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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità per vizi occulti in appalto e subappalto

Il Giudice ha condannato l’installatore di un impianto antincendio al risarcimento dei danni causati da un allagamento dovuto a vizi occulti nell’impianto stesso. La responsabilità è stata estesa all’appaltatore principale in virtù del principio di responsabilità per fatto degli ausiliari. La domanda di garanzia assicurativa è stata rigettata in quanto l’evento si è verificato dopo la scadenza della polizza.

Pubblicato il 17 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._814_2024_- N._R.G._00002823_2019 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 2823/2019 promossa da: , C.F. e P. IVAattore, contro P. IVA , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME convenuta;
P. IVA rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME terza chiamata da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME terza chiamata.

Conclusioni delle parti:
come da note di partecipazione all’udienza scritta del 21/2/2024.

P. atto di citazione ritualmente notificato a RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni materiali prodottisi nella notte tra il 30 ed il 31 marzo 2016 in uno degli alberghi di sua proprietà – il “Negresco” di Cattolica – a causa della attivazione immotivata dell’impianto antincendio ultimato da appena un anno prima con la collaborazione di dal RAGIONE_SOCIALE di cui aveva subappaltato l’installazione.

La convenuta si è costituita ed ha chiamato in causa la subappaltatrice deducendone l’esclusiva responsabilità;
quest’ultima, respingendo gli addebiti mossi a suo carico, ha a sua volta ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, parimenti costituitasi.

La causa è stata istruita mediante documenti e con l’acquisizione dell’ATP svolto ante causam tra le stesse parti;
il CTU di quel procedimento è stato anche chiamato a chiarimenti all’udienza di precisazione delle conclusioni.
*** Occorre premettere, sgomberando il campo dalle difese ed eccezioni manifestamente infondate:
(1) l’assoluta irrilevanza della questione dell’allarme antincendio;
si sostiene, allo scopo di spostare la responsabilità sulla stessa attrice, che l’allarme era disattivato quella notte in cui l’impianto entrò in funzione senza un valido motivo, ma una simile omissione potrebbe fondare un concorso di colpa del proprietario solo per i danni derivanti da un autentico incendio non tempestivamente scoperto, non dall’inutile allagamento dei locali a seguito di una attivazione dell’allarme in assenza di incendio;
in altre parole, la regola cautelare che sarebbe stata violata presuppone un impianto funzionante, che diffonda il segnale di allarme acustico in caso di reale pericolo, e dunque la sua violazione non può rappresentare il legame causale con un danno che la regola non era diretta a prevenire;
(2) che la relazione di CTU resa nell’ATP è pienamente utilizzabile in questa sede, atteso che eventuali ragioni di inammissibilità di quel procedimento potevano essere dedotte e e della logicità delle sue conclusioni si pone su un diverso piano e va affrontata in questo giudizio di merito;
(3) che non ha alcun rilievo il report della società danese produttrice dell’impianto, perché il suo compilatore, cui appartengono le valutazioni tecniche ivi espresse, non è un ausiliario del giudice e non potrebbe esserlo, trattandosi di soggetto di cui potrebbe astrattamente predicarsi la responsabilità per l’evento dannoso;
(4) l’avvenuto collaudo in data 20/4/2015 non esclude affatto che vi fossero vizi occulti, non riconoscibili e quindi denunciabili dopo la scoperta.

Ciò posto, la domanda deve essere accolta, per le seguenti ragioni.

Le contestazioni di secondo cui la CTU non dovrebbe essere utilizzata anche a motivo del fatto che i sopralluoghi sono stati effettuati a distanza di circa due anni dall’evento lesivo, su un impianto ormai riparato e su locali completamente ripristinati, paiono generiche e di mero stile;
invero dal complesso delle difese delle parti – non solo – appaiono sostanzialmente incontestati i due dati di partenza, ossia che l’allagamento è partito dalla stanza n. INDIRIZZO e che sullo sprinkler – ossia lo spruzzatore – installato in quella camera fu constatata una anomalia, e questo perché prima della causa si è svolta una fase stragiudiziale durante la quale evidentemente le parti coinvolte hanno appurato questi dati.

L’anomalia in questione consisteva in una ammaccatura verso l’interno del dischetto bucherellato montato nella parte terminale dello spruzzatore, una componente che si trova nella parte più esterna e più esposta dello sprinkler, che invece per la restante parte si trova inserito nella parete, o, come in questo caso, nel soffitto.

Posto che nella attivazione immotivata dello sprinkler è sicuramente coinvolta l’ampolla, un’altra sua componente costituita da un piccolo bulbo di vetro frangibile contenente un liquido termosensibile, è stato ipotizzato da parte del CTU che la deformazione della griglia discoidale fosse la spia di un trauma meccanico subito dall’intero corpo dello da questo dato il CTU si è quindi interrogato sulla causa della deformazione della griglia, allo scopo di ricostruire le eventuali responsabilità.

