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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità professionale, stima errata di immobili in eredità

La sentenza affronta il tema della responsabilità professionale di un consulente tecnico chiamato a stimare il valore di immobili in un contesto ereditario. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che l’attrice non abbia dimostrato il nesso causale tra la presunta errata valutazione dei beni da parte del consulente e i danni economici subiti. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che la decisione dell’attrice di agire in giudizio e di concludere un accordo transattivo si basava su una complessa serie di fattori, non riconducibili unicamente alla stima del consulente. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’attrice, pur essendo a conoscenza della differenza di valutazione tra la perizia del consulente e quella del CTU, non aveva assunto una posizione coerente, avendo inizialmente chiamato a rispondere entrambi i professionisti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE IV CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4412_2024_- N._R.G._00022081_2020 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella causa civile N. 22081/2020 R.G. promossa da , Codice Fiscale residente a Segrate (MI), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME entrambi del Foro di Milano, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio a Milano (MI) in INDIRIZZO telematicamente agli indirizzi pec giusta procura in calce e allegata all’atto di citazione notificato in data 27.11.2020 – ATTRICE – contro , Codice Fiscale residente a CALUSO (TO), INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME entrambi del foro di Torino, e con domicilio eletto presso lo studio della prima a Torino (TO), INDIRIZZO e via telematica agli indirizzi pec C.F. C.F. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 26.03.2021 – CONVENUTA – e con la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE Codice Fiscale CODICE_FISCALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale dott. NOME COGNOME con sede legale a Milano (MI), INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano (MI), INDIRIZZO e in via telematica all’indirizzo di pec giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 19.10.2021 – TERZA CHIAMATA –

OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità professionale.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

NEL MERITO:
Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare le responsabilità del convenuto per grave errore, negligenza ed imperizia sia nella sua qualità di consulente nella stesura in favore dell’attrice della perizia di stima del 24 aprile 2015, prodromica all’instaurazione della causa civile R.G. n. 9625/15 incardinata avanti al Tribunale di Monza, sia nella sua qualità di consulente tecnico di parte nel citato procedimento e, per l’effetto, condannare il Geometra e/o al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice nell’importo pari a complessivi Euro 248.611,94, ovvero quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa o secondo equità. IN INDIRIZZO

Sulla richiesta di CTU Si chiede che il giudicante voglia disporre CTU, proponendo il seguente quesito:

Il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti, acquisita se del caso ulteriore documentazione, anche presso pubblici uffici e compiute le opportune indagini:
– descriva i luoghi di causa e ne ricostruisca il loro stato al tempo sia della redazione della perizia di stima a firma del Geom. (24 aprile 2015) sia della data di redazione della perizia di stima nell’ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Monza (proc. n. 9625/15 R.G.);
– determini il valore dei beni oggetto di causa (siti in Calamandrana, Asti) alla data di redazione della perizia di stima del Geom. (24 aprile 2015) e alla data di redazione della perizia di stima nell’ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Monza (proc. n. 9625/15 R.G.), alla luce dello stato dei luoghi, della tipologia delle diverse aree e dei valori commerciali in uso;
– dica, in particolare se, in relazione alla prestazione professionale posta in essere dal Geom. , l’attività di stima degli immobili oggetto di causa sia stata effettuata con perizia e diligenza professionale e sia stata conforme alle buone pratiche di estimo e ai valori commerciali in uso.

Sull’ordine di esibizione:

Si chiede che il Giudice voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ordinando alla società RAGIONE_SOCIALE
di Nizza Monferrato di produrre tutta la documentazione in suo possesso, ivi compresa la catalogazione dei campioni, inerenti alle attività di verifica e analisi di cui ai rapporti di prova n. 19/2883 e 19/2884 come meglio specificati nell’allegato 5 della perizia di stima dell’Arch. prodotta da parte attrice sub. doc. 1 del presente giudizio;

Sulla prova testimoniale:

Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che i rapporti di assistenza professionale con la sig.
inerenti alla causa RG n. 9625/15 svoltasi avanti al Tribunale di Monza sono stati svolti secondo quanto emerge nell’accordo del 15 giugno 2015 che si rammostra al teste depositato in atti sub. doc. 9 attrice? ”;
2) “Vero che per la determinazione del valore della causa RG. N. 9625/15 e quindi dei compensi professionali ha indicato l’importo relativo all’intervallo di valore tra euro 1.000.000 euro 2.000.000 secondo quanto emerge nell’accordo del 15 giugno 2015 che si rammostra al teste depositato in atti sub. doc. 9 attrice?
?
” Si indica quale testimone l’avv. NOME COGNOME di Torino.

Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova diretta ed indiretta contraria.

IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

Per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta.

Riservato ogni diritto.
Autorizzare per i motivi di cui al presente atto la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in MILANO INDIRIZZO e per l’effetto disporre il differimento udienza ai sensi dell’articolo 269 c.p.c. onde consentire al di porre in essere i relativi incombenti NEL MERITO IN INDIRIZZO respingere per i motivi di cui al presente atto le domande della attrice ed assolvere parte convenuta da ogni avversa richiesta.

Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o mandare indenne il da ogni avversa richiesta.

IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prove per interrogatorio formale e testi sui capi di prova dedotti nella memoria ex articolo 183 VI comma n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.

Ordinare ai sensi dell’articolo 210 c.p.c. alla Signora ed al Signor l’esibizione del contratto di vendita dell’immobile sito in MENTON (FRANCIA), degli estratti conto relativi agli anni 2018-2019-2020-2021 di tutti i conti correnti intestati ai suddetti e disporne l’acquisizione.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”.

Per la parte terza chiamata:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta e con vittoria di spese e compensi professionali di causa:
1. In via principale, rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
2. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo al Geom. , negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui al massimale di € 175.000,00 previsto in polizza con riferimento alle perdite patrimoniali, di cui allo scoperto prevista in Polizza (10% del danno accertato, con il minimo pari al 1‰ del massimale assicurato e il massimo pari al 1% del massimale assicurato), di cui alla Condizione Particolare C (Gestione delle vertenze di danno e spese legali) prevista dal Fascicolo Informativo RC Professione Mod. PB.014.300 ed. 03.12, nonché, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1913, 1915 e 1227, 2° comma, cod. civ. che formalmente si eccepiscono”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30.11.2020 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Torino il geom. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del medesimo per grave errore, negligenza e imperizia, nell’espletamento dell’incarico di perito estimativo degli immobili facenti parte dell’asse ereditario del defunto padre, siti nel Comune di Calamandrana (AT) e nel Comune di San Marzano Oliveto (AT), e di cui alla perizia datata 24.4.2015, che ha prodotto sub doc. n. 1, prodromica all’instaurazione della causa civile n.r.g. 9625/2015 incardinata dinanzi al tribunale di Monza dalla medesima attrice nei confronti del fratello , oltre che per gravi mancanze nello svolgimento dell’incarico di consulente di parte in detto giudizio, e ottenere il risarcimento dei danni a lei derivati, quantificati nella somma di € 248.611,94 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da quantificarsi secondo equità.

