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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità professionale del commercialista

Responsabilità professionale del commercialista, ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente.

Pubblicato il 16 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA N. 774/2018

Nella causa civile di I grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza del 28.3.2018 e vertente

T R A

XXX (cod. fisc.) e YYY (cod. fisc.), in proprio e nella qualità di titolari della cessata Bar ZZZ s.n.c. rappresentate e difese dall’Avv. e dall’Avv. elettivamente domiciliate presso lo studio delle medesime in Trento (TN), giusta procura a margine dell’atto di citazione

Attrici

E

KKK (cod. fisc.) che sta in giudizio a mezzo del suo procuratore speciale, giusta procura speciale a repertorio notaio, rappresentato e difeso dall’ Avv. (cod. fisc.) del foro di Trento, con studio in Trento

Convenuto

OGGETTO: Responsabilità professionale di commercialista

Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, XXX e YYY, personalmente e nella loro qualità di titolari della cessata Bar ZZZ s.n.c., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, KKK, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del convenuto, condannandolo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici, nella misura complessiva di cui agli avvisi di accertamento loro notificati, richiamati in narrativa nell’atto di citazione, o nella diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, in esito alla espletata istruttoria.

A fondamento della relativa domanda, le attrici esponevano di essere state socie della cessata Bar ZZZ s.n.c., di avere ceduto la suddetta attività commerciale, in data 16.5.2011, alla JJJ, al prezzo di lire 150.000.000 ma indicato nell’atto notarile nell’importo di lire 70.000.000.

Deducevano, altresì, che, in esito al pagamento della cessionaria società, dell’importo di lire 70.000.000, avevano ottenuto decreto ingiuntivo, da parte del Tribunale di Trento, per l’importo dovuto, per la differenza pattuita, esponendo, però che, visto il possibile risvolto fiscale per la diversa somma dichiarata e quella di fatto pattuita e versata, quale risultante anche dal titolo monitorio, pronunciato dal Tribunale, si erano rivolte al commercialista KKK al fine della definizione di ogni eventuale pendenza di carattere fiscale.

Manuela e XXX narravano, così, che il commercialista convenuto gli suggeriva la possibilità di beneficiare di un condono tombale, come previsto dalla legge n.289/2002, ponendole così al sicuro da ogni possibile accertamento tributario, procedendo, così, ad inoltrare la relativa domanda, per l’importo di € 5.600,00, depositando la stessa per via telematica alla Agenzia delle Entrate, narrando di avere provveduto a versare l’importo di € 3.000,00.

Riferivano le attrici, quindi, che, nonostante la presentazione di tale domanda di condono fiscale, si erano viste notificare vari avvisi di accertamento, riferiti alle imposte della Bar ZZZ s.n.c., relativi agli anni dal 1998 al 20001, rilevando, poi, che da accertamenti effettuati presso l’ente fiscale, la relativa domanda di condono doveva ritenersi nulla, sia perché non risultava incluso l’anno di imposta 1996, per il quale non vi era stata alcuna dichiarazione fiscale, sia perché non era stato versato l’intero importo dovuto.

L’Agenzia delle Entrate di Trento provvedeva, così, all’accertamento delle imposte dovute dalla società delle attrici, narrando queste ultime che agli avvisi di accertamento seguivano poi le relative cartelle esattoriali, notificate da parte di Equitalia Nord S.p.A., nonché contestazione da parte delle medesime al commercialista convenuto, della sussistenza di una sua responsabilità a mezzo lettera raccomandata del 28.2.201., inviando successiva comunicazione per la adesione del detto professionista ad una negoziazione assistita, cui non seguiva adesione del medesimo.

Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta il convenuto, KKK, chiedendo il rigetto delle domande, svolte da parte delle attrici, per prescrizione di ogni preteso diritto del medesimo, per insussistenza dei relativi diritti reclamati e comunque per infondatezza della domanda e della relativa azione, per assenza di colpa grave nel comportamento del professionista, nonché per insussistenza dei danni reclamati, tanto nella loro definizione quanto nella relativa quantificazione.

