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Restituzione di un prestito e rilevanza della prova documentale

La sentenza conferma un decreto ingiuntivo emesso per ottenere la restituzione di un prestito. Viene data rilevanza alla prova documentale del prestito e alla sua successiva ricognizione in un testamento, seppur successivamente revocato in toto. Si evidenzia come l’onere probatorio dell’estinzione del debito gravi sull’erede opponente.

Pubblicato il 06 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1961_2024_- N._R.G._00005219_2021 DEL_13_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5219 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2021, vertente TRA (C.F rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sassoferrato (AN), INDIRIZZO giusta procura allegata all’atto di citazione;

OPPONENTE (C.F. (C.F. (C.F. rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Ancona, INDIRIZZO giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

OPPOSTE OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di mutuo tra privati;

CONCLUSIONI

come rassegnate dalle parti all’udienza di p.c. e trascritte in motivazione.

RAGIONI

IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 novembre 2021, proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2021 (notificatogli il 5 ottobre 2021) con cui questo Tribunale, su ricorso di gli aveva ingiunto, in qualità di erede tacito universale di (deceduto il 30 giugno 2018), di pagare l’importo di € 20.000 a titolo di restituzione del prestito erogato dalle ricorrenti al dante causa, come C.F. C.F. C.F. C.F. datato 11 giugno 2014 e da accettazione in data 2 dicembre 2017 dell’intimazione di pagamento datata 15 giugno 2017 inviatagli dalle ricorrenti. Nel promuovere l’opposizione, ha esposto in fatto:

(i) di non aver contezza della pretesa avversaria – essendo il rapporto di filiazione stato accertato soltanto all’esito di apposito giudizio di riconoscimento cui era seguito, negli ultimi mesi di vita del il consolidarsi della conoscenza e del legame affettivo, senza che il avesse mai menzionato il debito oggetto di causa;

(ii) che già dal 2016 le condizioni di salute del si erano progressivamente aggravate, tanto che, appena quattro giorni prima della pretesa accettazione dell’intimazione di pagamento datata 2 dicembre 2017, era stato trovato privo di sensi e ricoverato in ospedale;

(iii) che, peraltro, il prestito in questione – così come altro prestito azionato da altro nipote del tale con modalità e scritture analoghe a quelle oggetto di giudizio – appare contrastante con il tenore di vita morigerato del e privo di apparente causa;

(iv) che in ogni caso il testamento recante i legati di debito in favore delle ricorrenti e del del giugno 2014, è stato successivamente revocato disponendo unicamente in favore dell’odierno opponente.

In diritto, ha eccepito il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, obbligatorio in ragione dell’importo ingiunto inferiore ad euro 50.000,00, e ha disconosciuto le sottoscrizioni asseritamente riferibili a apposte sulla scrittura privata del 16 settembre 2008 e sulla raccomandata a mani accettata il 2 dicembre 2017, dichiarando di non conoscere la scrittura del de cuius ai sensi dell’art. 214 secondo comma c.p.c., anche perché difformi da quelle apposte sul testamento pubblico del 24 marzo 2017. Ha in ogni caso dedotto l’assenza di prova del credito.

Ha, quindi, concluso come segue:

“In via preliminare:

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, accertare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, in violazione dell’art. 3 del D.L. n. 132/2014;

In via principale, nel merito:

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, accertare e dichiarare per tutte le ragioni espresse in narrativa, l’infondatezza della pretesa avversaria, e per l’effetto Voglia revocare ovvero annullare ovvero comunque dichiarare invalido il decreto ingiuntivo n. 993/2021 emesso dal Tribunale di Ancona nel procedimento RG. 3296/2021 in data 15 luglio 2021;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a. come per legge.

2. Costituitesi in giudizio, le opposte, ripercorsi i fatti, hanno impugnato e contestato le avverse richieste e conclusioni, deducendo in sintesi sia che la revoca del primo testamento non priva ricognizione del dicembre 2017), sia l’irrilevanza dell’eventuale ignoranza del prestito da parte dell’erede opponente.