L’attrice ha dedotto che in data 21.09.2014 era deceduto il padre nel Comune di Cologno Monzese (MB) e che in data 01.10.2014 con atto del Notaio dott. di pubblicazione di testamento olografo, ella era stata istituita quale erede universale.

Ha esposto quindi che il padre, nel corso della propria vita, aveva effettuato una serie di atti in favore del fratello , aventi riguardo a beni che l’attrice riteneva dovessero essere valutati onde ricostruire correttamente l’asse ereditario.

In particolare, riteneva meritevoli di valutazione i sopra indicati immobili e terreni siti nel comune di Calamandrana (AT), ove insisteva la “ ”, e nel Comune di San Marzano Oliveto (AT), tutti di proprietà del fratello.

Ha affermato quindi che, in data 10.2.2015, aveva conferito incarico al geom. di redigere una perizia di stima di detti beni e che il consulente, nell’elaborato datato 24.4.2015 che ha prodotto sub doc. n. 1, era pervenuto, sulla base dei valori di mercato rilevati nella zona ad aprile 2015, a stimare quelli siti nel Comune di Calamandrana (AT) nell’importo di € 1.500.000,00 e quelli situati nel Comune di San Marzano Oliveto (AT) nell’importo di € 810.000.

Ha quindi sostenuto che tale perizia era stata determinante con riguardo alla decisione della medesima di avviare una causa civile nei confronti del fratello per vedere tutelati i propri diritti successori.

Il giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Monza, era stato istruito con una CTU, affidata all’arch.
diretta ad accertare l’effettiva consistenza della massa dei beni ereditari, ivi compresi gli immobili e i terreni più sopra citati già periziati dal convenuto, e a valutare e individuare le poste ereditarie e la corretta suddivisione delle stesse in capo ai due fratelli.

L’attrice ha dedotto che nell’elaborato peritale, che ha prodotto sub doc. n. 3, depositato in data 22.05.2018, il c.t.u. arch.
era pervenuto a stimare il valore degli immobili e terreni siti nel Comune di Calamadrana (AT) in misura di molto inferiore rispetto a quella valorizzata dal geom. nella perizia del 2015, operando valutazioni in tutto differenti e così pure con riguardo ai beni situati nel Comune di San Marzano Oliveto (AT), i quali ultimi, come già appurato anche dal geom. erano stati alienati da a terzi.

Per quanto più qui interessa, il valore dei beni immobili e dei terreni siti nel Comune di Calamandrana (AT) era stato stimato dal CTU nell’importo di complessivi € 383.000, con riferimento all’anno 2014, ovvero l’anno di apertura della successione di , e nella somma di € 502.000 riferita all’anno 2018 di deposito della ctu.

L’attrice ha poi dedotto che, in considerazione degli esiti della ctu espletata in detto giudizio e dell’attribuzione ai predetti beni da parte dell’arch. un valore inferiore di oltre 1 milione di euro rispetto alla stima del Geom. era pervenuta alla determinazione di sottoscrivere con il fratello un accordo transattivo, di cui al verbale d’udienza del 20.11.2018, che ha allegato sub doc. n. 4), in forza del quale ella aveva assunto l’impegno ad acquistare da lui “(…) il restante 50% della in Calamandrana, oltre i terreni ed aree circostanti escluso il mappale n. 562, foglio n. 2, (…) per la somma di € 248.595,50 entro il 28.2.2019 (…)” ed entrambe le parti si erano impegnate a porre in vendita altro immobile sito a Menton (Francia) facente parte dell’asse ereditario, al miglior prezzo, entro il 30.3.2019.

Con atto a rogito Notaio Dott. stipulato in data 16.5.2019, che pure ha prodotto sub doc. n. 5, ha affermato quindi di aver dato esecuzione al suddetto accordo corrispondendo al fratello l’importo di € 248.595,50, ovvero il 50% circa del valore di € 502.000,00, riferito all’anno 2018 dell’intero compendio degli immobili siti nel Comune di Calamandrana (AT) come stimato dal c.t.u. arch. .
Ha dedotto inoltre di aver consultato, insieme al suo legale, fuori udienza e telefonicamente il geom. il quale le aveva suggerito la bontà dell’accordo atteso che i beni – a suo dire – avevano un valore ben superiore.

L’attrice ha dedotto infine di essere venuta nella determinazione, a distanza di circa un anno, di vendere la totalità degli immobili così acquisiti al proprio patrimonio siti a Calamandrana (AT) e di aver dato mandato ad altro esperto, l’arch. di Asti, ai fini della valutazione del valore commerciale degli stessi e che quest’ultimo aveva operato una stima, di cui alla relazione che ha prodotto sub doc. n. 6), datata 21.10.2019, risultata ben inferiore rispetto a quella del c.t.u. arch. resa nel giudizio n.r.g. 9625/2015 ed altresì di quella del geom. avendo il nuovo consulente stimato il valore dei beni e dei terreni nell’importo complessivo di € 215.000,00, al netto dei costi necessari per la bonifica del sito, pari a circa € 27.000,00, in presenza di amianto sulla copertura, sicché afferma che i medesimi beni erano risultati valere, nella loro interezza, ancor meno della quota del 50% da lei acquistata dal fratello un anno prima.
Infine, ha affermato di aver poi deciso di mettere in vendita detti beni e di essere riuscita “dopo lungo tempo” a ricavare dall’operazione l’irrisoria somma di € 40.000,00, come da copia del relativo atto datato 28.2.2020 che ha prodotto sub doc. n. 7, e dunque un importo addirittura inferiore a quello valorizzato dall’ultimo consulente al quale si era rivolta, arch. con conseguente grave danno in termini economici, a suo dire in primis addebitabile ad esclusiva responsabilità del convenuto.

