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Codice Penale

Restituzione somme per contratto di mutuo

La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti e ha condannato il debitore alla restituzione delle somme dovute, oltre interessi. La qualificazione del rapporto giuridico data dal giudice di merito vincola il giudizio in appello.

Pubblicato il 03 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE III

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la presente

SENTENZA N._1363_2024_- N._R.G._00000220_2023 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

Nella causa iscritta al n. 220/2023 R.G. promossa da:

(C.F.: ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO Genova, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;

PARTE APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Genova, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per l’appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunzie tutte del caso e previa acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo d’ufficio di N. 220/2023 R.C

Re Oggetto: C.F. C.F. primo grado recante RG 821/2020 nanti Tribunale di Genova, in riforma integrale dell’impugnata della sentenza n. 2465/2022 emessa in data 2/11/2022 depositata in data 2/11/2022 dal Tribunale di Genova nella persona della Dott.ssa NOME COGNOME all’esito del procedimento RG 821/2020, resa inter partes, non notificata;

In via istruttoria, qualora ritenuto dall’Ecc.ma Corte ammettere le istanze istruttorie e i capitoli di prova già dedotti in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte, per testi Sig.ri e per interrogatorio formale del convenuto:

1. vero che il denaro per l’acquisto dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO. FP 263 FZ pagato € 34.000,00 ed intestato al Sig. stato fornito dalla Sig.ra per intervenuto accordo tra la stessa ed il Sig. per cui quest’ultimo avrebbe restituito detta somma alla cugina con pagamenti rateali senza interessi legali;

2. vero che dalla data dell’acquisto del 27.9.2016 sino alla data del 20.5.2019 della vendita dello stesso dal Sig. alla Sig.ra è stato nella disponibilità del Sig. che ne ha fatto uso insieme al di lui padre Sig. 3. Vero che il Sig. all’atto del trasferimento della proprietà dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO in capo alla Sig.ra ha emesso la fattura di vendita intestata alla stessa di € 15.000,00 senza contestuale pagamento da parte della Sig.ra 4. Vero che la somma di € 15.000,00 di cui al capitolo precedente, mai è stata dalla pagata dalla Sig.ra e mai è stata richiesta dal Sig. 5. Vero che la predetta somma di € 15.000,00 è stata portata in parziale compensazione, per accordo tra i Sig.ri della complessiva somma di € 34.000,00 dovuta dal Sig. alla ricorrente per la dazione della provvista per l’acquisto dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE tg. FP 263 FZ; 6. Vero che la quantificazione della predetta somma di € 15.000,00 è stata definita concordemente dai Sig.ri anche alla luce dei danni alla carrozzeria riportati dal predetto autocarro durante l’utilizzo del Sig. ed in particolare al portellone posteriore, alle fiancate ed alla strumentazione, come da doc. fotografica 11 che si rammostra al teste) 7. vero che tra i Sig.ri sono intercorsi accordi a titolo oneroso con riferimento alla compravendita dei veicoli tg. TARGA_VEICOLO e tg. TARGA_VEICOLO nonché alla cessione del ramo d’azienda dei n. 3 posteggi su aree pubbliche; 8. Vero che tra i Sig.ri era vigente un accordo verbale, stante il rapporto di parentela intercorrente tra i medesimi, secondo cui il Sig. avrebbe restituito le somme dovute alla ricorrente con pagamenti dilazionati nel tempo;

9. Vero che il formale trasferimento della proprietà dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO TC pagamento del corrispettivo prezzo di € 3.000,00;

– nel merito:

accogliere interamente la domanda avanzata dalla Sig.ra con ricorso ex art. 702 bis del 24/7/2020 così come precisata in memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., accertare così, dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento in favore della appellante Sig.ra della somma di € 27.000,00 sotto deduzione della somma già corrisposta pari ad €8.000,00, ossia della somma di € 19.000,00 o della somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta per le ragioni tutte dedotte in narrativa, oltre spese legali di assistenza stragiudiziale, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 1.872,00, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, e, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed oltre le spese del procedimento. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, per tutti i motivi suesposti, e con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.

