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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità solidale nel pagamento del corrispettivo di trasporto

La sentenza chiarisce i limiti della responsabilità solidale nel pagamento del corrispettivo di trasporto in caso di sub-vettura. La responsabilità solidale del committente è circoscritta alle prestazioni da lui effettivamente ricevute e alla quota di corrispettivo pattuita con il vettore.

Pubblicato il 30 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._1799_2024_- N._R.G._00004712_2021 DEL_25_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024

nella causa civile n. 4712/2021 Ruolo Generale promossa D A P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to COGNOME per procura in atti ATTRICE – OPPONENTE c o n t r o (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME per procura in atti CONVENUTA – OPPOSTA e con la chiamata in causa di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sent. N. COGNOME.

OGGETTO: Spedizione-Trasporti(nazionale, internazionale, terrestre, aere marittimo..)
P.- 2 – In punto:
Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)

CONCLUSIONI

Dell’attrice – opponente “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis rejectis, effettuato ogni opportuno accertamento in fatto e in diritto, così giudicare:

In via preliminare:
– per i motivi meglio esposti respingere in caso di richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l’opposizione risulta fondata su prova scritta, con ogni declaratoria conseguente;
In INDIRIZZO

– Per i motivi tutti di cui in narrativa e all’esito del giudizio, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata la nullità del decreto opposto – accertare la somma effettivamente dovuta dalla società all’opposta in ragione di quanto esposto in narrativa e, autorizzata, la chiamata del terzo dichiarare questi tenuta a – 3 – accertato essere dovuto all’opposta;

In via ulteriormente subordinata – accertare e dichiarare subordinatamente all’intervenuto pagamento da parte di di quanto eventualmente venisse in questa sede ritenuto dovuto in ragione della responsabilità solidale per il pagamento del corrispettivo di cui a ex art. 7 del d.lgs. 286/05, essere creditore nei confronti del terzo chiamato quale sua controparte contrattuale, in ragione del diritto di rivalsa stabilito dalla medesima normativa e per l’effetto – condannare al pagamento, nella misura ritenuta di giustizia, in favore di di quanto versato alla all’esito del presente giudizio; In via istruttoria:

1. Si chiede che il Giudicante voglia, ex art. 210 c.p.c., ordinare a parte opposta la produzione integrale in giudizio del documento prodotto, unicamente in stralcio, in uno alla comparsa di costituzione e risposta avente n. 3 e dicitura:
“Stralcio Denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Milano”;

2. Si chiede che il Giudicante voglia, ex art. 210 c.p.c., ordinare a parte opposta la produzione integrale in giudizio dei documenti comprovanti gli intervenuti pagamenti ricevuti dalle società ingiunte ( (C.F. (C.F. – 4 – (C.F. ) in ragione di accordi assunti dall’opposta con le società de quibus (anche successivi all’emissione dell’impugnato decreto ingiuntivo), inerenti il credito in filiera azionato da per le fatture emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Fattura n. 315 del 30.09.2020 dell’importo di € 13.090,60, n. 361 del 31.10.2020 dell’importo di € 41.372,03, n. 406 del 30.11.2020 dell’importo di € 29.647,22;

Fermo quanto sopra, per mero tuziorismo difensivo, senza inversione degli oneri probatori in capo alle parti e, in particolare, al convenuto opposto, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione, la presente difesa chiede ammettersi prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

a. Vero o non è vero che (C.F. ), a far tempo dal mese di maggio 2020, interrompevano qualsiasi collaborazione commerciale in ragione del fatto che il legale rappresentante della predetta società informava che avrebbe cessato l’attività?
b. Vero o non è vero che era ignara del fatto che, a far tempo dal mese di maggio 2020, i trasporti affidati a (C.F. ) fossero oggetto a loro volta di incarichi di sub-vettura da questi a o tra soggetti terzi?
c. Vero o non è vero che (C.F. P.- 5 – lo faceva senza autorizzazione alcuna da parte di d. Vero o non è vero che , prima di affidare incarichi di trasporti a sub-vettori effettua regolarmente verifiche per accertarsi che il sub vettore abbia la qualifica di “autotrasportatore” interrogando il portale “Alboautotrasporto” del Ministero delle Infrastrutture, nonché provvede alle necessarie verifiche in camera di commercio (visure camerale ecc. )?;
e. Vero o non è vero che affida incarichi di trasporti/subvezione unicamente a società aventi la qualifica di autotrasportatore e risultanti regolari in camera di commercio?
Sui capitoli di prova da a – e si chiede vengano sentiti come testimoni:
– Sig.ra e sig.
, c/o Della convenuta – opposta “IN INDIRIZZO
NEL MERITO:
– Confermare il Decreto Ingiuntivo telematico n. 1355/2021 (N.R.G. 3179/2021) del 27.04.2021, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– Rigettare in toto l’opposizione proposta dall’attrice opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e tutte le domande dalla stessa formulate, per tutti i motivi dedotti in narrativa;