Da ultimo e sotto diverso profilo ha dedotto che il geom. non aveva svolto diligentemente l’incarico che gli era stato affidato quale suo consulente di parte nel giudizio n.r.g. 9625/2015 promosso nei confronti del fratello dinanzi al Tribunale di Monza e che tali mancanze erano emerse proprio a seguito del deposito della CTU dell’arch. in detto giudizio, atteso che il consulente di parte era rimasto silente in punto osservazioni in merito alle macroscopiche differenti valutazioni di stima degli immobili operate dal c.t.u. rispetto a quelle da lui effettuate in favore dell’attrice e di cui alla perizia del 2015.

Ha affermato, quindi, che, se la stima del convenuto fosse stata conforme o quanto meno vicina a quella risultata all’esito della c.t.u. espletata in causa, ella non avrebbe agito giudizialmente nei confronti del fratello e non si sarebbe trovata nella condizione di sottoscrivere l’accordo transattivo col medesimo per chiudere il contenzioso avviato con conseguente esborso di somme in misura decisamente superiore al reale valore degli stessi.

Ha chiesto, pertanto, accertarsi la responsabilità del convenuto per le negligenze e l’imperizia dimostrata nello svolgimento dell’incarico ricevuto, sotto i due profili evidenziati, e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti, rappresentati, in parte, dal minor valore ottenuto dalla vendita dei più volte citati beni immobili situati nel Comune di Calamandrana (AT) e, dunque, la somma di € 208.595,50 (ovvero l’importo di € 248.595,50 corrisposto al fratello per l’acquisto del 50% degli stessi, al netto dell’importo di € 40.000 ottenuto dalla vendita del 100% dei medesimi beni) e in parte dai costi legali di causa e connessi sostenuti nel giudizio n.r.g. 9625/2015 instaurato avanti al Tribunale di Monza nei confronti del fratello, pari a € 40.016,44, come da allegati che ha prodotto sub doc. n. 8.

Quantifica, pertanto, il risarcimento nell’importo complessivo di € 248.611,94 o nella maggiore o minore risultante di giustizia.

L’attrice ha chiesto, altresì, in via istruttoria che venga disposta CTU onde nuovamente stimare gli immobili siti nel Comune di Calamandrana (AT) e valutare la correttezza delle valutazioni di stima operate dal convenuto e la sua diligenza nell’espletamento dell’incarico professionale;
che venga emesso ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. all’ente preposto alle analisi e ai rilievi eseguiti nel 2019 in merito alla presenza di amianto nel sito in questione;
e, infine, l’ammissione di prova testimoniale con il teste avv. NOME COGNOME che la aveva assistita e rappresentata nel giudizio avviato nei confronti del fratello dinanzi al Tribunale di Monza, onde dimostrare quale fosse lo scopo e il valore della causa e i costi determinati dal contenzioso.

Infine, ha chiesto la rifusione delle spese di lite.

Con comparsa depositata in data 26.03.2021 si è costituito in giudizio il convenuto geom. contestando l’an e il quantum delle pretese risarcitorie e affermando di aver diligentemente svolto l’incarico affidato e compiutamente esposto nella propria perizia le valutazioni operate sugli immobili e terreni sottoposti alla sua attenzione per la stima.

Il convenuto contesta l’assenza del nesso causale tra le asserite negligenze ed errori che l’attrice afferma che egli avrebbe commesso nella stima degli immobili in questione e i danni lamentati, rilevando che il giudizio n.r.g. 9625/2015 avviato dall’attrice nei confronti del fratello e, quindi, la CTU espletata in quella sede, avevano avuto riguardo alla valutazione e ricomposizione del quadro dell’intero asse ereditario del de cuius e tenevano conto, altresì, di numerosi atti di disposizione di in favore del di lei fratello e di altri atti con i quali, nel tempo, alcuni beni facenti parte del patrimonio erano stati venduti, sia dalla stessa attrice che dal fratello, tra i quali – in parte – anche quelli oggetto della perizia dell’aprile 2015 a lui commissionata.

Ha sostenuto, quindi, che le vicende seguite all’avvio della causa e, in particolare, la decisione dell’attrice di concludere l’accordo transattivo formalizzato all’udienza del 20.11.2018 a chiusura del contenzioso con il fratello, in alcun modo sarebbero correlabili all’asserita errata valutazione, da parte sua, dei beni immobili siti nel Comune di Calamandrana (AT) e San Marzano Oliveto (AT) di cui alla perizia del 2015, bensì rappresentavano il naturale risvolto della complessiva ricomposizione dell’asse ereditario e delle quote di spettanza dei due fratelli sulla scorta dell’elaborato del c.t.u. arch. e, dunque, dell’esito della causa, del tutto indipendente dalle proprie valutazioni. Ha dedotto, inoltre, che l’accordo transattivo concluso in quel giudizio aveva avuto riguardo anche ad altro bene immobile sito a Menton (Francia) che non era stato oggetto dell’incarico peritale ricevuto, così dovendosi presumere che tra i due fratelli vi fossero stati anche successivi e non meglio precisati accordi e trasferimenti di danaro.

Ha chiesto, quindi, l’integrale rigetto delle domande risarcitorie formulate nei propri confronti, contestando l’entità dei danni lamentati ed il diritto dell’attrice ad ottenere il rimborso dei costi legali di causa e connessi da lei sostenuti nel procedimento successorio instaurato avanti al Tribunale di Monza nei confronti del fratello In via riconvenzionale ha chiesto, inoltre, l’autorizzazione alla chiamata in causa , per essere manlevato e tenuto indenne nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, in forza del contratto di assicurazione stipulato con la terza chiamata. In via istruttoria ha chiesto, infine, ammettersi l’interpello dell’attrice e la prova testimoniale e l’emissione nei confronti dell’attrice di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. del contratto di vendita dell’immobile sito a Menton (Francia) e degli estratti conto relativi ai conti correnti dei due eredi, come risultanti dalla c.t.u. depositata nel giudizio n.r.g. 9625/2015, per agli anni 2018/2021.

La causa, inizialmente assegnata al dott. , vedeva il Giudice concedere alla prima udienza di comparizione del 4.6.2021, tenutasi mediante deposito di note scritte, l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte del convenuto e la fissazione di nuova udienza di trattazione al 12.11.2021.

