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Restituzione di una somma data a titolo di mutuo

La sentenza ribadisce l’onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio per la restituzione di una somma data a titolo di mutuo. È necessario dimostrare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico sottostante, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di una parte.

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Pubblicato il 28 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._393_2025_- N._R.G._00000454_2023 DEL_07_03_2025 PUBBLICATA_IL_07_03_2025

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 454 del Ruolo Generale dell’anno 2023 TRA (C.F. , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

Parte appellante (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

Parte appellata C.F. C.F.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 13/01/2023 e notificata in data 23/01/2023

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia l’Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:

– Sospendere la gravata sentenza per le ragioni espresse in narrativa.

– Accogliere l’appello per tutti i motivi innanzi esposti e, per l’effetto:

– Annullare e riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni espresse in parte narrativa;

– Accertare e dichiarare, previa, eventualmente, rinnovazione dell’istruttoria, la titolarità, in capo all’appellante, di un credito pari ad € 36.400,00 a titolo di mutuo nei confronti dell’appellata Sig.ra e, per l’effetto condannare quest’ultima alla restituzione della predetta somma;

– Con favore di spese e competenze da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio;

Con ogni salvezza in generale.

In INDIRIZZO si reiterano le richieste già formulate in primo grado – insistendo per l’accoglimento delle stesse – che di seguito si riportano:

A – Si chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia ordinare alla Sig.ra , ex art. 210 cpc, l’esibizione del contratto di acquisto concluso tra la stessa e la , in quanto in suo possesso.

B – Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale del Sig. , nato a Padova il 29 agosto 1969, con domicilio eletto presso la , in Padova (PD), al INDIRIZZO quale consulente e responsabile alle vendite della al momento dell’acquisto dell’auto, come risulta dalla proposta di vendita già allegata agli atti, sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “Vero è che”:

1) In data 3-12-2018, presso la concessionaria , con sede in Padova, al INDIRIZZO è stata redatta la proposta di acquisto n. NUMERO_DOCUMENTO del 3-12- 2018, con allegato il preventivo di vendita n. 75226/1, per l’acquisto dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE, acquirente 2) Al momento dell’acquisto dell’autovettura erano presenti il Sig. e la Sig.ra 3) E’ stato concordato che il pagamento avvenisse secondo le seguenti modalità:

a – € 36.400,00 mediante assegno emesso dal Sig. b – € 2.950,00 corrisposti in contanti dal Sig. c – € 4.200,00

quale valore concordato del veicolo usato proposto in ritiro Marca RAGIONE_SOCIALE Modello Y RAGIONE_SOCIALE, anno Imm.ne 2010, tg. TARGA_VEICOLO 4) I prefati importi sono stati corrisposti dal Sig. e dal Sig. saldo parziale del prezzo di acquisto della vettura TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO 5) Nella suindicata circostanza di tempo e di luogo, il Sig. in presenza della Sig.ra ha chiamato il Sig. per comunicargli di effettuare il pagamento di € 36.400,00, così come concordato con la e che il prestito gli sarebbe stato restituito dalla entro 2 anni. C – Si chiede, inoltre, di essere ammessi a provare, con i testi Sig. , residente in INDIRIZZO Rubano, Padova, nato in Dolo il 02.05.1980 e residente in Sarmeola di Rubano alla INDIRIZZO e , nato a Solesino (PD) in data 09.03.1943 e residente in Rubano (PD) alla INDIRIZZO sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero è che”:

6) La Sig.ra ha chiesto al sig. un prestito per l’acquisto dell’auto 7) La sig.ra stabilì con il sig. che la somma di € 36.400,00 pagata alla concessionaria per l’acquisto dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE doveva essere restituita entro 2 anni;

8)

La Sig.ra era a conoscenza che il Sig. ed il Sig. avrebbero contribuito all’acquisto dell’autovettura di proprietà della Sig.ra 9) Il Sig. e il Sig. hanno accettato di prestare la somma alla Sig.ra , a saldo parziale dell’acquisto dell’auto per una impossibilità della a disporre della somma.

10) La Sig.ra ha contribuito all’acquisto della RAGIONE_SOCIALE dando in permuta la propria autovettura per un valore concordato pari ad € 4.200,00 11)

Le parti stabilirono, alla presenza del Sig , che il Sig. avrebbe trattenuto la seconda chiave della Tiguan a garanzia della restituzione del prestito corrisposto alla Sig.ra 12) Al momento della consegna dell’autovettura sono state consegnate n. 2 chiavi del veicolo.

