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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità professionale dell’avvocato, mancata informazione

Il giudice ha stabilito che l’avvocato ha l’obbligo di fornire al cliente informazioni complete e accurate per permettergli di valutare il rischio di una causa. La mancata o incompleta informazione può configurare responsabilità professionale e obbligo di risarcire i danni patiti dal cliente.

Pubblicato il 26 July 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. NOME COGNOME pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA N._6614_2024_- N._R.G._00009481_2020 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9481/2020 R.G., promossa da:
(c.f.), nata a Milano il 27/09/1934, ivi residente in INDIRIZZO (c.f.),
nato a Milano il 13/02/1961, ivi residente in INDIRIZZO e (c.f. ), nato a Milano l’08/07/1965, ivi residente in INDIRIZZO rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (c.f. ), presso il quale sono elettivamente domiciliati in Manduria (TA), INDIRIZZO (FAX: NUMERO_TELEFONOPEC:
-attori- contro C.F. C.F. C.F. C.F. (c.f. ), residente in Vaprio d’Adda, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME del Foro di Bari (c.f. ) e NOME COGNOME (c.f. , presso quest’ultima elettivamente domiciliati, in INDIRIZZO Milano (PEC: – FAX: NUMERO_TELEFONONUMERO_TELEFONO);
-convenuta- con atto di citazione recante data di redazione 27.1.2020;
con (p.IVA ), in persona della procuratrice speciale , Head of Claims, Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata difesa dall’Avv. NOME COGNOMEc.f. , presso la quale è elettivamente domiciliata in Monza, INDIRIZZO (FAX:
NUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO PEC:
-terza chiamata dalla convenuta-

avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato e domanda di garanzia;

conclusioni degli attori:
<> conclusioni della convenuta:
< nel merito:
1) accertata la mancanza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile all’Avv. , respingere tutte le domande avversarie formulate nei confronti dello stesso professionista anche con l’atto di citazione notificato dagli attori in data 27/01/2020, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata:
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità, anche parziale, dell’Avv. nei confronti degli odierni attori, dichiarare la società – (P. IVA ), in persona del l.r.p.t. , con sede in 20123, Milano, INDIRIZZO, tenuta, in forza del contratto di assicurazione polizza RC professionale nr. HCC17-W0011007 del 27.2.2018, al pagamento in favore degli stessi attori di ogni eventuale somma riconosciuta, anche a titolo risarcitorio, garantendo e manlevando l’Avv. da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole riveniente o, comunque, connessa ai fatti di causa, in virtù del contratto di assicurazione anzidetto sottoscritto tra le parti, respingendo, altresì, le domande ed eccezioni tutte in particolare quella di inoperatività formulate dalla terza chiamata;
in via istruttoria:
3) ammettersi prova per testimoni indicando a teste il dott. , residente in INDIRIZZO San Giovanni in Fiore (CS) sulle seguenti circostanze:
) “vero è che ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’avv. dalla data del 20 febbraio 2017 sino al mese di ottobre 2017;
2) “vero è che, durante la pratica forense ha seguito la “pratica COGNOME”, assistendo l’Avv. nello studio e nella redazione delle note difensive del 14 aprile 2017 (che si rammostra al teste sub doc. 10) e della comparsa di intervento volontario depositato il 16 maggio 2017 (che si rammostra sub doc. 11);
3) “vero è che, ha personalmente curato la collazione del fascicolo di parte e delle note difensive per i ricorrenti e per l’intervenuta depositando tutta la documentazione consegnata dai clienti dell’Avv. (come da allegati che si rammostrano sub docc.
7 b, 10 e 11 del fascicolo di parte convenuta);
4) “vero è che ha partecipato alla riunione tenutasi il 19 ottobre 2017 con il signor , nel corso della quale quest’ultimo in nome e per conto degli odierni attori e di comune accordo tra loro, ha richiesto di archiviare la pratica, rinunciando all’impugnazione;
5) “vero è che al suddetto incontro l’Avv. informava il signor circa le difficoltà di raggiungere un esito positivo in caso di impugnazione anche alla luce della documentazione versata in atti;
6) “vero che al suddetto incontro il signor ha chiesto all’avv. contattare il difensore di controparte per accordarsi su un pagamento rateale delle spese di soccombenza a fronte dell’impegno a consentire il passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado;
7) “vero che il signor , alla fine dell’incontro del 19 ottobre 2017, ribadiva le proprie intenzioni, di fronte all’ingresso dello Studio, nell’atto di uscire, confermando di archiviare la pratica;
4) si oppone all’ammissione delle avverse prove orali formulate ex adverso.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, – dei capitoli nn. 43 e 45 formulati con seconda memoria ai sensi dell’art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. in favore degli attori, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sul seguente capitolo:

