R.G. 16862/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4511_2024_- N._R.G._00016862_2017 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16862/2017 promossa da: , con l’avv. NOME COGNOME contro , con l’avv. NOME COGNOME CONVENUTO Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 23.10.2017, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. deducendo quanto segue.
In data 26.10.2015 la sig.ra effettuava un prelievo di 20.003,00 euro dal proprio libretto di risparmio postale (doc. 1) presso l’ufficio postale di Lumezzane San Sebastiano.
Nella medesima data richiedeva l’emissione di un vaglia postale circolare di 20.000,00 euro indicando quale beneficiario il fratello (doc. 2) il quale firmava “per ricevuta” (doc. 3).
L’attrice deduceva che tale somma sarebbe stata consegnata al convenuto a titolo di prestito con la promessa che li avrebbe restituiti di lì a breve.
Nel corso dell’anno 2016 la sig.ra intimava al fratello la restituzione della somma concessa in prestito e quest’ultimo avrebbe manifestato la volontà di non restituirli poiché la stessa si sarebbe appropriata indebitamente di somme del defunto padre e sulle quali il sig. riterrebbe di vantare diritti successori.
In data 29.12.2016 la sig.ra inviava una raccomandata di sollecito al fratello (doc. 4) il quale rispondeva adducendo la natura di liberalità dell’erogazione (doc. 5).
Chiedeva di accertare l’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e condannare il sig. al pagamento di 20.000,00 euro ex art. 1813 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, previo accertamento della sussistenza di un arricchimento senza giusta causa in favore del convenuto, condannarlo alla restituzione di 20.000,00 euro ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha dedotto che la somma corrisposta dalla sorella in proprio favore sarebbe stata erogata a titolo di liberalità e che lo stesso avrebbe inteso tale elargizione quale compenso per la lesione della propria quota di legittima relativa all’eredità paterna.
Deduceva quindi la carenza di qualsiasi obbligazione restitutoria della somma di cui è causa e chiedeva in via principale, di respingere le domande attoree.
Deduceva che, in seguito alla morte del padre, l’attrice, senza alcun accordo aveva utilizzato i fondi di liquidità dello stesso al fine di sottoscrivere dei buoni fruttiferi postali anche a nome del convenuto (doc. 2) e che i medesimi sarebbero stati rimborsati per intero alla sig.ra Pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare la sig.ra al pagamento in proprio favore di tutte le somme di spettanza dello stesso come dovessero essere accertate nel corso del processo.
La causa è stata istruita mediante interpello, prova testimoniale ed acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. da parte di.
Successivamente la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
Dall’analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
La sig.ra in data 26.10.2015 ha emesso un vaglia postale circolare per l’importo di 20.000,00 euro indicando quale beneficiario il sig. (doc.2) il quale risulta che ha firmato “per ricevuta” (doc.3).
La causale “per lavoro” indicata nel vaglia postale circolare appare verosimilmente intendere che si tratti di un prestito destinato ad essere utilizzato dal convenuto nell’ambito della sua attività lavorativa piuttosto che di una donazione ex art. 769 c.c.;
tuttavia la circostanza non è dirimente.
Le diverse tesi sostenute dal convenuto circa la ricezione di tale somma di denaro dapprima giustificata come avente generica natura di liberalità, in seguito quale dazione da parte della sorella nell’interesse dei nipoti o come riconoscimento di quarant’anni di assistenza da parte del fratello e della di lui moglie ed infine quale riparazione della lesione della quota di legittima relativa all’eredità paterna non colgono nel segno.
Posto che:
“In materia contrattuale, chi sostiene che la somma ricevuta non è un mutuo deve provare il “titolo” per cui trattiene il denaro” (Cassazione Ord. n. 15181/243 del 30.05.2024), spetta al convenuto provare che la dazione è da inquadrare come donazione o che comunque non si tratti di indebito da restituire.
Nel caso di specie sono stati sentiti quali testimoni la sig.ra moglie del convenuto, la quale ha affermato:
“Ho versato io l’assegno sul conto corrente cointestato a me ed a mio marito”, ed ancora:
“Mia cognata … mi ribadiva che i 20.000,00 euro erano una donazione a me e mio marito”.
Per contro il teste , marito dell’attrice, ha confermato che in novembre 2016 il sig. dichiarava alla sorella che “non le avrebbe mai restituito i soldi del prestito a lui effettuato con il vaglia postale circolare di € 20.000,00 dell’ottobre 2015”, perché la sorella e il fratello “avevano fatto sparire la somma di € 200.000,00 di proprietà del padre”.
