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Restituzione somma e responsabilità precontrattuale

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello riguardante la restituzione di una somma data in prestito e la domanda riconvenzionale di responsabilità precontrattuale. È stata accertata la natura di prestito del rapporto, con conseguente obbligo di restituzione della somma, e l’infondatezza della domanda di responsabilità precontrattuale per mancanza di prove.

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Pubblicato il 8 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:

dr.ssa NOME COGNOME presidente dr.ssa NOME COGNOME consigliere dr. NOME COGNOME consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._687_2025_- N._R.G._00000566_2022 DEL_31_01_2025 PUBBLICATA_IL_31_01_2025

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 566 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all’udienza del giorno 31/01/2025 e vertente TRA (C.F. , con l’avvocato NOME COGNOME ), nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE (C.F. ), con l’avvocato NOME COGNOME (C.F. , nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLATA

OGGETTO:appello contro la sentenza n. 19376 del 2021, del 14/12/2021, del Tribunale di Roma.

C.F. C.F. C.F. E DIRITTO § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

“Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in il signor per la restituzione di una somma pari ad euro 12.000,00=, corrisposta a mezzo bonifici bancari, a titolo di “prestito personale infruttifero”.

Si costituiva in giudizio contestando l’avversa domanda e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. con conseguente risarcimento del danno determinato nella medesima misura dell’importo chiesto dall’attore di € 12.000,00=. Esperito con esito negativo la negoziazione assistita ex art. 3 della legge 132/2014 conv, in legge 162/2014, all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. le parti chiedevano termine per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c. La causa veniva istruita documentalmente. Rigettate le prove per testi rispettivamente articolate dalle parti.

Seguiva rinvio per precisazione delle conclusioni successivamente rimessione della causa in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. al 12 luglio 2021, concedendo alle parti, assegnando termine alle parti per note sino a 10 giorni prima.

Le parti depositavano note ma non presenziavano all’udienza fissata, di talché veniva disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. alla data odierna per i medesimi incombenti.

§ 2. – All’esito del giudizio, il Tribunale ha così disposto:

”Accoglie la domanda dell’attore, e, per l’effetto, Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 12.000,00, oltre interessi dalla domanda sino all’effettivo soddisfo.

Respinge la domanda riconvenzionale del convenuto.

Condanna altresì il convenuto a rimborsare all’attore le spese di lite, che si liquidano direttamente a favore dell’avvocato COGNOME COGNOME, antistatario, in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso spese, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

” A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:

“La domanda restitutoria di parte attrice si palesa fondata per quanto in appresso.

Risulta dagli atti che parte attrice ha disposto a mezzo di numero tre bonifici:

– in data 15/07/2013, di € 3.500,00;

– in data 5/08/2013 di € 3.500,00 ed il terzo il 17/10/2013 di € 5.000,00, la somma complessiva di € 12.000,00.

Nella causale detti bonifici, come risulta dalla documentazione contabile versata in atti si legge:

“PRESTITO INFRUTTIFERO” disposti tutti a favore di (cfr. docc.

1) 2) e 3) fasc. di parte).

Il convenuto non nega di aver ricevuto le predette somme.

Ciò posto, la domanda dell’attore di restituzione di somme date in prestito è inquadrabile nella fattispecie normativa di cui al contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., secondo cui:

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata somma di denaro e l’altra si obbliga a restituire.

Il mutuo è un contratto a forma libera e la prova può essere data in qualsiasi modo.

In linea generale rileva che, seppure chi agisce per l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell’attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non esime di accertare se sia consentito all’accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione, atteso il principio base del nostro ordinamento secondo cui sono inammissibili trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. In considerazione della documentazione versata l’attore ha assolto all’onere posto a suo carico ex art. 2697 comma 1, c.c. di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda.

Diversamente la parte convenuta non ha assolto l’onere a suo carico, ex art. 2697 comma 2 c.c., di fornire la prova della non debenza della somma per la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell’altrui pretesa.

Invero, la domanda riconvenzionale proposta, con la quale è stato chiesto di accertare la responsabilità precontrattuale della parte attrice ex art. 1337 c.c., nonché il danno patito nella misura di € 12.000,00, risulta fondata su messaggi del 25/11/2013, del 18/04/2013 (docc. 1 e 2 fasc. parte convenuta) e sulla sentenza di sfratto per morosità del locale ad uso commerciale condotto in locazione dal convenuto dal 26/03/2010 sito in Roma, INDIRIZZO per canoni scaduti relativi al periodo novembre 2015- giugno 2016 (cfr. doc. 3 fasc. di parte). Detti documenti nulla provano riguardo alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. prospettata dal convenuto, in punto di manifestazione di intenti, tempi e modalità delle trattative intercorse tra le parti per la conclusione di un contratto;

in difetto di elementi in fatto non può trovare fondamento giuridico l’azione di responsabilità precontrattuale sancita nell’art. 1337 c.c. finalizzata a tutelare la buona fede e correttezza delle parti nell’ambito di trattative intercorse per la conclusione di un , ove assume particolare rilievo l’individuazione del legittimo affidamento della parte che invoca la tutela.