In ogni caso, il convenuto chiedeva che la richiesta delle attrici doveva intendersi ricompresa nel range da € 5.200,00 ad € 26.000,00, senza possibilità di sforamento del massimo importo, per tutti i relativi titoli di riferimento.

In particolare, il convenuto evidenziava come la richiesta risarcitoria era da ritenersi prescritta, poiché la relativa dichiarazione per il condono fiscale risultava trasmessa telematicamente alla Agenzia delle Entrate il 1.3.2004, risultando la relativa richiesta di danni notificata con atto di citazione nel luglio del 2016, ovvero oltre il decennio di legge, considerato che le precedenti comunicazioni, si riferivano esclusivamente ai danni causati alla società Bar ZZZ s.n.c.

Sotto il profilo dell’incarico conferito, KKK eccepiva che mai aveva avuto rapporti professionali con le attrici, essendo, pertanto, all’oscuro di tutte le loro relative vicende tributarie e fiscali, evidenziando come erano state indirizzate da lui, per definire ogni eventuale loro pendenza nei confronti del fisco in relazione alla sola società ed ai profili fiscali conseguenti alla vendita dell’azienda alla JJJ

Il convenuto evidenziava, inoltre, che l’importo che aveva quantificato per il condono era pari ad € 5.600,00, ma che tale importo era riferito solo al dovuto per la società e non anche per le socie, considerato che, in tal caso, la somma da pagare sarebbe stata di certo superiore, non avendo mai le attrici informato il commercialista convenuto della loro posizione fiscale e della mancanza della dichiarazione fiscale del 1996.

Evidenziava, inoltre, di non avere mai detto alle attrici, di effettuare il relativo pagamento del dovuto in due rate, dichiarando di avere evidenziato, invece, che la relativa somma andava pagata in un’unica soluzione e, pur essendo a conoscenza di tale fatto e che le attrici non disponevano della somma da pagare, provvide ugualmente a inoltrare l’istanza di condono in quanto si poteva sperare che vi sarebbe stata un riapertura dei termini per il versamento del dovuto.

La circostanza del mancato pagamento integrale dell’importo dovuto da parte delle attrici rendeva, quindi, irrilevante a detta del convenuto la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1996.

Il convenuto rilevava, inoltre, che, giammai, le attrici gli avevano conferito incarico con riferimento ad ogni pendenza nei confronti del fisco, in relazione alla attività del bar ZZZ, finalizzata alla preclusione di ogni accertamento fiscale, deducendo in ogni caso che il danno era da ritenersi insussistente, in quanto le cartelle esattoriali notificate nei confronti delle attrici, si riferivano a crediti che dovevano ritenersi prescritti.

La causa veniva istruita a mezzo di prova per testi ed all’esito della stessa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28.3.2018.

La domanda risarcitoria formulata da parte delle attrici è fondata e pertanto la medesima merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione della relativa azione risarcitoria, dedotta dal convenuto, considerato che sebbene l’evento generativo del danno è da attribuirsi alla presentazione della dichiarazione di condono, effettuata in data 31.5.2004, il relativo pregiudizio subito da parte delle attrici, divenne percepibile alle medesime, solamente nell’agosto del 2005, quando gli arrivarono i relativi avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, prodotti in allegato al fascicolo di parte.

La prescrizione del risarcimento del danno come di ogni altro diritto può decorrere infatti solamente dal momento in cui il soggetto può far valere la stessa., come enunciato nel disposto di cui all’art. 2935 cod. civ.

Dall’agosto del 2005, pertanto, deve ritenersi decorrente il relativo termine decennale di prescrizione dell’azione risarcitoria, che è stato interrotto dalle lettere inviate a mezzo dei legali incaricati Avv. ed Avv. e sia con la lettera del 26.1.2009 che con quella del 28.2.2014.

Similmente infondata, è la deduzione del convenuto, in merito alla prescrizione dei crediti tributari, accertati da parte dell’Agenzia delle Entrate di Trento, successivamente al mancato perfezionamento della domanda di condono, presentata da parte di KKK nel 2004.

