fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità professionale del notaio

Responsabilità professionale del notaio, discordanza tra identità effettiva e quella attestata del comparente, identificazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.

Pubblicato il 18 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI ROMA

XIII SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 16576/2018 pubblicata il 17/08/2018

nella causa civile iscritta al n.r.g. trattenuta in decisione all’udienza del 3.05.18 e promossa

DA

XXX- cf:

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli avv., rappresentanti e difensori in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE

CONTRO
YYY- cf: elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio degli avv., rappresentanti e difensori come da delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

E Credito ZZZ- cf:

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv., rappresentante e difensore come da delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

E
KKK- pi: elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli avv., rappresentanti e difensori come da delega allegata in calce alla comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX evocava in giudizio il notaio YYY e il ZZZ affinchè fosse accertata la loro responsabilità ex art 2043 cc in occasione della stipula del contratto di compravendita dell’immobile in Roma e relativo mutuo concesso a favore del falso acquirente XXX e della falsa venditrice ***.

Deduceva invero di avere scoperto -in quanto residente all’estero- in occasione della richiesta di una carta di credito in Italia di essere iscritto presso l’elenco protesti della CCIAA di Roma per mancato pagamento di assegno e delle rate del mutuo, richiesti da un sedicente XXX per l’acquisto del predetto immobile. A seguito di procedimento penale era stata accertata la truffa con furto di identità perpetrata da ignoti a danno di esso attore e della sig. ***, la quale a seguito di procedimento civile aveva ottenuto la declaratoria di nullità della vendita e del mutuo.

Chiedeva pertanto accertarsi la negligenza ed imperizia del notaio nella identificazione dei contraenti e della Banca nella fase di istruzione della pratica del mutuo, con condanna degli stessi al pagamento risarcitorio dei danni consistiti nelle spese di difesa nel procedimento penale e civile sopra citati, nelle spese di viaggio dall’estero in Italia per la risoluzione della problematica oltre al danno morale per essere stato coinvolto nella truffa ed iscritto ingiustamente all’ufficio protesti, quantificati in €24.224,68 oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva il notaio eccependo il difetto di legittimazione attiva non avendo il notaio espletato alcuna prestazione contrattuale nei suoi confronti; nel merito deduceva di avere correttamente identificato le parti- le quali peraltro avevano dichiarato di conoscersi tra loro- in occasione del rogito di compravendita e mutuo con carta d’identità e tessera sanitaria, ed acquisendo le relative certificazioni di stato civile; inoltre recandosi presso la filiale *** aveva rilevato che il XXX era ivi conosciuto, ed infatti il mutuo era stato concesso contestualmente senza attendere come di prassi il consolidamento dell’ipoteca.

Chiedeva dunque respingersi la domanda e comunque chiamarsi in causa la propria assicurazione KKK ai fini di manleva in caso di condanna.
Si costituiva il ZZZ eccependo la prescrizione quinquennale attesa la natura extracontrattuale dell’azione avanzata nei propri confronti e nel merito negando ogni addebito essendo stata vittima essa stessa della truffa e non incombendo sulla banca alcun onere di identificazione delle parti, invece gravante sul notaio stipulante l’atto pubblico.

Contestava infine il quantum richiesto per le singole voci di danno, e chiedeva respingersi la domanda.
Autorizzata la chiamata si costituivano i KKK deducendo la correttezza dell’operato del proprio assicurato nella fase di identificazione delle parti essendosi formato il suo convincimento acquisendo documenti di identità e rilevando come l’acquirente fosse conosciuto in banca; deduceva la contrario l’eventuale negligenza della banca la quale aveva istruito la pratica di mutuo a mezzo di un proprio perito ed erogato il finanziamento senza attendere il consolidamento dell’ipoteca.

Chiedeva dunque respingersi la domanda ed in subordine la limitazione ex art 1227 cc del risarcimento con manleva nei limiti del massimale e tenuto conto dello scoperto.
La causa -istruita con produzione documentale, l’interrogatorio formale del notaio e l’escussione testimoniale- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 3.05.18 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.
Preliminarmente la eccezione di prescrizione avanzata dalla banca è infondata, dovendosi collocare il dies a quo di decorrenza quinquennale non dalla stipula degli atti -di cui la parte non poteva avere contezza- ma dal momento della scoperta della truffa perpetrata a suo danno ovvero in data 19.05.09 come dall’attore stesso dichiarato nella sua denuncia querela (all. 3 cit.). (Cass.n.18606/16; n. 22059/17).