Per l’appellato:

“Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello Civile di Genova, respinta ogni contraria istanza, ed assolti gli incombenti di cui agli articoli 348 bis, 348 ter c.p.c. e seguenti, così giudicare:

rigettare l’avversario ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l’effetto, integralmente confermare la sentenza numero 2465/2022, emessa in data 02/11/2022, dall’Ill.mo Tribunale Civile di Genova all’esito del procedimento R.G. n. 821/2020;

in via subordinata, nel merito, previo richiamo agli atti, alle domande ed eccezioni tutte, da intendersi quivi riproposte, dichiarare improponibile e/o inammissibile la domanda attorea di indennizzo ex articolo 2041 c.c., anche in ragione dell’eccepita carenza di legittimazione attiva;

nel merito respingere le avversarie domande in quanto infondate e non provate, vinte le spese con distrazione a favore dell’odierno difensore (come da conclusioni già formulate dal signor avanti all’Ill.mo Giudice di primo grado all’udienza del 16 giugno 2022);

In via istruttoria:

Solo per mero scrupolo di difesa, qualora ritenuto dall’Ecc.ma Corte di Appello, ammettere tutte le istanze istruttorie e i capitoli di prova già dedotti in memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte, per testi (signori ) ed interrogatorio formale:

1. Vero che signora è figlia del signor nato a Pizzo (Cz) in data , da quest’ultimo avuta in seconde nozze dalla signora , nata nell’anno 1947, ancora vivente;

2. Vero che il signor è figlio del signor a sua volta figlio delle prime nozze del signor con la defunta signora ;

3. Vero che la signora è sorellastra del signor padre del signor che è nipote di parte attrice.

4. Vero che il signor circa 30 anni fa, munito delle necessarie licenze comunali, avviava un’attività di vendita, su pubbliche aree mercatali, della città di Genova;

5. Vero che il signor nel corso dei successivi anni, ha avuto controversie di natura giudiziaria che lo hanno indotto a non essere titolare di beni e/o licenze e/o di conti correnti;

6. Vero che il signor nel corso degli anni, ha fatto sistematico ricorso all’intestazione di beni e/o licenze e/o conti correnti sia alla figlia signora che ai nipoti, figli di signori 7. Vero che il signor ha comunque continuato ad esercitare l’attività di vendita su pubbliche aree mercatali essendo essa l’unica fonte di sostegno economico sia per lui che per i suoi più stretti sopra citati familiari;

8. Vero che il signor ha la delega di firma sul conto corrente n. 000103439718 intestato alla signora ed acceso presso Unicredit di INDIRIZZO (Genova) ove è stato tratto l’assegno circolare n. NUMERO_DOCUMENTO datato 27 settembre 2016;

9. Vero che il signor nell’anno 2016, unitamente al figlio aveva a disposizione altri due autocarri che utilizzavano per spostarsi da un’area mercatale all’altra all’interno della città di Genova;

10. Vero che nell’anno 2016 i signori decidevano di acquistare un terzo nuovo furgone per recarsi da Genova a Milano (e ritorno) ove acquistare all’ingrosso la biancheria per la casa da mettere in vendita sui “banchi del mercato” ubicati nei posteggi delle aree mercatali, di cui agli atti di acquisto, della città di Genova;

11. Vero che il signor a tale scopo, corrispondeva al signor l’importo di € 17.500,00.= pari alla metà del prezzo di

12. Vero che il signor dopo aver ricevuto dal figlio l’importo di € 17.500,00.=, in data 23/27 settembre 2016 disponeva che l’intero corrispettivo dell’autocarro TARGA_VEICOLO tg. CODICE_FISCALE fosse pagato con il denaro depositato sul conto corrente n. 000103439718 intestato alla figlia presso la Filiale Unicredit di INDIRIZZO (Genova);

13. Vero che il signor disponeva che l’autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO una volta acquistato presso la concessionaria RAGIONE_SOCIALE di Genova, risultasse formalmente intestato al nipote signor NOME

Vero che la trattativa per l’acquisto dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO presso la concessionaria RAGIONE_SOCIALE di Genova, è stata unicamente condotta dal signor NOME

Vero che le chiavi e i documenti di circolazione dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE tg. CODICE_FISCALE, dal 23 settembre 2016 al 29 aprile 2019, sono sempre stati nell’esclusiva disponibilità dei signori 16.