“Vero che la mail del 7.2.2018 è stata da lei inviata in copia conoscenza all’Avv. COGNOME il quale ha seguito ogni fase del “ripensamento” di voler impugnare il negativo con cui si era chiuso il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., come da e-mail che si rammostra al teste sub doc. nn. 24 e 26 del fascicolo avversario”, sentendo i medesimi testimoni indicati ex adverso.
– del capitolo n. 50 formulato con seconda memoria ai sensi dell’art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. in favore degli attori, si chiede di essere ammessi sulle circostanze in esso contenute a controprova il signor , residente in San Giovanni in Fiore.
– chiede, ancora, di essere ammessa a prova contraria, con i testi di controparte, formulando il seguente ulteriore capitolo di prova:
“Vero che i sigg.ri inviavano modulo di richiesta ad solo in data 8 gennaio 2015”.
Testi quelli indicati da controparte.
5) in caso di avversa contestazione circa la consistenza del materiale depositato nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., disponga l’acquisizione del fascicolo telematico del giudizio RG 28639/2016 – Tribunale Milano contenente atti e documentazione prodotta;
in ogni caso:
6) con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA come per legge.
>> conclusioni della terza chiamata:
<> Concisa esposizione delle

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio i Signori hanno dedotto:
– di essere eredi (moglie e figli) del Sig. deceduto il 22.1.2014;
– di avere, nel marzo 2015, conferito incarico all’Avv. affinché provvedesse al recupero giudiziale di € 47.949,08 a titolo di interessi moratori loro dovuti da sulla somma, liquidata in complessivi € 631.000,43 (pari a € 210.307,80 per ciascun attore), a loro spettante in base ad assicurazione sulla vita sottoscritta dal loro dante causa il 3.6.2004;
– che gli interessi moratori erano stati calcolati per il periodo intercorso tra la data della richiesta di liquidazione (marzo 2014) e quella dell’effettiva liquidazione (9.3.2015);
– che nel giudizio istaurato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. nei confronti di (RG 28639/2016) l’Avv non aveva prodotto la documentazione “attestante la decorrenza della richiesta di liquidazione”, che le era stata messa a disposizione;
– che con provvedimento 1.8.2017 il Tribunale di Milano aveva ritenuto infondato il suddetto ricorso osservando, tra l’altro, che non era stata prodotta “alcuna lettera accompagnatoria dalla quale evincere l’intervenuta richiesta del marzo 2014”;
– che i ricorrenti era stati condannati a rifondere alla controparte spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori ed € 500,00 per anticipazioni;
– che l’Avv. , per le prestazioni rese in quel giudizio “fino all’intervento … della Sig.ra ”, aveva percepito compensi per complessivi € 8.541,08;
– che l’Avv. , con messaggio di posta elettronica del 7.8.2017, aveva erroneamente (art. 702 quater c.p.c.) indicato il termine per proporre appello in sei mesi dalla pubblicazione della decisione oppure in trenta giorni dalla notifica di essa;
– di avere, il 7.2.2018, comunicato all’Avv. la volontà di proporre appello;
– che con mail 21.2.2018 l’Avv. aveva ribadito che il termine per l’impugnazione sarebbe scaduto il 28.2.2018, ma il giorno successivo, dopo che gli attori avevano comunicato la loro volontà di proporre gravame, la convenuta li aveva informati che il termine era ormai scaduto, aggiungendo che, in ogni caso, l’appello non avrebbe avuto possibilità di accoglimento;
– di avere, il 3.7.2018, diffidato l’Avv. a risarcire loro i danni patiti in conseguenza del “mancato accoglimento della domanda”, pari a € 47.949,08 per il credito non riconosciuto dal Giudice, € 6.844,00 per spese processuali rifuse alla controparte, € 8.541,00 per corrispettivi versati all’Avv. Ritenendo in quanto sopra ravvisabili gli estremi della negligenza professionale della convenuta, quantomeno per non avere dissuaso i clienti dal proporre azione giudiziaria nei confronti di gli attori hanno chiesto la condanna dell’Avv. al risarcimento di danni per complessivi € 63.334,16. convenuta, Avv. costituitasi con comparsa di risposta depositata telematicamente il 12.10.2020, ha sostenuto l’infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.

Ha negato che possa ravvisarsi errore professionale nell’avere scelto di proporre la domanda nei confronti di secondo il rito di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.