Proposta istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, hanno insistito, quindi, per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“-In via preliminare:

concedere ex art. 648 c.p.c. l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 993/2021 (proc. n. 3692/2021 R.G.) per tutte le ragioni esposte in narrativa;

– In via principale e nel merito:

rigettare l’avversaria opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate, in quanto infondate in diritto e non provate in fatto, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l’effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 993/2021 (proc. n. 3692/2021 R.G.);

Con vittoria di spese di lite.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo predetto, accertare e dichiarare che il sig. per i titoli di cui in narrativa è tenuto al pagamento in favore delle sigg.re della somma di €20.000,00 o di quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Con vittoria delle spese di lite e competenze del procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP al 4% e IVA, come per legge.

” 3. Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini di cui all’art. 183, comma VI, cpc, è stata espletata ctu grafologica sulle sottoscrizioni disconosciute e, respinta dal giudice ogni ulteriore istanza istruttoria e dall’opponente la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.

4.

L’opposizione è infondata e come tale va rigettata.

5.

Il primo motivo, relativo all’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, è infondato in quanto tale strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie non costituisce condizione di procedibilità nei procedimenti monitori, inclusa l’opposizione (v. art. 3, comma 3, D.L. n. 132/2014 conv. dalla L. n. 162/2014).

6.

Nel merito, va premesso che la consulenza tecnica grafologica espletata in corso di causa – che risulta ampiamente, adeguatamente e logicamente motivata, essendo perciò idonea a fondare la decisione – ha accertato la riferibilità a della sottoscrizione apposta sulla scrittura del 16 settembre 2008, mentre ha ritenuto apocrifa la sottoscrizione asseritamente ricondotta al apposta, con data del 2 dicembre 2017, per accettazione sull’intimazione di pagamento del della prima scrittura, pertanto, si potrà tenere conto nella presente sede, oltre che della ricognizione di debito presente nel testamento datato 11 giugno 2014 in quanto apposta su atto pubblico non impugnato nelle forme di legge. Ora, è noto in via generale che il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro, con la conseguenza che la prova del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione e della materiale messa a disposizione del denaro costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che agisce in restituzione (si veda sul punto Cass., 22 novembre 2021, n. 35959).

Infatti, è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, che la dazione di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause;

sicché, anche laddove l’accipiens ammetta la ricezione della somma – il che, peraltro, non è nella specie – ma neghi il titolo della restituzione, l’attore in restituzione è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, implicando in primis tale onere la prova di un titolo giuridico da cui discende l’obbligo stesso della restituzione (v. in tal senso Cass., 29 novembre 2018, n. 30944; conformi Cass., 22 aprile 2010, n. 9541, 8 ottobre 2021, n. 27372 e recentemente Cass., 26 aprile 2024, n. 11190, 30 maggio 2024, n. 15181, 12 giugno 2024, n. 16332 e 18 luglio 2024, n. 19851; sull’idoneità della prova presuntiva in ordine all’obbligo di restituzione, v. anche Cass., 29 marzo 2023, n. 8829).

Quanto al caso di specie, la scrittura privata del 16.09.2008 (doc. 1 monitorio) costituisce prova documentale dell’erogazione di un mutuo da parte delle odierne opposte a posto che in tale scrittura si fa espresso riferimento alla consegna “a titolo di prestito” dell’importo di euro 20.000,00, quale importo svincolato da buoni postali in cointestazione, con dichiarazione del “di ricevere la suddetta somma a titolo di prestito” ed espresso impegno del stesso a restituire l’importo “non appena ne verrà in possesso”. Vi è poi la dichiarazione contenuta nel testamento per atto pubblico di dell’11 giugno 2014 (v. doc. 4 opposte), del seguente tenore:

“Mi riconosco debitore della somma di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) nei confronti delle signore in virtù di un prestito accordatomi dalle stesse in data 16 settembre 2008 (…) ;

in conseguenza di quanto sopra, qualora al momento della mia morte risulti ancora debitore di tali somme, lego alle signore la somma di euro 20.000,00 (…)”, con analoga previsione in favore di per l’importo di euro 39.000.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il legato a favore del creditore o legato di disposto a titolo di liberalità – e a condizione che l’importo del debito menzionato e del legato siano identici (cfr. Cass., 4 aprile 1985, n. 2306; Cass., 10 marzo 1980, n. 1590), ovvero laddove vi sia menzione implicita di tale debito, laddove cioè dall’interpretazione delle espressioni adoperate si desuma la volontà del testatore di adempiere con il legato la propria obbligazione, ancorché il testatore medesimo non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato (sul punto Cass., 2 febbraio 1990, n. 706). A ben vedere, la scheda testamentaria dell’anno 2014 reca una duplice dichiarazione, in quanto contiene sia una ricognizione di debito pregresso – quale dichiarazione atipica meramente ricognitiva, certamente inseribile anche nel negozio testamentario – sia un legato di debito, quale disposizione testamentaria tipizzata.

Vero è che, con successivo testamento pubblico del 24 marzo 2017, espressamente revocato “qualsiasi disposizione testamentaria” precedente e nominato erede unico il figlio odierno opponente (v. doc. 4).

Tuttavia, ad avviso di questo giudice, da tale revoca non si può implicitamente e automaticamente desumere anche la prova dell’estinzione del debito nei confronti delle odierne opposte, nel silenzio del secondo testamento sul punto:

la ricognizione del debito pregresso, in altri termini, quale autonoma dichiarazione, rimane efficace anche a fronte della revoca delle disposizioni strettamente testamentarie, volte alla regolamentazione delle sorti del patrimonio del de cuius per la sua morte.

Del resto, la ricognizione di debito di cui al testamento del giugno 2014 si inserisce in un più ampio contesto in cui il ha istituito eredi sia il figlio sia tutti i suoi nipoti, tra cui le due odierne opposte e rientra nella sua insindacabile volontà aver, successivamente, reputato di destinare l’intero suo patrimonio al figlio;

ciò non esclude affatto, tuttavia, che sia stata trasferita al figlio, successore in universum ius, anche la titolarità dei rapporti passivi, ivi incluso il debito oggetto del presente giudizio.

Pertanto, fermo il noto effetto di inversione processuale determinato dalla ricognizione di debito, che esonera il creditore dalla prova dell’esistenza del titolo, e in ogni caso dimostrata dalle opponenti l’esistenza del titolo contrattuale e allegato l’inadempimento all’obbligazione restitutoria, sarebbe stato onere dell’opponente – non assolto, né mediante la produzione documentale né attraverso le prove testimoniali richieste, inconcludenti allo scopo – dimostrare che vi è stata estinzione del debito mediante restituzione dell’importo mutuato ovvero mediante altro atto estintivo.

Né può ritenersi rilevante, diversamente da quanto prospettato dall’opponente, che sia stata mutuata in denaro una somma superiore al limite di legge per i pagamenti in contanti, posto che la disciplina contempo risultano irrilevanti sia il fatto che l’importo di euro 20.000,00 appaia peculiare e sproporzionato rispetto al – peraltro indimostrato – tenore di vita e alla consistenza del patrimonio del risultante dal conto corrente, non essendo l’esplicitazione del motivo sotteso al mutuo necessaria ai fini della causa del contratto, sia il fatto che anche altro nipote, tale abbia inteso azionare una propria pretesa creditoria con scritti di tenore analogo a quelli oggetto di causa, essendo questo un elemento non concludente al fine di ritenere pretestuosa la pretesa creditoria delle odierne opposte. Ne consegue, in conclusione, che quale erede di non avendo assolto all’onere probatorio di dimostrare fatti impeditivi o estintivi dell’obbligazione, va ritenuto tuttora debitore di con integrale conferma del decreto ingiuntivo.

7. Le spese seguono la soccombenza;

i compensi professionali di avvocato della presente fase di opposizione sono liquidati in dispositivo in applicazione di un valore equitativamente determinato, in misura congrua alla luce delle questioni trattate, tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

Il Tribunale ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG. n. 5219/2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:

1) rigetta l’opposizione promossa da e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo 993/2021, che, visto l’art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo:

2) condanna alla refusione in favore di in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;

3) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu, come liquidate con separato decreto in atti.

Così deciso in Ancona il 13 novembre 2024 Il Giudice NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)

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