I detti avvisi di accertamento sono stati, infatti, notificati alle attrici nei termini previsti dalle disposizioni di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, in materia di I.v.a., prevedendo le dette norme, che gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione, prevedendo anche il disposto di cui all’art. 10 delle legge n.289/2002, la proroga dei termini di due anni, per i contribuenti che non si erano potuti avvalere del relativo condono fiscale, di cui alla legge n.289/2002.

Nel caso di specie, poiché le attrici non potevano dire di avere effettuato regolarmente l’istanza di condono, l’amministrazione finanziaria ha correttamente provveduto alla notifica dei relativi avvisi di accertamento.

Ciò detto, passando al merito della relativa controversia, si deve osservare che dall’istruttoria effettuata nel corso del giudizio, è emerso che YYY e XXX si recarono dal commercialista convenuto, per fare in modo che fossero risolte le possibili pendenze fiscali, derivanti dalla differenza tra il valore dichiarato dell’azienda ceduta, per un valore di lire 70.000,00 e quello, invece, realmente pattuito tra le parti pari a lire 150.000,00.

Il relativo incombente nasceva dal fatto che era stato chiesto decreto ingiuntivo per l’importo non dichiarato nel relativo atto di cessione dell’azienda e non corrisposto da parte della cessionaria JJJ e che l’amministrazione finanziaria verosimilmente si sarebbe resa conto, incrociando i relativi dati, che vi era una differenza notevole non dichiarata valevole anche ai fini di tassazione fiscale.

Il commercialista convenuto in giudizio avrebbe quindi dovuto risolvere attraverso la domanda di condono fiscale da presentarsi tutte le incombenze di carattere fiscale in capo alle attrici, derivanti dalla simulazione dell’atto di cessione della attività commerciale, per quel che riguarda il relativo prezzo pattuito.

Dalla corretta effettuazione di tale attività, sarebbe conseguito il risultato che alle attrici, a livello fiscale, non sarebbe stato più opponibile alcunchè, in termini di importi dovuti all’amministrazione finanziaria, da parte della società Bar ZZZ .

Il commercialista convenuto, perciò, doveva comunque conoscere che la presentazione della istanza di condono fiscale, regolarmente presentata, avrebbe dovuto avere sia a livello della cessata società delle attrici, sia per quel che riguarda, il piano strettamente personale delle medesime.

In questo senso, non può ritenersi sussistente una limitazione dell’incarico del commercialista convenuto, ritenendo il medesimo circoscritto alla sola istanza di condono riguardante la sola società e non alla posizione personale delle attrici, considerato, peraltro, che qualsiasi guadagno o redditività commerciale della stessa, doveva ritenersi rilevante ovviamente anche a livello strettamente fiscale per le due socie, ripercuotendosi sulla conseguente tassazione in capo ad entrambe le attrici.

La diligenza richiesta al professionista convenuto, ex art. 1176 comma II cod. civ., imponeva, dunque, al medesimo, di conoscere gli effetti che una istanza di condono correttamente presentata avrebbe avuto sia sulla società, che sulle due socie, odierne attrici, anche se il relativo incarico fu dato, sulla base della simulazione del prezzo della cessione dell’attività societaria.

Il commercialista doveva, pertanto, non scindere i due aspetti, ovvero quello societario e quello inerente le due attrici, in termini fiscali, valutando congiuntamente le rispettive posizioni e provvedendo, attraverso la relativa istanza di condono, alla regolarizzazione fiscale, sia per la società, che per le attrici.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità consolidata ha statuito, con indirizzo al quale il giudicante, ritiene di aderire che: “in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo – a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c. – non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente” (Cass. 23.6.2016 n.13006).

KKK, peraltro, doveva, in ogni caso, poi, conoscere il consolidato principio giurisprudenziale, in virtù del quale: “in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nei confronti dei soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti” (Cass. 26.3.2014 n.7134).

La sussistenza dell’incarico concernente sia la società, che i soci della stessa è, peraltro, emersa, nel corso della relativa istruttoria testimoniale, a mezzo dei testi escussi Avv. e .