IN OGNI CASO:
– Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti antistatari.
IN INDIRIZZO
– Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, così come articolati nella memoria ex art. 183, co.
VI, n. 2 c.p.c., spuntate eventuali espressioni valutative e/o negative:
1. Vero che, la una società che, da anni, opera nel campo dei trasporti ed in particolare, si occupa di trasporto sia in conto proprio che in conto terzi?
2. Vero che, i sig.ri , nel periodo gennaio 2020 – febbraio 2021, sono stati soci lavoratori della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, assunti con la mansione di autista ed inquadrati al livello 3S del CCNL di settore?
3. Vero che, nel periodo settembre 2020 – gennaio 2021, la effettuava, di fatto, servizi di trasporto nell’interesse finale di alcune committenti principali, tra le quali anche la 4. Vero che, al momento della presa in consegna della merce (oggetto del servizio di trasporto commissionato) gli autisti della – 7 – unitamente alla merce, a destino?
5. Vero che, i trasporti di cui sopra, sebbene svolti nell’interesse finale di terzi – tra cui, in maniera prevalente, la – erano commissionati dal Sig. che operava per il tramite delle e/o dalla (parti della filiera del trasporto)?
6. Vero che, la commissionava dei sub-trasporti alle società ed alla che venivano, di fatto, poi eseguiti dalla per il tramite dei propri associati e soci lavoratori?
7. Vero che, la società si faceva affidare diverse commesse di trasporto da parte di diverse società Committenti, tra le quali etc., incassando il corrispettivo delle prestazioni, di fatto, rese dalla per il tramite dei propri associati?
8. Vero che, la a seguito delle commesse di trasporto ricevute dal Sig. e dai rappresentanti legali delle società e/o dalla eseguiva le richieste prestazioni di trasporto effettuando viaggi mediante l’uso di automezzi (tra cui quello tg. – CODICE_FISCALE) trasportando merci nell’interesse della società – 8 – di trasporto dalla incassando il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese dalla fatturate alla società e mai versate all’effettivo soggetto che materialmente eseguiva i trasporti?
10. Vero che, la a seguito delle prestazioni, di fatto, rese dalla provvedeva ad effettuare i pagamenti nei confronti sia di della
11. Vero che, le società (entrambe riconducibili al medesimo soggetto fisico Laura e conseguivano un “ingiusto” profitto, consistente nell’incasso di somme da parte della per le prestazioni, materialmente e di fatto, rese dalla
12. Vero che, gran parte delle commesse di trasporto “reperite” dal Sig. e dalla sig.ra per il tramite delle società venivano, a propria volta, sub-appaltate a terzi, in quanto le predette società risultavano essere prive di un proprio parco veicolare e di dipendenti preposti all’effettiva esecuzione della prestazione di trasporto?
13. Vero che, nel periodo ottobre – dicembre 2020, i sig.ri , in qualità di soci-lavoratori della serie di trasporti, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo (così come da doc. 1 A, 1 B, 1 C, 1 D allegati al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione che si rammostrano):
• 05.10.2020: luogo di carico Comun Nuovo (BG), con destinazione Ciserano (BG) scarico;
• 05.10.2020: con destinazione Monselice (PD) scarico;
• 06.10.2020: luogo di carico RAGIONE_SOCIALE di Vigonovo, con destinazione Medolago (BG) (scarico);
• 06.10.2020: Destinazione Castel San Pietro Terme (scarico);
• 06.10.2020: luogo di carico Medolago (BG), con destinazione Lorenzo di Parabiago (MI) scarico;
• 06.10.2020: luogo di carico Comun Nuovo (BG), con destinazione Castel San Pietro Terme (BO) scarico;
• 07.10.2020: luogo di carico San Paolo D’Argon (BG), con destinazione Trofarello (TO) scarico;
• 07.10.2020: luogo di carico Ciserano (BG), con destinazione Castel San Pietro Terme (BO) scarico;
• 07.10.2020: luogo di carico Mathi (TO), con destinazione Osio Sotto (BG) scarico;
• 07.10.2020: luogo di carico Grosso (TO), con destinazione Pamplona (Spagna) scarico;
– 10 – Castel San Pietro Terme (scarico);
• 08.10.2020: luogo di carico Basiglio (MI), con destinazione Isola della Scala (VR) scarico;
• 09.10.2020: luogo di carico COGNOME di Vigonovo, con destinazione Medolago (BG) scarico;
• 13.10.2020: luogo di carico Ciserano (BG), con destinazione Ceregnano (RO) scarico;
• 13.10.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Melzo (MI) scarico;
• 14.10.2020: luogo di carico RAGIONE_SOCIALE di Vigonovo, con destinazione Medolago (BG) (scarico);