13) Il Sig. ha chiesto la restituzione dell’auto RAGIONE_SOCIALE perché le precedenti richieste di restituzione del prestito, fatte alla dal Sig. , erano rimaste inevase.

” Per parte appellata:

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis, in via preliminare:

1) Dichiarare sin dalla prima udienza l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. e per l’effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;

2) condannare la parte appellante sig.

a corrispondere alla sig.ra le spese di lite con accessori, oltre ad una somma a titolo di risarcimento che l’Ill.mo Collegio riterrà equa ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria;

Nel merito:

3) confermare in toto la appellata sentenza;

4) Condannare il ricorrente a rifondere alla signora le spese di lite della causa di appello, con aggravio ex art. 96

c.p.c., anche III comma ove se ne ravvedano i presupposti, per lite temeraria ed abuso del processo, vista la totale infondatezza e manifesta pretestuosità della domanda”.

FATTO E DIRITTO

Il primo grado di giudizio Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ed otteneva nei confronti di ingiunzione di pagamento della somma di € 36.400,00, a titolo di restituzione del prestito effettuato alla medesima per l’acquisto dell’autovettura TARGA_VEICOLO presso la concessionaria Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1682/2021, l’ingiunta negava la sussistenza dei presupposti della richiesta di pagamento, deducendo che nulla era dovuto all’opposto, in quanto privo della legittimazione attiva per agire in giudizio, dal momento che l’auto de quo era stata da lei acquistata con il contributo dell’ex compagno nipote di che si era occupato di procurare la somma necessaria per il saldo del prezzo alla concessionaria e che lo aveva fatto “per mero spirito di liberalità e in ottemperanza in certo qual modo di una obbligazione naturale dovuta alla loro stabile relazione affettiva e convivenza more uxorio” (cfr pag. 5 atto di citazione in opposizione). Si costituiva in giudizio l’opposto, chiedendo il rigetto delle domande dell’opponente, in quanto infondate, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutività, sostenendo che la corresponsione dell’assegno era pacificamente avvenuta per l’acquisto dell’auto della e senza nessuno spirito di liberalità da parte sua.

Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutività per la mancanza del presupposto del fumus a sostegno delle richieste dell’opposto.

Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 78/2023, accoglieva l’opposizione formulata da e revocava il decreto ingiuntivo emesso, ritenendo non provata l’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, stante il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’opposto e la mancanza di legittimazione passiva dell’opponente, mera destinataria dell’elargizione dell’ex compagno nipote In ragione della soccombenza, condannava poi l’opposto al pagamento delle spese di lite, oltre che per lite temeraria ex art. 96 cpc per il comportamento processuale tenuto nel giudizio. Il giudizio di appello Avverso tale sentenza proponeva impugnazione con atto di citazione depositato il 2 marzo 2023 e ritualmente notificato in data 22 febbraio 2023, dolendosi dell’ingiusta pronuncia, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza e formulando i seguenti motivi di appello.

6.1

Con il primo motivo l’appellante lamentava l’errata ricostruzione dei fatti, la motivazione illogica e apparente e la necessità di svolgimento dell’istruttoria, per aver il Giudice di prime cure ritenuto quale legittimato passivo della pretesa restitutoria del il nipote e non e per aver ritenuto non provato l’accordo di mutuo, nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta da cui poteva chiaramente evincersi l’avvenuto versamento della somma di euro 36.400,00 da parte del alla concessionaria a titolo di prestito nei confronti della 6.2 Con il secondo motivo l’appellante censurava l’erroneità della sentenza, l’illogicità della motivazione, l’omessa valutazione di fatti rilevanti e la carenza di istruttoria, per non aver il Giudice di prime cure considerato che il contratto di mutuo può essere stipulato anche in forma orale e che, ai fini della restituzione, non è requisito necessario l’invio della diffida di pagamento. Deduceva, inoltre, che il Giudice aveva errato nel non accogliere le istanze istruttorie formulate in primo grado, di cui rinnovava la richiesta di ammissione.