Ha affermato che gli attori non l’avevano informata “che la richiesta di liquidazione del premio fosse stata autonomamente formalizzata dai propri assistiti nel mese di gennaio 2015” e dunque non aveva potuto prevedere di dover “contrastare la portata” del relativo documento (prodotto da in quel procedimento).

Ha dedotto che, ove proposto appello avverso l’ordinanza 1.8.2017, esso “ben difficilmente” sarebbe stato accolto.

Inoltre ha sostenuto che il danno consistito nella mancata corresponsione degli interessi dovuti per il ritardo nella liquidazione della polizza sarebbe “ancora oggi risarcibile” da parte dell’istituto di credito “Monte dei Paschi di Siena SpA per la mala gestio della pratica” di liquidazione.

Ha insomma osservato che o gli attori “sono veramente in possesso di prove atte a dimostrare l’inoltro della richiesta di liquidazione della polizza mediante filiale di a far data dal mese di marzo 2014”, e allora “potranno instaurare un giudizio nei confronti della filiale stessa in quanto responsabile di non aver inoltrato ad la documentazione, generando così il ritardo”, oppure deve concludersi che “nessun ritardo vi è mai stato neppure da parte della filiale e quindi nessun danno da risarcire”.

Ha poi contestato il quantum del risarcimento preteso dagli attori, pur dando atto che gli interessi moratori erano stati calcolati dalla medesima Avv. “con decorrenza dall’1.4.2014 sul presupposto (poi rivelatosi erroneo) dell’invio della richiesta di prestazione alla Compagnia nel mese di marzo 2014”, ma tale circostanza non era stata “suffragata da nessuna prova” (comp. risp., pag. 14).

Ha precisato di essere stata compensata, per l’opera svolta nel procedimento RG 28639/16, con la complessiva somma di Euro 7.238,49 (iva e oneri compresi), di cui Euro 979,80 per spese vive, e non con il maggiore importo indicato dagli attori.
RAGIONE_SOCIALE la convenuta ha formulato istanza, ex art. 269 c.p.c., di differimento dell’udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa , sulla base di polizza assicurativa RC professionale n. NUMERO_DOCUMENTO, nei cui confronti ha proposto domanda di garanzia.

La terza chiamata costituitasi con comparsa di risposta depositata il 20.4.2021, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, di cui ha sostenuto l’infondatezza nel merito, nonché il rigetto della domanda di garanzia proposta dall’Avv. per inoperatività della Polizza n. NUMERO_DOCUMENTO.

Con riguardo alla domanda proposta dalla convenuta ha dedotto che la polizza n. sottoscritta dall’Avv. il 7.3.2018, “prevede un limite di indennizzo dell’importo di € 350.000,00. ” e “una franchigia pari ad € 500,00”.

Ha poi allegato “il Questionario (Proposta di Assicurazione) compilato e sottoscritto dall’Avv. in data 22.02.2018 (doc. 3), nel quale l’Avv. … ha dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine … a richieste di risarcimento contro l’assicurato”.

Ha segnalato che le garanzie assicurative “sono prestate nella forma ‘claims made’” e purché il sinistro non derivi “da circostanze pregresse e rilevanti note all’Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza”.

In proposito ha ricordato “l’obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio” e che “a pag. 4/16 di Polizza (cfr. doc. 2) viene indicato che l’Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza”.

La terza chiamata ha evidenziato che nella fattispecie v’è prova documentale della conoscenza da parte dell’assicurata della circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio, costituita dalla mail 22.2.2018 con cui l’Avv. sostanzialmente riconosce il proprio precedente errore circa l’indicazione del termine per proporre appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

Inoltre ha ricordato che la polizza n.  dalla convenuta è stata sottoscritta in data 7.3.2018, “successiva all’emersione dell’errore compiuto”, senza che la abbia segnalato all’Assicuratore la predetta circostanza.

Richiamati “i principi generali sanciti dagli artt. 1892 e 1893 c.c.” e svolte contestazioni anche in relazione al quantum del risarcimento preteso dagli attori, ha concluso chiedendo respingersi le domande proposte da attori e convenuta.

Le domande proposte dagli attori sono solo parzialmente fondate.

Ritiene questo giudice che, quand’anche fosse stato proposto appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Milano in data 1.8.2017 (RG 28639/16), esso non avrebbe avuto possibilità di accoglimento.

La stessa convenuta ha sostanzialmente riconosciuto di avere proposto il predetto giudizio sommario di cognizione, nel quale ha formulato richiesta di condanna della controparte al pagamento di interessi decorrenti dal marzo 2014, pur non essendo in possesso di alcuna “richiesta di prestazione alla Compagnia nel mese di marzo 2014” (comp. risp., pag. 14).

