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Responsabilità socio occulto di s.a.s.

La sentenza affronta il tema della responsabilità del socio occulto di una società in accomandita semplice. Il giudice, pur non potendo dichiarare il fallimento del socio occulto, ne accerta la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, in quanto contravveniva al divieto di compiere atti di amministrazione. La sentenza chiarisce inoltre che il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo ad accertare il credito.

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N. R.G. 9223/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione V civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9223/2019 tra PARTE ATTRICE PARTE CONVENUTA

Oggi 7 novembre 2024 sono comparsi:

per l’attore, l’avv. NOME COGNOME per il convenuto, l’avv. NOME COGNOME Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa NOME COGNOME

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Il giudice invita le parti a discutere la causa.

All’esito della discussione le parti richiamano i loro atti e insistono per l’accoglimento delle rispettive domande.

Il convenuto ribadisce la necessarietà del litisconsorzio.

L’attore contesta le deduzioni avversarie e richiama Cass. 4216/2023;

il convenuto richiama a sua volta Cass. 5007/2023.

I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Alle ore 12.45 l’udienza viene sospesa.

Alle ore 15.30 l’udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione V civile Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._4540_2024_- N._R.G._00009223_2019 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9223/2019 promossa da:

Con l’avv. NOME COGNOME

PARTE ATTRICE contro Con l’avv. NOME. COGNOME

PARTE CONVENUTA Oggetto: responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALE

Conclusioni:

Per l’attore Accertato che il sig. è socio accomandatario occulto della società RAGIONE_SOCIALE, condannare il sig. a pagare al sig. la somma di € 47.024,82 corrispondenti al credito dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 7794/13 in favore del sig. titolare dell’omonima ditta da parte della società RAGIONE_SOCIALE oggi estinta.

Per il convenuto In via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.50 bis cpc con ogni conseguente statuizione.

Sempre in via preliminare Rilevato che il ricorso che qui si discute difetta dei presupposti di cui all’art. 702 bis cpc, disporne l’integrale rigetto.

In via principale e nel merito:

accertata la chiusura del fallimento in data 04/10/2018 e la mancata opposizione a tale decreto, con conseguente passaggio in giudicato, dichiarare l’improcedibilità della domanda per violazione del divieto di ne bis in idem.

Nel merito:

accertati i fatti per cui è causa, respingere integralmente tutte le domande svolte da parte ricorrente in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa ed in ogni caso per assoluta carenza di prove.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO in qualità di imprenditore individuale, ha chiesto nei confronti di presunto socio occulto accomandatario di RAGIONE_SOCIALE il pagamento del debito derivante da numerose fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE

Il convenuto ha eccepito:

a) l’inammissibilità, in questa sede, dell’accertamento, essendo competente il tribunale fallimentare;

b) la violazione del divieto di ne bis in idem, dal momento che già in sede fallimentare era stato dedotto il ruolo gestorio occulto di nella s.a.s. e che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE non era stato esteso ad in ogni caso ha chiesto il rigetto nel merito della domanda avversaria.

*** Preliminarmente si osserva che non si pone un problema di “inammissibilità” della domanda attorea, dal momento che in questa sede non viene proposta una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento del socio accomandatario occulto (per cui sussisterebbe effettivamente la competenza funzionale del giudice fallimentare), ma viene avanzata una domanda di condanna al pagamento di crediti sul presupposto, meramente di fatto, della qualità di socio accomandatario occulto;

lo status di socio accomandatario occulto di cui viene chiesto in questa sede l’accertamento, a ben vedere, è il mero presupposto di fatto che giustifica la responsabilità patrimoniale illimitata del socio per obbligazioni della s.a.s.

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, poi, né con la sentenza che ha dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE

né con il decreto di chiusura della procedura concorsuale si è formato un giudicato – nemmeno implicito – sull’assenza, in capo ad della qualità di socio occulto.

In tal senso, infatti, si evidenzia che la mancanza della qualità di socio occulto, in realtà, non è un presupposto logico indispensabile per la declaratoria di fallimento di una s.a.sRAGIONE_SOCIALE, ma questione autonoma – non espressamente dedotta in sede fallimentare né assistita da specifica domanda di estensione del fallimento in capo all’accomandatario occulto – talché dalla declaratoria di fallimento della società e dalla inesistenza di una pronuncia (e in vero di una domanda) in ordine all’estensione ex art. 147, comma 5 l.f. del fallimento al socio occulto non è possibile ricavare l’esistenza di un giudicato implicito che escluda lo status di socio occulto in capo ad Sul litisconsorzio necessario Il convenuto ha dedotto l’esistenza di un litisconsorzio necessario, invocando quell’indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito, ex multis, Cass. sez. V, 27.7.2016, n. 15566/2016, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari” (conformemente Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 12/01/2023) 16- 02-2023, n. 5007).

Ritiene questo giudice che la soluzione indicata non trovi applicazione nella presente vicenda, risultando dirimente, in proposito, il fatto che l’accertamento richiesto non può dispiegare alcun effetto sul rapporto sociale, che non è più esistente.

L’accertamento qui richiesto dall’attore in via incidentale non tanto ha ad oggetto uno status, bensì un presupposto di fatto, relativo a uno status del passato, che, laddove riscontrato, giustificherebbe l’estensione della responsabilità patrimoniale in capo ad senza dispiegare alcun effetto sul rapporto sociale (che per l’appunto non esistente più).