Neppure tali lacune si ritiene potevano essere colmate in ipotesi di ammissione della prova testimoniale di parte convenuta, ritenuto inammissibile, così come formulata dalla parte nella memoria 183, n. 2, c.p.c., come segue:

“ In relazione ai fatti di cui ai punti 4 – 5 – 6 dell’atto di citazione, chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) “Vero che ha prestato consulenza legale al sig. avente ad oggetto la possibile costituzione di una nuova società?”;

2) “Vero che il sig. intendeva costituire la suddetta nuova società con il sig. , in quanto disarticolata, con riferimento ai fatti di cui ai punti 4-5-6- dell’atto di citazione, e avente ad oggetto circostanze generiche, vale a dire privo di riferimenti spazio-temporali precisi.

In conclusione, la domanda dell’attore va accolta e, per l’effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell’attore della somma di € 12.000,00, con interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo.

domanda riconvenzionale punto responsabilità precontrattuale è respinta.

Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 55/2014.

” § 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 19376/2021 pubblicata il 14.12.2021 e notificata il 27.12.2021, così provvedere:

– in via preliminare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 19376/2021 pubblicata il 14.12.2021 e notificata il 27.12.2021;

sempre in via preliminare, accertato il vizio della sentenza impugnata consistente nella omessa pronuncia, preso atto dell’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2041 e ss. c.c., riformare integralmente la sentenza n. 19376/2021 pubblicata il 14.12.2021 e notificata il 27.12.2021, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile la domanda giudiziale formulata da e condannare quest’ultimo alla refusione delle spese legali per il doppio grado di giudizio;

– in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di ex art. 1337 c.c. e, per l’effetto, condannare quest’ultimo al pagamento di euro 12.000,00=, oltre interessi, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;

– in via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi, su chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) “Vero che ha prestato consulenza legale al sig. avente ad oggetto la possibile costituzione di una società?”;

2) “Vero che il sig. intendeva costituire la suddetta nuova società con il sig. Indica come teste su ogni capitolo di prova:

– Avv. NOME COGNOME con Studio in Roma.

Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio.

”.

Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni:

“Preliminarmente rigettare l’istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata per carenza degli elementi necessari;

quindi:

1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l’appello proposto dall’appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati;

2. Rigettare l’appello nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto;

3. Confermare in toto la sentenza di primo grado n. 19376/2021 pubbl. il 14/12/2021 RG n. 17973/2017 Repert. n. 23468/2021 del 15/12/2021 del Tribunale civile di Roma e, per l’effetto, condannare l’appellante per lite temeraria, stante la proposizione in appello di una domanda del tutto sfornita di prove.

4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore al procuratore dichiaratosi antistatario.

” Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l’appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all’udienza del 31/01/2025.

§ 4. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato secondo cui:

“l’impugnazione proposta, così come formulata dall’appellante, vede la sua domanda improcedibile non essendo neanche possibile in astratto accoglierla e/o collocarla e/o interpretarla diversamente”.

Tale eccezione è riconducibile all’astratta previsione dell’art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l’appello quando verifica, in limine litis, che l’impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta -, e va qui disattesa, meritando le argomentate ragioni contenute nell’atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.

§ 5. – L’appello proposto da contiene tre motivi.

§ 5.1 – Il primo è intitolato:

“1. Sui fatti storici per cui è causa e sullo svolgimento del giudizio di primo grado.

” Riferisce l’appellante, di avere chiesto in primo grado l’integrale rigetto dell’azione con cui la controparte chiedeva “la ripetizione di una somma pari ad euro 12.000,00= ai sensi e per gli effetti dell’art.2041 c.c.”, e di aver fornito una diversa ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, , non su un prestito di denaro -come dedotto dall’attore-, ma sul comune interesse alla costituzione di una società;

per cui, fu in vista di tale risultato che le parti avevano dato corso al trasferimento in favore dell’appellante della somma di €12.000,00, al “solo e precipuo scopo di maturare un reciproco affidamento”.

Rappresenta inoltre di aver avanzato “una domanda preliminare”, volta ad accertare l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 2041 c.c., sulla quale tuttavia il giudice ometteva di pronunciarsi.

§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato:

“2.

Sull’omessa pronuncia riferita alla domanda formulata in via preliminare.

” Con il secondo motivo di appello, torna sull’omessa pronuncia del Tribunale riguardo alla propria “domanda preliminare” e deduce la nullità ex art.112 cpc, della sentenza di primo grado, di cui chiede la riforma.

Evidenzia in particolare che il Tribunale avrebbe errato a non accertare che la domanda dell’attore mancava dei requisiti previsti dall’art. 2041 c.c.

Il Giudice di prime cure non avrebbe poi valutato che, per il carattere sussidiario attribuitole dall’art. 2042 c.c., l’azione di indebito arricchimento non poteva essere proposta dal il quale, avendo dedotto l’esistenza di “un contratto di prestito tra privati”, aveva astrattamente a disposizione il rimedio tipico dell’azione di adempimento, di cui all’art.1453 c.c. § 5.3 –

Il terzo motivo è intitolato:

“3.