Non v’è dubbio che tale carenza documentale, rilevata dal Giudice del procedimento sommario RG 28639/16 e posta a base del suo provvedimento di rigetto della domanda, avrebbe comportato anche la reiezione dell’appello.

Non è dunque nell’aver lasciato erroneamente trascorrere il termine stabilito dall’art. 702 quater c.p.c. (trenta giorni dalla comunicazione o notificazione) che deve ravvisarsi la condotta della convenuta causativa del danno lamentato dagli attori, bensì, come da questi rilevato (sia pure “in subordine”: citaz. , pag. 8), essa deve essere ravvisata nel non avere l’Avv. dissuaso dall’agire in giudizio sulla base di una scarna e insufficiente documentazione (il doc. 9, costituito da mail 13.3.14 è irrilevante in tal senso, riferendosi esclusivamente a “lettera di sussistenza”).condotta omissiva dell’Avv. , posta in essere in violazione dell’obbligo del professionista avvocato di fornire con diligenza e completezza le informazioni necessarie al cliente per una corretta valutazione del cd.
rischio lite, ha cagionato agli attori, soccombenti nel processo, danno patrimoniale pari all’importo della condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte, contenuta nell’ordinanza 1.8.2017 del Tribunale di Milano – Sez. 12^ Civ. (€ 5.000,00 oltre accessori di legge ed € 500,00 per “spese”).

La convenuta deve dunque essere condannata a risarcire agli attori quanto da loro corrisposto alla controparte di quel giudizio a detto titolo (doc. 34 att.), vale a dire € 6.344,00.

Su tale importo debbono essere conteggiati interessi compensativi;

tuttavia, non avendo gli attori indicato alcuna data di decorrenza di essi, il dies a quo deve essere stabilito nella data della domanda.
La ritenuta infondatezza della domanda di volta al conseguimento di interessi moratori per € 47.949,08 (calcolati dall’Avv. a partire dal marzo 2014) comporta che non può in alcun modo considerarsi danno risarcibile il mancato conseguimento di tale somma da parte degli attori.

Quanto poi alla domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione dei compensi percepiti per l’opera professionale svolta, ritiene il giudice che neppure essa possa essere accolta.

Infatti, in assenza della domanda di risoluzione del rapporto contrattuale, i pagamenti effettuati da alla convenuta non possono ritenersi privi di causa, né indebiti.

La mancanza di domanda di risoluzione comporta l’impossibilità di dichiarare (con efficacia costitutiva) venuto meno il titolo dell’attribuzione patrimoniale, con l’ulteriore conseguenza che non può prodursi l’effetto recuperatorio di cui all’art. 1458 c.c.

Quanto sopra trova conferma nell’orientamento espresso da Cass. 24.3.2014 n. 6886 (<>).

Ciò comporta il rigetto della domanda in parte qua.

Per le considerazioni che precedono, le domande proposte da possono, come anticipato, trovare accoglimento solo parziale.

Con riguardo alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di deve negarsi la sussistenza di copertura assicurativa per il sinistro per cui è causa, attesa la (documentalmente provata, come rilevato dalla difesa della terza chiamata:
v. sopra) maliziosa reticenza della convenuta, in sede di stipulazione della polizza, in ordine alla rilevante circostanza dell’errore professionale compiuto nel rapporto d’opera con gli attori, circostanza già nota alla il 7.3.2018 (data di sottoscrizione del contratto di assicurazione).

*** Considerato che la domanda attorea viene accolta in misura pari a poco più di un decimo del richiesto, questo giudice ritiene che le spese del presente processo debbano essere compensate per quattro quinti e solo per un quinto poste a carico della convenuta, parzialmente soccombente.

Tale frazione viene liquidata in dispositivo, facendo applicazione del DM 147/22 e considerando lo scaglione di valore relativo alla misura in cui la domanda è accolta.

Quanto al rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata, attesa la soccombenza della prima, le spese a esso relative debbono essere poste a carico di liquidate secondo il predetto DM.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. .

Q. M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:

condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di € 6.844,00 oltre interessi legali dal febbraio 2020 al saldo;
condanna la convenuta a rifondere agli attori un quinto delle spese processuali, liquidando tale frazione in € 780,00 per onorari (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% per CPA e IVA se dovuta) e in € 52,80 per anticipazioni, con distrazione a favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
compensa tra attori e convenuta i restanti quattro quinti delle spese inerenti a questo rapporto processuale;
respinge la domanda di garanzia proposta da nei confronti di condanna a rifondere a le spese relative a questo rapporto processuale, liquidate in € 7.600,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).
Sentenza esecutiva.
Milano, 1.7.2024.
Il giudice NOME COGNOME

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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