Le ipotesi in campo sono, astrattamente, tre.

La griglia potrebbe essersi deformata cadendo dall’alto, ma insieme all’intero sprinkler, perché si è constatato in sede di operazioni peritali che il solo dischetto, separato dal resto, è troppo leggero per danneggiarsi con la caduta.

In alternativa potrebbe essere rimasta danneggiata in fase di installazione dello sprinkler, ove si fosse utilizzata una chiave a tubo diversa da quella specifica fornita dal produttore, che è perfettamente conformata sul pezzo da montare.

L’ulteriore ipotesi è che la griglia, siccome sporgente seppur di qualche millimetro dal soffitto, potrebbe essere stata danneggiata da personale delle pulizie o da maestranze incaricate dalla HN nel tempo intercorso tra l’installazione e l’evento dannoso.

Ora, va premesso che il collaudo effettuato nel 2015 non fornisce alcuna rassicurazione sulla integrità dei dischetti a quella data, perché è ragionevole non effettuare questo tipo di ispezione di default in sede di collaudo, trattandosi del momento dedicato alla verifica del funzionamento di un impianto e non dell’integrità delle sue parti, visibili o non visibili che siano.

Ciò posto, quanto alla chiave a tubo ad avviso di questo giudicante non è ben spiegabile come l’utilizzo da parte degli operai di di un attrezzo diverso da quello fornito dal produttore abbia potuto non soltanto graffiare la superficie del pezzo – effetto ben visibile nelle fotografie allegate alla CTU – ma anche piegare il dischetto.

Tra le residue due ricostruzioni l’ultima, seppure teoricamente possibile, è la meno probabile, perché nessun intervento di pulizia o manutenzione eseguito con modalità minimamente accorte in prossimità della griglia avrebbe potuto danneggiare il dischetto in quel modo, ma soprattutto è inverosimile che questo evento fortuito possa essersi verificato plurime volte:
nel gennaio 2017 la effettuò un intervento della durata di quattro giorni, durante i quali esaminò gli sprinkler – presenti in numero di 336 nell’impianto in questione – e ne trovò altri cinque danneggiati nello stesso modo, ossia con la griglia piegata (v. pag. 27 della CTU).

La più plausibile dinamica è quindi quella della caduta dall’alto, e non è dirimente individuare l’esatto momento in cui ciò può essersi verificato;
è ben possibile che gli sprinkler siano caduti agli operai durante il montaggio, mentre si della un identico rimprovero di colpa, perché avendole avute tra le mani una per una non potevano non accorgersi del difetto e, dovendo conoscere la delicatezza del meccanismo, avrebbero dovuto astenersi dal montarle ed avvisare affinché provvedesse alla sostituzione.

I sei pezzi erano dunque in quelle condizioni già da un momento anteriore alla loro installazione e non deve stupire il fatto che le ampolle delle cinque ulteriori testine danneggiate abbiano resistito per due anni e mezzo senza provocare danni, a differenza della testina dello sprinkler della stanza INDIRIZZO, che cedette prima, perché la spiegazione è semplicemente che in quella stanza ed in quella ampolla si verificarono le condizioni fisiche perché ciò accadesse.

Non si ritiene che il tranciamento delle viti di bloccaggio dell’ugello costituisca indizio in senso contrario, potendosi trattare di un ulteriore accidentale danneggiamento occorso in fase di montaggio, in quanto il fatto che l’intero corpo dello sprinkler venga fornito già montato dal produttore non esclude manovre incongrue delle maestranze.

Del danno cagionato – quantificato dal CTU dell’ATP in euro 39.876,00 senza sostanziali contestazioni delle parti – deve rispondere nei confronti della società attrice la RAGIONE_SOCIALE che aveva assunto con il contratto di appalto perfezionatosi il 23 gennaio 2014 l’obbligo di provvedere alla fornitura in opera e che successivamente ha appaltato l’installazione a non rileva in contrario che la fosse stata indicata da , come sostenuto da , perché non essendosi ridotto l’oggetto del contratto di appalto il subappalto è avvenuto sotto la responsabilità di , che ove avesse nutrito dubbi sull’idoneità dell’impresa suggerita dalla committente doveva rifiutarsi di contrarre con essa.

La domanda non è stata estesa a non si verte in ipotesi di estensione automatica della domanda, essendo diverso il titolo di responsabilità che obbligherebbe la terza chiamata nei confronti dell’attrice (cfr. Cass. Sentenza n. 1748/2005);
in particolare la responsabilità di verso RAGIONE_SOCIALE è contrattuale, mentre quella di è extracontrattuale (cfr. Cass. Ordinanza n. 21719/2019).

