentre le spese di lite sostenute dalla convenuta, stante il rigetto della domanda dispiegata da sono poste a carico di quest’ultima.
Le stesse si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l’attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della causa, in ragione del criterio del decisum, (scaglione da 26.000 a 52.000), quanto ai rapporti tra e in ragione del criterio del disputatum (scaglione da 0 a 1.000), quanto ai rapporti tra nonché delle questioni trattate e dell’attività svolta:
così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti per le quattro fasi.
Quanto alle spese liquidate in favore dell’attrice se ne dispone la distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 18.4.2023, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta e di nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Quanto alle spese di CTP, esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13);
parte attrice ha depositato le fatture del CTP nominato, il cui importo complessivo (€ 1.830,00) appare tuttavia eccessivo avuto riguardo al compenso liquidato al CTU;
pertanto, tale spesa viene riconosciuta in misura pari ad € 1.320,00 (oneri compresi), somma riportata in dispositivo unitamente agli esborsi (CU marca e spese di notifica).
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Rigetta la domanda di nei confronti di Condanna a rimborsare a le spese di giudizio che liquida in complessiva € 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dichiara tenuti e condanna , in solido, al pagamento in favore di della somma di € 35.901,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Condanna , in solido, a rimborsare a le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.920,72 per esborsi ed € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
Pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico e di nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 11/02/2025 Il Giudice (dott.ssa NOME COGNOME Visto l’art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;
il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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