Vero i signori dal 23 settembre 2016 al 29 aprile 2019, ricoveravano l’autocarro RAGIONE_SOCIALE tg. civico INDIRIZZO (Genova – Marassi);

17. Vero che l’autocarro RAGIONE_SOCIALE tg. FP263FZ, dal 23 settembre 2016 al 29 aprile 2019, almeno una volta alla settimana, veniva utilizzato dai signori per recarsi da Genova a Milano (e ritorno) per acquistare all’ingrosso la biancheria da mettere in vendita sui “banchi del mercato” ubicati nei posteggi delle aree mercatali, di cui agli atti di acquisto, della città di Genova;

18. Vero che i signori con cadenza mensile, corrispondevano alla società RAGIONE_SOCIALE di il canone mensile di affitto per il posto box ove, dal 23 settembre 2016 al 29 aprile 2019, dagli stessi veniva depositato l’autocarro TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO”.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 03/01/2020, assumeva che:

in data 11/10/2016, cedeva al nipote, NOME COGNOME il ramo d’azienda relativo a 3 posteggi su aree pubbliche per l’attività di commercio di prodotti non alimentari per il prezzo di € 5.000,00, da corrispondersi entro il termine del 31/12/2016;

in data 27/9/2016 gli forniva la provvista di € 34.000,00 a mezzo di due assegni circolari n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA tratti dai conti correnti a lei intestati, rispettivamente accesi presso Unicredit e BancoPoste, per l’acquisto dell’autocarro TARGA_VEICOLO tg. CODICE_FISCALE, intestato a NOME COGNOME

in data 20/5/2019, acquistava da RAGIONE_SOCIALE il menzionato autocarro al prezzo di € 15.000,00;

in pari data vendeva al convenuto un secondo autocarro Fiat TARGA_VEICOLO TC al prezzo di € 3.000,00;

dai rapporti predetti risultava un debito a carico di NOME COGNOME nei suoi confronti di € 42.000,00, ridottisi ad € 27.000,00 in forza della compensazione parziale con il suo debito di € 15.000,00 nei confronti del nipote;

***, a parziale estinzione dei crediti reclamati con lettera del 22/5/2019, effettuava, nel successivo mese di novembre 2019, il pagamento della somma complessiva di € 8.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo di saldo per la citata cessione di ramo d’azienda stipulata in data 11/10/2016 ed € 3.000,00 a titolo di pagamento della menzionata fattura del 20/5/2019 per la vendita del secondo autocarro.

2.

Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € al pagamento della somma di € 19.000,00 o della somma maggiore o minore meglio ritenuta dal Tribunale adito, oltre spese legali, interessi legali e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo nonché al pagamento delle spese legali stragiudiziali in misura non inferiore ad € 1.872,00;

ritualmente citato, si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la inammissibilità ed improcedibilità della domanda di indennizzo proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., e, nel merito, che venisse rigettata la pretesa attorea in quanto infondata.

In particolare, evidenziava come oggetto del giudizio fosse il solo pagamento dell’importo di € 34.000,00 anticipato da in quanto, le altre somme erano state tutte già saldate;

disconosceva la propria sottoscrizione apposta in calce al documento, prodotto da di conferimento d’ordine per l’acquisto dell’autocarro RAGIONE_SOCIALE tg. FP263FZ;

ravvisava la mancanza di prova circa il versamento dell’assegno di € 5.500,00, stante la non evidenza della riconducibilità dello stesso a negava la sussistenza del titolo posto dalla ricorrente alla base della pretesa di restituzione del denaro contestandone altresì la legittimità nonché il difetto di prova;

contestava la richiesta di pagamento delle spese legali stragiudiziali.

4. Il Giudice inviate le parti alla negoziazione assistita, disposto, a seguito dell’esito negativo, il mutamento del rito, rigettate le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti, con sentenza n. 2465/2022, depositata in data 2/11/2022, respingeva le domande e condannava pagamento delle spese di lite.

In particolare, riteneva pacifico sia l’avvenuto versamento, da parte di dell’importo di € 34.000,00 al concessionario, sia l’accordo di restituzione della somma da parte di intercorso tra le parti, dal momento che quest’ultimo non aveva effettuato una valida contestazione dei fatti affermati da essendosi limitato ad eccepire la carenza di prova;

che era dunque provata l’esistenza di un contratto di mutuo, non ostandovi il fatto che la somma era stata versata dalla direttamente al concessionario nè la mancanza di contratto scritto – come eccepito da non essendo necessaria, per il contratto di mutuo, la forma scritta né ad substantiam né ad probationem;

stante la presenza di un titolo che legittimava alla richiesta di restituzione delle somme date a mutuo, il Tribunale dichiarava la inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa di cui all’art. 2042 c.c. proposta dalla stessa -e fondata sul disposto di cui all’art. 1180 c.c.-, alla luce della natura residuale della azione.

