REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Roma 4^ sezione lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato in grado di appello all’udienza del 24/02/2020 la seguente
SENTENZA n. 741/2020 pubblicata il 27/04/2020
nella causa civile d’appello in riassunzione, iscritta al n. /2018 r.g. sez. lavoro vertente
TRA
XXX, elett. dom.ta in rappresentata e difesa dall’avv. , in virtù di procura a margine del ricorso in riassunzione.
Ricorrente in riassunzione E
YYY spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in, rappresentato e difeso dall’avv. in virtù di procura in calce alla memoria difensiva in riassunzione.
Residente in riassunzione OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 14/02/2013; riassunzione da Cass. ord. 04/05/2018, n. 10844.
CONCLUSIONI
Per XXX: “Accogliere la domanda come proposta con ricorso di primo grado, condannare YYY sp a pagare la somma di euro6.851,55, oltre accessori; con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio, da attribuire ai procuratori anticipanti”.
Per YYY spa: “Rigettare la domanda, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/02/2013 il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente la domanda proposta da XXX e aveva condannato YYY spa, in qualità di committente, a pagare in favore della ricorrente la somma euro6.851,55 a titolo di t.f.r. maturato al termine del rapporto di lavoro con *** spa (svoltosi dal 03/07/2002 al 30/06/2010, con qualifica di operaia ed inquadramento nel livello H ccnl attività ferroviarie), società appaltatrice di YYY spa.
Questa Corte d’Appello (in diversa composizione), con sentenza del 02/02/2016, accoglieva l’appello proposto da YYY spa, rigettava la domanda della XXX e compensava le spese dei due gradi di giudizio.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della XXX, cassava la sentenza d’appello e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione della lite.
XXX riassumeva tempestivamente il giudizio con ricorso depositato presso questa Corte in data 08/06/2018 e concludeva come in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, YYY spa riproponeva le eccezioni già sollevate nel primo grado. Quindi contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Invitata la XXX ad elaborare un diverso conteggio, concesso alla società un termine per eventuali note di replica contabile, all’odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa Corte d’Appello (in diversa composizione), con la sentenza del 02/02/2016, aveva accolto il gravame interposto da YYY spa e rigettato la domanda della XXX, ritenendo l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non applicabile a società a partecipazione pubblica come YYY spa, in quanto considerata soggetta unicamente alla disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici.
Diversamente, con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione ha espressamente dato seguito ad un suo consolidato indirizzo, secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, co. 2^, d.lgs. n. 276/2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2^, d.lgs. n. 165/2001, è invece applicabile ai soggetti privati, dal momento che per i soggetti pubblici l’esclusione deriva dall’art. 1 dello stesso d.lgs. n. 276 cit. e non da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o da una pretesa incompatibilità fra le due discipline.
In tal senso – ha concluso la Suprema Corte di Cassazione – l’art. 9, co. 1^, d.l. n. 76/2013, secondo cui le disposizioni dell’art. 29, co. 2^, d.lgs. n. 276/2003 non trovano applicazione per le sole pp.aa. individuate dall’art. 1, co. 2^, d.lgs. n. 165/2001, ha solo chiarito un principio già immanente nel sistema.
2. Ciò posto, considerato che il precedente giudice d’appello aveva integralmente riformato la pronunzia di primo grado, quest’ultima deve ritenersi ormai inesistente nell’ordinamento. E pertanto, a seguito della cassazione della sentenza d’appello, in questa sede il giudice del rinvio assume i poteri decisori tipici di un giudice di primo grado, in quanto la controversia è stata interamente devoluta con il ricorso in riassunzione.
Ed allora la domanda della XXX è in parte fondata e pertanto va accolta nei limiti che seguono.
3. In via preliminare va esaminata l’eccezione – riproposta da YYY spa – di difetto di legittimazione passiva per la quota di t.f.r. maturata dall’01/01/2007, per essere legittimato passivo l’INPS.
L’eccezione è infondata.
Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, “In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca” (Cass. 02/05/2019, n. 11536; nello stesso senso Cass. ord. n. 27014/2017; v. altresì Cass. 16/05/2018, n. 12009, che fa applicazione di questo medesimo principio di diritto in materia fallimentare ed ammette la legittimazione attiva del dipendente ad insinuarsi nello stato passivo pure per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1^ gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro al fondo tesoreria dello Stato gestito dall’INPS, in quanto – precisa – “il datore di lavoro non è un mero ‘adiectus solutionis causa’ e non perde quindi la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”).