Pertanto la pronuncia in favore di HN sarà emessa soltanto a carico di però tenere indenne la convenuta di tutte le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli nascenti alla presente pronuncia, essendosi verificati i danni a carico di HN per esclusiva responsabilità dell’installatore, che ha danneggiato direttamente i pezzi o in alternativa, avendoli ricevuti in consegna già evidentemente difettosi, non l’ha segnalato a ed ha comunque proceduto all’installazione;
si ritiene che non sia sostenibile, all’interno di questo rapporto, una responsabilità ripartita, perché ove pure il difetto sussistesse ab origine la fase in cui procedere alla verifica dell’integrità di singoli pezzi ed in particolare di delicati ingranaggi, è quella dell’installazione, non essendo pensabile che il fornitore debba provvedere di regola ad estrarre i congegni dai propri imballaggi e poi richiuderli per consegnarli all’installatore.

In ordine alla domanda di garanzia si osserva innanzitutto che le condizioni generali di contratto non sono state prodotte da alcuna delle parti.

L’unica produzione documentale inerente il contratto di assicurazione proviene da si compone della polizza stipulata il 17/3/2003 (che richiama le condizioni generali di contratto “Modello TARGA_VEICOLO”), delle “condizioni particolari” e delle ricevute attestanti due rinnovi con durata annuale, uno del 13/7/2006 ed un secondo del 17/3/2015 con scadenza al 17/3/2016.

Evidenzia Generali che la clausola pertinente alla presente controversia è la condizione particolare n. 5. Questa copre i danni derivanti da errori di installazione cagionati a terzi dopo la consegna dell’impianto – e perciò è definita “postuma” nella rubrica – alla duplice condizione che il lavoro sia stato effettuato durante il periodo di efficacia della copertura e che nello stesso periodo sia pervenuta la richiesta di risarcimento.

Segnala Generale che farebbero difetto nel caso di specie entrambi i presupposti della clausola, perché la richiesta risarcitoria di HN è pervenuta a luglio 2016, mentre la data di completamento dei lavori è rimasta non provata.
Trattasi di clausola claims made qualificabile come “mista” (o “impura”):
tale è la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati;
questo tipo di clausola è stata /2017) , ed è a questo orientamento che si appella la per l’accoglimento della propria domanda di garanzia.

Tuttavia un problema di nullità della clausola non viene affatto in questione nel caso concreto, perché anche invalidando quella sua parte che fa dipendere la garanzia dalla richiesta del danneggiato, e quindi trattandola come una garanzia loss occurence, non potrebbe ritenersi coperto il rischio concretizzatosi, né in ragione della data di produzione dell’evento – che è del 30-31 marzo 2016, ossia successivo di tredici giorni alla scadenza della copertura (17 marzo 2016), né in ragione della data di effettuazione dei lavori, che risultano documentalmente collaudati (e quindi ultimati) nel mese di ottobre 2014, ossia cinque mesi prima dell’inizio della copertura (17 marzo 2014). Alcun rilievo può poi avere il fatto che abbia provveduto ad istruire una pratica a seguito della denuncia di sinistro da parte di In conclusione, la domanda di garanzia deve essere rigettata.

Le spese sostenute da parte attrice devono stare a carico della convenuta, e quelle di quest’ultima le saranno rifuse dalla che dovrà anche rimborsare le spese alla compagnia assicuratrice;
la liquidazione è fatta in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 in base al valore del decisum, applicati i compensi medi per tutte le fasi.

Le spese dell’ATP seguono la stessa ripartizione, per le parti che ne hanno espressamente richiesto la rifusione (cfr. Cass. Ordinanza n. 15640/2024).

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. condanna RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni causati in esito all’allagamento per cui è causa, la somma di euro 39.876,00, oltre interessi sulla somma devalutata al 31 marzo 2016 e rivalutata anno per anno fino al saldo;
.1 le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 7.616 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa ed euro 406,5 per spese vive; 2.2 le spese del procedimento per ATP n. 452/2018, che si liquidano in euro 2.910 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa per compensi di difesa, euro 2100 per compenso al CTP, euro 2.073,75 per compenso al CTU, 396,25 per esborsi;
3. Condanna al 1893 di a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE dalle statuizioni di cui ai punti 1, 2, 2.1 e 2.2;
4. Condanna al 1893 di a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE le seguenti somme a titolo di spese legali:
4.1 le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 7.616 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa;
4.2 le spese del procedimento per ATP n. 452/2018, che si liquidano in euro 2.910 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa;
5. Rigetta la domanda di garanzia spiegata da dal 1893 di contro 6. Condanna al 1893 di a corrispondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Così deciso in Rimini, il 6/9/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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