Più analiticamente, la sentenza emessa in presenza dei presunti litisconsorti pretermessi non avrebbe comunque alcuna efficacia, 1) nei confronti della società, perché fallita e cancellata dal registro delle imprese;

2) nei confronti degli ex soci, accomandatari o accomandanti, dal momento che:

a) fermi i rilievi sull’inesistenza del rapporto sociale, a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione evocato, il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.a.s.

fa già stato anche nei confronti di coloro che, alla data del provvedimento monitorio, risultavano formalmente quali soci accomandatari (NOME COGNOME sorella della compagna di ;

il credito in questione, dunque, può già essere fatto valere nei confronti dell’accomandataria sulla scorta di un titolo autonomo;

b) l’eventuale accertamento, in assenza della ex accomandataria, dello status di ex socio accomandatario occulto in capo ad e dell’esistenza del credito vantato, poi, non preclude la possibilità per la ex accomandataria di agire in regresso pro quota nei confronti di in altra sede (né, correlativamente, viene precluso ad in caso di condanna in questa sede, di agire in altra sede in regresso nei confronti di NOME COGNOME);

c) i soci accomandanti ( compagna di , non riceverebbero mai alcun pregiudizio né alcun vantaggio dall’accertamento incidentale (né in vero in via principale) dello status di “ex socio accomandatario occulto” in capo all’odierno convenuto, in quanto comunque limitatamente responsabili.

Nel merito Sulla qualità di socio occulto Come affermato da Cass. civ. Sez. I Sent., 17/12/2012, n. 23211 “La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice – la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità – non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all’uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per un socio accomandante occulto di una siffatta società”. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che abbia disinvoltamente trattato e concluso affari per la sRAGIONE_SOCIALE:

in particolare, egli risulta aver sottoscritto un contratto di subappalto per conto della società, senza darne giustificazione;

diversamente da quanto affermato dal convenuto, la firma apposta sulla documentazione negoziale in esame reca l’indicazione del nome ” sopra il timbro della RAGIONE_SOCIALE , e non quello del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALENOME COGNOME” ;

dalla mail prodotta, poi, emerge che abbia direttamente formulato e sottoposto preventivi a clienti, pattuito e ottenuto aumenti di prezzo;

tali circostanze sono confermate altresì dal difensore della curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ;

infine, pur risultando formalmente un mero dipendente della RAGIONE_SOCIALE , addetto allo svolgimento di mansioni tecniche nel settore idraulico, operava abitualmente sul conto corrente della società, sia pur in forza di apposita delega, come risulta da espressa comunicazione dell’istituto di credito.

Le condotte riferite (sottoscrizione di contratti, conduzione di trattative, determinazione dei prezzi, operatività bancaria), accomunate dall’afferenza delle stesse alla sfera gestoria, devono essere lette congiuntamente ad altri elementi, che assumono valore indiziari, quali:

a) la precedente dichiarazione di fallimento della s.n.c. di cui era amministratore, che lo ha attinto personalmente – ciò che gli impediva di esercitare, quantomeno formalmente, attività di impresa;

b) la composizione para-familiare della s.a.s. , il cui legale rappresentante, peraltro, risultava affetto da patologia che, ancorché non invalidante, appare astrattamente suscettibile di minare la pienezza dell’autonomia gestoria del socio accomandatario risultante tale dalle visure camerali.

Gli elementi indicati, congiuntamente esaminati, inducono a ritenere del tutto verosimile la tesi, sia pur non del tutto esplicitata dall’attore, secondo cui l’accomandataria risultante dai registri pubblici svolgesse soltanto in modo fittizio un ruolo gestorio, laddove, realmente, le attività negoziali e in generale gestorie venivano compiute personalmente e in modo sistematico dal solo in continuità sostanziale con l’attività precedentemente svolta presso la RAGIONE_SOCIALE.n.c. dichiarata fallita.

In definitiva, dunque, risulta accertato, ai presenti fini, che fosse socio accomandatario occulto.

L’accertamento di tale presupposto di fatto giustifica l’estensione della responsabilità patrimoniale della s.a.s. ad chiamato a rispondere del debito della s.a.s. nei confronti di secondo quanto di seguito specificato.

Sull’esistenza del credito e sul suo ammontare La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile è idoneo ad accertare “a ogni effetto tra le parti” ex art. 2909 c.c. Secondo Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-04-2024, n. 8937; Cass, Sez. 3, Sent. n. 28318 del 28/11/2017, in connessione con Cass., Sez. 3, Sent. n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007 – 01; in termini, Sez. 1, Ord. n. 22465 del 24/09/2018, Cass. Sez. 2, Sent. n. 31636 del 04/11/2021, il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Esiti interpretativi identici valgono anche nell’ipotesi – in questo caso ricorrente – in cui il decreto ingiuntivo sia stato opposto e il giudizio di opposizione si sia estinto.

Il credito vantato in questa sede, coincidendo nel suo ammontare e nel titolo con quello fatto valere nei confronti della RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALEsRAGIONE_SOCIALE , non può essere rimesso in discussione, essendo ininfluente il fatto che non abbia mai partecipato al giudizio di opposizione, conclusosi poi con l’estinzione del giudizio.

In proposito è sufficiente rilevare che l’odierno convenuto, facendo valere il suo status di socio accomandatario occulto in quella sede, ben sarebbe stato legittimato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo divenuto ormai definitivamente esecutivo nei confronti della società.

In sintesi Del debito della s.a.sRAGIONE_SOCIALE nei confronti di pari a € 45.561,82 è chiamato a rispondere il socio accomandatario occulto, in quanto illimitatamente responsabile.

Trattandosi di debito di valuta, sulla somma in questione sono dovuti interessi in misura legale dalla data della domanda in questa sede sino al saldo.

Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell’attività effettivamente espletata.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 45.561,82 oltre interessi come in parte motiva;

condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, spese liquidate in € 4.659.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 7.11.2024 Il giudice NOME COGNOME Sentenza pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.45.

Brescia, 7.11.2024 Il giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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