Nel caso in esame YYY spa non ha dimostrato di aver già versato quelle quote di t.f.r. al predetto fondo di tesoreria dello Stato, né che vi abbia provveduto l’appaltatore *** spa.
4. YYY spa ripropone, poi, l’eccezione di esclusione della solidarietà rispetto alle ritenute erariali.
L’eccezione è infondata.
Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. cit., il committente è responsabile in solido per l’intero debito che l’appaltatore ha verso i propri dipendenti. Quindi, anche il committente assume ex lege la veste, il ruolo e gli obblighi del sostituto d’imposta. Ne deriva che è solidalmente obbligato per l’intero debito, da considerare al lordo, anche se – ovviamente – al momento del pagamento potrà (anzi dovrà, in qualità di sostituto d’imposta) effettuare le ritenute fiscali, da versare allo Stato.
5. YYY spa ripropone, ancora, l’eccezione della mancata di prova dell’adibizione della XXX all’appalto oggetto di causa.
L’eccezione è infondata: la predetta circostanza è documentalmente dimostrata dall’elenco dei dipendenti trasmesso in data 14/06/2002 da *** (appaltatrice che ha preceduto la *** spa) a YYY spa e, poi, dal verbale di accordo per il cambio appalto del 28/04/2010 con annesso elenco dei lavoratori transitanti da *** spa a *** spa (nel fasc. lavoratrice di primo grado). In entrambi i documenti compare il nome della XXX, né YYY ha offerto elementi contrari o comunque in grado di inficiare l’attendibilità di quei documenti.
5. Infine, YYY spa ripropone l’eccezione di limitazione della sua responsabilità solidale al periodo di effettiva vigenza dell’appalto, quindi dall’11/11/2003 fino al 16/05/2010.
L’eccezione è fondata.
In via di principio va ricordato che “il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto” (Cass. ord. 30/10/2018, n. 27678), con esclusione, dunque, di quelli sorti in altri e diversi periodi (Cass. 18/07/2017, n. 17725, secondo cui “la logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il committente sancita dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi”).
Nel caso in esame, come ammette pure la XXX (v. ricorso in riassunzione, p. 8), vi è prova documentale che il contratto di appalto tra YYY spa e *** spa è dell’11/11/2003 ed è scaduto il 16/05/2010 (v. docc. 2-5 in fasc. primo grado YYY spa).
Per questa ragione la Corte ha invitato la XXX a rielaborare i conteggi del t.f.r. maturato limitatamente al predetto periodo.
Da tali conteggi emerge il credito per t.f.r. di euro5.454,43, somma sulla quale anche YYY spa concorda sotto il profilo contabile (nelle sue note la società conferma che la quota di t.f.r. estranea al periodo dell’appalto è di euro1.397,12, come calcolata dalla XXX, che l’ha appunto sottratta alla somma chiesta in primo grado).
In tali termini va pronunziata, dunque, la condanna.
6. Considerato che all’epoca dei primi due gradi di giudizio la giurisprudenza di merito era fortemente oscillante sulla questione centrale della presente controversia e non era ancora intervenuta alcuna pronunzia di legittimità, sussistono gravi ragioni per compensare le spese dei primi due gradi di giudizio. Invece, considerato l’esito del giudizio di cassazione e quello complessivo della lite, sussistono ragioni per compensare un quarto delle spese dei residui due gradi di giudizio, mentre i rimanenti tre quarti cedono a carico di YYY spa, in gran parte soccombente, liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d’Appello così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna YYY spa a pagare a XXX
Concetta la somma di euro5.454,43 a titolo di t.f.r. relativo al periodo dall’11/11/2003 al 16/05/2010, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dal
16/05/2010 fino all’effettivo soddisfo;
b) compensa le spese dei primi due gradi di giudizio;
c) condanna YYY spa a rimborsare a XXX le spese dei giudizi di legittimità e di rinvio per tre quarti, liquidati rispettivamente in euro2.280,00 ed in euro1.650,00, oltre cpa ed IVA, con attribuzione in solido agli avv.ti, dichiaratisi anticipanti, e compensa il residuo quarto.
Roma, 24/02/2020.
Il Consigliere est.
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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