Con comparsa del 1° giugno 2023, si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, la pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter cpc e, nel merito, il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna ex art. 96 cpc dell’appellante per lite temeraria.

Fissata udienza per la discussione sulla richiesta di sospensiva, la Corte rigettava l’istanza, ritenendo non provati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum.

Depositate da entrambe le parti le note scritte, all’udienza del 7 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Esame dei motivi di impugnazione 10.

Preliminarmente, deve darsi atto che l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter cpc formulata dall’appellata è già stata implicitamente rigettata con l’ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sicché l’impugnazione proposta da va valutata nel merito.

11.

Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all’esame dei motivi di impugnazione.

12.

Il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente, sono infondati.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità:

“il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;

ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (Cass. civ. n. 35959/2021). Dal predetto principio discende che la parte che agisce in giudizio al fine di chiedere la restituzione di denaro o altri beni, in sua tesi date a titolo di mutuo, ha il dovere di fornire non solo la prova dell’avvenuta consegna, ma anche quella del titolo giuridico sottostante alla dazione, non potendo invertirsi l’onere probatorio, neppure nei casi in cui il ricevente, pur confermando di aver ricevuto la somma, deduca di averla ottenuta a titolo diverso, essendo il titolo contrattuale elemento costitutivo del diritto alla restituzione fatto valere in giudizio. Tale assunto è confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 9541/2010 (“La “datio” di una somma di danaro non vale – di per sè – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’ “accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'”accipiens”, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad 9 invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.

”) che l’appellante cita a pagina 8 della sua impugnazione per sostenere invece la sua tesi secondo cui è l’accipiens che sarebbe gravato dall’onere della prova.

Nel caso di specie ha agito in giudizio contro per ottenere la restituzione della somma di euro 36.400,00, sostenendo di averla versata alla concessionaria a titolo di prestito alla per l’acquisto dell’auto RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO intestata all’appellata predetta.

Tuttavia, si osserva che né nell’assegno né nel contratto di vendita risulta presente alcuna indicazione relativa al presunto accordo di mutuo fra l’odierno appellante e la (cfr. docc. “copia assegno” depositato il 27 dicembre 2021 e “contratto depositato il 18 giugno 2022).

Alcuna rilevanza probatoria può, inoltre, essere riconosciuta alle deduzioni e produzioni del volte a provare l’esistenza del contratto di mutuo, in quanto, relativamente al possesso da parte dello stesso di una copia della chiave dell’auto RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, non risulta dimostrato il modo in cui il medesimo l’abbia ottenuta e, relativamente alle annotazioni presenti nella proposta d’acquisto della concessionaria, ove risultavano specificate le modalità di pagamento dell’auto (cfr.

doc. “copia contratto acquisto autovettura” depositato il 27 dicembre 2021, in cui è possibile leggere:

caparra 2.950,00 contante dato da veicolo usato euro 4.200,00 Lancia TARGA_VEICOLO regalata sempre da e assegno 36.400,00.

Tot 43.550,00 Pagato”), che non risultano riportate nel contratto definitivo sottoscritto dall’appellata (nel quale, risulta scritto nelle condizioni di pagamento:

“a) euro 39.350,00 come convenuto tra le parti;

c) 4.200,00 quale valore concordato del veicolo usato proposto in ritiro marca COGNOME modello TARGA_VEICOLO

cfr. pag. 2 del doc. 18 giugno 2022), si evidenzia che non possono in ogni caso ritenersi dimostrative dell’esistenza del prestito, non attestando la ragione e il titolo per cui era avvenuta la consegna della somma di denaro da parte del ben potendo la datio rappresentare una donazione indiretta del donante che per spirito di liberalità assumeva l’obbligazione nei confronti del ricevente, al solo fine di arricchirlo o ancora consistere in una donazione al nipote, compagno della , o ancora in un prestito al nipote che intendeva poi donare l’autovettura alla propria compagna. Tra l’altro nel senso di un accordo diretto tra il e il depongono anche le lettere inviate dallo stesso che ha chiesto, per il tramite del medesimo difensore che nel presente giudizio difende l’appellante, la restituzione dell’autovettura alla sul presupposto che la medesima sia di proprietà dello stesso con ciò suffragando la tesi del prestito fatto dallo zio al nipote.