Sul mancato espletamento di una compiuta fase istruttoria e sulla mancata assunzione di elementi rilevanti ai fini della decisione”.

Con detto motivo l’appellante contesta la sentenza impugnata, per avere erroneamente respinto la propria istanza di ammissione della prova testimoniale, che reitera pertanto in questo grado del giudizio, ritenendola necessaria e rilevante ai fini della decisione.

§ 6. – L’appello è infondato.

§ 6.1 – Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché connessi e sono infondati.

assume che con l’atto introduttivo del presente giudizio ha domandato la restituzione di dodicimila euro “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 c.c.”.

L’appellante eccepisce pertanto la nullità della sentenza impugnata, in quanto il giudice di prime cure non si sarebbe espresso sulla richiesta dello stesso di dichiarare inammissibile la pretesa attorea, perché carente dei presupposti propri dell’azione di arricchimento senza causa, e domanda che, accertata la carenza dei requisiti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., la decisione del Tribunale venga integralmente riformata, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda del In realtà, quella esercitata dall’attore è un’azione di adempimento contrattuale, ex art. 1453 c.c., e, contrariamente all’assunto dall’appellante, non può essere interpretata come azione di arricchimento senza causa. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha infatti riferito che aveva erogato Sig. prestito personale infruttifero € 12.000,00, a mezzo tre bonifici bancari, tra il 15 luglio ed il 17 ottobre del 2013, e che il beneficiario aveva successivamente rifiutato la restituzione dell’importo ricevuto.

Il agiva pertanto dinanzi il Tribunale di Roma, per domandare la condanna dell’ al rimborso della “somma stessa di € 12.000, indebitamente trattenuta” ed argomentava che “non vi era dubbio alcuno che la dazione è stata un prestito e null’altro”.

Il rapporto dedotto in giudizio dall’appellato è dunque da inquadrarsi nell’ambito del contratto di mutuo, disciplinato dall’art.1813 e ss. del codice civile, e la domanda, così come formulata dall’attore, è inequivocabilmente diretta ad accertare l’esistenza di tale rapporto e l’inadempimento del convenuto all’obbligo di restituzione, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma ricevuta in prestito.

Non vertendosi pertanto in tema di indebito arricchimento, il Tribunale ha correttamente disatteso la richiesta di verificare l’insussistenza dei requisiti indicati dagli artt. 2041 e 2042 cc, da ritenersi superflua alla luce della diversa qualificazione giuridica dell’azione, recepita nella sentenza di primo grado e qui condivisa.

È noto peraltro che la qualificazione dell’azione spetta al giudice, anche in difformità rispetto ad eventuali indicazioni delle parti.

Infatti, “nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908. Cfr. anche Cass. Sez. 2, ord. 21 febbraio 2019, n. 5153; Cass. Sez 3, ord. 29 marzo 2022, n. 10049).

A fronte di quanto dedotto in citazione, l’attore ha poi assolto all’onere di provare il fondamento della domanda di condanna dell’ il quale ha confermato di aver ricevuto la somma di €12.000,00, attraverso i tre bonifici, di cui ha prodotto documentazione, recanti la causale “prestito personale infruttifero”.

Lo stesso appellante non ha, di contro, dedotto e provato alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa avversaria né ha fornito prova a supporto della domanda di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, avanzata in via riconvenzionale nei confronti di per la mancata costituzione della società.

§ 6.2 – E’ il terzo motivo infondato.

L’appellante censura la decisione di primo grado per avere ritenuto ininfluente ai fini della decisione la prova per testi da lui articolata, che ripropone nelle conclusioni dell’atto di appello.

In questa sede si conferma il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie, formulata dal Tribunale.

L’appellante chiede infatti l’esame in sede testimoniale dell’avv. NOME COGNOME su due capitoli di prova (1 “Vero che ha prestato consulenza legale al sig. avente ad oggetto la possibile costituzione di una nuova società?”;

2) “Vero che il sig. intendeva costituire la suddetta nuova società con il sig. ”).

La prova formulata risulta tuttavia generica, senza riferimenti di tempo e di luogo e comunque vertente su circostanze (la consulenza legale ricevuta dallo stesso appellante e la sua intenzione di costituire una nuova società) assolutamente irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda riconvenzionale.

I capitoli articolati risultano infatti inidonei a dimostrare l’esistenza e le modalità di svolgimento delle trattative dirette alla costituzione della società ed i profili di responsabilità precontrattuale imputati all’attore.

Le richieste istruttorie vengono dunque respinte.

L’appello, assorbita ogni altra questione, viene rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all’effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.

§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell’appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 19376 del 2021 del 14/12/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l’appello totalmente e conferma la sentenza n. 19376 del 2021, del 14/12/2021, del Tribunale di Roma;

2. – condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;

3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all’art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell’appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 31/01/2025.

L’estensore Il presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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