Con comparsa in data 19.10.2021 si è costituita la terza chiamata che, con riferimento al merito, si è associata alle difese dell’assicurato, evidenziando la radicale infondatezza della domanda attorea e l’insussistenza della contestata negligenza professionale del medesimo e del nesso causale tra le condotte contestate e gli asseriti danni lamentati.

In via subordinata la compagnia ha inoltre eccepito la tardività della denuncia di sinistro pervenuta dall’assicurato in data successiva alla già avvenuta notifica dell’atto di citazione da parte dell’attrice e la violazione del patto di gestione della lite e degli artt. 1913, 1915, 1175, nonché 1227, II c., c.c., eccependo l’insussistenza del diritto del geom.
di vedersi indennizzato dalla compagnia per le spese legali derivanti dal giudizio.

Chiede quindi che, in ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a e di eventuale condanna, stante la violazione delle norme di legge più sopra citate, sia negato o ridotto il diritto alla manleva, tenuto conto altresì dei limiti di operatività della garanzia assicurativa, con specifico riferimento al massimale di € 175.000,00 previsto per le perdite patrimoniali e dello scoperto contrattuale come indicato nella polizza che ha prodotto nel proprio fascicolo.

Depositate le memorie ex art. 183, VI c., c.p.c., le parti all’udienza del 16.3.2022 tenutasi mediante deposto di note scritte hanno insistito nelle rispettive istanze e il Giudice si è riservato.

Con ordinanza di data 18.8.2022 il Giudice ha ammesso la richiesta di interrogatorio formale dell’attrice formulata dal convenuto, nonché la prova testimoniale sul cap.
1) della memoria della stessa parte depositata, datata 7.1.2022, e ha fissato udienza per l’assunzione delle prove al 28.11.2022 dinanzi al GOT dott. NOME COGNOME

A detta udienza sono state assunte le prove e quale testimone è stato sentito l’avv. NOME COGNOME precedente legale dell’attrice.

All’esito, la GOT dott. NOME COGNOME ha fissato udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni al 21.09.2023.

Con decreto del Presidente di Sezione in data 19.9.2023 la causa è stata assegnata a questo Giudice il quale, con ordinanza del 21.9.2023, ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., assegnando alle parti nuovo termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni al 29.2.2024.

Con ordinanza in data 01.03.2024 il Giudice, raccolte le precisazioni delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate da entrambe le parti, e concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
*****

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.

L’attrice deduce la responsabilità professionale del convenuto sotto due differenti profili che, a parere di questo Giudice, possono essere esaminati congiuntamente.

Sostiene anzitutto che il convenuto avrebbe svolto con negligenza e imperizia l’incarico affidato, avendo confezionato una perizia di stima, quella datata 24.4.2015 prodotta sub doc. n. 1, avente riguardo agli immobili e terreni siti nel comune di Calamandrana (AT) e nel Comune di San Marzano Oliveto (AT), tutti di proprietà del fratello, rivelatasi errata.

Deduce, in particolare, che la valorizzazione dei predetti immobili e terreni operata dal consulente, per l’importo di € 1.500.000,00 quanto agli immobili e terreni siti nel Comune di Calamandrana (AT) e per l’importo di € 810.000 per quelli situati nel Comune di San Marzano Oliveto (AT), l’aveva indotta a decidere di agire in giudizio nei confronti del fratello , e che tale decisione, in seguito, si era rivelata gravemente dannosa per lei in termini economici e patrimoniali, avendo in quella sede il c.t.u. arch. , incaricato di operare una ricostruzione dell’asse ereditario comprensivo di tutti i beni provenienti dal de cuius, ivi compresi i beni già periziati dal convenuto, stimato il valore degli stessi in misura nettamente inferiore, cosicché si era reso necessario chiudere il contenzioso in corso con il fratello con un accordo transattivo, a suo dire rivelatosi foriero di danno.

L’attrice sostiene che la prova delle negligenze e dei gravi errori del convenuto, da cui le gravi conseguenze e i danni a lei derivati, è documentale, dovendosi individuare principalmente nella perizia di stima del convenuto allegata sub doc. n. 1, nella narrativa in fatto e nelle considerazioni di cui all’atto di citazione con il quale l’attrice ha instaurato la causa successoria nei confronti del fratello, prodotto sub doc. n. 2), nella valorizzazione dei beni di cui alla ctu dell’arch. di cui già si è detto (doc. n. 3) e, ancora, da quanto emerge dalle dichiarazioni rese da lei stessa in sede di interrogatorio formale e di cui ai verbali d’udienza del presente giudizio e, infine, ancora nella perizia di stima dell’arch. (cfr. doc. n. 6) e da ultimo, con riguardo al quantum del danno lamentato, nella vendita dei medesimi beni per l’irrisorio importo di € 40.000,00, di cui all’atto di compravendita del 28.2.2020 che ha prodotto sub doc. n. 7), inferiore sia alla valutazione di stima del convenuto che a quella del c.t.u.

Occorre, dunque, verificare anzitutto se ricorra il lamentato inadempimento da parte del convenuto e, di seguito, accertare se sussista il nesso causale tra l’inadempimento e gli asseriti danni lamentati dall’attrice, tenendo presente che il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 2223 c.c. è solo quello che costituisce conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Ora, quanto alla negligenza ed imperizia del convenuto nella stesura in favore dell’attrice della perizia di stima del 24 aprile 2015 e agli asseriti gravi errori dai quali la stessa sarebbe affetta, esaminando il doc. n. 1 prodotto si rileva che dalla stessa non emergono palesi errori o negligenze commesse dal perito nella conduzione dell’incarico.

La perizia, per la parte che più qui interessa, ovvero per quanto concerne i beni di proprietà di situati nel Comune di Calamandrana (AT), stima il valore degli stessi, con riguardo al fabbricato, sulla base di criteri individuati in modo chiaro e che vengono citati a pag. 3 dell’elaborato, ovvero sulla base dei “prezzi medi di mercato rilevati in zona”, tenuto conto “della posizione rispetto al concentrico di Calamandrana nel quale codesto immobile è parte integrante, della destinazione, dello stato di conservazione, della vetustà, dai servizi e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche”, ivi compreso il fatto che il fabbricato era adibito a bed & breakfast (cfr. pag. 3 – doc. n. 1). Anche i terreni circostanti il predetto fabbricato risultano essere stati valutati tenendo conto della loro destinazione a “vigneto” ovvero a “prato” o a “seminativo”, distinguendo le superfici e il relativo valore.