Quanto alla richiesta di rifusione delle spese legali stragiudiziali, il Tribunale evidenziava la loro natura di “danno emergente” e la mancanza prova circa l’attività effettivamente svolta dal difensore per giungere all’accordo transattivo.

Infine, condannava la attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di e per esso del suo procuratore dichiarato antistatario, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.

proponeva appello avverso la sentenza, formulando due motivi di censura e deducendo la erroneità della valutazione giudiziale degli elementi sottesi all’impugnato giudizio.

Sotto tale ultimo profilo, l’appellante contestava, in primo luogo, l’inquadramento della domanda quale azione di ingiustificato arricchimento e, in secondo luogo, la parte di motivazione con cui il Giudice di prime cure rigettava la richiesta di rifusione delle spese stragiudiziali per mancanza della relativa prova.

Con il secondo motivo censurava la condanna al pagamento delle spese processuali.

6.

Con comparsa di costituzione e risposta del 25/05/2023, si costituiva in giudizio contestando integralmente le argomentazioni avversarie chiedendo la conferma della sentenza avendo il Tribunale correttamente qualificato la domanda proposta da parte appellante come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., e negato che fosse implicita la domanda restitutoria in quella di arricchimento senza causa, essendo preclusa la possibilità di riqualificazione della domanda in esame, attesa l’autonomia dell’azione di cui all’art. 2041 c.c. rispetto a quella fondata sul titolo negoziale. Quanto alle spese legali di assistenza stragiudiziale condivideva la decisione mancando la prova dell’attività effettivamente svolta dal procuratore per giungere all’accordo transattivo.

7. Con ordinanza in data 05/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, fissando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.

8.

Con il primo motivo di appello, lamentava la violazione ed omessa applicazione dell’art. 113 c.p.c. assumendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel configurare la domanda quale azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., atteso che l’attrice si era limitata a richiedere il pagamento delle somme dovute dal nipote, in virtù del rapporto tra i medesimi intercorso, correttamente qualificato dal Tribunale come contratto di mutuo.

riferimento anche all’azione di arricchimento, tuttavia, tale richiamo non poteva indubbiamente costituire elemento esclusivo su cui fondare la decisione del giudizio essendo dovere del giudice porre a fondamento della decisione il principio, o norma di diritto più confacente al caso di specie, essendo lo stesso investito -secondo l’indirizzo univoco ed unanime in materia- del potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della propria decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti Il motivo è fondato. 8.1.

Innanzitutto, risulta pacifica, stante la mancata contestazione sul punto da parte sia di che di la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti quale contratto di mutuo, essendosi formato sul profilo de quo un giudicato interno.

L’appellante, infatti, condivide la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la sussistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti e non contesta specificamente la qualificazione de qua.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudicato sulla qualificazione giuridica data dal giudice di merito, in primo grado, alla domanda, si forma quando la qualificazione in parola sia stata in grado di condizionare l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (ex multis, Cass., n. 31330/2023; Cass., Sez. Un., n. 16084/2021).

8.2.

In ordine alla qualificazione giuridica della domanda occorre rilevare che chiedeva la condanna di al pagamento della somma di €19.000,00 richiamando l’art. 1180 c.c., in virtù della pronuncia n. 9946/2009 della Corte di Cassazione a SS.UU. secondo la quale il titolo in base al quale il terzo (quivi, può agire nei confronti del debitore sussisterebbe solo nelle ipotesi di “surrogazione” e “regresso” previste dalla legge, ai sensi degli artt. 1201, 1202 e 1203 c.c. Ciò posto, tuttavia, si osserva che l’attrice nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a pagina 8, specificava che “nella denegata ipotesi in cui non si potrà agire con la surrogazione o tramite l’azione di regresso, nel concorso delle condizioni di legge, si potrà esperire l’azione per l’ottenimento dell’indennizzo da arricchimento senza causa sussistendone pacificamente i presupposti nel caso di Inoltre, in memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c., in conseguenza delle eccezioni di controparte, e in comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., si legge che “la scrivente difesa si limita ad evidenziare che il richiamo alla norma de qua (rectius, art. 2041 c.c.) è stato compiuto solo per il denegato e non creduto caso in cui non venisse ravvisato il diverso titolo restitutorio fondante l’azione restitutoria avanzata”.