Pertanto -tenuto conto della missiva inoltrata ai convenuti per la richiesta di risarcimento danno a gennaio 2013 (all. 7 cit) ovvero nei 5 anni- la eccezione deve essere respinta.
Nel merito la domanda avanzata nei confronti del notaio è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Sul punto “il notaio può acquisire la certezza dell’identità della persona che sottoscrive attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89 del 1913; ne consegue che lo stesso non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l’identità effettiva e quella attestata del comparente, se l’identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale” (Cass n.28823/17).

Ebbene nel caso di specie il notaio convenuto ha dimostrato di non avere colpa alcuna nell’identificazione dei sedicenti *** e XXX in occasione della stipula dei contratti di vendita e mutuo dell’immobile del 7.03.08 (all.1 e 2 c.r. notaio).

Egli infatti ha formato il suo convincimento 1) acquisendo i rispettivi documenti identificativi corredati di fotografia non visibilmente alterati, privi di segni percepibili di contraffazione 2) acquisendo le tessere sanitarie ove riportati dati corrispondenti, anch’essi perfettamente confezionati (all. 3 c.r notaio) 3) acquisendo certificati anagrafici emessi da due diversi Comuni datati e muniti di timbratura allo stato appartenenti ai rispettivi uffici (all. 4 c.r. notaio) 4) considerando infine la familiarità del XXX con l’istituto bancario mutuante, come riportato dal testimone *** autista del notaio e talvolta testimone dei suo atti- il quale ha ricordato come tra la stipula della vendita e del mutuo vi fu un piccolo break ed il mutuatario andò a parlare con il funzionario di banca (cfr. verbale udienza del 30.3.16). Circostanza quest’ultima particolarmente attendibile se si considera che il mutuo è stato erogato contestualmente senza attendere come di prassi il consolidamento dell’ipoteca, segno che l’istituto mutuante avesse una particolare fiducia nel “cliente”.
Per questi motivi pur dovendosi considerare la diligenza qualificata richiedibile al notaio non può pretendersi -a fronte della evidente irriconoscibilità delle contraffazioni tali da non destare alcun sospetto- il dovere per il professionista di effettuare ulteriori approfondimenti.
Con riferimento alle doglianze avanzate ex art 2043 cc nei confronti del ZZZ si osserva quanto segue.

La banca ha contestato ogni addebito attribuendo al notaio il potere dovere di identificazione delle parti al momento della stipula del contratto di mutuo.

Ebbene “è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità” (Cass. n.13362/18).
Sul punto -come dal ZZZ stesso allegato- è stata la banca ad istruire la pratica del mutuo accessorio alla vendita, evidentemente a mezzo di propri funzionari e di un perito di fiducia incaricato da essa per la valutazione del bene tramite sopralluogo. Peraltro la filiale in questione è risultata essere di piccole dimensioni -cfr testimone ***- di guisa che la decisione di concedere il finanziamento contestualmente al rogito della vendita e del mutuo appare supportata dalla evidente fiducia riposta dall’istituto nei confronti del sedicente XXX.

Tale soggetto invero si deve essere recato più volte presso la filiale per la dazione dei documenti necessari alla concessione del mutuo ivi compreso doverosamente un documento di identità- e considerato che non era un cliente abituale visto che apriva per la prima volta un c/c presso la banca per l’occasione in data 16.01.08 (cfr. informativa PG all. 4 cit.) non si comprende la celerità con cui si è proceduto alla concessione del finanziamento prima ancora del consolidamento dell’ipoteca.

Ne consegue che la banca avrebbe dovuto essa stessa diligentemente in occasione della apertura di c/c identificare il cliente (mentre non ha depositato in atti alcuna copia di documento di identità all’uopo trattenuto) e avrebbe dovuto incaricare un perito di fiducia al sopralluogo dell’immobile (sopralluogo non avvenuto come da descrizione dei fatti della vera *** all. 4 cit.) proprio perché evidentemente i sedicenti nonché truffatori non avevano la disponibilità del bene.