Anche per questi ultimi il valore è determinato, secondo quanto si legge a pag. 11, sulla base dei “prezzi medi di mercato della zona consultabili nelle apposite tabelle fornite dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della posizione rispetto al concentrico di Calamandrana.

Il valore inoltre viene aumentato del 50% rispetto a quello calcolato a causa del fatto che tali terreni formano un corpo unico con il essendo tutti intorno al fabbricato” (cfr. pag. 11 – doc. n. 1).

Segue poi la valutazione dei beni siti nel Comune di San Marzano già alienati a terzi dal fratello dell’attrice.

Si osserva che l’attrice, salvo che per il risultato finale e monetario delle valutazioni di stima del consulente di cui si dirà nel prosieguo, a suo dire determinanti delle successive vicende anche legali intercorse col fratello, non muove specifiche e dettagliate contestazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’incarico affidato, che peraltro neppure ha prodotto, e che le argomentazioni della parte si appuntano in modo piuttosto generico sull’unico fatto ritenuto saliente, secondo cui la valorizzazione operata dal geom. sarebbe errata in quanto superiore di oltre 1 milione di euro rispetto a quella operata dal c.t.u. nel giudizio poi avviato nei confronti del fratello, fatto da cui sarebbero derivati i lamentati danni che chiede le vengano risarciti.

Trattasi di deduzioni assolutamente generiche laddove dal documento emerge come non possa essere fondatamente contestato al convenuto alcun profilo di negligenza in relazione all’incarico ricevuto, considerato che l’obbligazione del consulente, per stessa ammissione dell’attrice, era “di mezzi” e non “di risultato”.

L’attrice afferma, inoltre, che la perizia redatta dal convenuto era stata prodromica e determinante con riguardo alla decisione di avviare il contenzioso nei confronti del fratello e, tuttavia, anche tale circostanza non risulta adeguatamente comprovata.

Invero, in alcuna parte della perizia redatta dal convenuto si legge che la valutazione di stima da eseguirsi sui beni indicati avesse il suddetto scopo.

L’attrice intende soffermare l’attenzione sulla consulenza tecnica “funzionale” all’attivazione giurisdizionale di diritti che, nel caso di specie, ha assunto che fossero stati lesi.

In merito va ricordato che l’attività di consulenza a fini giudiziari rientra a pieno titolo nel novero delle attività professionali del prestatore d’opera intellettuale.

Ricevuto l’incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un’obbligazione di facere, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria specializzazione e facendo ricorso alle doverose diligenza, prudenza e perizia, ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente al cliente, e di norma al difensore/avvocato, gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche.

L’inesatto adempimento di un’obbligazione, del tipo di quella appena definita, nella misura in cui procura un danno (ingiusto), è indubbiamente fonte di responsabilità del consulente, abbia egli ricevuto l’incarico dal giudice ovvero dalla parte privata.

Questo è il dato concettuale che accomuna la posizione di c.t.u. e c.t.p. in materia di responsabilità.

Tuttavia, è necessario sottolineare che, mentre il c.t.u. assume la qualifica di pubblico ufficiale ed è soggetto ad un precipuo regime di responsabilità penale e disciplinare e il relativo regime di responsabilità civile si prospetta in termini di illecito aquiliano, il consulente di parte è libero di accettare o meno l’incarico propostogli dalla parte privata e la fonte dell’obbligazione professionale da lui assunta è da ricercarsi nel contratto (di diritto privato) di prestazione d’opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile ha matrice contrattuale. Nel caso in esame, l’attrice ha allegato unicamente la perizia del geom.
datata 24.4.2015, ma non ha allegato una lettera formale d’incarico, avendo semplicemente dedotto nell’atto introduttivo di aver conferito incarico al geom. in data 10.2.2015 di operare la stima dei più volte citati immobili di proprietà del fratello.

Dalla documentazione prodotta dall’attrice non emergono, dunque, elementi in fatto idonei a comprovare che la perizia abbia avuto in concreto quel ruolo di strumento di valutazione indispensabile ai fini della decisione dell’attrice di avviare il giudizio nei confronti del fratello.

Ora, se è pur vero che le “esigenze giuridiche” che l’attività del consulente di parte è destinata a soddisfare possono anche riguardare la stessa decisione “pre- giudiziale” di avviare un giudizio, oltre all’an della proposizione della domanda giudiziaria, il responso dello specialista gioca un ruolo fondamentale anche in ordine all’impostazione della stessa, fornendo di norma al legale della parte gli elementi di base per la formulazione delle domande e finisce, in definitiva, per influenzare complessivamente le strategie difensive della parte. Anche a tale riguardo la prova fornita dall’attrice è carente, laddove si osservi come neppure nella lettera d’incarico al legale, avv. NOME COGNOME prodotta sub doc. n. 9 dalla stessa attrice, viene citata la perizia del convenuto, anzi risultando l’oggetto dell’incarico al legale volto all’ “accertamento dell’asse ereditario e di eventuali lesioni di legittima (…)” (cfr. doc. n. 9 – pag. 1).
Ove poi si vada ad esaminare il doc. n. 2 prodotto dall’attrice, ovvero l’atto di citazione da cui ha preso avvio il più volte citato giudizio n.r.g. 9625/2015, emerge ancor più l’infondatezza del predetto assunto.

Dall’esame dell’atto emerge, infatti, che il thema decidendum prospettato dall’attrice atteneva alla ricostituzione dell’asse ereditario proveniente dal padre nella sua interezza e ciò in quanto, secondo quanto dedotto in quella sede, il padre aveva effettuato quando era in vita diverse disposizioni del proprio patrimonio in favore del fratello , a dire dell’attrice aventi natura di “donazione indiretta” e dunque suscettibili di ledere i suoi diritti successori, essendo – lei medesima – erede universale dal padre. Dall’atto introduttivo del giudizio prodotto emerge quindi come la decisione dell’attrice di intraprendere e portare avanti il contenzioso nei confronti del fratello, pur fondata in termini documentali sulle valorizzazioni dei beni di cui alla perizia del geom. risalente al 2015, si fondava anche su ulteriori rilievi e contestazioni aventi ad oggetto anche altri beni mobili e immobili provenienti dal padre ai due fratelli che non erano stati oggetto di valutazione da parte del geom. nella perizia del 2015 e che l’azione aveva quale scopo quello di rideterminare l’intero asse ereditario proveniente dal de cuius, tenendo conto di tutte le disposizioni effettuate dal medesimo in favore del fratello ritenute lesive dei suoi diritti successori e, quindi, ottenere la condanna di quest’ultimo a conferire una somma di danaro corrispondente al valore dei beni al momento dell’apertura della successione, onde ristabilire l’equilibrio tra le poste successorie.