• 14.10.2020: luogo di carico Gorle (BG), con destinazione Biandrate (NO) scarico;
• 15.10.2020: luogo di carico Medolago (BG), con destinazione Castel D’Azzano (VR) scarico;
• 16.10.2020: luogo di carico Inzago (MI), con destinazione Marano Vicentino (VI) scarico;
• 16.10.2020: luogo di carico Bollate (MI), con destinazione Padova (PD) scarico;
• 16.10.2020: luogo di carico Novate Milanese (MI), con destinazione Malpensa scarico;
– 11 – Milanese (scarico);
• 16.10.2020: luogo di carico Cernusco D’adda (BG), con destinazione Dueville (VI) scarico;
• 19.10.2020: luogo di carico San Biagio di Callalta (TV), con destinazione Melzo (MI) scarico;
• 20.10.2020: luogo di carico Albiano Sant’Alessandro (BG), con destinazione Corbetta (MI) scarico;
• 20.10.2020: luogo di carico San Biagio di Callalta (TV), con destinazione Melzo (MI), scarico;
• 20.10.2020: luogo di carico Albiano San Paolo D’Argon (BG), con destinazione Silea (TV), scarico;
• 20.10.2020: luogo di carico (BG);
• 20.10.2020: luogo di carico Albano Sant’Alessandro (BG), con destinazione Corbetta (MI) scarico;
• 20.10.2020: luogo di carico San Paolo D’Argon (BG), con destinazione Silea (TV) scarico;
• 21.10.2020: luogo di carico Albano Sant’Alessandro (BG), con destinazione Corbetta (MI), scarico;
• 21.10.2020: luogo di carico Calusco D’Adda (BG), con destinazione Dueville (VI) scarico;
• 22.10.2020: luogo di carico Albano Sant’Alessandro (BG), con – 12 – • 22.10.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Chiesina Uzzanese (PT), scarico;
• 28.10.2020: luogo di carico Peschiera Borromeo (MI), con destinazione Melzo (MI) scarico;
• 29.10.2020: luogo di carico Leini (TO), con destinazione Varese (VA) scarico;
• 3.11.2020: luogo di carico Presezzo (BG), con destinazione Trento (TN) scarico;
• 9.11.2020: luogo di carico Milano, con destinazione Marano Vicentino (VI) scarico;
• 9.11.2020: luogo di carico Milano, con destinazione Chiesina Uzzanese (PT) scarico;
• 10.11.2020: luogo di carico Badia Polesine (RO), con destinazione Torino (TO) scarico;
• 10.11.2020: luogo di carico COGNOME di Vigonovo, con destinazione Medolago (BG) scarico;
• 10.11.2020: luogo di carico Chiesina Uzzanese (PT), con destinazione Milano (MI) scarico;
• 10.11.2020: luogo di carico Valbrembo (BG), con destinazione Viganò (LC) scarico;
• 11.11.2020: luogo di carico San Paolo D’Argon (BG), con – 13 – • 11.11.2020: luogo di carico Conegliano (TV), con destinazione Milano (MI) scarico;
• 12.11.2020: luogo di carico San Paolo D’Argon (BG), con destinazione Trofarello (TO) scarico;
• 12.11.2020: luogo di carico Medolago (BG) con destinazione Sesto Ulteriano (MI) scarico;
• 12.11.2020: luogo di carico Pero (MI), con destinazione Casaletto Lodigiano (LO) scarico;
• 12.11.2020: luogo di carico San Paolo D’Argon (BG), con destinazione Trofarello (TO) scarico;
• 13.11.2020: luogo di carico San Giuliano Milanese (MI), con destinazione Buttigliera D’Asti (AT) scarico;
• 16.11.2020: luogo di carico Turate (CO), con destinazione Cento (FE) scarico;
• 17.11.2020: luogo di carico Ciserano (BG), con destinazione Ceregnano (RO) scarico;
• 17.11.2020: luogo di carico Casalpusterlengo (LO), con destinazione Cusago (MI) scarico;
• 18.11.2020: luogo di carico Milzano (BS), con destinazione Sotto il Monte (BG) scarico;
• 18.11.2020: luogo di carico Sotto il Monte (BG), con destinazione – 14 –
• 19.11.2020: luogo di carico Roma, con Arena Po (PV) scarico;
• 19.11.2020: luogo di carico Medolago (BG), con destinazione Calvisano (BS) scarico;
• 19.11.2020: luogo di carico D’Isola (BG), con destinazione Curtarolo (PD) scarico;
• 19.11.2020: luogo di carico D’Isola (BG), con destinazione Piove di Sacco (PD) scarico;
• 23.11.2020: luogo di carico Inzago (BG), con destinazione Busto Garolfo (MI) scarico;
• 24.11.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Chiesina Uzzanese (PT) scarico;
• 24.11.2020: luogo di carico Parabiago (MI), con destinazione Ronco Briandino (MB) scarico;
• 24.11.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Rescaldina (MI) scarico;
• 25.11.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Chiesina Uzzanese (MB) scarico;
• 25.11.2020: luogo di carico Milano (MI), con destinazione Chiesina Uzzanese (PT) scarico;
• 27.11.2020: luogo di carico Calusco D’Adda (BG), con destinazione Arena Po (PV) scarico;
– 15 – Emilia (RE) scarico;
• 22.12.2020: luogo di carico Genova (GE), con destinazione Melzo (MI) scarico.
* * * * * Si indicano a testi i signori:

– Con espressa richiesta di CTU contabile/tecnica volta a verificare la natura, l’entità e la quantificazione monetaria dei viaggi accertandi nei confronti della società anche rifacendosi ai tariffari usuali.

– Si insiste, altresì, affinché il Giudice adito disponga ordine di esibizione dei documenti di trasporto, a mani dell’odierna attrice opponente, inerente ai trasporti per cui la convenuta opposta reclama il pagamento e copia – 16 –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di seguito ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo dall’intestato Tribunale per l’importo di euro 84.109,85 nei confronti di quale corrispettivo di attività di trasporto svolte nell’interesse di questa società.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 giugno 2021 ha proposto opposizione avverso l’indicato decreto ingiuntivo, sostenendo che non ha mai svolto prestazioni in suo nome e per suo conto, così eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento in cui non ha mai conferito alcun incarico a nel periodo temporale indicato nelle fatture azionate in sede monitoria.

Ha chiesto, dunque, la revoca dell’indicato decreto ingiuntivo nei suoi confronti, dal momento in cui nessuna delle bolle di consegna ex adverso prodotte attiene a traporti a sé riferibili;
ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa nei cui confronti ha formulato una domanda di manleva.

Costituendosi giudizio contestato l’avversa opposizione, soffermandosi sui rapporti esistenti tra – 17 – società committenti senza poi versarli in suo favore, nonostante l’esecuzione del trasporto.

Ha, dunque, concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed a tal fine ha invocato il disposto dell’art. 7 ter d.lgd.
286/2005.

Nel corso del presente giudizio è stata autorizzata la chiamata in causa di (poi rimasta contumace), ed è stata disposta la trasmissione del fascicolo per l’eventuale riunione con il giudizio r.g. 4393/2021, poi non ammessa dal precedente giudice assegnatario del procedimento.

La causa, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione della lite, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale fondata l’opposizione promossa da la quale merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
L’art. 7 ter d.lgs. 286/2005 stabilisce che:
“il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, – 18 – coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.

L’azione diretta può dunque essere esperita nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, ma la responsabilità solidale sussiste nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita.

Nel caso concreto, non ha fornito la prova della sussistenza di tali presupposti nei confronti di ed, infatti, come già fatto rilevare con ordinanza datata 20 aprile 2022, all’esito del giudizio non ha dimostrato:
– la riferibilità a dei trasporti eseguiti dalla stessa su incarico di o di – quali siano gli specifici trasporti di cui sarebbe la mittente effettiva né la relativa quota di corrispettivo.

D’altro verso, l’odierna opponente non può rispondere in solido anche per i corrispettivi di trasporti riferibili ad altre mittenti, essendo l’azione diretta limitata alle sole prestazioni ricevute e alla quota di – 19 – l’incarico.
con la propria richiesta monitoria non ha, infatti, indicato precisamente quale fosse il credito vantabile nei confronti di ogni singola società per cui sostiene l’esistenza della filiera, dal momento in cui ha promosso un’azione monitoria cumulativa, con richiesta di ingiunzione riferita indistintamente ed impropriamente ad ogni singola società, quando per contro l’importo reclamato avrebbe dovuto essere frazionato in relazione alla quota effettivamente di competenza di ogni singola società, per i soli trasporti da questa commissionati.

Osserva, da ultimo, il Tribunale come siffatta lacuna probatoria non sia stata colmata da con l’articolazione dei propri capitoli di prova, mancando un idoneo riferimento ai d.d.t.
in atti, specie qualora si consideri che non è stata neppure dedotta quale è la quota di corrispettivo pattuita con riferimento ai trasporti asseritamente commissionati da Alla luce delle considerazioni che precedono, è allora evidente come non sussistano i presupposti per l’operatività della responsabilità solidale prescritta dall’art. 7 ter d.lgs. 286/2005 nei confronti di per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto viene revocato nella parte in cui l’ingiunzione è stata estesa anche a – 20 – soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, 1. accoglie l’opposizione promossa da e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla posizione di 2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore liquidandone l’ammontare in euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro 406,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell’art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 25 settembre 2024 IL GIUDICE (Dott.ssa NOME COGNOME)

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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