8.3 Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del tenore letterale degli atti e che la attrice ha chiesto il pagamento della somma indicata sulla base di quanto descritto in ricorso, deve ritenersi evidente che la abbia proposto, in via principale, un’azione di restituzione delle somme dovute dal nipote pur se erroneamente qualificata, e, in via subordinata, l’azione di ingiustificato arricchimento.

In ragione del disposto dell’art. 113 cpc accertata la sussistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti, il Tribunale avrebbe dovuto ricondurre la domanda proposta di surroga o di regresso nella fattispecie giuridica più confacente e conforme al caso de quo.

L’applicazione di tale principio implica, infatti, la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 5832/2021; Cass. n. 15196/2018; Cass. S.U. n. 19448/2009; Cass., ordinanza n. 27745, depositata il 2/10/ 2023; Cass., ordinanza n. 22708, depositata il 12 agosto 2024), a maggior ragione in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il petitum e la descrizione dei fatti costitutivi sono rimasti invariati.

8.4.

La pronuncia impugnata ha attestato la sussistenza del diritto in capo alla di ottenere il pagamento delle somme richieste derivante dall’esistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti, non oggetto di contestazione, con la conseguenza che in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

10. Va inoltre osservato che la censurava la sentenza anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di rifusione delle spese legali stragiudiziali sostenute per addivenire ad un accordo transattivo con la controparte per aver “…..

svolto l’attività di studio della pratica, predisposto ed inviato le formali lettere di messa in mora, acquisito la documentazione necessaria, interloquito con il legale incaricato dal convenuto, inviato missive di riscontro alle comunicazioni ricevute e di sollecito, predisposto i conteggi delle somme dovute e rilasciato pareri…”), poiché pur avendo evidenziato la loro natura di “danno emergente”, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, da ciò conseguendone che il loro rimborso risultava soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova ex art. 2697 c.c., aveva ritenuto tale onere non assolto dalla parte.

In particolare, deduceva che la prova era desumibile dalla richiesta di pagamento di tale somma da parte del legale e dal fatto che il in virtù dell’attività del legale aveva provveduto a versare il minor importo di € 8.000,00.

10.1 La doglianza è infondata.

Come evidenziato dal Tribunale, non ha documentato o comunque fornito la prova circa l’attività effettivamente svolta dal suo difensore per giungere a tale accordo transattivo, non assumendo alcun valore probatorio né la missiva di messa in mora del 22/05/2019 (per il pagamento delle somme di denaro “per quanto descritto”, posto che in realtà l’avvenuto pagamento, da parte di in data 29/11/2019, dell’importo di € 8.000,00 si riferiva ad altre voci di credito vantate da non costituenti oggetto del contendere del giudizio di primo grado ossia € 5.000,00 a titolo di saldo per la cessione di ramo d’azienda stipulata in data 11/10/2016 ed € 3.000,00 a titolo di pagamento della fattura del 20/5/2019 per la vendita del secondo autocarro) , né il proforma n. 2-2020, del 3/01/2020, che rappresenta un mero preavviso di parcella, non accompagnato dalla prova dell’effettivo esborso della somma di € 1.872,00, né i nove capitoli di prova per testi, dedotti in memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., e reiterati nell’atto di citazione in appello, non ammissibili (sub 1: incontestato; sub 2: irrilevante; sub 3: documentale; sub 4: incontestato; sub 5: incontestato; sub 6: irrilevante; sub 7: generico; sub 8: incontestato; sub 9: irrilevante).

Pertanto, la sentenza la sentenza impugnata va sul punto confermata.

11.

Con il secondo motivo di appello, si doleva della violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata sotto il profilo delle statuizioni inerenti le spese processuali, alla luce del fatto che, stante la legittimità delle pretese attoree, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la vittoria di spese nei confronti della stessa.

L’accoglimento parziale del primo motivo implica la riforma della sentenza anche in punto spese di lite come.

12.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l’accoglimento parziale dell’appello proposto giustifica la condanna di al pagamento dei 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/22, in base al valore della causa (scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00), secondo i valori medi, compensate per il restante ¼.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, 1) Accoglie parzialmente l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2465/2022, pronunciata in data 2/11/2022 e, per l’effetto, in parziale riforma della stessa 2) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) Condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida per la frazione:

per il primo grado in € 3.807,75 per compensi, oltre 15% per spese generali, e oltre IVA e C.P.A;

per il secondo grado in € 4.356,75 per compensi, oltre 15% per spese generali, e oltre IVA e C.P.A.;

4) Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per il restante ¼. Genova, 30/10/2024

Il Giudice relatore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

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