Quindi, l’oggetto di quel giudizio era molto ampio e non era limitato unicamente alla valutazione del valore dei beni siti nel comune di Calamandrana (AT) più volte citati.

Infine, si osserva come in alcuna parte dell’atto introduttivo del giudizio viene fatto richiamo alla valutazione di stima del geom.
del 2015 quale ragione determinante l’avvio del contenzioso da parte dell’attrice, essendo piuttosto la stessa citata quale “mezzo” o “strumento” utile – tra gli altri – a dare fondamento all’azione.

Non è quindi comprovato che la perizia del convenuto del 24.4.2015 rappresentò un presupposto fondante l’azione dall’attrice nei confronti del fratello.

Tornando ad esaminare i dedotti profili di responsabilità imputati al convenuto, si è detto in premessa che l’attrice deduce che il perito avrebbe svolto nell’ambito del giudizio in questione avviato nei confronti del fratello il ruolo di “consulente di parte” in modo carente, non avendo egli adeguatamente sostenuto e argomentato, nella fase delle osservazioni alla c.t.u., le sue ragioni e in particolare i risultati delle proprie valutazioni di stima aventi riguardo a parte di quegli stessi immobili che erano stati oggetto di esame da parte del c.t.u. nominato in causa arch. , così favorendo con tale comportamento il prodursi del danno seguito alle vicende che avevano posto fine a detto giudizio.

Va ricordato, in merito alla responsabilità del consulente di parte, che nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che la stessa possa ricorrere nel caso in cui la decisione di intraprendere il giudizio sia dipesa da una valutazione delle questioni tecniche sottoposte al tecnico priva di valenza scientifica, ovvero quando, nel corso del giudizio, il consulente di parte ometta per negligenza di svolgere le (doverose e possibili) argomentazioni in sede di c.d. “contraddittorio tecnico” con il c.t.u. e tale omissione sia causalmente collegata all’esito negativo del giudizio. Ne consegue che anche in relazione alla configurazione del nesso di causalità tra la condotta ed il (rectius: l’evento di) danno, ai fini della sussistenza della responsabilità dello specialista-consulente, è necessario che sia ravvisabile il nesso di causalità tra l’erronea valutazione delle questioni tecniche da parte del consulente e il danno, consistito nell’esito negativo del processo.

Questo, sia nell’ipotesi in cui la parte, che si ritenga lesa dall’opera del proprio consulente, alleghi che una consulenza scientificamente valida l’avrebbe indotta a non intraprendere affatto il giudizio, sia nell’ipotesi, invero ancora più complicata, in cui si voglia sostenere che l’esito negativo del processo sia dipeso dalla negligenza del consulente in sede processuale (id est nel “contraddittorio tecnico), come è nel caso di specie.

Invero, anche nella fattispecie in esame si assume che l’esito negativo del giudizio sia dipeso dal mancato o insufficiente apporto argomentativo del c.t.p. a sostegno delle valorizzazioni poste a fondamento della domanda dell’attrice.

In ogni caso, la sussistenza del nesso causale è accertabile solo mediante un giudizio di tipo “prognostico” e tale nesso sarà ravvisabile ove si possa concludere che un contegno professionale diligente e perito del consulente avrebbe, nell’un caso, indotto la parte a desistere dall’azione giudiziaria e, nell’altro caso, prodotto come conseguenza l’esito vittorioso della vertenza.

Si tratta di un giudizio ipotetico che, non essendo suscettibile di positivo riscontro diretto, pone un problema giuridico di individuazione del parametro, in riferimento al quale ritenere sussistente o meno il nesso causale tra l’omessa e/o erronea attività dello specialista ed il danno da soccombenza processuale.

Sul punto, nella giurisprudenza in materia di responsabilità si è passati a considerare sufficiente il parametro della probabilità, sicché la responsabilità del consulente si ritiene sussistere “(…) se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.) [il buon esito della lite] non è stato raggiunto per sua negligenza” (ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 1286/1998; Cass. civ., n. 10966/2004).

Ora tornando ad esaminare la documentazione prodotta dalla , va detto che l’attrice, con particolare riguardo al danno lamentato, deduce di aver subito un danno corrispondente alla “differenza” tra il prezzo pagato al proprio fratello per l’acquisto dei beni immobili in contestazione e il minor prezzo poi effettivamente incassato a seguito della vendita successivamente effettuata degli stessi beni.

Afferma che il danno si sarebbe prodotto in seguito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo di cui al verbale d’udienza del 20.11.2018, nel giudizio n.r.g. 9625/2015, che ha prodotto sub doc. n. 4, con il quale il contenzioso con il fratello era stato definito e in virtù del quale ella si era assunta l’impegno di acquistare dal fratello “(…) il restante 50% della Calamandrana, oltre i terreni ed aree circostanti escluso il mappale n. 562, foglio n. 2, (…) per la somma di € 248.595,50 entro il 28.2.2019 (…)” e con il quale era stato stabilito altresì di porre in vendita un immobile sito a Menton (Francia) facente parte dell’asse ereditario al miglior prezzo entro il 30.3.2019.

L’attrice deduce poi di aver formalizzato tale accordo mediante la stipula col fratello dell’atto datato 16.5.2019 che ha prodotto sub doc. n. 5, a conferma della dazione della suddetta somma.

Ora, ai fini delle successive considerazioni, è rilevante leggere il contenuto di tale ultimo atto, in particolare la parte premessa a pagg.
1 e 2, ove testualmente si legge:
“(…) Premesso che (…) -la signora con citazione del 6 luglio 2015 ha instaurato con il proprio fratello signor un giudizio richiedendo al competente Tribunale di Monza che il giudice accertasse che l’atto di compravendita sopra indicato fosse una donazione indiretta e condannasse il convenuto ad imputare alla massa ereditaria il valore dell’immobile stimato alla data dell’apertura della successione;
-il signor ha riconosciuto di dover reintegrare i diritti di legittima della propria sorella signora relativamente alla quota di un mezzo dei beni immobili infra descritti ed indicati nella relazione del C.T.U. architetto , e quest’ultima si è obbligata, all’udienza del 20 novembre 2018, ad acquistare la residua quota di proprietà del signor dei beni infra descritti per il prezzo di euro 248.595,50, il tutto come da provvedimento del Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile del 20 novembre 2018 R.G. 9625/2015 qui in copia in allegato sotto A. (…)”. Dalla lettura del documento emerge, quindi, che l’atto ebbe riguardo, in primo luogo, alla reintegrazione della quota della “legittimaria”, per tale dovendosi intendere , tant’è che l’atto prevede, da un lato, il riconoscimento da parte di in favore della sorella della piena proprietà della quota del 50% dei beni immobili siti nel comune di Calamandrana (AT), a titolo gratuito, allo scopo di integrare la legittima a lei spettante nella successione del comune genitore e, dall’altro, la compravendita della “restante” quota del 50% con acquisto da parte della sorella e corresponsione dell’importo concordato all’esito del citato giudizio, importo che la parte venditrice ha dichiarato di aver già ricevuto dalla parte acquirente rilasciando ampia e definitiva quietanza a saldo. Ripercorrendo, quindi, le vicende che hanno caratterizzato il contenzioso tra i due fratelli svoltosi dinanzi al Tribunale di Monza sulla scorta della documentazione prodotta dall’attrice in questo giudizio, emerge che l’attrice non era rimasta soccombente in quel giudizio, essendo anzi emersa l’effettiva lesione dei suoi diritti successori da parte del fratello all’esito della c.t.u. dell’arch.

Dalla documentazione prodotta emerge che il quantum concordato a titolo transattivo per la chiusura del contenzioso venne calcolato sulla base della stima del c.t.u. arch. (cfr. il testo dell’accordo di cui al doc. n. 4 e pag. 6 dell’atto introduttivo del presente giudizio), sicché non è dimostrato da parte dell’attrice che la decisione di giungere all’accordo conciliativo e la determinazione del prezzo degli immobili corrisposto al fratello siano causalmente riconducibili alla condotta professionale del geom. il quale non ha mai disconosciuto la bontà del proprio lavoro, né ha mai negato fondatezza ai risultati delle proprie valutazioni di cui alla perizia di stima del 2015.

Si osserva, inoltre, che rispetto alle due divergenti valutazioni di stima degli stessi immobili, quella del convenuto e quella del ctu arch.
, l’attrice da subito non ha assunto una posizione coerente, tant’è che la diffida di legale ricevuta dal geom. in data 6.2.2020, afferente all’intenzione di avviare il presente giudizio, che solo il convenuto ha prodotto sub doc. n. 5, risulta indirizzata ad entrambi i professionisti e nella stessa vengono formulate istanze risarcitorie nei confronti di entrambi.

Ciò conferma come oggetto delle contestazioni dell’attrice in punto responsabilità non fosse tanto l’erroneità delle valutazioni operate dall’uno e dall’altro perito, quanto piuttosto, come si desume dal quantum richiesto a titolo risarcitorio, la circostanza che le predette valutazioni avrebbero indotto la medesima a concludere un accordo transattivo con il fratello rivelatosi, a suo dire, dannoso in termini economici e patrimoniali.

L’attrice ancora sostiene che la pretesa risarcitoria formulata nei confronti del Geom. troverebbe il suo fondamento nel fatto che la determinazione del prezzo corrisposto al fratello per l’acquisto degli immobili in questione, pur effettuata sulla base del valore di stima indicato nella relazione del CTU , si era rivelata dannosa per lei in termini economici alla luce di una successiva valutazione di stima eseguita da altro tecnico di fiducia, l’arch. il quale aveva indicato un valore del compendio immobiliare in questione inferiore rispetto ad entrambe le precedenti valutazioni del geom. e dell’arch.
.

Ha prodotto, al riguardo, il nuovo elaborato sub doc. n. 6 e copia dell’atto di compravendita degli immobili per il prezzo di € 40.000,00 che vede quale parte acquirente il fratello NOME è evidente che tutte le vicende che sono seguite alla chiusura del contenzioso tra i due fratelli nulla hanno a che vedere con l’oggetto del presente giudizio.

Anzi, i citati rilievi rendono prospettabile una ricostruzione della vicenda suscettibile di rendere irrilevante sotto il profilo eziologico la dedotta negligenza, imperizia e gli asseriti errori professionali del convenuto.

Risulta, infatti, comprovato dalla documentazione prodotta che il prezzo corrisposto dall’attrice al fratello a titolo di pagamento degli immobili situati nel Comune di Calamandrana (AT) è stato determinato consapevolmente dalla parte sulla base dei valori di mercato e delle metrature di cui alla perizia dell’arch. , nell’ottica delle compensazioni previste all’esito dei calcoli, di cui si legge nella stessa c.t.u., aventi riguardo all’intero asse ereditario del de cuius e non soltanto agli immobili che erano stati periziati dal geom.
In questi termini non è possibile affermare che la perizia del geom. sia stata funzionale al raggiungimento dell’accordo transattivo del 20.11.2018.

Il contenuto dell’accordo transattivo porta, inoltre, a ritenere che la determinazione del prezzo di acquisto del 50% dei beni sia stata frutto di autonoma scelte tra le parti dirette al raggiungimento dei complessivi scopi dell’accordo ovvero riportare l’equilibrio tra le poste ereditarie.

Invero, nell’atto del 16.5.2019 più sopra citato (cfr. doc. n. 5 di parte attrice) si fa chiaro riferimento al “riconoscimento” da parte di della lesione dei diritti successori della sorella.

In quest’ottica l’eventuale e del tutto ipotetico errore di valutazione commesso dal convenuto nella valorizzazione di detti beni non è provato che abbia costituito la ragione determinante la quantificazione del suddetto prezzo, che risulta invece calcolato, secondo quanto si legge nell’accordo, secondo la espressa volontà delle parti.

L’importo versato in favore del fratello non può costituire, quindi, un valido parametro per la quantificazione di un preteso danno derivato dalle negligenze del perito rimaste indimostrate.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come non si possa ascrivere efficacia causale alla perizia del geom.
in ordine alle determinazioni assunte dall’attrice con riguardo alla chiusura del contenzioso avviato contro il fratello.