Allo stesso modo, priva di alcuna consistenza probatoria risulta la dichiarazione unilaterale prodotta in primo grado dal relativa all’asserito prestito, in quanto sottoscritta soltanto dal medesimo, così come irrilevante è la corrispondenza via mail avvenuta tra il difensore dell’appellante e l’avvocato della , ove la concessionaria riconosceva che parte della somma versata per l’acquisto dell’auto oggetto di causa era stata pagata dal (cfr. doc. “pec di riscontro” depositato il 27 dicembre 2021), in quanto, ancora una volta, tale allegazione dimostra solo l’avvenuto versamento di euro 36.400,00 del alla concessionaria (fatto non contestato dall’appellata, che rilevava solo di non essere a conoscenza delle modalità di pagamento dell’auto, ma di essersi fidata della gestione dell’ex compagno ) e non l’esistenza di un contratto di mutuo tra la e il Peraltro, il fatto che il non abbia mai inviato alcuna diffida o lettera di messa in mora all’appellata prima dell’introduzione del giudizio monitorio, diffida che pur non rappresenta un presupposto necessario per la domanda di restituzione, può comunque essere ritenuto elemento rilevante, tanto più alla luce del fatto che in data 5 luglio 2021 (e, dunque, meno di tre mesi dopo dell’instaurazione del giudizio di primo grado), l’appellata riceveva due diffide da parte dell’avvocato incaricato da nelle quali veniva richiesta alla restituzione dell’auto RAGIONE_SOCIALE, in quanto in sua tesi l’autovettura era di sua proprietà (cfr. docc. n. 3 e 4), potendo da ciò agevolmente ricavarsi che, eventualmente, il legittimato passivo della pretesa del di restituzione delle somme, sarebbe semmai il medesimo e non la , come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Da tali risultanze, tenuto conto del caposaldo di cui all’art. 2697 cc, secondo cui la parte che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento della propria pretesa ha l’obbligo di fornire le prove del titolo in base al quale agisce, deve ritenersi non provata l’esistenza del contratto di mutuo dedotto dall’appellante, dovendo reputarsi quindi infondata la richiesta di restituzione formulata da quest’ultimo nei confronti della Per ciò che attiene, poi, alla questione delle prove orali, per l’accoglimento delle quali il insisteva anche in sede di appello, ai fini di dimostrare l’esistenza dell’accordo, si ritiene che, tenuto conto del fatto che l’art. 2721 cc prevede che: “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58” e che “l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, considerato anche che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito la possibilità per il giudice di derogare a tale previsione nei soli casi in cui ritenga verosimile la sottoscrizione dell’accordo in forma orale per natura del contratto o delle parti (ex multis, Cass. Civ. n. 28482/2024) e che, nel caso che ci occupa, non risultano allegati degli elementi di prova sufficienti a ritenere possibile la conclusione verbale del contratto di mutuo fra e la , si condivide la decisione del Tribunale di non ammetterli, in ragione anche della superfluità dei capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze non contestate o già oggetto di documenti depositati (rif. cap.1, 2, 3, 4, 10), dell’irrilevanza (rif.

cap. 5, 8 e 12), della valutatività delle circostanze richieste e del citato divieto di cui agli art. 2721 e ss cc. (rif.

cap. 6, 7, 9, 11 e 13).

Alla luce di quanto esposto, considerato che l’onere di provare il titolo alla base della consegna della somma di euro 36.400,00 oggetto di causa incombeva sull’appellante e non sull’appellata, ritenuto evidente il mancato assolvimento dello stesso da parte del risultando provata solo la consegna della predetta somma alla concessionaria , ma non il fatto che tale dazione fosse stata effettuata a titolo di mutuo con la , si ritiene che l’appello formulato non sia meritevole di accoglimento, dovendosi, quindi, confermare la decisione del Giudice di prime cure. 13.

Quanto all’istanza di condanna ex art. 96 cpc proposta da si ritiene che la stessa non possa essere accolta, in quanto, pur avendo l’appellante proposto un’impugnazione poi rivelatasi infondata, non risulta in questo grado sussistente un abuso del processo, pretestuosità delle doglianze o profili di malafede o colpa grave, come previsti dalla norma citata.

Conclusioni e spese di lite 14.

Va, dunque, rigettato l’appello proposto.

15.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell’appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.

16.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:

Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, in ragione del rigetto del gravame.

Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025

Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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