Il primo dichiarava: “io so che con il condono i problemi fiscali derivanti dal decreto ingiuntivo potevano essere risolti (….). Sono assolutamente certo che lo abbiamo incaricato di predisporre quanto serviva per il condono tombale per risolvere tutti i problemi fiscali conseguenti al decreto ingiuntivo” dichiarando altresì : “ho atteso un parere di massima del commercialista, che mi dicesse se si poteva procedere avendo lui capito subito la situazione”.

La teste dichiarava, altresì, che il condono doveva regolare il bar ZZZ e regolare le due socie XXX e YYY, essendo, pertanto, chiaro che il relativo incarico dato al commercialista includeva, sia la posizione della società, che quella delle due socie.

Chiarita l’ampiezza del relativo incarico, è emerso, inoltre, che il KKK non presentò la dichiarazione di condono in maniera corretta, poiché mancava la dichiarazione dei redditi della società, inerente l’annualità del 1996, emergendo, pertanto, l’inadempimento rilevante del medesimo al relativo incarico, che postulava, naturalmente, che vi fosse la presentazione corretta, per tutte le relative annualità, delle relative dichiarazioni fiscali della società, comprensiva di quella ai fini i.v.a.

La detta circostanza risulta provata, per via documentale, dal doc. 26 del fascicolo delle parti attrici, a mezzo della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 2.2.2005, con la quale l’ente dichiarava che la relativa domanda non poteva essere accolta, e che i soci della società non avevano presentato domanda di condono, emergendo, pertanto, per tabulas che per le attrici, ben poteva l’amministrazione finanziaria, effettuare qualsivoglia accertamento fiscale delle somme dovute.

Anche la deposizione testimoniale della teste prova la mancanza della dichiarazione fiscale della società per il 1996, riferendo la teste la mancanza della documentazione fiscale sui redditi del 1996 e del mancato conseguente inserimento della stessa, nella istanza di condono presentata.

Ulteriore inadempimento, imputabile al commercialista, è stato quello inerente al mancato versamento, in un’unica soluzione, dell’importo dovuto a titolo di condono fiscale, considerato anche il chiaro disposto della norma di cui all’art. 9 comma 12 della legge n.289/2012, che impone che qualora gli importi da versare eccedano complessivamente la somma di € 3.000,00, per le persone fisiche e per gli altri soggetti, la somma di € 6.000,00 gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo.

La somma da versarsi non poteva dunque essere oggetto di rateazione alcuna.

Dalla prova orale espletata e dai documenti versati in atti è, peraltro, emerso che venne effettuato un versamento di € 3.000,00, da parte dello studio legale dell’Avv. a titolo di pagamento del condono tombale come da modello F24 allegato ed il medesimo legale, escusso come teste, con dichiarazione riscontrata dal detto documento contabile, ha dichiarato che il commercialista convenuto gli disse che poteva effettuarsi il versamento di tale importo, per vedere, poi, di versare il relativo saldo, così come la teste.

Da tali gravi inadempimenti, è conseguito il relativo successivo accertamento effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti delle attrici, con tutte le cartelle esattoriali loro notificate per il mancato andamento a buon fine della dichiarazione di condono fiscale con conseguente debito maturato da parte delle stesse nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per € 106.649,41.

Tale somma è chiesta a titolo di danno, considerata anche la circostanza che a causa degli errori del commercialista convenuto, le attrici hanno subito esecuzione immobiliare su immobile in comproprietà, poi venduto all’asta per l’importo di € 93.000,00.

L’importo richiesto appare pertanto congruo, alla luce delle conseguenze che sono derivate alle parti attrici, dovendo quindi essere liquidato nella misura richiesta di € 106.649,41.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del convenuto in complessivi €

13.430,00 per compensi, oltre € 280,00 per spese, oltre rimborso forfetario , i.v.a. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

-Accerta e dichiara la responsabilità professionale di KKK nei confronti delle attrici YYY e XXX;

-Condanna KKK al pagamento nei confronti delle attrici della somma di € 106.649,41, a titolo di risarcimento del danno;

-Condanna KKK al pagamento delle spese processuali nei confronti delle attrici che quantifica in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre € 280,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

Trento li 7.8.2018

Il Giudice

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