Trattasi di due deposizioni che provengono dai rispettivi coniugi delle parti e che sono di senso e contenuto nettamente contrario.
Tra le due versioni quella in favore di parte convenuta appare recessiva posto che è stata resa da persona che avrebbe anche un interesse diretto alla causa avendo dichiarato di essere contitolare dell’asserita donazione.
Inoltre, le circostanze precisate dal teste attoreo si inquadrano nell’ambito di deduzioni che lo stesso convenuto ha sostenuto in linea teorica, anche se la ritenuta lesione della legittima nell’ambito della successione paterna non è provata in giudizio e, comunque, non sorregge la tesi della dazione da parte della sorella per redimere tale situazione mai riconosciuta dall’attrice e ritenuta sussistente solo dal convenuto.
Si rileva anche che parte attrice ha prodotto documentazione (doc. 8-9) circa la sua reale situazione economica per evidenziare che, né in forza di un criterio di valutazione oggettiva, né sotto il profilo soggettivo, la somma di € 20.000,00 consegnata dall’attrice al convenuto in data 26/10/2015 può considerarsi di “modico valore” ex art. 783 c.c. Conclusivamente il convenuto non ha provato che la somma di denaro sia stata data e possa essere trattenuta quale donazione sorretta dalle diverse motivazioni dedotte o come adempimento di un’obbligazione naturale. Da ciò ne consegue che il convenuto è tenuto alla restituzione in favore dell’attrice dell’importo pari a 20.000,00 euro.
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto risultano prodotti in giudizio 7 buoni fruttiferi postali cointestati alle parti e sottoscritti tra il 2008 e il 2009 per un importo complessivo di 12.000,00 euro (doc. 2).
Tali titoli prevedono la clausola “pari facoltà di rimborso” con conseguente possibilità per ciascuno dei contitolari dei buoni di esercitare il diritto a riscuoterli autonomamente.
In virtù di tale clausola parte attrice ha ottenuto la riscossione anticipata dei suddetti buoni così come si evince dalle quietanze di pagamento sottoscritte dalla medesima.
Sulla questione la giurisprudenza di legittimità è granitica nell’affermarE come, anche nel caso dei cc.dd. buoni fruttiferi postali contenenti (come nella fattispecie) la c.d. clausola “pari facoltà di rimborso”, la riscossione operata da uno degli intestatari non possa incidere sulle spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti del cointestatario (“Anche nel caso dei cc.dd. buoni fruttiferi postali contenenti la c.d. clausola “pari facoltà di rimborso”, la riscossione operata da uno degli intestatari non possa incidere sulla spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti del cointestatario” Cass. 4280/2022 – Cass. 24639/2021).
Non risulta provata la circostanza secondo cui l’obbligazione sia stata contratta nell’esclusivo interesse dell’attrice;
tale assunto confligge con la decisione di cointestare i buoni fruttiferi anche in capo al fratello richiesta dalla stessa o dalla cognata.
Da quanto detto ne consegue che sussiste l’obbligo restitutorio in capo all’attrice per l’importo pari a 6.000,00 euro nei confronti del sig. in quanto cointestatario per pari quota dei suddetti titoli.
Considerato che il convenuto è tenuto alla restituzione dell’importo pari a 20.000,00 euro nei confronti di parte attrice e che quest’ultima è tenuta a corrispondere al convenuto la somma di 6.000,00 euro opera la compensazione parziale delle somme suddette con condanna del convenuto a restituire all’attrice la somma di 14.000,00 euro oltre interessi dal dovuto al saldo (trattandosi di obbligazione di valuta non è dovuta la rivalutazione).
Le spese di lite vengono liquidate in complessivi euro 5.834,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttivo, istruttoria e decisionale) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica e contributo unificato.
Tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite limitatamente all’importo di euro 3.889,70 oltre a iva e cpa sulla predetta somma e 2/3 delle spese per notifica e contributo unificato.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta che il convenuto è tenuto a restituire l’importo di euro 20.000,00 euro nei confronti di parte attrice;
Accerta che parte attrice è tenuta a corrispondere al convenuto la somma di 6.000,00 euro;
Operata la compensazione parziale delle somme di cui sopra, condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di 14.000,00 euro oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 5 novembre 2024
Il Giudice NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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