Se infatti la pratica di mutuo fosse stata adeguatamente eseguita con un semplice sopralluogo il perito avrebbe potuto incontrare la vera sig. *** e scoprire la truffa.

Per questo motivo deve ritenersi la Banca -benchè essa stessa vittima del reato in quanto impossibilitata al recupero del finanziamento dato invero superficialmente al cliente- responsabile del danno cagionato all’attore.

Se infatti da un lato deve ritenersi che anche la banca abbia acquisito documentazione rilevatasi poi falsa (buste paga, cud 2007 etc..all. 4 cit.) come sopra evidenziato se i suoi funzionari avessero debitamente effettuato i dovuti controlli in sede di apertura del conto ed istruzione della pratica di mutuo ovvero fosse stato ed controllato ed incaricato un perito di fiducia che visionasse l’immobile incontrando così la vera sig *** –culpa in eligendo ed in vigilando- la eventuale truffa si sarebbe potuta evitare.

Per quanto sopra il ZZZ deve essere condannato al risarcimento dei danni sopportati dall’attore.
Con riferimento a tali pregiudizi essi consistono certamente nelle spese sostenute per l’assistenza durante il procedimento penale (all. 12 cit) pari ad €612,00 in quanto congrue.

Con riferimento alle spese di lite del giudizio civile deve osservarsi che in assenza di deposito dei verbali di causa da cui evincersi il numero di udienze ed il tipo di istruttoria espletata verosimilmente documentale, atteso la celerità del procedimento iscritto a ruolo nel 2012 e deciso nel 2013 (all. 10 cit.) e tenuto conto della natura della causa in cui il XXX seppure formalmente convenuto aderiva costituendosi alle richieste attoree (all 10 cit pag 2 sentenza n 7550/13), deve ritenersi congruo liquidarsi come spese di lite sostenute l’importo di €7.500,00 (dovendosi applicare in assenza di citazione in atti lo scaglione fino a 260.000,00 € atteso il valore del mutuo ed il presso di vendita dell’immobile).

Nulla per spese di viaggio dal Brasile giacchè non vi è prova di un nesso di causalità tra i viaggi in Italia ed i fatti di causa, ben potendo lo stesso attore avere fatto rientro in Italia per altri motivi (lavoro, visita parenti) etc non essendo emersa la sua necessaria presenza in Italia per i procedimenti penali e civili una volta conferito mandato ai difensori.

Può infine riconoscersi a titolo di danno morale l’importo in via equitativa di €2.000,00 per il disagio verosimilmente incontrato allorquando ha avuto contezza di esser stato ingiustamente iscritto nell’Ufficio Protesti ad es in occasione della richiesta di carta di credito in Italia, essendosi dovuto attivare per la cancellazione dimostrando la totale estraneità ai fatti.

Nulla al contrario per la lesione derivante dal furto di identità e lesione all’immagine la quale è stata genericamente allegata da parte attrice senza dimostrazione alcuna in termini di concretezza del danno, non essendo emerso che soggetti terzi abbiano avuto consapevolezza del fatto e per tali motivi lo abbiano additato, allontanato, rifiutato lavori etc.
Per tali motivi il Credito ZZZ deve essere condannato al pagamento in favore di XXX di €10.112,00 oltre interessi legali dal 7.3.08 ovvero dalla data di stipula del mutuo.
Spese secondo soccombenza.
Spese compensate con il notaio ed i KKK, attesa la particolarità del caso e la difficoltà oggettiva per il danneggiato di individuare i responsabili dell’omessa verifica della sua identità in occasione della truffa.

PQM

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) -respinge la domanda avanzata dall’attore nei confronti del notaio YYY;

2) -accoglie la domanda avanzata nei confronti del Credito ZZZ che condanna al pagamento risarcitorio di €10.112,00 in favore di XXX, oltre interessi legali dal 7.3.08;

3) -condanna il Credito ZZZ al pagamento delle spese di lite in favore di XXX che liquida per le varie fasi processuali in complessive €3.000,00 per compensi ed €250,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma in data 17.08.18
Il giudice

Ti possono interessare

Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma

Art. 1814 Trasferimento della proprietà

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati