1035/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI GENOVA Seconda Sezione Civile In persona dei Consiglieri:
Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1336_2024_- N._R.G._00001035_2023 DEL_07_11_2024PUBBLICATA_IL_08_11_2024
nella causa tra: , difesa dall’avv. NOME COGNOME per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE CONTRO APPELLATO CONTUMACE E CONTRO , difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 294/2023 del Tribunale non patrimoniali (morali, esistenziali, alla vita di relazione, conseguenti al pregiudizio nei rapporti parentali e familiari) con incremento per personalizzazione nella misura meglio vista e ritenuta ed in ogni caso in misura superiore a quella determinata con la sentenza di primo grado;
oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Rigettare le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate da controparte.
Con il favore delle spese, compenso oltre a spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio, oltre al compenso dovuto per la fase stragiudiziale precedente al giudizio” PER “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa reietta:
Respingere l’appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto con ogni relativa conseguenza di legge.
2. In accoglimento del primo motivo di appello incidentale come sopra proposto ed in riforma dell’impugnata sentenza, accertare dichiarare che il sinistro oggetto di causa è imputabile a responsabilità concorsuale di e, per l’effetto, dato atto dell’acconto versato, respingere ogni ulteriore domanda proposta da nei confronti quanto infondata fatto diritto.
via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale come sopra proposto, parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare l’importo dovuto Euro 5.949,79 ovvero nella diversa somma meglio vista e ritenuta.
4. Dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare l’appellante restituire quanto percepito esecuzione della sentenza di primo grado ovvero quanto percepito in eccedenza a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale.
5. Vinti i compensi oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Parole chiave:
personalizzazione – acconto – concorso ex art. 2054 c.c.- spese stragiudiziali
MOTIVI
1
Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Savona, ha sostenuto:
• Che, il giorno 16 luglio 2018, era alla guida del proprio ciclomotore, RAGIONE_SOCIALE targato TARGA_VEICOLO, in INDIRIZZO in Albenga e procedeva in direzione Leca mare-monti;
• che, all’altezza del civico INDIRIZZO di Regione Cantone, corsia percorrenza del ciclomotore era stata improvvisamente invasa dall’autocarro Ford Ranger targato TARGA_VEICOLO, condotto assicurato che, arrestatosi sul lato destro della carreggiata, si era immesso nella stessa, senza verificare la presenza di altri utenti della strada;
• di essere caduta e di avere riportato una “Frattura–lussazione omero prossimale destro”;
acconto, euro 42.000,00;
L’attrice ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali non, dalla stessa patiti, conseguenza dell’incidente.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
è rimasto contumace.
La causa, istruita a mezzo testi, documenti ed a mezzo ctu, è stata decisa con la sentenza n. 294 del 2023, depositata in data 28 aprile 2023, che ha così statuito in dispositivo:
“1- Condanna i convenuti supra, e Sig. , in solido tra loro, a pagare in favore dell’attrice sig.ra la somma di euro 11.779,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi di legge dalla data del presente provvedimento all’effettivo soddisfo.
2- Condanna i convenuti ut supra, e Sig. in solido tra loro, a pagare in favore dell’attrice sig.ra la somma di euro 2.304,77 a titolo di rifusione delle spese mediche documentate, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo.
3- Condanna i convenuti ut supra, e Sig. in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice Sig.ra , che liquida ex DM 147/2022 in euro 545,00 per spese esenti ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nonché oneri previdenziali e fiscali se dovuti, ed alla Tribunale, sulla base del verbale di Polizia Municipale, così ricostruito dinamica dell’incidente:
“… il conducente del veicolo A (autocarro Ford TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO nel frangente, proveniente dal lato destro della sede stradale con manovra di svolta a sx, si immetteva nel flusso della circolazione, ponendosi posizione praticamente perpendicolare all’asse della carreggiata … da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del Comando … è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 154/8 del CdS – quale conducente del veicolo sopra descritto nell’effettuare la manovra di immissione nel flusso della circolazione non dava la precedenza ai veicoli già in marcia”. Su queste basi, la sentenza ha concluso che la responsabilità di quanto verificatosi era del conducente del furgone, mentre nulla poteva essere addebitato a carico dell’attrice.
Il Tribunale ha, quindi, liquidato, sulla base della ctu e delle tabelle di Milano, il danno biologico e quello morale (quest’ultimo in misura pari al 25% del primo), “dovuto in considerazione del grave disagio certamente cagionato alla infortunata, sia per la notevole durata del periodo di guarigione (333 giorni, quasi un anno), sia per l’inevitabile adeguamento soggettivo una deteriorata situazione non solo di salute (con rilevanti esiti permanenti) ma anche di lavoro e di relazione, certamente desumibile dalla inevitabile incidenza della complessa vicenda sanitaria e riabilitativa La sentenza ha, invece, respinto la richiesta di parte appellante di incrementare tali voci a titolo di personalizzazione, “poiché nel caso di specie non risultano documentati fatti e/o circostanze di tale particolarità e rilevanza da comportare il superamento dei criteri di liquidazione complessiva ordinariamente applicati nella redazione delle tabelle di riferimento applicate”. Infine, il Tribunale ha disposto la debenza di interessi legali sul capitale risultante dalla differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto già ricevuto in acconto dall’assicurazione, a far data dalla sentenza.
2
Il giudizio di appello La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza in esame ed ha chiesto la riforma parziale del provvedimento, con condanna della controparte a versare un ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale oltre agli interessi legali sull’intero importo dovuto.
Infine, parte appellante ha chiesto di rideterminare aumento spese lite, ricomprendendo anche quelle sostenute per l’assistenza stragiudiziale.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere l’appello e, in via incidentale, in riforma del provvedimento impugnato, riconoscere il concorso concausale dell’attrice nell’incidente e di scomputare correttamente l’acconto versato, con conseguente riduzione del capitale dovuto.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29 il primo motivo di appello, la sig.ra chiesto rideterminare danno non patrimoniale, incrementandolo, per effetto del riconoscimento della sua personalizzazione.
A causa dell’incidente, per dolore esso conseguente, la donna era stata costretta a dormire su una poltrona, non potendo sdraiarsi, era impossibilitata a compiere anche i più semplici atti della vita quotidiana, quali vestirsi, lavarsi, pettinarsi, dovendo sempre ricorrere all’aiuto dei familiari, provvedere alla figlia ed aveva assunto farmaci ansiolitici.
Inoltre, la donna aveva rifiutato contatti con l’esterno in ragione delle proprie condizioni fisiche limitanti ed a causa della presenza di cicatrici.
Infine, ulteriore risarcimento era dovuto per il danno estetico patito a causa della presenza di cicatrici.
Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale a liquidare un ulteriore importo, in quanto conseguenze non ordinarie dell’infortunio patito.
Con il secondo motivo, l’appellante ha chiesto di liquidare gli interessi sin dalla data del fatto e, quindi, anche sulla somma versata a titolo di acconto per il periodo decorrente dalla data del sinistro sino suo pagamento, mentre Tribunale si era limitato a riconoscere la debenza degli interessi solo a far data dalla sentenza.
Con il terzo motivo, l’appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto parametrare le spese di lite sull’importo complessivo spettante alla danneggiata, senza detrarre l’acconto ricevuto in dovuto liquidare, oltre alle spese giudiziali, anche quelle relative alla fase stragiudiziale.
Con il primo motivo di appello incidentale, ha lamentato l’Errata valutazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, nella parte in cui la sentenza aveva escluso un concorso di colpa dell’attrice, eventualmente anche ex art. 2054, co. 2 c.c.
Con secondo motivo, proposto via subordinata, lamentato che Tribunale non aveva scomputato correttamente l’acconto ricevuto dalla controparte via stragiudiziale, non avendo provveduto alla corretta devalutazione dell’importo dovuto a titolo di danno al momento del fatto ed alla sua successiva rivalutazione alla data di pagamento dell’acconto.
Solo dopo tali operazioni, si sarebbe dovuti procedere alla sottrazione dell’acconto dal danno complessivo.
Il risultato dell’operazione portava a ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto pari ad euro 5.007,38 in luogo di quello liquidato dal Tribunale.
4 la personalizzazione Il primo motivo di appello principale è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza afferma “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l’attribuzione di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei di circostanze specifiche ed eccezionali”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute titolo risarcitorio sede personalizzazione della liquidazione (Cass. 28988/19). In termini analoghi, si vedano Cass. 26118/21; Cass. 5865/21; Cass. 407/21; Cass. 25164/20; Cass. 32787/19; Cass. 24473/20; Cass. 26304/19, Cass. 2788/19, Cass. 3722/19; Cass. 26304/19; Cass. 27482/18; Cass. 23469/18; Cass. 10912/18; Cass. 21939/17; Cass. 16788/15; Cass. 17219/14; Cass. 23778/14.
In sostanza, devono considerarsi normali (e, quindi, non rilevanti ai fini della personalizzazione, in quanto già comprese nell’invalidità permanente e nell’invalidità temporanea determinate dal ctu) tutte conseguenze della menomazione dell’integrità psicofisica, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana, che, per quanto gravi, sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione guarita col medesimo tipo di postumi e, quindi, già misurate da quel grado di invalidità. La personalizzazione opera, quindi, quando si tratta di pregiudizi che abbiano attinto solo quella singola persona, in considerazione delle sue attitudini, delle sue condizioni pregresse, delle sue attività (Cass. 5865/21 e Cass. 28988/19).
Ma svolte da tutti, per cui le relative limitazioni funzionali sono già ricomprese nella percentuale di invalidità riconosciuta all’attrice, la quale, in assenza, sarebbe stata determinata in termini inferiori.
Quanto, invece, alla lamentata impossibilità di provvedere ad accudire la figlia, l’allegazione è generica e comunque non c’è prova di come le limitazioni funzionali abbiano compromesso tale rapporto in modo permanente.
In ogni caso, il Tribunale ha già considerato tali pregiudizi nella liquidazione del danno morale, per la quale si è tenuto conto della “inevitabile incidenza della complessa vicenda sanitaria e riabilitativa sulla vita lavorativa, familiare ed affettiva dell’attrice”.
altre circostanze, quali ricorso psicofarmaci, le limitazioni legate alla riduzione dei rapporti sociali o il danno estetico, in quanto non allegate né in citazione né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e neppure menzionate nella perizia medica di parte, non possono, invece, essere prese in considerazione.
5 il concorso ex art. 2054 c.c. Pregiudiziale rispetto al secondo ed al terzo motivo appello principale determinazione dell’eventuale concorso dell’appellante nella causazione dell’incidente.
primo motivo appello incidentale parzialmente fondato.
Nel giudizio di primo grado, parte appellante incidentale ha contestato alla attrice di essersi avveduta in tempo della manovra che si accingeva emergenza a causa della velocità, delle condizioni dei luoghi ovvero di imperizia e imprudenza nella guida.
Il Tribunale, in merito al prospettato concorso di colpa, ha sostenuto che “nessun rilievo risulta sollevato alla condotta dell’attrice a riguardo della causazione del sinistro, e nessun elemento si rinviene atto a ritenere la corresponsabilità della stessa, sostenuta, senza riscontro probatorio, dalla compagnia convenuta”.
Per queste ragioni, è stato escluso un concorso dell’attrice.
Tale conclusione, però, non condivisibile, essendo l’onere della prova di non aver contribuito a cagionare l’incidente a carico della appellante principale.
Va premesso che non c’è alcuna prova di un contatto tra i mezzi, che, anzi, è stato escluso dal verbale della Polizia prodotto in atti.
La giurisprudenza di legittimità, nel passato, ha spiegato che la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 co.
2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l’estensione del concetto di “scontro” a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo (Cass. 12370/2006, Cass. 10026/1998, Cass. 10110/1997, Cass. 9051/1995, Cass. 3814/1979).
Più recentemente, però, l’orientamento maggioritario ha chiarito che “La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un estensivamente anche veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso” (Cass. 3764/21, relativa ad un caso analogo al presente, in cui un’autovettura aveva invaso l’altrui corsia di marcia, costringendo la parte attrice ad una manovra di emergenza, a seguito della quale l’auto attorea era uscita di strada; in questo caso, la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall’attore, ha ritenuto corretta la decisione impugnata, che aveva applicato a tale incidente l’art. 2054, co. 2 c.c.; Cass. 10019/20; Cass. 19197/18).
Nella specie, non è dubbio che sussiste un coinvolgimento causale del furgone, che determinato la caduta del motoveicolo condotto da La presunzione di cui all’art. 2054, co. 2 c.c. opera, quindi, anche nel caso di specie.
Parte appellante avrebbe, quindi, dovuto provare, per superare la presunzione di responsabilità posta dalla norma in esame:
a) che, per quanto non si possa escludere che vi fu una violazione delle regole di condotta del diligente motociclista, la stessa non avrebbe, comunque, avuto incidenza causale (Cass. 19115/20);
b) di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale, nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nelle particolari circostanze della grave violazione delle regole di condotta da parte del conducente di uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente non sufficiente dimostrare la sua colpa esclusiva e, quindi, ad impedire la presunzione di concorso di colpa dell’altro conducente (sul punto, Cass. 14791/24, Cass. 34895/22, relativo proprio ad un caso di inversione di marcia in un tratto di strada in cui era vietata; Cass. 15152/13; Cass. 7479/20).
Secondo Cass. 20714/24, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all’accertamento in concreto della colpa dell’uno, la prova liberatoria, a carico dell’altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. 10031/06; Cass. 18631/15) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre emergenza (Cass. 15822/15; Cass. 21056/04);
in sostanza, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche suo colpevole concorso (Cass. 124/16) Allo stato, non siamo in grado di dire se, con una velocità più moderata con un’attenzione adeguata, l’attrice avrebbe potuto evitare la caduta; l’incertezza sul punto si traduce in un una responsabilità concorrente, possibile graduare concorso tra colpa concreta accertata a carico di uno dei conducenti e quella presunta a carico dell’altro.
“In tema di circolazione stradale, la regola posta dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (Cass. 20982/11).
La responsabilità del conducente del furgone è più grave ed ha avuto un maggior apporto causale:
questi compì una manovra estremamente pericolosa, disinteressandosi dei veicoli sopraggiungenti che avevano precedenza;
all’attrice, invece, si imputa di non aver previsto tale imprudenza e di non aver adeguato la propria condotta di guida ad evitare possibili interferenze provenienti anche da chi non si era conformato alle regole del cds;
la prima censura è più grave della seconda.
Come sostenuto condivisibilmente da Corte di Appello Milano 988/17, del resto, “la materia della precedenza è assoggettata alla regola della massima prudenza che costituisce un quid pluris rispetto all’obbligo generale di non costituire pericolo per la circolazione ex art. 140 c.d.s. proprio a motivo dell’intrinseca pericolosità Ne discende che la responsabilità della sig.ra viene determinata in misura pari al 10%, imputatole in via presuntiva.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento devono, quindi, essere correlativamente ridotti del 10%.
6 la detrazione dell’acconto Il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, quanto relativi alle modalità di scomputo dell’acconto dal capitale dovuto e di calcolo del residuo.
Risulta pacifico in causa che l’Assicurazione versò alla controparte il 25 marzo 2020 l’importo di euro 42.000,00 (prod. 10 di parte attrice).
Secondo la giurisprudenza, “La liquidazione del danno ritardato adempimento un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l’acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente.
(Cass. 23927/23; Cass. 16027/22; .c. (sul punto, Cass. 10941/16; Cass. 8104/13; Cass. 6357/11).
In esecuzione di quanto indicato sub a) e sub b), l’acconto deve essere devalutato da aprile 2020 (data del pagamento) a luglio 2018.
L’importo liquidato in sentenza viene devalutato dalla data del provvedimento (aprile 2023; il Tribunale ha sostenuto che gli importi fossero attualizzati a tale data, con esclusione ogni ulteriore rivalutazione) a luglio 2018.
Da tale operazione risulta che l’importo liquidato in via stragiudiziale (che devalutato al momento del fatto rimane euro 42.000,00) era integralmente satisfattivo del danno non patrimoniale (che devalutato ammonta ad euro 41.906,10), per effetto della riduzione del 10% del dovuto per effetto dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.
Di conseguenza, sono dovuti i soli interessi legali sull’importo di euro 48.401,55, dal momento del fatto fino al pagamento dell’acconto.
7 la liquidazione delle spese stragiudiziali Si deve esaminare il terzo motivo di appello principale.
Questo è fondato.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le spese assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato costituiscono un danno emergente, con i relativi oneri di allegazione e prova.
Sul punto, vedano Cass. 15265/23; Cass. 37477/22; Cass. 15732/22; Cass. 24481/20; Cass. 30732/19; Cass. Sez. Un 16990/17.
Tali oneri sono stati assolti.
dovuto per la fase stragiudiziale precedente al presente giudizio”.
Non è, poi, dubbio che la parte appellante si è avvalsa dell’assistenza precontenziosa legale, come può evincersi dalla prod. 10 di parte appellante, da cui emerge (si veda in particolare, la missiva 25 marzo 2020 inviata da anche un riconoscimento da parte di controparte del suddetto credito (offerta di euro 42.000,00 a titolo di risarcimento, “onorari da concordarsi”).
Parte appellante non ha dimostrato di aver sostenuto la relativa spesa, ma solo di aver assunto la relativa obbligazione nei confronti del professionista.
A giudizio della Corte, pur nella consapevolezza di precedenti della Suprema Corte contrari, ciò è comunque, sufficiente per procedere alla liquidazione, dal momento che, presumibilmente, il legale chiederà di essere pagato dal proprio cliente una volta conclusa la causa (sul punto, si veda in motivazione Cass. 15265/23, che ha ritenuto sufficiente un progetto di notula ai fini della liquidazione, essendo prassi che la fattura venga emessa dal legale solo al momento del pagamento).
fini della liquidazione, sono possibili alternative:
considerare le spese stragiudiziali assorbite da quelle giudiziali oppure applicare la tabella richiamata dall’art. 20 DM 55/14, relativa all’attività stragiudiziale “svolta prima concomitanza con l’attività giudiziale”, quando “riveste una autonoma rilevanza rispetto funzionale esclusivamente all’esperimento della condizione di procedibilità dell’azione in materia di risarcimento a norma dell’art. 145 Dlgs 209/05 oppure se, oltre a ciò, il legale ha svolto una ulteriore attività di trattazione e definizione del sinistro. Nel primo caso, in cui le spese sono sostenute per la instaurazione del giudizio, queste vengono assorbite liquidate unitamente alle spese giudiziali (normalmente come fase di studio), come, presumibilmente, nel caso esaminato da Cass. 4306/19 (con riferimento alla mediazione, si veda Cass. 32306/23).
Nel secondo caso, invece, le spese presentano caratteristiche di autonomia, in quanto non sono funzionali esclusivamente al successivo giudizio.
Nella specie, le trattative stragiudiziali avviate dai difensori della sig.ra non furono esclusivamente improntate al successivo giudizio, ma, anzi, furono destinate ad evitarlo e ad ottenere immediatamente ed in via stragiudiziale risarcimento del danno, tanto che l’assicurazione formulò un’offerta, che la parte, evidentemente con l’assistenza del difensore, ritenne incongrua.
Sul punto, si veda Cass. 2020/98, che ha sostenuto che costituiscono spese stragiudiziali prive di connessione con l’attività giudiziale quelle sborsate per remunerare l’attività prestata dal difensore ante causam per condurre trattative precedenti il giudizio finalizzate ad evitare la lite – e non a prepararla – mediante una definizione transattiva.
prima e dopo il giudizio.
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che parte appellante non ha indicato qual è l’ammontare delle spese richieste dal difensore per la fase precontenziosa, alla luce della tabella richiamata dall’art. 20 del DM 55/14 e del valore della fase precontenziosa, vengono applicati i parametri minimi, per cui sono liquidati euro 1.205,00 oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda le spese giudiziali, queste vengono compensate, ove si consideri che, al momento della proposizione della domanda, parte appellante principale non aveva più alcun diritto di credito in merito alla voce più consistente (danno non patrimoniale) sulla quale ha, invece, insistito, nonostante un acconto integralmente satisfattivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 294/23;
respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
ridetermina in euro 2.074,29 l’importo dovuto a a titolo di spese mediche, oltre accessori di cui alla sentenza di primo grado;
Condanna pagare a euro 1.210,00 oltre interessi legali dalla citazione;
Compensa le spese di lite del giudizio di primo grado;
le spese di lite del giudizio di appello Genova 30 ottobre 2024 Il relatore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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