Deve piuttosto ritenersi che il corrispettivo pagato dall’attrice in favore del fratello per acquisire metà dei beni in questione fu il risultato di una autonoma valutazione dell’attrice circa la bontà dell’operazione, operata verosimilmente con l’assistenza del proprio legale piuttosto che col geom.

È, invero, rimasto privo di conferma l’assunto secondo il quale sarebbe stato proprio il convenuto, in occasione dell’udienza del 20.11.2018, in quanto sentito telefonicamente unitamente al legale fuori dall’aula d’udienza, a rassicurarla sulla bontà dell’accordo che ella stava per sottoscrivere, avendole fatto rilevare che gli immobili che andava ad acquistare avevano un valore ben superiore rispetto a quello stimato dal ctu.

Il convenuto ha negato tale circostanza, sia di aver conferito con l’attrice a parte dell’udienza, sia di aver suggerito alla medesima di sottoscrivere l’accordo.

Tali elementi complessivamente considerati fanno, quindi, dubitare circa il fatto che l’attrice abbia avviato il contenzioso nei confronti del fratello per effetto delle valorizzazioni operate dal geom. nella perizia contestata e che il danno patito si sia determinato per effetto degli asseriti errori commessi nella determinazione di detti valori, posto che l’attrice – anche laddove errore vi fosse stato – con ogni probabilità avrebbe avviato ugualmente il giudizio nei confronti del fratello.

In altre parole, non vi è prova che l’attrice si sia determinata ad avviare il giudizio nei confronti del fratello solo ed esclusivamente per effetto delle risultanze della perizia del convenuto, di modo che la stessa costituisca un antecedente logico avente efficacia causale decisiva in ordine, dapprima alla decisione di agire giudizialmente e, successivamente, all’esito dello svolgimento della c.t.u. nell’ambito di quel giudizio, di concludere l’accordo transattivo a chiusura del contenzioso, accordo che, in tesi, si era rivelato foriero di gravi danni in termini economici per la medesima.

Quanto, poi, al profilo di responsabilità secondo cui il convenuto avrebbe svolto, nell’ambito del giudizio avviato nei confronti del fratello, il ruolo di consulente di parte in modo del tutto carente, concorrendo con il suo comportamento nel processo di determinazione dei danni a lei derivati, si osserva che anche tale assunto è infondato essendo rimasto privo di adeguata dimostrazione.

Dalla c.t.u. dell’arch. prodotta risulta, infatti, che il convenuto ha regolarmente predisposto le proprie osservazioni all’elaborato tecnico (cfr. pag. 61 del doc. n. 3) senza negare valore alle valutazioni di stima effettuate nella propria perizia, ciò che risulta coerente con la posizione dell’attrice in quel giudizio.

Alla luce delle considerazioni svolte non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte attrice e così pure quelle di parte convenuta, risultando superfluo allo stato lo svolgimento di ulteriore istruttoria.
Invero, l’ammissione di una c.t.u. tecnica diretta, secondo le intenzioni dell’attrice, ad operare una nuova valutazione di stima degli immobili di cui si discute e, altresì, a verificare e accertare le mancanze e negligenze del geom.
nella sua qualità di perito estimativo e di consulente di parte, si prospetta come meramente esplorativa ed è in ogni caso inammissibile.

Ciò in quanto, una ipotetica nuova e diversa valutazione degli stessi beni immobili di cui si è trattato non farebbe che rimettere in discussione l’assetto d’interessi tra i due fratelli che ha già trovato composizione nell’accordo transattivo sottoscritto il 20.11.2018 dinanzi al Tribunale di Monza, ciò che non è oggetto del presente giudizio.

L’azione proposta deve, dunque, ritenersi infondata e va rigettata.

Il rigetto delle domande attoree rende superfluo l’esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata.

*****

Quanto al regolamento delle spese di lite le stesse sono disciplinate dalla regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. onde l’attrice è tenuta alla rifusione delle stesse in favore di Le stesse vengono liquidate secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate ed altresì delle note spese depositate, secondo i valori medi di scaglione, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge.

L’azione intrapresa dall’attrice ha costretto il convenuto a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, in forza della polizza stipulata inter partes e del tutto operante, pur con i limiti derivanti dalle condizioni contrattuali, per cui, in applicazione del cd.
principio di causalità (v. Cass., 2492/2016:

“In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa – in tal senso Cass. ord. n. 31889/2019), l’attrice deve essere altresì condannata a rifondere alla compagnia assicurativa terza chiamata le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sempre secondo i parametri sopra indicati, con applicazione dei valori medi del relativo scaglione. Da ultimo, deve essere rigettata l’eccezione, svolta dalla compagnia assicurativa terza chiamata, di violazione del patto di gestione della lite da parte del geom. , convenuto chiamante.

Dai documenti prodotti in causa, infatti (cfr. doc. n. 6 del convenuto), emerge che il geom. aveva informato la compagnia dell’azione avviata dall’attrice nei suoi confronti al momento del ricevimento della notifica dell’atto di citazione.

Il convenuto ha dedotto di essersi costituito autonomamente nei termini di legge con l’assistenza di un legale di fiducia non avendola compagnia preso contatto per concordare l’assistenza legale da dare al proprio assicurato, laddove, nel lasso di tempo concesso al convenuto per costituirsi in causa, ovvero sino al 6.4.2021 (l’udienza indicata in citazione era quella del 26.4.2021), avrebbe avuto la possibilità di comunicare la valenza della “Condizione Particolare C di cui al Fascicolo Informativo RC Professione Mod. PB.014.300”, la cui efficacia intende ora far valere al fine di negare il diritto del convenuto di ottenere il rimborso delle spese legali derivanti dal giudizio nella denegata ipotesi di soccombenza.

Ebbene, essendo stato il convenuto integralmente assolto dalla domanda attorea, la domanda, formulata in via subordinata, resta assorbita dal rigetto dell’azione.

PQM

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, con riguardo alla causa n.r.g.
22081/2020, promossa da nei confronti di e con la chiamata in causa di , in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, -rigetta la domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto;
-condanna a rifondere a le spese processuali del giudizio che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali iva e cpa come per legge;
-condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torino, in data 01.08.2024.
Il Giudice Dott. NOME COGNOME redatta con la collaborazione del GOP avv. NOME COGNOME Visto l’art. 52 comma 2 del D. LGS.
196/2003;
il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott. NOME COGNOME

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